Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
1
4^LEZIONE TESTO UNICO SICUREZZA giampiero.canevari@unipv.it Sommario:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Titlo I – Principi comuni TESTO UNICO SICUREZZA
2
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
ENTRATA IN VIGORE Il Testo Unico entra in vigore il 15 maggio 2008 (15° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 30 aprile 2008, Supplemento Ordinario n. 101) Eccezioni (Titolo XIII, art. 306): le disposizioni relative, direttamente o per rinvio, alla valutazione dei rischi (comprese le relative sanzioni) diventano efficaci dal 30 luglio 2008 (novanta giorni dopo la data di pubblicazione) le disposizioni in tema di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici entreranno in vigore il 30 aprile 2012 le disposizioni in tema di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali entreranno in vigore il 26 aprile 2010 Testo Unico Sicurezza - Titolo I
3
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Abrogazioni a decorrere dalla entrata in vigore del Testo Unico sono abrogati (Titolo XIII, art. 304): DPR 27 aprile 1955, n. 547 DPR 7 gennaio 1956 n. 164 DPR 19 marzo 1956, n. 303 (eccetto l'articolo 64) DLGS 15 agosto 1991, n. 277 DLGS 19 settembre 1994, n. 626 DLGS 14 agosto 1996, n. 493 DLGS 14 agosto 1996, n. 494 DLGS 19 agosto 2005, n. 187 L. 5 agosto 2006 n. 248 (art. 36-bis, commi 1 e 2) L. 3 agosto 2007, n. 123 (articoli 2, 3, 5, 6 e 7) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia di sicurezza e salute sul lavoro incompatibile con il Testo Unico N.B. - Il DPR n. 302/1956, in materia di prevenzione dei rischi da atmosfere esplosive, rimane in vigore quale normativa “integrativa” del T.U. Testo Unico Sicurezza - Titolo I
4
STRUTTURA DEL TESTO UNICO
306 articoli suddivisi in 13 Titoli (+ 51 allegati): I Principi comuni II Luoghi di lavoro III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI IV Cantieri temporanei o mobili V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro VI Movimentazione manuale dei carichi VII Attrezzature munite di videoterminali VIII Agenti fisici IX Sostanze pericolose X Esposizione ad agenti biologici XI Protezione da atmosfere esplosive XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale XIII Norme transitorie e finali Testo Unico Sicurezza - Titolo I
5
CAMPO DI APPLICAZIONE (Capo I)
A) Sotto il profilo oggettivo Tutti i settori di attività, privati e pubblici Tutte le tipologie di rischio (art. 3, comma 1) B) Sotto il profilo soggettivo Tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati e autonomi, ed i soggetti equiparati (art. 3, comma 4) Lavoratore (art. 2, comma 1, lett. a): persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione Soggetti equiparati: soci lavoratori di cooperative o società, anche di fatto; associati in partecipazione; soggetti in tirocinio formativo; partecipanti a corsi di formazione professionale; volontari Testo Unico Sicurezza - Titolo I
6
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
N.B. - Nel campo di applicazione sono inclusi anche: soggetti in precedenza tutelati da fonti normative non “speciali” (lavoratori somministrati, a progetto, occasionali, telelavoratori) soggetti in precedenza esclusi da tutela specifica (lavoratori autonomi, lavoratori distaccati) Lavoratori “somministrati” tutti gli obblighi di prevenzione sono a carico dell’utilizzatore (rimane in capo al somministratore l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi connessi alle attività produttive in generale e di formarli/addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie all’attività lavorativa per la quale essi sono assunti) (art. 3, comma 5) Lavoratori in distacco gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo quello, a carico del distaccante, di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi alle mansioni per le quali egli viene distaccato (art. 3, comma 6) Lavoratori a progetto si applicano le disposizioni del T.U. quando la prestazione si svolga presso il committente (art. 3, comma 7) Testo Unico Sicurezza - Titolo I
7
SISTEMA ISTITUZIONALE (Capo II)
Comitato di indirizzo e valutazione delle politiche attive e di coordinamento nazionale della vigilanza (art. 5) stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali programmazione annuale relativa ai settori prioritari di intervento coordinamento della vigilanza a livello nazionale Commissione consultiva permanente (art. 6) nuove funzioni: elaborazione procedure standardizzate per valutazione rischi nelle PMI definizione criteri per la qualificazione delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi individuazione dei modelli di organizzazione e gestione aziendale relativi alla esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche Comitati regionali di coordinamento della vigilanza (art. 7) la loro composizione è stata estesa alle rappresentanze datoriali e sindacali Testo Unico Sicurezza - Titolo I
8
