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Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione

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Presentazione sul tema: "Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione"— Transcript della presentazione:

1 Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione
Seminario sulla firma digitale 9 febbraio 2001

2 Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione
Executive summary . PARTE I - la firma digitale in Italia il quadro normativo di riferimento, introduzione della firma digitale: lo state dell'arte, l'interoperabilità dei certificatori come elemento chiave di successo, il recepimento della direttiva europea, carta di identità elettronica e firma digitale. PARTE II- Gli aspetti tecnici la crittografia e la firma digitale, il processo di firma, il ruolo dei certificatori, il certificato e la marca temporale. PARTE III- I documenti informatici e la firma digitale atti e documenti in forma digitale, libri e scritture contabili, l'atto pubblico notarile, copia di atti e documenti in forma elettronica. Seminario PA 9 febbraio 2001

3 art. 15, comma 2 della L.59/97 Italia: contesto normativo 1/2
D.P.R. 513 Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici. D.P.C.M. 8/2/99 Regole tecniche sulla materia. Circolare AIPA n22, 22/07/1999 Modalità di iscrizione all'albo dei Certificatori Circolare AIPA n24, 19/06/2000 Linee guida sull'interoperabilità dei Certificatori 9 febbraio 2001

4 Italia: contesto normativo 2/2
Delib.ne AIPA n51, 23/11/2000 Regole tecniche per la certificazione delle P.A. Nuove regole tecniche in fase di pubblicazione Aggiornamento tecnico biennale già in ottica di recepimento della direttiva 93 della UE Testo unico in fase di pubblicazione Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Circ.e AIPA in fase di pubblicazione Modalità di iscrizione all'Albo CA della P.A. 9 febbraio 2001

5 Il Testo Unico: obiettivi
Raccogliere norme frammentate facilitare l'orientamento dell'interprete in ambito delle norme in materia di documentazione amministrativa e di redazione e gestione dei documenti informatici, inserire delle norme di raccordo tra disposizioni in precedenza contenute in fonti di rango diverso (leggi e regolamenti), la possibilità di avere nel medesimo testo disposizioni precedentemente contenute in fonti normative gerarchicamente differenti. 9 febbraio 2001

6 Il Testo Unico: le principali novità introdotte
Ampliamento dell'ambito di applicazione delle norme in materia di documentazione amministrativa con particolare riferimento a: soggetti che sono tenuti ad accettare gli strumenti di semplificazione (autocertificazioni), all'estensione dei casi di utilizzo degli stessi strumenti, domande e dichiarazioni si possono presentare per via telematica, atti e certificati che la P.A. può acquisire o per via d'ufficio o tramite dichiarazione sostitutiva non possono essere più richiesti. 9 febbraio 2001

7 documento informatico firmato = documento autografo ?
Documenti informatici: gli obiettivi di sicurezza documento informatico firmato = documento autografo ? Autenticità = certezza del mittente Integrità = non modificabilità del messaggio originale Non ripudio = il mittente non può negare di aver inviato il messaggio né il ricevente di averlo ricevuto Riservatezza = solo il destinatario può leggere il messaggio f i r m a Documento elettronico firmato È quindi una forzatura far ricadere nell'ambito della firma digitale obiettivi di sicurezza diversi da quelli precedenti crittografia 9 febbraio 2001

8 Firma digitale: lo stato dell'arte
Otto Autorità di Certificazione inscritte all'albo pubblico detenuto da AIPA ed altre due società in fase di iscrizione. È stata avviata la fase operativa per la fornitura della firma digitale a tutti gli utenti della Rete Unitaria. Sono state pubblicate le regole tecniche di interoperabilità tra le CA. Sono in fase di aggiornamento le regole tecniche che stabiliscono i requisiti della firma digitale e delle CA. È in fase di definizione un accordo tra tutte le CA inscritte per dar luogo ad una Associazione di parte. La firma digitale è stato inserito come strumento privilegiato per raggiungere gli obiettivi del piano e-Government 9 febbraio 2001

9 I fattori in gioco Firma digitale: la necessità dell'interoperabilità
un certificato, un documento informatico, una applicazione di posta elettronica, una applicazione di firma: una libreria software per i meccanismi di crittografia, una libreria sw per i driver del lettore/scrittore smart card una libreria sw per l'applicazione di posta. un PC o elaboratore, una smart card che contiene la chiave privata del titolare (e il certificato), un lettore/scrittore di smart card 9 febbraio 2001

10 Solo se il fornitore dell'applicazione di firma è lo stesso
Firma digitale: la necessità dell'interoperabilità Busta PKCS#7 (doc + firma + cert.) Le probabilità di successo ai fini della mutua comprensione Caso 2): Caso 1): Solo se il fornitore dell'applicazione di firma è lo stesso Nessuna 9 febbraio 2001

