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Schema di d.lgs. Riforma 2° ciclo Sistema educativo di istruzione e formazione Nuovo testo 11 aprile 2005.

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1 Schema di d.lgs. Riforma 2° ciclo Sistema educativo di istruzione e formazione
Nuovo testo 11 aprile 2005

2 Art. 1 Unitarietà del segmento costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale. Lo Stato garantisce il livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia. I percorsi liceali e di IFP sono di pari dignità.

3 Art. 1 I percorsi assicurano gli strumenti indispensabili per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Si può cambiare scelta tra i due sistemi. Si acquisiscono crediti certificati attraverso la frequenza, con esito positivo, di qualsiasi segmento, compreso l’apprendistato. Le corrispondenze tra crediti scolastici e crediti formativi di IFP sono definite in sede di Conferenza Unificata.

4 Art. 1 Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive. Al secondo ciclo si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato relativo al 1° ciclo di istruzione. I percorsi liceali e IFP possono essere realizzati in un’unica sede.

5 Art. 2 – Finalità e durata I percorsi liceali si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno di completamento e approfondimento. Propedeuticità dei percorsi liceali. I percorsi liceali realizzano i PECUP. L’ammissione al quinto anno dà accesso all’IFTS. I licei sono: artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane.

6 Art. 3 – Attività educative e didattiche
L’orario è articolato in: Attività e insegnamenti obbligatori. Attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente. Attività e insegnamenti facoltativi. Le ore a scelta dello studente servono prioritariamente a conseguire i livelli attesi dalle indicazioni nazionali.

7 Art. 4 – Liceo artistico Il percorso si articola in: Arti figurative;
Architettura, design, ambiente. Audiovisivo, multimedia, scenografia. Nel primo biennio l’orario annuale obbligatorio è di 1023 ore.

8 Art. 4 – Liceo artistico Lett. a): 627 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. Lett. b) e c): 693 ore. L’OAO di indirizzo: Lett. a):396 ore; Lett. b) e c): 330 ore

9 Art. 4 – Liceo artistico L’orario annuale facoltativo (OAF) è di 165 ore per l’intera durata del percorso e per tutti gli indirizzi.

10 Art. 5 – Liceo classico L’OAO è di 891 ore nel primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825 nel quinto anno. L’OAO a scelta dello studente è di 99 ore nel 1° biennio, 66 ore nel 2° biennio e di 99 ore nel quinto anno. L’OAF è di 99 ore nel 2° biennio e di 66 ore nel quinto anno.

11 Art. 6 – Liceo economico A partire dal 2° biennio si articola in:
economico aziendale (nei settori: servizi, turismo, produzioni agro-alimentari, moda) economico istituzionale (nelle dimensioni: locale, nazionale, europea e internazionale).

12 Art. 6 – Liceo economico L’OAO è di 891 ore nel 1° e nel 2° biennio e di 825 ore nel quinto anno. L’OAO a scelta dello studente è di 99 ore nel 1° biennio. L’OAO di indirizzo è di 198 ore nel 2° biennio e di 165 nel 5° anno. L’OAF è di 99 ore nel 2° biennio e nel 5° anno.

13 Art. 7 – Liceo linguistico
L’OAO è di 891 ore nel 1° biennio, 924 nel 2° biennio e 825 nel quinto anno. L’OAO a scelta dello studente è di 99 ore nel 1° biennio, 66 nel 2° e 99 nel 5° anno. L’OAF è di 99 ore nel 2° biennio e di 66 ore nel 5° anno.

14 Art. 7 – Liceo linguistico
Dal primo anno del 2° biennio è previsto l’insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica. Dal secondo anno del 2° biennio è previsto l’insegnamento nella seconda lingua comunitaria di una disciplina non linguistica compresa o nell’OAO o nell’OAO a scelta dello studente.

15 Art. 8 – Liceo musicale e coreutico
L’OAO è di 594 ore nel 1° biennio, 660 ore nel 2° biennio e nel quinto anno. Ad esso si aggiungono 330 ore nel 1° biennio e 363 ore nel 2° biennio e nel quinto anno. L’OAO a scelta dello studente è di 165 ore nel 1° biennio e di 66 ore nel 2° biennio e nel quinto anno.

16 Art. 9 – Liceo scientifico
L’OAO è di 891 ore nel 1° biennio, 924 nel 2° biennio e di 825 nel quinto anno. L’OAO a scelta dello studente è di 99 ore nel 1° biennio, 66 nel 2° biennio e di 99 nel quinto anno. L’OAF è di 99 ore nel 2° biennio e di 66 ore nel quinto anno.

17 Art. 10 – Liceo tecnologico
A partire dal 2° biennio si articola in: Meccanico e meccatronico; Elettrico ed elettronico; Informatico e comunicazione; Chimico e materiali; Produzioni biologiche e biotecnol. alimentari. Costruzioni, ambiente e territorio; Logistica e trasporti. Tecnologie tessili e dell’abbigliamento.