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione) (art. 8) Finalità fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione e di vigilanza, anche mediante integrazione di specifici archivi e creazione di banche dati unificate gestione tecnica e informatica a cura dell’INAIL Attività di consulenza (art. 9) L’INAIL, l’ISPESL e l’IPSEMA possono svolgere attività di consulenza alle aziende, in particolare alle PMI, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi per la riduzione dei livelli di rischiosità, sia all’individuazione di elementi di innovazione tecnologica N.B. - Nell’esercizio dell’attività di consulenza (che non può essere svolta da funzionari con compiti di controllo e verifica) non vi è l’obbligo di denuncia di cui all’articolo 331 CPP o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate, ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro Testo Unico Sicurezza - Titolo I
9
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Attività di informazione e assistenza (art. 10) Confermata la possibilità anche per le ASL, il Corpo nazionale dei VVFF, il Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico (per il settore estrattivo), gli Organismi paritetici e gli enti di patronato di svolgere attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione, in particolare nei confronti delle imprese artigiane ed agricole, delle PMI e delle rispettive associazioni datoriali Attività promozionali (art. 11) Sono definite nell’ambito della “Commissione consultiva permanente” Le risorse stanziate sono quelle della Legge Finanziaria 2008 (solo 50 milioni di euro annui !!!!!) e saranno utilizzate, per il primo anno, secondo le priorità stabilite in sede di Conferenza Stato-Regioni Entro i limiti delle risorse stanziate, trasferite dal Ministero del Lavoro, l’INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in particolare per le PMI e sperimentazioni di soluzioni innovative e strumenti organizzativi e gestionali ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese Testo Unico Sicurezza - Titolo I
10
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Interpello (art. 12) Presso il Ministero del Lavoro è istituita la “Commissione per gli interpelli”, alla quale possono essere inoltrati quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro (da parte, fra gli altri, dei consigli nazionali degli ordini o collegi professionali e delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori) N.B. - Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza Vigilanza (art. 13) Confermato l’assetto tradizionale: SPreSAL, VVFF, Ministero Sviluppo Economico (settore minerario), Regioni (industrie estrattive di 2^ categoria e acque minerali e termali) e Ministero del Lavoro, previa informativa allo SPreSAL (costruzioni edili o di genio civile, lavori mediante cassoni in aria compressa e subacquei ed altre lavorazioni comportanti rischi particolarmente elevati individuate con apposito DPCM) N.B. - Il personale assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza non può prestare attività di consulenza Testo Unico Sicurezza - Titolo I
11
GESTIONE DELLA PREVENZIONE nei LUOGHI DI LAVORO (Capo III)
La struttura del Capo III ricalca quella del Titolo I del D.Lgs. 626/94: Sezione I - Misure di tutela e obblighi (articoli da 15 a 27) Sezione II - Valutazione di rischi (articoli da 28 a 30) Sezione III - Servizio di Prevenzione e Protezione (articoli da 31 a 35) Sezione IV - Formazione, Informazione e Addestramento (articoli 36 e 37) Sezione V - Sorveglianza Sanitaria (articoli da 38 a 42) Sezione VI - Gestione delle emergenze (articoli da 43 a 46) Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori (articoli da 47 a 52) Sezione VIII - Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e malattie professionali (articoli 53 e 54) Testo Unico Sicurezza - Titolo I
12
Obblighi dei datori di lavoro e dirigenti
Definizione di “datore di lavoro” (art. 2, comma 1, lett.b) soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa Definizione di “dirigente” (art. 2, comma 1, lett. d) persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa Testo Unico Sicurezza - Titolo I
13
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
I nuovi obblighi rispetto al D.lgs 626/1994 (art. 18): adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento consegnare tempestivamente al RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR elaborare il DUVRI e consegnarne tempestivamente copia al RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione nell'ambito di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS vigilare affinché i lavoratori con obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità Testo Unico Sicurezza - Titolo I
14
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro E’ previsto (art. 18, comma 1, lett. r) l’obbligo di comunicare all'INAIL: a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni L’obbligo di tenuta del registro infortuni viene eliminato a decorrere dal settimo mese successivo all’adozione del decreto interministeriale recante le regole tecniche del SINP (art. 53, comma 6) Sanzioni amministrative applicabili (art. 55, comma 4, lett. i, l): a) da a euro con riferimento alla comunicazione degli infortuni superiori a 1 giorno b) da a euro con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni N.B. - L'applicazione della sanzione sub b) esclude quella delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del T.U. Infortuni Testo Unico Sicurezza - Titolo I