11 L'interoperabilità: i problemi affrontati
Condizione necessaria per la diffusione della firma digitale, e per l'utilizzo friendly da parte dell'utente (librerie sw diverse, dispositivi diversi, …). AIPA, in attesa di standard a livello europeo/internazionale, ha promosso un gruppo di lavoro, per raggiungere una soluzione concreta, semplice ed immediata sul tema dell'interoperabilità relativamente a: la struttura dei certificati e la loro estensione, la rappresentazione dei dati dei certificati, la struttura ed il formato delle CRL ovvero CSL, la struttura e la rappresentazione dei documenti firmati, la marcatura temporale. Si è quindi passati da una fase iniziale che vedeva una CA compatibile soltanto con se stessa, ad una situazione in cui ogni CA inscritta all'elenco pubblico AIPA è in grado di leggere e gestire certificati emessi da altre CA. 9 febbraio 2001

12 L'interoperabilità: tutti std OK, ma...
Certificato emesso da BNL Finital Infocamere Postecom Saritel Seceti SIA SSB BNL Le t o da Finital Infocamere Postecom Saritel Seceti SIA SSB 9 febbraio 2001

13 L'interoperabilità: dopo le linee guida
Certificato emesso da BNL Finital Infocamere Postecom Saritel Seceti SIA SSB BNL Le t o da Finital Infocamere Postecom Saritel Seceti SIA SSB 9 febbraio 2001

14 L'interoperabilità: i problemi da affrontare
La sicurezza delle procedure e degli strumenti di generazione e di verifica delle chiavi, nonché quella dei dispositivi di generazione delle chiavi. Approfondimenti sui certificati di attributo e sul formato della marca temporale. Recepimento della direttiva europea entro luglio 2001. 9 febbraio 2001

15 La direttiva europea sulla firma elettronica
Il 19 gennaio 2000: pubblicazione della direttiva europea nella GUCE. L'obiettivo principale: definire un quadro comunitario unitario per le firme elettroniche improntato sulla libera circolazione dei servizi di certificazione e sulla validità giuridica dei documenti firmati. Il testo è composto da 15 articoli e 4 allegati relativi a: I - requisiti dei certificati qualificati, II - requisiti delle CA che rilasciano certificati qualificati, III - requisiti dei dispositivi di firma sicura, IV - raccomandazioni per la firma della firma sicura. Prevede la costituzione di un comitato (art.9) per la verifica dei requisiti di sicurezza dei dispositivi e del sw di firma Recepimento della direttiva europea entro luglio 2001. 9 febbraio 2001

16 La direttiva europea e la legge italiana 1/3
Partendo da un contesto di commercio elettronico si introduce la Firma elettronica Partendo da un contesto di documento informatico si introduce la Firma digitale firma elettronica (art. 2 def. 1) che garantisce l'autenticità, firma elettronica avanzata (art.2 def.2) l'autenticità e l'integrità, firma elettronica avanzata prodotta con dispositivo di firma sicuro che conferisce al documento la stessa valenza giuridica di quello autografo (art. 3, c.4 e art. 5). Le firme di cui sopra possono essere rilasciato da un certificatore accreditato o non accreditato quella avanzata prodotta con dispositivo di firma sicuro e rilasciata da un certificatore accreditato (art.10 DPR 513). Le altre forme di firma possono anche essere usate, ma hanno una valenza interna all'organizzazione e non forniscono alcuna garanzia di validità giuridica. 9 febbraio 2001

17 La direttiva europea e la legge italiana 2/3
I servizi di certificazione non sono subordinati ad autorizzazione (art.3, c.1). Per la P.A. è consentito ai singoli governi imporre requisiti ulteriori. E' prevista comunque la procedura di qualificazione (art.3, c.2) Il Certificatore che ottiene il bollino blu in un Paese è automaticamente certificato in tutti gli altri paesi della UE (art.3, c.4) E' istituito un apposito comitato per la specificazione dei requisiti di tutto ciò che afferisce alla firma elettronica (artt. 9 e 10) I servizi di certificazione sono subordinati ad autorizzazione (art.8 DPR 513) in termini di verifica della rispondenza di adeguati requisiti societari, tecnici ed organizzativi. L'Italia non possiede una normativa sugli organismi nazionali di certificazione della sicurezza informatica. 9 febbraio 2001

18 La direttiva europea e la legge italiana 3/3
Validità dei certificati qualificati emessi da un paese terzo se operanti su licenza o autorizzazione di uno stato UE (art.8 c.4 DPR 513) Validità dei certificati qualificati emessi da un paese terzo se aderenti ai requisiti della direttiva e se esistono accordi con la UE (art. 7) 9 febbraio 2001

19 La legge italiana: regole per la P.A.
Validità inter-amministrazione di tutte le firme certificate e rispondenti ai requisiti di interoperabilità tra le CA (che sono obbligatori). Le P.A. possono avere un ruolo di CA soltanto internamente alla loro struttura. Tutte le procedure interne all'amministrazione possono essere firmate in maniera non avanzata, in quanto disposizione propria dell'organizzazione. Il Centro Tecnico della Rete Unitaria come fornitore dell'infrastruttura PKI e dei supporti di firma per le P.A. che utilizzano la RUPA ( certificati in 4 anni). 9 febbraio 2001

