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PubblicatoGino Mancini Modificato 11 anni fa
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Recupero debiti formativi Dirigente Scolastico Giancarlo Marcelli Presentazione Collegio Docenti 14/11/ I.T.I.S. “Sen. Aristide Merloni" FABRIANO È stata pubblicata l’Ordinanza ministeriale n. 92 del 05 novembre 2007, prot. n concernente le attività di recupero dei debiti formativi. Le disposizioni valgono a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008. Per i debiti contratti in precedenza si applica la pregressa normativa sul “saldo” degli stessi e resta, comunque, vincolante per le istituzioni scolastiche l’obbligo di realizzare iniziative di recupero, anche attraverso una riorganizzazione dell’attività didattica ordinaria.
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Tempi e modalità di organizzazione delle attività di recupero
Le attività si realizzano durante tutto l’anno e le scuole hanno l’obbligo di attivare corsi di recupero individuando le materie in cui gli studenti sono più carenti. Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare gli interventi di recupero e, nell’ambito della propria autonomia, devono, pertanto, individuare le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi. Gli studenti sono tenuti alla frequenza, a meno che le famiglie intendano non avvalersene e in questo caso dovranno comunicarlo formalmente e per iscritto alla scuola. Sia che ci si avvalga o no dei corsi gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche organizzate dal Consiglio di classe che mantiene comunque la titolarità del processo valutativo: individuare carenze, obiettivi di recupero e certificazione del superamento. Al termine delle attività si effettueranno, dunque, le verifiche e le famiglie verranno avvisate dei risultati.
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Articolazione delle attività di recupero
Nell'organizzazione delle attività di sostegno e di recupero può essere adottata un'articolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli studenti. Possono essere determinati, ad esempio, calendari delle lezioni che prevedano soluzioni flessibili e differenziate nella composizione delle classi. Possono essere anche previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele. Le attività così organizzate rientrano nella normale attività didattica e sono, conseguentemente, computabili ai fini del raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto dal vigente ordinamento. Le attività di recupero dei debiti devono prevedere interventi di durata non inferiore a 15 ore. In aggiunta a questi si potrà utilizzare anche la quota del 20% delle ore riservate all’autonomia delle scuole
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Docenti incaricati allo svolgimento delle attività di recupero
Il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee deve coordinarsi con i docenti della disciplina degli alunni del gruppo che gli viene affidato, al fine di orientare contenuti e metodi dell’attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno. Per chi volesse optare per lo “studio individuale” è prevista l’attivazione di uno “sportello” di consulenza e assistenza che verrà affidato a uno o più docenti: spetterà al consiglio di classe individuare gli insegnanti e le modalità. I docenti incaricati effettueranno la prestazione, preferibilmente in orario pomeridiano, secondo le modalità individuate dal consiglio stesso, che verranno comunicate alle famiglie, e saranno retribuiti con un compenso forfetario. È possibile, inoltre, per le istituzioni scolastiche, individuare modalità diverse di attività di recupero, ricorrendo a docenti della scuola o collaboratori esterni, con l’esclusione di enti “profit”.
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Competenze del consiglio di classe
Compete al consiglio di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze degli studenti, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo.
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Competenze del collegio dei docenti
Al collegio dei docenti spetta la definizione dei criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero, e la definizione dei criteri per l’assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti così costituiti. Il collegio dei docenti, nel deliberare la programmazione delle attività di sostegno e di recupero, può individuare uno o più docenti relativamente alle diverse aree disciplinari cui affidare il coordinamento di tali attività. Per dette attività il relativo compenso è stabilito dalla contrattazione d’istituto.
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Competenze del Dirigente scolastico
Nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola, il dirigente scolastico è tenuto a promuovere e sostenere gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività programmate.
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Scrutini intermedi È compito del collegio dei docenti la determinazione dei criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini. Se in sede di scrutinio intermedio o a seguito di altre verifiche periodiche previste dal POF della scuola lo studente dovesse presentare insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predisporrà interventi di recupero delle carenze rilevate e procederà ad un’analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente. L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe è portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati che, qualora intendessero avvalersi di tali iniziative, dovranno darne alla scuola comunicazione formale. In entrambi i casi, sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe che ne comunica l’esito alle famiglie.
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Verifiche intermedie Dopo ogni intervento di recupero saranno predisposte apposite verifiche per accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. Il consiglio di classe stabilirà le modalità di realizzazione delle suddette verifiche scritte o scrittografiche e/o orali.
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Scrutinio finale Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. Per chi, anche allo scrutinio finale, riportasse insufficienze, il Consiglio di classe valuterà la possibilità di un ultimo appello e nell’albo dell’istituto verrà riportata l’indicazione “sospensione del giudizio”. Si predisporranno altri corsi e attività da realizzare nel corso dell’estate. Le verifiche finali, che si dovranno svolgere entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, dovranno tener conto dei risultati conseguiti anche nelle altre fasi del percorso di recupero. Il consiglio di classe, quindi, delibera l’integrazione dello Scrutinio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che si risolverà in ammissione o non ammissione alla classe successiva. Se, invece, la valutazione è positiva, il consiglio di classe procederà al giudizio finale.Il giudizio immediato verrà espresso anche qualora le insufficienze siano tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.