18 Art. 10 – Liceo tecnologico
L’OAO è di 891 ore nel 1° biennio e di 759 nel 2° biennio e nel quinto anno. L’OAO a scelta dello studente è di 99 ore nel 1° biennio; L’OAO di indirizzo è di 330 ore nel 2° biennio e nel 5° anno. L’OAF è di 99 ore per tutta la durata del percorso e per tutti gli indirizzi.

19 Art. 11 – Liceo delle scienze umane
L’OAO è di 891 ore nel 1° biennio, 924 nel 2° biennio e di 825 nel 5° anno. L’OAO a scelta dello studente è di 99 ore nel 1° biennio, 66 nel 2° biennio e 99 nel 5° anno. L’OAF è di 99 ore nel 2° biennio e di 66 ore nel 5° anno.

20 Art. 12 – Organizzazione educativa e didattica
Permanenza docenti nella sede di titolarità almeno per un periodo didattico. L’insegnamento in lingua inglese di una disciplina del piano di studio. Nell’ultimo anno del percorso di studio, nei percorsi liceali si definiscono con le Università le modalità per approfondire competenze, conoscenze e abilità.

21 Art. 12 – Organizzazione educativa e didattica
Personalizzazione dei piani di studio. Rapporto con le famiglie e le istituzioni sociali. Funzione tutoriale.

22 Art. 13 – Valutazioni e scrutini
Frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo. Sostituzione degli esami di idoneità con la valutazione delle competenze, conoscenze e abilità comunque acquisite, da parte di commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei.

23 Art. 14 – Esame di Stato Per i percorsi liceali, l’esame si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte dall’INVALSIF, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso e delle discipline d’insegnamento dell’ultimo anno.

24 Art. 15 – Livelli essenziali delle prestazoni
Gli artt. da 15 a 18 disciplinano i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. L’iscrizione e la frequenza dei PIFP rappresentano assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione. Nell’esercizio delle loro competenze esclusive, le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni.

25 Art. 15 – Livelli essenziali delle prestazioni
I livelli essenziali costituiscono requisiti per l’accreditamento e l’attribuzione dell’autonomia alle istituzioni educative e formative. I titoli e le qualifiche rilasciate alla conclusione dei PIFP di durata almeno quadriennale costituiscono titolo per l’accesso all’IFTS. Gli stessi titoli,più un corso annuale realizzato d’intesa con i licei, consentono di sostenere l’esame di Stato.

26 Art. 16 – Livelli essenziali dell’offerta formativa
Le Regioni assicurano quali livelli essenziali: Il soddisfacimento della domanda di frequenza. Orientamento e tutorato. Permanenza in servizio dei docenti per almeno un periodo didattico. Tirocini formativi ed esperienze di alternanza.

27 Art. 17 – Livelli essenziali dell’orario minimo e articolazione dei PF
990 ore annuali obbligatorie per i PF I PF di durata triennale si concludono con un titolo di qualifica professionale. I PF di durata almeno quadriennale si concludono con un titolo di diploma professionale.

28 Art. 18 – Livelli essenziali degli obiettivi generali dei PIFP
Personalizzazione dei percorsi. Nei primi due anni, la quota prevalente dell’orario complessivo obbligatorio, è destinata all’acquisizione di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali e economiche. Raggiungimento delle competenze professionali.

29 Art. 18 – Livelli essenziali degli obiettivi generali dei PIFP
Insegnamento della religione cattolica e delle attività fisiche e motorie. Le figure professionali sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni. Le figure professionali possono essere articolate in profili professionali. Gli standard minimi sono definiti in sede di Conferenza Unificata.

30 Art. 19 – Livelli essenziali dei requisiti dei docenti
Le Regioni assicurano che le attività educative e formative siano affidate a docenti in possesso di abilitazione e ad esperti con esperienza almeno quinquennale nel settore professionale di riferimento.

31 Art. 20 Le Regioni assicurano i livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze. Ai fini della valutazione annuale e dell’ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso. Le competenze certificate sono registrate sul “libretto formativo del cittadino”

32 Art. 21- Livelli essenziali delle strutture e dei servizi
Le Regioni assicurano il rispetto dei requisiti. Gli standard minimi sono definiti in sede di Conferenza Unificata

33 Art Valutazione Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali, i percorsi sono oggetto di valutazione da parte dell’INVALSIF.

34 CAPO IV – Raccordo e continuità tra il primo e il secondo ciclo
Art. 23- Insegnamento strumento musicale. Art. 24 – Diffusione cultura musicale e valorizzazione dei talenti. Art. 25 – Insegnamento dell’inglese e della seconda lingua comunitaria. Art. 25 bis – Insegnamento delle scienze. Art. 25 ter – Insegnamento della informatica nel primo ciclo.

35 CAPO IV – Norme transitorie e finali
Art. 26 – Passaggio al nuovo ordinamento Gli accordi tra Stato e Regioni sono sanciti entro il 31 dicembre 2005. I percorsi liceali e i PF sono attivati contestualmente a partire dal

36 Art. 27 – Trasferimento di competenze alle Regioni
(DA DEFINIRE IN SEDE DI GOVERNO )

37 Art. 28 Gradualità dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione

38 Art. 29 (Disposizioni particolari per le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)

39 Art. 30 (Norma di copertura)


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