20 La firma digitale e la carta di identità elettronica 1/7
I principi ispiratori la sicurezza: del dispositivo fisico, del circuito di emissione, formazione e rilascio, del processo di riconoscimento dei titolare "a vista" ed in rete la carta servizi: possibilità di fruire i servizi a carattere nazionale (sanità, finanze, certificato elettorale…) possibilità di fruire dei servizi a livello locale (trasporti, musei, sportello unico, …) l'interoperabilità: su tutto il territorio nazionale 9 febbraio 2001

21 tipologie di identificazione
La firma digitale e la carta di identità elettronica 2/7 La scelta architetturale tipologie di identificazione a vista in rete scelta progettuale microprocessore consente il riconoscimento in rete e la fruizione dei servizi banda ottica a lettura laser - worm consente la non contraffazione del documento per il riconoscimento a vista del titolare tutte le informazioni contenute nei supporti elettronici sono certificate da un bollo elettronico emesso dal M.I. e dal Comune all'atto dell'emissione della carta 9 febbraio 2001

22 Struttura dati del microprocessore
La firma digitale e la carta di identità elettronica 3/7 Struttura dati del microprocessore MF DF2 Kpri  PIN DF0 DF1 C_Carta Dati_personali Fotografia ID_Carta Parametri_APDU Dati_processore Servizi_installati Memoria_residua INSTpub  DF_Servizio #1 Dati_servizio #1 Spub  #1 DF_Servizio #2 DF_Servizio #N Dati_servizio #2 Spub  #2 Dati_servizio #N Spub  #N 9 febbraio 2001

23 La firma digitale e la carta di identità elettronica 4/7
La carta di identità elettronica non è uno strumento di firma del titolare anche se utilizzata per l'identificazione a vista (supporto plastico) ed in rete (supporto chip) del possessore. Per l'identificazione in rete del titolare si utilizzano tecnologie simili a quelle della firma digitale, ma l'infrastruttura PKI ed i certificati emessi afferiscono soltanto ed esclusivamente alla carta come supporto fisico e mai al titolare, la cui identità non si conosce se non al momento del rilascio a vista presso i Comuni. La carta di identità elettronica è fornita di chip la cui strutturazione (maschera) consente di inserire dei servizi sia a valenza nazionale che locale. Tra questi ultimi è possibile prevedere la firma digitale del titolare rilasciata da una CA. 9 febbraio 2001

24 La firma digitale e la carta di identità elettronica 5/7
Comune Ministero dell'Interno Raccoglie i dati personali del titolare; genera la coppia Krpi e Kpub utilizzando il motore crittografico del chip della carta; genera una richiesta di certificato PKCS#10 (ID_Carta + Kpub CIE + hash dei dati personali) chiamato C-Carta; invio richiesta a SSCE; attesa risposta da SSCE. Effettua i controlli di validità ID-carta attraverso il modulo di Registration Authority; inoltra al modulo di CA la richiesta PKCS#10, emette un certificato detto C-Carta, e lo invia al Comune gestisce le liste di revoca. Memorizza C-Carta sui supporti informatici stampa la carta e la consegna al titolare C-Carta sarà utilizzato per il processo di identificazione ed autenticazione in rete della carta, che insieme all'utilizzo del PIN garantisce l'univocità carta-titolare 9 febbraio 2001

25 La firma digitale e la carta di identità elettronica 6/7
L'autenticazione in rete 1/2 Il client richiede la connessione con il server del servizio Il server chiede al client il certificato della carta (C_Carta) Il client chiede alla CIE C_Carta attraverso i comandi standard: select binary read binary 9 febbraio 2001

26 La firma digitale e la carta di identità elettronica 7/7
L'autenticazione in rete 2/2 Il client fornisce al server C_Carta Il server verifica la validità di C_Carta mediante Kpub_SSCE, estrae Kpub_CIE e genera un challenge che invia al client Il client seleziona Kpri_CIE ed esegue la cifratura del challenge: Kpri_CIE(challenge) inviandolo al server. Il server esegue Kpub_CIE(Kpri_CIE(challenge)) e confronta il challenge decriptato con quello inviato. Se l'esito è OK la carta è valida. 9 febbraio 2001

27 Il processo di identificazione e autenticazione in rete è garantito!
La carta di identità elettronica è una firma digitale? Il processo di identificazione e autenticazione in rete è garantito! Firma digitale debole 9 febbraio 2001

28 Parte II gli aspetti tecnici: crittografia e PKI 9 febbraio 2001

29 Riservatezza del messaggio
Crittografia La crittografia non si deve confondere con il processo di firma La crittografia è un processo che altera il contenuto originario e leggibile di un testo (plaintext) attraverso l'applicazione di algoritmi che trasformano il contenuto leggibile in un contenuto non leggibile o interpretabile (ciphertext) senza l'utilizzo di strumenti idonei (conoscenza della chiave di cifratura). Riservatezza del messaggio 9 febbraio 2001

