Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoAlphonso Barbato Modificato 11 anni fa
1
Legge 24 marzo 2012, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria Servizio Farmaceutico Regione del Veneto Venezia 30 marzo 2012
2
Art. 11 Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria Legge 24 marzo 2012, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività pubblicata in GU n.71 del 24-03-2012 – Suppl. Ordinario n.53 entrata in vigore il 25 marzo 2012
3
Individuazione nuove farmacie lart. 11, comma 1 introduce nuove disposizioni ORDINARIE lart. 11, comma 2 detta disposizioni STRAORDINARIE
4
Novità introdotte dal comma 1 a.Numero delle autorizzazioni 1 farmacia ogni 3.300 abitanti – possibilità di apertura di una nuova farmacia qualora il numero di abitanti sia superiore al 50% di 3.300 Schema progressione del numero di farmacie in rapporto allaumento della popolazione: fino a 3.300 abitanti: 1 farmacia facoltativa da 3.300 a 6.599 abitanti: 1 farmacia obbligatoria da 4.951 a 6.599 abitanti: 1 farmacia obbligatoria + 1 farmacia discrezionale da 6.600 a 9.899 abitanti: 2 farmacie obbligatorie da 8.251 a 9.899 abitanti: 2 farmacie obbligatorie + 1 farmacia discrezionale da 9.900 a 13.199 abitanti: 3 farmacie obbligatorie da 11.551 a 13.199 abitanti: 3 farmacie obbligatorie + 1 farmacia discrezionale da 13.200 a 16.499 abitanti: 4 farmacie obbligatorie da 14.851 a 16.499 abitanti: 4 farmacie obbligatorie + 1 farmacia discrezionale ……………………………………………………………………………………………..
5
b. Obbligo da parte dei comuni di avere un numero di farmacie tale da soddisfare il rapporto numerico sopra evidenziato -1 farmacia/3.300 abitanti- (fermo restando la discrezionalità in ordine alla previsione dellulteriore farmacia rispetto alla popolazione eccedente) listituzione della prima sede farmaceutica matura obbligatoriamente con il raggiungimento del quorum di 3.300 abitanti (fermo restando la discrezionalità in ordine alla previsione dellulteriore farmacia rispetto alla popolazione eccedente) listituzione della prima sede farmaceutica in presenza di un numero di abitanti inferiore a 3.300 abitanti è facoltativa c. Pianta organica non più intesa come perimetrazione del territorio attribuibile a ciascuna farmacia Novità introdotte dal comma 1
6
d.Introduzione del concetto di zona intesa come compartimenti/quartieri/ripartizioni del territorio equivalenti (capoluogo-frazioni- località)/ etc.. ove collocare la/e farmacia/e e.Rivalutazione del ruolo dei comuni; spetta infatti a questultimi, sentiti Azienda ULSS e Ordine provinciale dei farmacisti, identificare le zone e rivedere entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alla rilevazione della popolazione residente, il numero di farmacie spettanti Novità introdotte dal comma 1
7
I COMUNI entro e non oltre 30 giorni dallentrata in vigore – 25 marzo 2012- della legge di conversione del decreto-legge ovvero entro il 23 aprile 2012: a.individuano e localizzano le nuove farmacie tenuto conto: –della popolazione residente al 31 dicembre 2010 –del numero complessivo delle farmacie esistenti (operanti e istituite ancorché non ancora aperte) indipendentemente dal criterio di legge con il quale furono istituite ordinario c.d. demografico o derogatorio c.d.topografico Novità introdotte dal comma 2
8
in base ai seguenti criteri: – assicurare unequa distribuzione sul territorio –garantire laccessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate –tenere presente che lapertura della nuova farmacia deve rispettare la distanza minima di 200 metri dalle altre farmacie sentiti : –Aziende ULSS –Ordine provinciale dei Farmacisti Novità introdotte dal comma 2
9
b. inviano i dati alla Regione N.B alla mancata comunicazione dei predetti dati entro il termine di 30 gg. subentra la Regione in via sostitutiva con proprio atto sentiti Aziende ULSS e Ordini provinciali dei Farmacisti Novità introdotte dal comma 2