15
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Delega di funzioni e obblighi non delegabili La delega di funzioni datoriali, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni (articoli ): risultare da atto scritto recante data certa soggetto delegato in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché dell’autonomia di spesa necessaria accettazione per iscritto da parte del delegato La delega di funzioni, alla quale deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità) non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite al delegato N.B. - Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi (e conseguente elaborazione del DVR) e la designazione del RSPP Testo Unico Sicurezza - Titolo I
16
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Obblighi del preposto Definizione di preposto persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, comma 1) Compiti principali (art. 19): vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali nonché sull’uso dei DPI segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI nonchè ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro frequentare appositi corsi di formazione Testo Unico Sicurezza - Titolo I
17
Obblighi dei lavoratori
Conferma (art. 20) di tutti i principali obblighi già previsti dal D.Lgs 626/1994, in particolare quelli (sanzionati con l’arresto fino a 1 mese o l’ammenda da 200 a 600 euro) di: osservare le disposizioni ed istruzioni impartite utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i DPI non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza sottoporsi ai controlli sanitari Previsione in via innovativa dell’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro Conferma, nell’ambito dello svolgimento di attività in appalto o subappalto, dell’obbligo di esporre la tessera di identificazione personale (sanzionato in via amministrativa con una somma da 50 a 300 euro) Testo Unico Sicurezza - Titolo I
18
La valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, è un obbligo del datore di lavoro non delegabile e deve riguardare TUTTI I RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 28, comma 1), ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli: collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi Le disposizioni in tema di valutazione dei rischi entrano in vigore decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del Testo Unico nella Gazzetta Ufficiale (art. 306, comma 2) tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Testo Unico Sicurezza - Titolo I
19
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Contenuti del documento di valutazione rischi (DVR) (art. 28, comma 2)): relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con specifica dei criteri adottati indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere (è richiesto il possesso di adeguate competenze e poteri) indicazione del RSPP, del RLS o RLST e del medico competente individuazione delle mansioni con eventuale esposizione a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento + altre indicazioni previste da specifiche norme sulla valutazione rischi contenute nei successivi Titoli del Testo Unico Alcune novità: Il documento, deve avere data certa e contenere:a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. Testo Unico Sicurezza - Titolo I
20
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Modalità di effettuazione della valutazione rischi (art. 29) Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR: in collaborazione con il RSPP e il medico competente previa consultazione del RLS (a cui va consegnata copia del DVR) Rielaborazione la valutazione rischi e il DVR debbono essere rielaborati (e le relative misure aggiornate). in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza in relazione al grado di evoluzione della tecnica a seguito di infortuni significativi quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità Modalità non variano nella sostanza, vengono ripresi concetti indicati nelle linee guida uni inail, nelle linee guida del coordinamento delle regioni, cose di fatto già consuete. Testo Unico Sicurezza - Titolo I
21
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Procedure standardizzate ed autocertificazioni (art. 29, commi 5 e 6) I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che saranno elaborate dalla Commissione consultiva permanente Nelle more del relativo decreto - e comunque non oltre il 30 giugno gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi (fanno eccezione alcune tipologie di aziende, fra le quali quelle a rischio di incidente rilevante) Potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori (fatta eccezione per le aziende a rischio di incidente rilevante, per quelle in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto e per quelle che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV, relativo ai cantieri temporanei o mobili) Alcune perplessità sulla effettiva possibilità di usare le procedure standardizzate viste le limitazioni Testo Unico Sicurezza - Titolo I