30 Crittografia … fin da tempi più antichi ...
… un po’ di storia 1/2 I primi esempi di crittografia trovano riscontro già nel 400 a.c. presso gli spartani che usavano scrivere il messaggio in verticale su di un pezzo di cuoio arrotolato attorno ad un bastone di un certo diametro. Solo di riavvolgeva il cuoio attorno ad un bastone dello stesso diametro poteva leggere il messaggio originale. Giulio Cesare, durante le sue campagne introduce il cifrario monoalfabetico che consiste nel sostituire ogni lettera con quella successiva di n posizioni: s e m i n a r i o v h p n q d u n r in questo caso la chiave di cifratura è il modulo n delle posizioni da traslare (3). 9 febbraio 2001

31 Crittografia … fin dai tempi più antichi ...
… un po’ di storia 2/2 Cesare Augusto introduce il cifrario polialfabetico che consiste nel far corrispondere alla n-esima lettera del messaggio la n-esima lettera del testo di un libro noto agli interlocutori. In questo caso la chiave di cifratura è il libro utilizzato per effettuare la sostituzione delle lettere. Sistemi sempre più complessi furono utilizzati, ma una svolta significativa in termini di sicurezza si ebbe con l'avvento della seconda guerra mondiale. I tedeschi idearono una macchina chiamata Enigma, gli inglesi riuscirono a costruire Colossus che permetteva di decifrarne i messaggi. L'avvento dei calcolatori e l'applicazione di algoritmi matematici complessi hanno oggi reso molto più affidabili i sistemi di cifratura. 9 febbraio 2001

32 Le tipologie di crittografia 1/3
Simmetrica o a chiave privata: prevede di utilizzare una chiave nota solo al mittente e al destinatario.E' molto veloce ma ha l'inconveniente di dover inviare la chiave privata di cifratura al destinatario (che deve decifrare) su un canale trasmissivo non sempre sicuro (Internet). Altra criticità è che a volte la chiave di cifratura viene …dimenticata da chi la deve usare. L'algoritmo più diffuso è il Data Encryption Standard - DES che nasce dai laboratori della IBM e che nel 1997 diventa standard del Governo americano. 9 febbraio 2001

33 Le tipologie di crittografia 2/3
Asimmetrica o a chiave pubblica: Ideata da Diffie-Hellman, prevede l'utilizzo di una coppia di chiavi: quella privata, nota solo all'autore del messaggio, e quella pubblica, nota a tutti (esiste una sorta di elenco telefonico nome-numero). Il processo di crittografia si basa su due capisaldi: 1) il messaggio cifrato con la chiave privata può essere messo in chiaro soltanto attraverso l'utilizzo della chiave pubblica, 2) da una tipologia di chiave (per es.quella pubblica) non si può risalire in alcun modo all'altra chiave (per es.quella privata). L'algoritmo più diffuso è l'RSA (da Rivest-Shamir e Adleman) che si basa su una lacuna computazionale: non esiste un sistema veloce per scomporre in fattori primi numeri molto grandi (centinaia di cifre). Altri algoritmi: DSA, curve ellittiche, ECC, ... 9 febbraio 2001

34 Le tipologie di crittografia 3/3
L'RSA: dati due grandi numeri p e q : interi,dispari,positivi e numeri primi Keypub = numero primo rispetto a N=(p)x(q) Keypri = numero tale che Keypri x Keypub modulo N = 1 Detto M il messaggio da cifrare e X il corrispondente messaggio cifrato, il processo di codifica risulta rappresentabile attraverso la relazione: X=Mkeypub modulo N e quello di decodifica dalla relazione: Xkeypri modulo N=(Mkeypub modulo N) keypri modulo N =Mkeypubxkeypri modulo N = M Una chiave di crittografia a 128 bit, stante le attuali potenze di elaborazione, garantisce un costo agli attacchi di 1016 anni. 9 febbraio 2001

35 Crittografia: gli std Gli standard di riferimento sono emessi dall'RSA laboratories ( ed iniziano tutti con il prefisso PKCS. Attualmente ne esistono 15, ognuno dei quali ad un diverso grado di maturità (draft, release, version). 9 febbraio 2001

36 autenticità del mittente, integrità del documento,
Crittografia vs firma digitale La firma digitale utilizza la crittografia come strumento, ma è un processo che si prefigge: autenticità del mittente, integrità del documento, non ripudio del documento 9 febbraio 2001

37 Crittografia: un po’ di chiarezza
Cosa succede se il mittente: Tipo azione Obiettivo principale raggiunto Codifica il messaggio con la keypub destinatario La riservatezza del documento in quanto solo il destinatario, che possiede la sua chiave privata può rimetterlo in chiaro. Codifica il messaggio con la propria keypri La autenticità del documento in quanto il destinatario, accedendo alla chiave pubblica del mittente può rimetterlo in chiaro. Codifica il messaggio con la keypub destinatario e poi lo firma utilizzando la propria keypri La autenticità e la riservatezza del documento in quanto chiunque, accedendo alla chiave pubblica del mittente, può sapere da chi proviene il documento, ma solo il destinatario, può rimetterlo in chiaro. 9 febbraio 2001

