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(Circolare Inps n. 122 del 30 Dicembre 2005).
DURC RILASCIATO SOLO DA INPS ED INAIL Rag. Cucciniello Carmine IMPRESE DIVERSE DA QUELLE EDILI E IMPRESE DI TUTTI I SETTORI CHE VOGLIONO ACCEDERE AI BENEFICI E ALLE SOVVENZIONI COMUNITARI : (Circolare Inps n. 122 del 30 Dicembre 2005).
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Due le leggi fondamentali:
Rag. Cucciniello Carmine Due le leggi fondamentali: Legge n.266/2002 Convenzioni tra INPS e INAIL al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva. D.Lgsn° 276/2003 Convenzioni tra INPS, INAIL e Casse Edili per il rilascio del DURC nel settore dell’edilizia con l’obbligo anche per lavori privati.
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Rag. Cucciniello Carmine
Legge n.266/2002 L'art. 2 della Legge n. 266/2002 ha esteso l'obbligo del DURC anche per le tipologie di appalti diversi da quelli edili nonché per la gestione di servizi ed attività in convenzione o concessione con enti pubblici, prevedendo, altresì, che le modalità di rilascio del DURC siano convenzionalmente stabilite da INPS ed INAIL. I due Istituti hanno provveduto a stipulare apposita Convenzione in data 3 dicembre Un ulteriore ampliamento della sfera di applicazione della Legge n. 266/2002, inoltre, è stato previsto dal collegato fiscale alla Finanziaria 2006, secondo il quale le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il DURC per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari (Art. 10, comma 7, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con Legge 2 dicembre 2005, n. 248.) .
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Quando deve essere richiesto
Rag. Cucciniello Carmine Quando deve essere richiesto La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda: Gli appalti di servizi e forniture: In fase di partecipazione, per la verifica dell’autodichiarazione; Per l’aggiudicazione dell’appalto , ove pretesa; Per la stipula del contratto; Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle fatture; Per il collaudo e il pagamento del saldo finale. La gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione non associate ad appalti di lavori; L'iscrizione all'Albo dei Fornitori; Il rilascio dell’attestazione SOA; L’assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni disciplinati dalla rispettiva normativa di settore.
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Requisiti di regolarità INPS
Rag. Cucciniello Carmine Requisiti di regolarità INPS Ai fini INPS l’azienda è in regola quando: sussista la correttezzadegli adempimenti mensili o, comunque, periodici; i versamenti effettuati siano corrispondenti all’importo del saldo denunciato; non sussistano inadempienze in atto; non esistano note di rettifica notificate, non contestate e non pagate.
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Requisiti di regolarità INPS
Rag. Cucciniello Carmine Requisiti di regolarità INPS L’impresa è inoltre regolare quando: in caso di dilazione amministrativa la Struttura periferica competente abbia espresso parere favorevole; vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (calamità naturali etc.); ci siano richieste di compensazioni con crediti documentati; nel caso di crediti iscritti a ruolo, ci sia la sospensione della cartella o ricorso giudiziario.
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Requisiti di regolarità INPS
Rag. Cucciniello Carmine Requisiti di regolarità INPS Per quanto riguarda i crediti non ancora iscritti a ruolo, l’impresa può ritenersi regolare quando: in caso di contenzioso amministrativo, il ricorso sia adeguatamente motivato e non sia presentato a scopi manifestamente dilatori o pretestuosi; in caso di contenzioso giudiziario, non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice per l’iscrizione a ruolo (D.lgs 46/99).
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Requisiti di regolarità INPS
Rag. Cucciniello Carmine Requisiti di regolarità INPS Nel caso in cui l’impresa per la quale si sta rilasciando il DURC sia una ditta individuale, la regolarità contributiva riguarderà sia la posizione della ditta con dipendenti sia la posizione individuale del titolare. Nel caso in cui si tratti di una società, la regolarità riguarderà anche la posizione dei soci.
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Requisiti di regolarità INPS
Rag. Cucciniello Carmine Requisiti di regolarità INPS Nel caso in cui una ditta abbia posizioni in più province e non abbia l’accentramento contributivo, va effettuata la verifica di ogni singola posizione contributiva.
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DURC NEL SETTORE AGRICOLO (circolare n. 116 del 19 Ottobre 2006)
Rag. Cucciniello Carmine DURC NEL SETTORE AGRICOLO (circolare n. 116 del 19 Ottobre 2006) La circolare n. 116 del 19 Ottobre 2006 disciplina il rilascio del DURC nel settore agricolo per le Imprese agricole che operano con il sistema della contribuzione unificata. Le imprese agricole interessate al DURC sono le aziende agricole assuntrici di manodopera e i lavoratori autonomi del settore, a condizione che assumano manodopera dipendente. In tale circostanza dovrà essere accertata anche la regolarità contributiva nel settore autonomo per l’intero nucleo. Al contrario, i lavoratori autonomi CD/CM/IAP, che non abbiano assunto lavoratori dipendenti, non sono destinatari del DURC.
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