22
Modelli di organizzazione e gestione
Sono confermate e integrate (art. 30) le previsioni della Legge 123/2007, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. 231/01, anche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche Per ottenere l’esenzione dalla responsabilità amministrativa, le imprese devono dimostrare di aver adottato ed attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenirlo Testo Unico Sicurezza - Titolo I
23
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Vengono individuati i requisiti che deve possedere il modello perché abbia efficacia esimente: assicurare un sistema aziendale per gli adempimenti degli obblighi di legge prevedere idonee modalità di registrazione di tali adempimenti assicurare la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai predetti requisiti, per le parti corrispondenti Testo Unico Sicurezza - Titolo I
24
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
L’art. 6, comma 3, del D.lgs 231/2001, prevede che i modelli di organizzazione e gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti Ai sensi di tale norma, la Confindustria ha predisposto apposite “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/2001”, approvate dal Ministero della Giustizia Tali Linee guida sono state aggiornate al 31 marzo 2008 con la previsione degli obblighi in materia di salute e sicurezza, al fine di esonerare l’impresa dalla responsabilità conseguente alla violazione dei medesimi, alle condizioni previste dal D.lgs n. 231/2001 (fraudolento aggiramento del modello organizzativo nell’interesse o a vantaggio dell’impresa) Testo Unico Sicurezza - Titolo I
25
Il Servizio di Prevenzione e Protezione
Salva l’ipotesi dello “svolgimento diretto”, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni, costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici (art. 31, comma 1) N.B. - Non è più precisato che i componenti del SPP “interno”, devono essere “dipendenti” N.B. - La figura del RSPP: la sua designazione è un obbligo indelegabile del datore di lavoro (art. 17), previa consultazione del RLS (art. 50, comma 1, lett. c) il RSPP “coordina” il Servizio e “risponde” al datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. f) non più previsto l’obbligo di comunicare nome e curriculum del RSPP alla DPL e all’ASL competenti per territorio Testo Unico Sicurezza - Titolo I
26
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
SPP interno rimane obbligatorio nei casi già previsti dal D.lgs 626/1994 in particolare, nelle aziende a rischio di incidente rilevante e nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori è specificato che, in questi casi, il RSPP deve essere interno (art. 31, commi 6 e7) N.B. - Nei casi di aziende con più unità produttive e nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione (art. 31, comma 8) Ricorso a persone o servizi esterni rimane obbligatorio in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti di legge il ricorso a servizi esterni continua a non esonerare il datore di lavoro dalla propria responsabilità (art. 31, commi 5 e 6) Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro possibilità confermata per le aziende industriali fino a 30 addetti o altre aziende fino a 200 addetti prevista una formazione da 16 a 48 ore + aggiornamento (art. 34) Testo Unico Sicurezza - Titolo I
27
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Requisiti (art. 32) Sostanzialmente confermate le previsioni del D.lgs 626/1994: 1) Titolo di studio (almeno scuola secondaria superiore) 2) Formazione specifica: richiamo alle durate e contenuti definiti dalla Conferenza Stato/Regioni (Accordo 26/1/1996) organizzata da Regioni, ISPESL, INAIL, Organismi bilaterali, ecc. formazione integrativa per RSPP (prevede anche il rischio da stress lavoro-correlato) 3) Aggiornamento formativo almeno quinquennale N.B. – E’ fatta espressamente salva l’abilitazione dei soggetti che, pur privi del titolo di studio richiesto, dimostrino di aver svolto le funzioni di RSPP/ASPP, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi al 13 agosto 2003 (previa frequenza di uno dei corsi previsti dall’Accordo Stato-Regioni) L7 = INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE L8 = INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE L9 = INGEGNERIA INDUSTRIALE L17 = SCIENZE DELL’ARCHITETTURA L23 = SCIENZE E TECNICHE DELL’EDILIZIA LAURE TRIENNALI E DUNQUE ANCHE QUELLE MAGISTRALI Particolarità per gli istituti scolastici: ddl che non opta per svolgimento diretto può: designarlo all’interno o designare un interno di altra unità scolastica che si dichiari disponibile, infine con enti o strutture esterne a partire dagli enti proprietari delle strutture, a enti o istituti specializzati, o liberi professionisti. Deve comunque essere organizzato, se rspp esterno, un servizio con congruo numero di addetti. Testo Unico Sicurezza - Titolo I
28