38 Integrità del messaggio
Crittografia: un po’ di chiarezza Un nuovo concetto: la funzione di hash o impronta A partire da una qualsiasi stringa di caratteri (anche documenti molto estesi come libri, lettere o relazioni) restituisce una stringa di valori binari di lunghezza fissa (128 o 160 bit). Permette di conseguire i seguenti obiettivi: semplicità e velocità dell'algoritmo utilizzato (in genere si basa su un principio di crittografia simmetrica), dall'impronta non si può risalire al documento originario, la potenziale impossibilità di avere impronte uguali per documenti diversi Integrità del messaggio 9 febbraio 2001

39 La firma - lato mittente
genera l'impronta (hashmittente) del documento (una stringa binaria di lunghezza fissa ed univoca dello stesso. (La legge italiana prevede l'algoritmo SHA-1 a 160 bit che ha una resistenza alle collisioni=1048 tentativi), firma il documento, cioè crittografa con la sua chiave privata l'hash del documento, genera l'associazione documento-firma-certificato emesso dalla Certification Authoriry secondo lo standard PKCS#7 dando vita alla "busta elettronica". 1 2 3 9 febbraio 2001

40 La firma - lato destinatario
apre la busta elettronica,separa il documento in chiaro dalla firma e calcola l'hash del documento (applicando lo stesso algoritmo mittente) ottenendo l'hashdestinatario utilizza la chiave pubblica del mittente, estratta dal certificato per ottenere l'hashmittente, confronta hashmittente con hashdestinatario. Se l'esito è positivo, il messaggio si deve ritenere, integro. 1 2 3 9 febbraio 2001

41 La firma - la CA, le chiavi ed il certificato
La principale differenza tra firma autografa e firma digitale è che la prima è direttamente riconducibile all'identità di colui che firma Il DPR 513 introduce il ruolo di Certification Authority (CA) come la terza parte preposta a garantire l'associazione identità firmatario / chiave pubblica firmatario Le fasi previste per richiedere un certificato sono, in genere, quattro: prenotazione presso una CA, riconoscimento fisico del richiedente, richiesta del certificato, rilascio del certificato (e del sw di firma). 9 febbraio 2001

42 La firma - la tipologia di chiavi
Le regole tecniche prevedono tre tipi di chiavi asimmetriche in relazione alle diverse funzioni da attivare od alle diverse responsabilità dell'utilizzatore: chiavi di sottoscrizione: destinate alla generazione e verifica delle firme apposte e quindi utilizzate dal titolare privato per firmare i suoi documenti, chiavi di certificazione: destinate alla generazione e verifica delle firme apposte ai certificati, alle liste di revoca e a quelle di sospensione e quindi utilizzate dall'ente certificatore, chiavi di marcatura temporale: destinate alla generazione e verifiche delle marche temporali, e quindi utilizzate, ancora una volta, dall'ente certificatore che offer il servizio di marcatura temporale. 9 febbraio 2001

43 La firma - il certificato
I certificati possono essere di quattro tipi: di sottoscrizione - usati per la firma dei documenti, di autenticazione - per essere riconosciuti su web o per sottoscrivere la posta elettronica, di crittografia - utilizzati per la crittografia dei documenti riservati, di attributo - per associare a chi firma un particolare ruolo ovvero mandato. Le informazioni contenute nel certificato sono: Nome proprietario ed suoi dati anagrafici, Nome CA e suoi dati identificativi, Numero del certificato e sua validità temporale, altri attributi aggiuntivi denominati estensioni del certificato. Tutti i certificati devono essere conformi allo standard X.509 version 3 9 febbraio 2001

44 La firma - la marcatura temporale
Serve per attribuire ad un documento certezza circa il momento in cui è stato redatto e sottoscritto digitalmente e quindi è divenuto valido e probatorio La CA offre il servizi di marcatura temporale Le fasi previste per la generazione della marca temporale sono: l'invio dell'impronta del documento al servizio di marcatura temporale, il servizio di marcatura temporale aggiunge il timestamp (data e ora), ottenendo l'impronta marcata, la CA cifra con la sua chiave privata l'impronta marcata ottenendo la marca temporale da cui è possibile recuperare l'informazione del timestamp attraverso l'utilizzo della chiave pubblica del servizio di marcatura, la marca temporale viene inviata al richiedente il servizio. La marca temporale presenta interessanti analogie con il processo di autenticazione e garantisce sia che il documento non venga sostituito da uno diverso da parte dell'autore stesso, sia la collocazione temporale del documento (timbro postale). 9 febbraio 2001

