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18 aprile 2013 DURC ed oscillazione del tasso medio per prevenzione.

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Presentazione sul tema: "18 aprile 2013 DURC ed oscillazione del tasso medio per prevenzione."— Transcript della presentazione:

1 18 aprile 2013 DURC ed oscillazione del tasso medio per prevenzione

2 Oscillazione del tasso medio. Oscillazione per prevenzione: a) nel primo biennio di attività, in riduzione o in aumento (artt.19/20/21 D.M. 12.12.2000); b) dopo il primo biennio di attività solo in riduzione (art. 24 D.M. cit., modificato da D.M. 3.12.2010, G.U. 38/2011). Oscillazione per andamento infortunistico in riduzione o in aumento, dopo il primo biennio di attività (art.22 e 23);

3 Nel primo biennio di attività, (artt.19/20/21 D.M. 12.12.2000); Oscillazione nella misura fissa del 15%, in relazione allosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro: in riduzione, su domanda da presentarsi allatto di denuncia dei lavori o successivamente ma entro il biennio; i provvedimenti di riduzione vengono segnalati agli organi di vigilanza in aumento, applicato dufficio in presenza di provvedimenti di Organismi pubblici competenti. La riduzione decorre dalla data di inizio dei lavori denunciati nei termini, in caso di istanza contestuale alla denuncia, ovvero dal primo del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione e resta in vigore fino al 31 dicembre dellanno in cui si compie il biennio.

4 Lavoratori-anno Il numero è rilevabile esclusivamente dal Mod. 20 SM con cui lInail, ogni anno comunica il tasso applicabile per ogni singola posizione o voce di tariffa, in base allandamento infortunistico aziendale. Lavoratori-anno (somma totale degli anni); il numero del singolo anno risulta dal rapporto tra le retribuzioni denunciate e la retribuzione media annua determinata: 1. eventi indennizzati per I.T. = > a 10, si calcola le retribuzione media di tali casi e si moltiplica per 300; 2. eventi indennizzati per I.T. < a 10, rileva la retribuzione media giornaliera dellanno relativa al grande gruppo cui la posizione appartiene e si moltiplica per 300.

5 Dopo il primo biennio di attività (art. 24 D.M. cit., modificato da D.M. 3.12.2010, G.U. 38/2011) Oscillazione in riduzione, determinata secondo il numero lavoratori- anno: 1. fino al 31 12.2010, riduzione 10% del tasso medio per aziende con numero lavoratori-anno fino a 500, 5% se superiore a 500; 2. dal 1.1.2011: fino a 10 30% 11/50 23% 51/100 18% 101/200 15% 201/500 12% Oltre 500 7%

6 Modalità e termini Domanda di riduzione da presentarsi secondo modulistica predisposta dallInail entro lultimo giorno di febbraio dellanno per cui si chiede la riduzione lInail risponde entro 120 gg lInail può procedere a verifica tecnica se concessa, si applica in regolazione può essere revocata (entro il termine prescrizionale di 5 anni), anche a seguito di verifiche da parte degli organismi addetti alla vigilanza.

7 Condizioni 1)Almeno uno degli interventi indicati nella sezione A del modulo, considerati particolarmente rilevanti (punteggio 100) (es. implementazione/mantenimento di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, SGSL); ovvero, in alternativa 2) interventi migliorativi effettuati nellanno precedente lanno della domanda, individuati in almeno due sezioni, dalla B in avanti, in numero tale da raggiungere il punteggio minimo pari a 100.

8 Prerequisiti correntezza contributiva regolarità assicurativa osservanza norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lvo 81/08) assenza di cause ostative al rilascio del DURC (art.9, D.M. 24.10.2007, all. A), da autocertificare con apposita modulistica da inviare alla DTL competente secondo la sede legale dellazienda.

9 D.M. 24.10.2007. 1.La regolarità contributiva (art.5, punto 1 e 2 D.M. cit.) è attestata quando ricorrono le seguenti condizioni: correntezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati ed accertati dagli Enti previdenziali come dovuti; inesistenza di indempienze in atto….. 2. La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di: richiesta di rateazione con parere favorevole dellEnte; sospensioni di pagamento previste da norme; istanza di compensazione con credito documentato. …Il punto 3 riguarda la cassa Edile..

10 Termine per regolarizzare (art7). Art.7, co.3: In mancanza dei requisiti di cui allart.5 gli Istituti..prima dellemissione del DURC o dellannullamento del documento già rilasciato ai sensi dellart.3, invitano linteressato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni. Il termine (perentorio) decorre dalla data di notifica dellinadempienza. Linvito alla regolarizzazione sospende il termine per il rilascio. La norma non è applicabile in caso di DURC richiesto dalla stazione appaltante o amministrazione procedente per verifica dellautodichiarazione aziendale: la regolarità deve sussistere alla data della dichiarazione sostitutiva (con conseguenze, anche penali, di quanto dichiarato dallazienda) Inail: circ. 79/2008. Istruzioni Operative 14/2012 Min. Lav. Circ.34/2008.

11 Cause non ostative al rilascio del DURC (art.8). Cause non ostative al rilascio del DURC (art.8, punti 1 e 2) 1. per crediti iscritti a ruolo: in caso di sospensione a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario; 2. per crediti non iscritti a ruolo, la regolarità può essere dichiarata : fino alla decisione di rigetto del ricorso amministrativo; fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo che lAutorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consenta liscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ex art.24 D.Lgs. 46/1999. …………

12 Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC (art.9) 1.Cause ostative: violazione da parte del d.l. o dirigente responsabile, di disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nellall. A per i relativi periodi, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi; 5. Il comma 1 si riferisce esclusivamente a fatti commessi dopo lentrata in vigore del decreto (31 dicembre 2007).

13 Conseguenze delle verifiche. In caso di irregolarità definitivamenteaccertate: profilo civilistico: recupero delle agevolazioni indebitamente godute dallaccertamento definitivo della commissione dellillecito e per il periodo indicato nellallegato A.; profilo penale: lautocertificazione richiama lart.76 del DPR 445/2000, con applicazione di sanzione ex art 496 c.p. per falsa dichiarazione (reclusione fino ad un anno o multa fino a 516,00).

14 segue 2.Non sussiste la causa ostativa se: procedimento penale estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ex art.20 D.Lgs. 758/1994, e art.15 D.Lgs. 124/2004, ovvero di oblazione ex artt. 162 e 162 bis c.p. 3.Ai fini della procedura del rilascio del DURC, linteressato è tenuto ad autocertificare linesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui allall.A, o il decorso del periodo indicato per ciascun illecito.

15 Min. Lav circ. 34/2008 Il Ministero precisa che laccertamento di una violazione tabellata non inibisce il rilascio del DURC finalizzato agli appalti ed è volto esclusivamente alla fruizione di: benefici contributivi (sgravi collegati a costituzione/gestione del rapporto di lavoro che derogano al regime ordinario di contribuzione (v. tabella circ.5/2008), richiesti dal d.l.; benefici normativi (agevolazioni di natura patrimoniale in materia di lavoro e legislazione sociale), Lautocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, va inviata alla DTL competente secondo la sede legale dellazienda, una volta sola, salvo variazioni successive, prima della richiesta/applicazione del beneficio. Il Ministero del Lavoro procederà a verifiche a campione.


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