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Compiti del SPP (art. 33) confermati tutti quelli di cui al D.lgs 626/1994: individuazione fattori di rischio valutazione rischi individuazione ed elaborazione misure preventive e protettive elaborazione procedure sicurezza partecipazione alle consultazioni e alla riunione periodica proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori fornire ai lavoratori dell’informazione specifica su rischi, misure e procedure N.B. - Il datore di lavoro deve fornire al SPP informazioni su: la natura dei rischi organizzazione del lavoro e programmazione/attuazione misure descrizione degli impianti e dei processi produttivi dati su infortuni e malattie professionali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza (art. 18, comma 2) Testo Unico Sicurezza - Titolo I
29
Informazione e formazione
Informazione (art. 36) 2 precisazioni innovative: il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo Formazione dei lavoratori: contenuti (art. 37, comma 1) la formazione dei lavoratori deve essere sufficiente ed adeguata anche rispetto alle conoscenze linguistiche e concernere, in particolare, i rischi (riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure) caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda nonché i rischi specifici La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono definiti mediante apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Testo Unico (art. 37, comma 2) Testo Unico Sicurezza - Titolo I
30
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Formazione dei lavoratori: quando va erogata (art. 37, comma 4) è confermato che la formazione dei lavoratori e, ove previsto, l’addestramento specifico, devono avvenire in occasione: della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro del trasferimento o cambiamento di mansioni della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi La formazione dei lavoratori (e dei RLS) deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI DEVE COMPRENDERE: PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI E RELATIVI OBBLIGHI DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO VALUTAZIONE DEI RISCHI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Testo Unico Sicurezza - Titolo I
31
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Formazione dei preposti (art. 37, comma 7) I preposti ricevono a cura del datore di lavoro, e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro Contenuti: principali soggetti coinvolti e relativi obblighi definizione ed individuazione dei fattori di rischio valutazione dei rischi individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI DEVE COMPRENDERE: PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI E RELATIVI OBBLIGHI DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO VALUTAZIONE DEI RISCHI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Testo Unico Sicurezza - Titolo I
32
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Formazione dei lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, primo soccorso, ecc. (art. 37, comma 9) I lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico Formazione dei RLS (art. 37, commi 10 e 11) v. slide specifica Altre caratteristiche della formazione (art. 37, commi 12-14): deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (ove presenti), durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori (per i lavoratori immigrati, la formazione avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata) registrazione delle competenze nel libretto formativo del cittadino Testo Unico Sicurezza - Titolo I
33
Il medico competente e la sorveglianza sanitaria
Obblighi del medico competente (art. 25) Le novità: collaborazione con datore di lavoro e SPP in sede di valutazione dei rischi è testualmente finalizzata anche alla programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria collaborazione alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, delle cartelle sanitarie e di rischio e loro consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico RICORDIAMO CHE IL DDL DEVE RICHIEDERE AL MEDICO L’ADEMPIMENTO DEI SUOI OBBLIGHI Testo Unico Sicurezza - Titolo I
34
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Obblighi del medico competente (segue) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria (con erogazione di informazioni sulla necessità di conservazione) alla cessazione del rapporto di lavoro, invio all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal Testo Unico (il lavoratore interessato può chiedere copia delle cartelle all’ISPESL, anche attraverso il proprio medico di medicina generale) comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi (l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi) Inoltre partecipa al controllo dell’esposizione dei lavoratori, di cui riceve i risultati Deve autocertificare al ministero della sanità il possesso dei requisiti ENTRO 6 MESI DAL 15 MAGGIO Testo Unico Sicurezza - Titolo I
35