45 La firma - la marcatura temporale
9 febbraio 2001

46 Il processo - sintesi La Certification Authority rilascia il certificato che associa la persona fisica alla chiave pubblica, e custodisce la chiave pubblica in una lista consultabile Il mittente firma con la sua chiave privata un documento Il messaggio firmato, insieme al certificato del mittente rilasciato dalla CA, raggiunge il destinatario Il destinatario, usando la chiave pubblica del mittente, riesce a determinare l'autenticità dello stesso e l'integrità del messaggio 9 febbraio 2001

47 Il processo - approfondimenti La Public Key Infrastructure - PKI
per PKI si intende l'insieme delle risorse hardware, software, ed umane necessarie a creare, gestire, conservare, distribuire e revocare certificati basati sulla crittografia asimmetrica. Cinque sono gli attori di una PKI: 1) la Certification Authority che genera e revoca certificati, 2) la Registration Authority che genera il collegamento chiave pubblica e identità del possessore, 3) i possessori dei certificati che possono firmare i documenti, 4) il sw client di verifica della firma digitale, 5) il repository dei certificati e le relative liste di revoca (CRL). 9 febbraio 2001

48 Il processo - approfondimenti
La Privilege Management Infrastructure - PMI Per PMI si intende l'insieme delle risorse hardware, software, ed umane necessarie a creare, gestire, conservare, distribuire e revocare i certificati di attributo. Simile a PKI (Attribute Authority, Att. Certificate, ACRL, …) A causa degli aspetti legali e tecnici correlati alla possibilità di garantire un certo ruolo alla persona che firma un messaggio, in Italia, al momento, non esistono ancora PMI. X509 v4 9 febbraio 2001

49 Parte III gli aspetti giuridici: dalla carta al digitale
9 febbraio 2001

50 Atti e documenti in forma digitale
Le caratteristiche del documento La dottrina ha elaborato varie definizioni. un documento è una res che rappresenta atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti materialità:del supporto utilizzato per rappresentare il fatto, segni: utilizzati per rappresentare il fatto (possono essere anche non immediatamente intellegibili), durata temporale: del supporto fisico utilizzato per permettere una leggibilità futura del fatto. È da rilevare come in nessuna delle definizioni prese in considerazione, si riporti che il supporto debba essere cartaceo 9 febbraio 2001

51 Atti e documenti in forma digitale
Le caratteristiche della sottoscrizione o firma autografa o paternità dell'autore Francesco Carnelutti, nel 1929, e l'attuale dottrina, affermano che i requisiti peculiari della sottoscrizione devono essere: nominatività:perché la sottoscrizione esplicita il nome di chi la produce, leggibilità: in quanto la grafia è comprensibile a chiunque legga, riconoscibilità: in quanto la sottoscrizione permette di identificarne l'autore, non-riutilizzabilità:essendo la firma in rapporto univoco col documento firmato. 9 febbraio 2001

52 Atti e documenti in forma digitale
Le caratteristiche della sottoscrizione o firma autografa Le funzioni che assolve sono quindi: di indicazione:perché indica chi ha prodotto il documento, di dichiarazione: in quanto chi firma si assume la paternità del documento, di valenza probatoria: in quanto esigibile come prova di valenza giuridica. 9 febbraio 2001

53 La res può essere anche un documento elettronico
Atti e documenti in forma digitale Cosa è possibile ottenere con il documento elettronico? Materialità Segni Durata Attraverso l'uso di supporti fisici informatici (dischi di varia natura, nastri, …). Il linguaggio informatico è una combinazione di segni atti a rappresentare il fatto (il linguaggio dei bit). I supporti fisici informatici possono essere conservati e consultabili nel tempo. La res può essere anche un documento elettronico 9 febbraio 2001

54 firma digitale = sottoscrizione
Atti e documenti in forma digitale Cosa è possibile ottenere con la firma digitale? nominatività È garantita dalla Certification Authority che detiene l'associazione titolare - chiave pubblica e che emette il certificato di sottoscrizione (in genere allegato alla firma) contenente, tra l'altro, il nome di chi produce la firma. leggibilità In apparenza non è garantita perché si usa la crittografia e non si può leggere la chiave privata, ma applicando la la chiave pubblica, si può risalire a chi ha generato la firma. riconoscibilità Come sopra. non-riutilizzabilità È proprio il punto di forza del processo di firma digitale: ciò che si firma è l'impronta del documento e l'impronta è unica per ogni documento. firma digitale = sottoscrizione 9 febbraio 2001

55 documento = documento elettronico firma digitale = sottoscrizione
Atti e documenti in forma digitale documento = documento elettronico firma digitale = sottoscrizione Il documento informatico sottoscritto dal suo autore con un meccanismo di firma conforme alle regole tecniche, ha efficacia di scrittura privata (art del codice civile). se costituisce riproduzione di altro documento, soddisfa il requisito della forma scritta ed ha la stessa efficacia probatoria degli originali su carta (2712 c.c.). Art. 5 D.P.R. 513 9 febbraio 2001