10
LA REGIONE entro 60 giorni dallinvio dei dati comunali, bandisce un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche entro 12 mesi dallentrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge provvede ad assicurare la conclusione del concorso straordinario e lassegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili I COMUNI non possono esercitare il diritto di prelazione sulle sedi risultanti dalla ricognizione straordinaria Novità introdotte dal comma 3
11
Modalità di inoltro dati alla Regione Invio del provvedimento comunale tramite posta certifica – PEC – per lacquisizione formale al protocollo regionale: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it e in formato word al seguente indirizzo di posta elettronica: servizio.farmaceutico@regione.veneto.it
12
Comuni che devono esprimersi: 109 Distribuiti per ciascun Ordine Provinciale dei Farmacisti: Belluno4 Vicenza21 Treviso26 Venezia18 Padova18 Rovigo3 Verona19
13
Possibile percorso e scadenze COMUNE FORMULA UNA PROPOSTA FINALIZZATA ALLACQUISIZIONE DEI PARERI DELLULSS E DELLORDINE DEI FARMACISTI In base allo statuto di ogni Comune (le scadenze di seguito riportate sono meramente indicative ma ragionevolmente rispettose dei tempi necessari a ciascun soggetto interessato per esprimersi in merito) ULSS DI PERTINENZA Deliberazione del Direttore Generale … alternative es nota della direzione ORDINE FARMACISTI PROVINCIALE Provvedimento del Consiglio direttivo … o alternative ANCI (in copia): Monitoraggio INVIARE ENTRO IL 10.04 COMUNE Provvedimento definitivo INVIARE ENTRO IL 16.04 REGIONE ANCI ( in copia) monitoraggio INVIARE ENTRO IL 23.04 Azienda ULSS per la successiva classificazione in urbana o rurale
14
In questa fase straordinaria: I comuni entro il 23 aprile 2012 trasmettono in Regione e allANCI Veneto il provvedimento definitivo di individuazione e localizzazione delle nuove farmacie da inserire a concorso Le Aziende ULSS provvederanno a classificare le nuove farmacie in urbane o rurali (tale attività può richiedere la collaborazione dei comuni interessati) i dati relativi alla classificazioni devono pervenire in Regione tramite PEC protocollo.generale@pec.regione.veneto.it o fax 041 2793468 entro il 7 maggio 2012
15
Alcuni esempi……… Comune con 43.500 abitanti e 10 farmacie già aperte 3 nuove farmacie 8.300 abitanti – 2 farmacie già aperte Frazione A 25.000 abitanti - 7 farmacie già aperte Centro 3.100 abitanti – 1 farmacia già aperta Frazione B 1 nuova farmacia 4.100 abitanti – nessuna farmacia aperta Frazione C 3.000 abitanti – nessuna farmacia aperta Frazione D 1 nuova farmacia
16
Alcuni esempi……… Comune con 12.600 abitanti e 2 farmacie già aperte 2 nuove farmacie 3.000 abitanti – nessuna farmacia già aperta Frazione A 6.500 abitanti - 2 farmacie già aperte Centro 3.100 abitanti – nessuna farmacia già aperta Frazione B 1 nuova farmacia
17
Possibili contenuti del provvedimento definitivo comunale 1-Normativa di riferimento 2-Dati Popolazione Comune (dato ISTAT al 31.12.2010) Numero farmacie totali presenti nel comune Numero nuove farmacie 3-Descrizione dei criteri adottati: –assicurare unequa distribuzione sul territorio –garantire laccessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate –tenere presente che lapertura della nuova farmacia deve rispettare la distanza minima di 200 metri dalle altre farmacie 4-Localizzazione delle nuove farmacie Eventuali farmacie già presenti Numero abitanti presenti nella localizzazione 6-Pareri Sentito ULSS, esplicitare modalidà, es nota… Sentito Ordine farmacisti, esplicitare modalità, es nota…. Dare conto dei rispettivi pareri
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.