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Titoli e requisiti del medico competente (art. 38) Ridotto il novero delle specializzazioni che consentono l'esercizio della funzione di medico competente (specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; autorizzazione ex art. 55 D.Lgs 277/1991; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale) Formazione i medici in possesso dei titoli richiesti sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con decreto interministeriale (deroga per i soggetti che abbiano svolto l’attività di medico competente per almeno 1 anno nell’arco dei 3 anni antecedenti all’entrata in vigore del Testo Unico) Tutti i medici interessati devono comunque partecipare al programma di educazione continua in medicina (D.Lgs 229/1999) Elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute Testo Unico Sicurezza - Titolo I
36
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Svolgimento dell’attività di medico competente (art. 39) Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore libero professionista dipendente del datore di lavoro Nelle aziende con più unità produttive, o nei gruppi d’imprese, o se la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuando tra essi un coordinatore N.B. - Confermato il divieto per i dipendenti di strutture pubbliche, assegnati ad uffici che svolgono attività di vigilanza, di prestare attività di MC Rapporti con il SSN (art. 40) Entro il primo trimestre dell’anno successivo il medico competente trasmette ai competenti servizi territoriali del SSN, esclusivamente per via telematica, i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (con evidenza delle differenze di genere) Testo Unico Sicurezza - Titolo I
37
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
La sorveglianza sanitaria (art. 41) A) Quando è effettuata: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi B) Contenuti: visita medica preventiva (per valutare l’idoneità alla mansione specifica) visite mediche periodiche La periodicità, se non espressamente prevista, è di norma stabilita in una volta l’anno (il medico competente può disporre una cadenza diversa, in funzione della valutazione del rischio, con possibilità per l’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, di disporre diversamente) visita medica in occasione del cambio della mansione (per verificare l’idoneità alla mansione specifica) Queste visite sono finalizzate anche a verificare l’assenza di alcol dipendenza e la non assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti Testo Unico Sicurezza - Titolo I
38
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Altri tipi di visita: visita medica su richiesta del lavoratore (se avallata dal MC) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, ove prevista (ad esempio, art. 229, in tema di esposizione ad agenti chimici) C) Divieti Le visite mediche non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva b) per accertare stati di gravidanza c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente D) Esiti (ricorribili entro trenta giorni): idoneità idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni inidoneità temporanea (vanno precisati i limiti temporali di validità) inidoneità permanente Testo Unico Sicurezza - Titolo I
39
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
E) Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica (art. 42) Tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente figura anche quello di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla salute e sicurezza (art. 18, comma 1, lett. c) Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla Legge 68/1999 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili), qualora il medico competente abbia disposto l’inidoneità alla mansione specifica del lavoratore, lo adibisce, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute (art. 42, comma 1) Il lavoratore che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria (se adibito a mansioni equivalenti o superiori, si applica l’articolo 2103 C.C.: diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e assegnazione definitiva dopo un periodo comunque non superiore a tre mesi ) (art. 42, comma 2) Testo Unico Sicurezza - Titolo I
40
Gestione delle emergenze
art. 43 Disposizioni generali art. 44 Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato art. 45 Primo soccorso Non sono presenti variazioni significative rispetto alle norme previgenti L’OBBLIGO è SANCITO NELL’ART. 18 C1 LETTERA T NON VI SONO SOSTANZIALI VARIAZIONI MA ALCUNI AGGIUSTAMENTI OPPORTUNI SI PARLA DI PRIMO SOCCORSO E NON PIU’ DI PRONTO SOCCORSO Testo Unico Sicurezza - Titolo I
41
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Art. 46. Prevenzione incendi materia di esclusiva competenza statuale fino a emanazione futuri DM si applica DM 10/03/98 presso ogni Direzione regionale VVF istituzione nuclei per la assistenza alle aziende disciplina e controllo di Prevenzione Incendi esclusivamente riferita a VVF Testo Unico Sicurezza - Titolo I
42
Il rappresentante dei lavoratori (RLS)
Figura disciplinata da 6 articoli (47-52), con 13 rinvii (a vario titolo) alla contrattazione collettiva Principi generali (art. 47): presenza di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in tutte le aziende/unita’ produttive tre possibili presenze: RLS aziendale, territoriale (RLST) o di sito (RLSS) RLS e RLST come figure di rappresentanza tra loro alternative RLSS come figura di norma aggiuntiva, in specifici ambiti individuati dal Testo Unico “Election day” Testo Unico Sicurezza - Titolo I