56 Atti e documenti in forma digitale
La querela di falso Il documento cartaceo sottoscritto potrebbe essere oggetto di disconoscimento da parte del sottoscrittore o di querela di falso da parte di terzi. Il documento elettronico firmato digitalmente in conformità alla normativa vigente, esclude questa possibilità in quanto: 1)in base al principio di non repudiabilità il firmatario non può disconoscere la propria firma, 2)in base al processo di verifica della firma digitale, nessuno può negare l'autenticità della stessa. Se la natura della firma digitale non è conforme alla normativa - firma debole - la validità giuridica del documento è rimessa all'apprezzamento del giudice. 9 febbraio 2001

57 Atti e documenti in forma digitale
Il protocollo informatico Contesto: D.P.R. 20/10/1998 n. 428 e relative regole tecniche. Obiettivo: modalità di registrazione dei documenti in entrata ed in uscita, unica per tutta la P.A., organizzazione dell'ufficio protocollo omogenea e similare in tutta la P.A.. Economie di scala, stesso modus operandi, formazione più mirata e permeante, scambio di professionalità. 9 febbraio 2001

58 Atti e documenti in forma digitale
Il protocollo informatico AOO - Area organizzativa omogenea come insieme di funzioni e strutture che opera, modo omogeneo, su tematiche di gestione della documentazione (responsabile, manuale di gestione). Segnatura minima - Operazione che associa ad un documento: codice Amm.ne + AOO + gg/mm/aaaa + prog. Registrazione di protocollo - avviene su un DB: prog. + data + mit./dest. + oggetto + impronta doc. (SHA-1) 9 febbraio 2001

59 documento interno ai propri organi - uffici di rilevanza esterna
Atti e documenti in forma digitale Il protocollo informatico e sottoscrizione documento interno ai propri organi - uffici di rilevanza esterna documento interno ai propri organi - uffici di rilevanza interna Deliberazione 51/2000 Deliberazione 51/2000 La P.A. diventa C.A. iscrivendosi all'albo (art.5, c.1, l.a)), la P.A. si avvale dei servizi del C.T. (art.5, c1, l.b)). La P.A. fa come vuole (art.5, c2,). 9 febbraio 2001

60 Atti e documenti in forma digitale
Il protocollo informatico e sottoscrizione Firma digitale apposta da un dipendente P.A. ai propri documenti: subito, con gli attuali strumenti. Firma digitale apposta da una AOO per garantire adeguate garanzie di sicurezza e di riservatezza al documento protocollato in uscita: tecnicamente possibile, organizzativamente da valutare. 9 febbraio 2001

61 Libri e scritture contabili
libro giornale e libri inventari. VALIDITA' riconducibile all'osservanza: formalità intrinseche: Bollo e numerazione progressiva dell'ufficio del registro delle imprese o del notaio, su ogni pagina prima del loro utilizzo. formalità estrinseche: Tenuti secondo le norme di ordinata contabilità (art c.c.). Conservati per 10 anni insieme agli originale della documentazione (art c.c.). 9 febbraio 2001

62 Libri e scritture contabili
libro giornale e libri inventari. formalità estrinseche: Tenuti secondo le norme di ordinata contabilità (art c.c.). Conservati per 10 anni insieme agli originale della documentazione (art c.c.). formalità intrinseche: bollo e numerazione progressiva dell'ufficio del registro delle imprese o del notaio, su ogni pagina prima del loro utilizzo. Art. 15 D.P.R. 513 Forma elettronica dei libri, i repertori e le scritture firmati digitalmente. Conservazione dei documenti elettronici. 9 febbraio 2001

63 regole tecniche per l'uso di supporti ottici
Libri e scritture contabili: archivio ottico Archiviazione ottica Deliberazione n.24/98 regole tecniche per l'uso di supporti ottici documenti cartacei documenti formati all'origine su supporto informatico (word processor, immagini, …) archivio registrazione riversamento pubblico ufficiale certificatore responsabile 9 febbraio 2001

64 Libri e scritture contabili: gli strumenti
Archivio = insieme di supporti di memorizzazione, univocamente identificati, ovvero di supporti fisici non riscrivibili e con un'unica matricola atti a contenere permanentemente documenti registrati; Documento registrato = documento univocamente identificato nell'ambito dell'archivio attraverso un codice che ne permetta la sua gestione indipendentemente dalle caratteristiche dell'archivio. Un documento diventa registrato se su di esso si opera una registrazione, o un riversamento. La registrazione contiene la rappresentazione digitale del documento (CGM, TIFF, SGML, PDF o testo) a cui si associa la marca di controllo (impronta) ai fini della integrità ed autenticità; Riversamento = è l'operazione che consente la duplicazione di una registrazione o la generazione di una nuova versione della stessa (per esempio per aggiornarne il formato); 9 febbraio 2001

65 Libri e scritture contabili: le persone
Pubblico ufficiale = notaio; Certificatore = chi rilascia il certificato di sottoscrizione ed il servizio di marcatura temporale; Responsabile dell'archiviazione = è colui che nell'azienda o ente cura i processi di archiviazione ottica. 9 febbraio 2001

