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Le società di persone Mario Campobasso
Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Corso di Diritto Commerciale Anno scolastico 2012/2013 Mario Campobasso Le società di persone Le società di persone “a struttura corporativa”
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A struttura personalistica
Organizzazione delle società di persone A struttura personalistica A struttura corporativa Standardizzazione delle quote Organizzazione corporativa Principio maggioritario Libera circolazione delle quote
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Standardizzazione delle quote ?
Uguale valore delle quote Indivisibilità delle quote Cartolarizzazione delle quote Art. 2313, 2° comma. Le quote di partecipazione dei soci [in s.a.s.] non possono essere rappresentate da azioni Art Le partecipazioni dei soci [in s.r.l.] non possono essere rappresentate da azioni …
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Disgiuntivo (art. 2257) Congiuntivo (art. 2258)
Modelli di amministrazione Disgiuntivo (art. 2257) Modello legale Congiuntivo (art. 2258) Opzione statutaria Art Diritti e obblighi degli amministratori. – I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato.
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Rappresentanza- Ambito
Art. 2266, 2° comma. Società semplice. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Art. 2298, 1° comma. S.n.c. L’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura
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Amministratore estraneo ?
Socio amministratore Nominato per atto costitutivo Revocabile solo per giusta causa (art ° comma) Nominato per atto separato Revocabile secondo le regole del mandato (art. 2259, 2° comma) Amministratore estraneo ?
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Soci non amministratori. Diritti e poteri
Diritto ad avere dagli amministratori notizie dello svolgimento degli affari sociali (art. 2261, 1° comma) Diritto di consultare i documenti relativi all’amministrazione (art. 2261, 1° comma) Diritto di ottenere il rendiconto degli affari sociali al termine di ogni anno, salvo che il contratto sociale stabilisca un termine diverso (art. 2261, 1° e 2° comma) Potere di chiedere la revoca giudiziale dell’amministratore per giusta causa (art. 2259, 3°comma). Organo di controllo ?
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Decisioni dei soci All’unanimità: Modifiche atto costitutivo (art. 2252) UNANIMITÀ O MAGGIORANZA ? Revoca amministratore nominato per atto separato (art. 2259); Approvazione del bilancio; Esonero dall’obbligo di non concorrenza (art. 2301), ecc. A maggioranza: opposizione ad atti di gestione (art. 2257, 2° comma); sull’esclusione del socio (art. 2287)
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Metodo collegiale ? Spunti della nuova disciplina delle s.r.l.:
art. 2479, 3° comma, c.c.: il procedimento assembleare è normalmente derogabile; Art. 2479, 5° comma, ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni; Art ter, 3° comma, sono nulle le decisioni assunte in assenza assoluta di informazione dei soci; Il procedimento collegiale è inderogabile per le decisioni riguardanti le modifiche dell’atto costitutivo o che implicano sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci
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Modifiche del contratto sociale
Art Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente. Casi particolari. (Maggioranza per quote di utili, con diritto di recesso del socio dissenziente) Art ter, trasformazione in società di capitali; Art. 2502, 1° comma, Fusione Art ter, 5° comma, Scissione
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Opponibilità modificazioni atto costitutivo
(S.N.C. Irregolare) Art. 2290, 2° comma. Lo scioglimento [del singolo rapporto sociale] deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato. S.N.C. Regolare Art. 2300, 3° comma. Le modificazioni dell’atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
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Clausole di modifica a maggioranza del contratto sociale
Solo per modifiche specificamente indicate ? Clausole di libera circolazione della quota Incompatibilità con caratteristiche necessarie del tipo ? Le società di persone sono necessariamente intuitus personae ?
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CLAUSOLE Consolidamento Continuazione
Clausole sulla circolazione “mortis causa” della quota Art – Morte del socio. – Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morto di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano CLAUSOLE Consolidamento Facoltativa Obbligatoria Continuazione Automatica
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