43
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
RLS - le tre tipologie RLS aziendale nelle aziende/ unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende/unità produttive con più di 15 lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, ovvero, in assenza di rappresentanze, è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno (art. 47, commi 3-4) N.B. – La “clausola di salvaguardia” Se non si procede alla elezione del Rls aziendale, le relative funzioni sono esercitate dal rappresentante territoriale o dal rappresentante di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 47, comma 8) Testo Unico Sicurezza - Titolo I
44
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
RLST nelle aziende/ unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori può essere individuato, in alternativa al RLS aziendale, per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo (art. 47, comma 3) sia nelle aziende/unità produttive fino a 15 lavoratori (dove è previsto quale figura alternativa al RLS aziendale), che in quelle con più di 15 lavoratori (dove non è previsto quale figura alternativa), il RLST, in virtù della clausola di salvaguardia di cui all’art. 47, comma 8, esercita le funzioni di rappresentante per la sicurezza in tutti i casi in cui non si sia proceduto alla elezione/designazione del RLS aziendale Ove individuato, il RLST svolge le funzioni di rappresentanza in tutte le aziende/unità produttive del territorio o comparto di competenza (prive di RLS aziendale) (art. 48, comma 1) Testo Unico Sicurezza - Titolo I
45
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
RLS di sito E’ individuato (tra gli RLS delle aziende ivi operanti e su iniziativa degli stessi) in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri (art. 49, commi 1 e 2): 1) porti 2) centri intermodali di trasporto 3) impianti siderurgici 4) cantieri con almeno uomini giorno 5) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500 Svolge le funzioni di RLS in tutte le aziende/cantieri del sito privi di RLS/RLST (fatte salve, anche in questo caso, diverse intese tra le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) e realizza il coordinamento tra i vari RLS presenti nel sito (art. 49, comma 3) Testo Unico Sicurezza - Titolo I
46
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Numero, modalità di elezione/designazione, tempo di lavoro retribuito e strumenti per l’espletamento delle funzioni del RLS sono stabilite dalla contrattazione collettiva. E’ comunque stabilito un numero minimo: aziende/unità produttive fino a 200 lavoratori 1 RLS aziende/unità produttive da 201 a lavoratori 3 RLS aziende/unità produttive oltre lavoratori 6 RLS in tali aziende il numero minimo è aumentato nella misura individuata dalla contrattazione collettiva (art. 47, co. 5 e 7) Il Testo Unico fa rinvio alla contrattazione collettiva anche per : le modalità di elezione/designazione del RLST (in mancanza di accordi, le modalità sono individuate con decreto ministeriale) (art. 48, comma 2) le modalità di individuazione e di esercizio delle funzioni del RLSS (art. 49, comma 3) Testo Unico Sicurezza - Titolo I
47
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
RLS - attribuzioni Sono confermate tutte quelle già previste dal D.lgs 626/1994: accesso ai luoghi di lavoro, consultazione preventiva e tempestiva sulla valutazione dei rischi, ecc. (art. 50) E’ confermato il diritto di ricevere, su espressa richiesta, copia del documento di valutazione dei rischi (Legge 123/2007) E’ previsto, in via innovativa, il diritto dei RLS del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici di ricevere copia del c.d. DUVRI, documento di valutazione dei rischi da interferenze RLST Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati in sede di contrattazione collettiva Il preavviso non opera in caso di infortunio grave (in questo caso l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico, ove costituito) Se l’azienda impedisce l’accesso al RLST, questi lo comunica all’organismo paritetico o, in mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente competente (art. 48, commi 4-5) Testo Unico Sicurezza - Titolo I
48
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
RLS - formazione Il RLS ha diritto ad una formazione particolare sui rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza (art. 37, comma 10) Modalità, durata e contenuti specifici della formazione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva (nazionale) Contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione (art. 37, comma 10) Durata minima 32 ore iniziali (di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda) La contrattazione collettiva disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese da 15 a 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese con più di 50 lavoratori Testo Unico Sicurezza - Titolo I
49
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLST sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale (art. 48, comma 7) La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici (ove presenti), durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12) Testo Unico Sicurezza - Titolo I