66 Libri e scritture contabili: la procedura
1)Registrazione Prevede la presenza, sul supporto fisico utilizzato, di un file di controllo file di controllo registrazione: i dati identificativi del documento registrato e del supporto utilizzato, i dati identificativi dei responsabili della registrazione e dell'archiviazione la data e ora dell'operazione, la marca di controllo (impronta) della rappresentazione digitale del documento, la firma digitale di chi effettua la registrazione, certificato con la chiave pubblica per la verifica delle firme. 2) Chiusura del supporto fisico di memorizzazione Prevede la presenza di un file di chiusura unico : i dati identificativi del supporto utilizzato e di quello di memorizzazione, la data e ora dell'operazione, il numero delle registrazioni contenute, la lista dei certificati e le chiave pubbliche per la verifica delle firme. 9 febbraio 2001

67 Libri e scritture contabili: la procedura
3)Il controllo del file di chiusura Prevede la presenza, sul supporto fisico utilizzato, di un file di controllo file di controllo chiusura: la marca di controllo del file di chiusura, la marca temporale della marca di controllo, il certificato della marca temporale, la firma digitale di chi effettua l'operazione, certificato con la chiave pubblica per la verifica delle firma. 4) Processo di verifica del supporto L'intero contenuto del supporto deve essere accessibile e garantire la visualizzazione: di tutte le directory e sottodirectory, tutti i file memorizzati compresi quelli di controllo e di chiusura. 9 febbraio 2001

68 Libri e scritture contabili: la procedura
Responsabile dell'archiviazione = è colui che nell'azienda o ente cura i processi di archiviazione ottica e di chiusura e firma digitalmente le registrazioni ed il file di chiusura (in verità le operazioni di registrazione possono essere delegate). Pubblico ufficiale = notaio firma digitalmente per autenticare l'avvenuta chiusura del supporto di memorizzazione e presso il quale, volontariamente, depositare la chiave privata del responsabile; Certificatore = chi rilascia il certificato di sottoscrizione ed il servizio di marcatura temporale che firma digitalmente ; 9 febbraio 2001

69 Atto pubblico informatico: è valido?
La forma dell’atto è stabilita dalla legge notarile (L.89/1913) dove si parla di fogli, ovvero dalla L.15/1968, art.12: …le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti gli altri pubblici ufficiali sono redatti a stampa, o con scrittura a mano o a macchina; Nel D.P.R. 513 non ci sono norme relative alla formazione di un documento pubblico redatto da un notaio o pubblico ufficiale. Nel 1968 non poteva esserci il concetto di documento in formato elettronico; la macchina può essere un computer; la sottoscrizione è sostituibile dalla firma digitale. 9 febbraio 2001

70 La presenza delle parti (e dei testimoni)
Atto pubblico informatico: la “presenza” La presenza delle parti (e dei testimoni) Accezione fisica Accezione funzionale Accertamento dell’identità personale delle parti garantita dai testimoni; Capacità delle parti o volontarietà di sottoscrizione garantita dai testimoni. La tecnica informatica assolve al requisito della presenza (telematica) contestuale di tutti i soggetti coinvolti (videoconferenza); La volontarietà della sottoscrizione e la garanzia dell’autenticità del sottoscrittore sono alla base del processo di firma digitale (i testimoni servono?) 9 febbraio 2001

71 Atto pubblico informatico: la formazione
La certificazione del notaio necessaria per attribuire rilievo giuridico all’atto pubblico, si ottiene: Sottoscrizione del documento da parte del notaio; impressione del sigillo notarile; la conservazione dei documenti. La verifica da parte del notaio dell’autenticità e dell’integrità del documento elettronico attraverso i certificati dei sottoscrittori.La apposizione della firma digitale del notaio al documento firmato digitalmente dai soggetti coinvolti; la firma digitale sostituisce sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi tipo (art. 16 comma 3 D.P.R. 513); la conservazione ottica. 9 febbraio 2001

72 Copie di atti di documenti in forma elettronica
documento cartaceo = documento elettronico firma digitale = sottoscrizione Netta separazione tra contenitore e contenuto Il supporto rispetto al documento informatico assume caratteri di fungibilità Art. 6 D.P.R. 513 Copie di originali elettronici Copie di originali cartacei Non esiste alcuna differenza con l’originale (anche se firmato e TX) e quindi stessa valenza probatoria Attestazione di conformità tramite processo di autentica; non disconoscimento della controparte. 9 febbraio 2001

73 Il processo di autenticazione
Verifica giudice firma digitale del cliente (= cifratura con la key pri del cliente dell'hash del documento) firma digitale del notaio (= cifratura con la key pri del notaio dell'hash del documento firmato dal cliente) applicazione della key pub del notaio = impronta che contiene il documento sottoscritto applicazione della key pub del cliente = impronta (1) del documento sottoscritto 9 febbraio 2001

74 Grazie per l'attenzione
9 febbraio 2001


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