50
RLS - diritti, doveri e incompatibilità
Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali (art. 50, comma 2) Il RLS è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in tema di “privacy” e del segreto industriale, relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi da interferenze, nonché al segreto sui processi lavorativi di cui venga a conoscenza (art. 50, comma 6) L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di RSPP (art. 50, comma 7) L’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative (art. 48, comma 8) Testo Unico Sicurezza - Titolo I
51
Gli organismi paritetici
Le funzioni (art. 51): Prima istanza di riferimento in merito a controversie sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti (fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva) Supporto alle imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro A tali fini, gli Organismi paritetici, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare appositi sopralluoghi nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza Altre funzioni: trasmettono al corrispondente “Comitato regionale di coordinamento una relazione annuale sull’attività svolta” comunicano alle aziende prive di RLS “interno” ed agli organi di vigilanza territorialmente competenti il nominativo del RLST Testo Unico Sicurezza - Titolo I
52
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Il “Fondo di sostegno” Presso l’INAIL è costituito un Fondo (da disciplinare con apposito decreto interministeriale) finalizzato al: sostegno e finanziamento, in misura non inferiore al 50% delle disponibilità, delle attività dei RLST, anche con riferimento alla formazione finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle PMI sostegno delle attività degli organismi paritetici (art. 52) Il fondo è finanziato: da un contributo delle aziende prive di RLS, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda/unità produttiva dalle entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni (per il differenziale nuove/vecchie sanzioni incrementato del 10%) con una quota parte dei compensi per attività di consulenza resa dall’INAIL, dall’ISPESL e dall’IPSEMA per le attività formative rivolte alle PMI, dalle risorse stanziate dall’art. 7-bis della Legge 123/2007 (50 milioni di euro) Testo Unico Sicurezza - Titolo I
53
Contratti di appalto, d’opera o di somministrazione
L’art. 26 del Testo Unico conferma, con alcuni “ritocchi”, le previsioni dell’art. 7 del D.Lgs 626/1994 (come modificato dalle Leggi 296/2006 e 123/2007) Comma 1 Confermato l’obbligo del datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o singola unita' produttiva, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda: di verificare, con le modalità stabilite da un apposito DPR (in via transitoria, mediante acquisizione del certificato camerale o di autocertificazione dell’impresa appaltatrice), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività Testo Unico Sicurezza - Titolo I
54
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Comma 2 Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva Comma 3 Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera In relazione ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 e ancora in corso al 31 dicembre 2008, il DUVRI deve essere allegato entro tale ultima data Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai rischi specifici propri della attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi Testo Unico Sicurezza - Titolo I
55
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Comma 4 Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’INAIL (la responsabilità solidale non concerne i danni conseguenza dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici/ subappaltatrici) Comma 5 Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione (esclusi quelli di somministrazione di beni e servizi essenziali), anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del Testo Unico, devono essere specificamente indicati a pena di nullità i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto Con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale Testo Unico Sicurezza - Titolo I
56
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Comma 6 Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture Ai questi fini,il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del Lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione Testo Unico Sicurezza - Titolo I
57
Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Comma 7 Per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs 163/2006 (come da ultimo modificato dalla Legge 123/2007), trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del Testo Unico Comma 8 Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro N.B. - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 27) E’ previsto che nell’ambito della Commissione consultiva permanente vengano individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituirà elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti Testo Unico Sicurezza - Titolo I
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.