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Interventi successivi allo scrutinio finale
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico. Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.
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Esami di Stato a.s. 2007/2008 Per i candidati agli esami di stato anno scolastico 2007/2008 continuano ad applicarsi - relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 1/2007. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, per gli studenti dell’ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e forme di verifica, da svolgersi entro il termine delle lezioni.
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Utilizzazione del personale
Gli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero costituiscono attività aggiuntiva di insegnamento sia nel caso in cui siano svolti all’interno del calendario scolastico delle lezioni, sia nel caso in cui abbiano luogo al di fuori di detto periodo. Tali interventi non costituiscono attività aggiuntiva qualora siano effettuati ricorrendo alla suddetta quota del 20%. Nelle attività di sostegno e recupero sono impiegati in primo luogo docenti dell’istituto e, in seconda istanza, si ricorre a docenti esterni e/o a soggetti esterni, con l’esclusione di enti “profit”. Le ore aggiuntive destinate al sostegno e al recupero sono retribuite al personale dipendente nella misura prevista dalla vigente disciplina contrattuale.
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Risorse finanziarie Per i corsi di recupero sono stati stanziati, in questa prima fase, 210 milioni di euro. I docenti percepiranno un compenso di 50 euro lordi l’ora come previsto dal contratto.
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In sintesi Il decreto prevede che: (compiti delle scuole)
le scuole dovranno organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi, interventi didattico-educativi di recupero per gli studenti che abbiano presentato insufficienze. I Consigli di classe decideranno come organizzare i corsi di recupero, che potranno essere tenuti dagli insegnanti della scuola o con la collaborazione di soggetti esterni. Dopo i corsi di recupero, che si terranno nel corso dell’anno scolastico, gli studenti dovranno affrontare delle verifiche intermedie per dimostrare di aver superato il debito. Alla fine dell’anno scolastico, il Consiglio di classe avviserà le famiglie degli studenti che prenderanno voti insufficienti in una o più materie, e rimanderà la decisione di promuoverli a dopo il 31 agosto, quando ci sarà la verifica finale del superamento dei debiti. Dopo lo scrutinio finale la scuola organizzerà ulteriori corsi di recupero, che si terranno durante l’estate, per gli studenti che non hanno ottenuto la sufficienza in una o più discipline. Entro il 31 agosto di ogni anno si dovranno concludere le iniziative di recupero e subito dopo, ma non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno successivo, si effettueranno le verifiche finali sulla base delle quali si conclude lo scrutinio con il giudizio definitivo: promozione o bocciatura. All’inizio delle lezioni tutti entreranno in classe senza debiti e i docenti potranno sviluppare il programma dell’anno regolarmente.
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Informazioni I genitori potranno decidere se far seguire ai propri figli i corsi di recupero, sia quelli intermedi che quelli estivi, oppure se avvalersi di altre modalità di recupero comunicandolo sempre alla scuola. Anche in quest’ultimo caso i docenti della classe mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi del recupero e nel verificare l’esito. L’importante è che alla fine i ragazzi passino le verifiche e dimostrino quindi di aver superato il debito (art.3). Per i candidati all’esame di maturità per quest’anno si continuano ad applicare le disposizioni vigenti. Alla fine del terz’ultimo e del penultimo anno di corso agli studenti che supereranno la verifica finale saranno attribuiti crediti scolastici.
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Come funziona in Europa
FINLANDIA Gli studi del livello secondario superiore non sono legati ad una classe specifica ma ai corsi, che gli studenti sono tenuti a scegliere in base al curriculum. Pertanto, la ripetenza non può essere legata agli anni scolastici. Questi corsi devono essere superati ad un livello accettabile per proseguire gli studi in una determinata disciplina o area disciplinare. Nel caso in cui il rendimento di un corso non sia sufficiente per due volte nella stessa disciplina, lo studente è costretto ad interromperne lo studio in base a modalità stabilite nel curriculum. In seguito, lo studente può riprendere lo studio della disciplina nella quale era risultato insufficiente; tuttavia, può continuare a studiare le altre discipline nel periodo in cui è ‘interdetto’ dallo studio della disciplina in questione.
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FRANCIA Le decisioni sulla ripetenza o la promozione di ciascuno studente alla classe successiva spettano al consiglio di classe e all’autonomia didattica degli insegnanti, i quali hanno la responsabilità di valutare i risultati di tutti gli alunni. Non esistono limiti normativi al numero di ripetenze. Quando un alunno è passato alla classe superiore senza ottenere una media sufficiente in certe discipline, non esistono procedure organizzate di recupero o di “remise au niveau” (rimettersi in pari). All’occorrenza, spetta alla famiglia, se lo ritiene indispensabile, prendere le disposizioni necessarie per garantire la “remise à niveau” dell’alunno in una determinata materia. In caso di ripetenza, l’alunno deve seguire nuovamente la totalità del programma dell’anno ed essere valutato in tutte le materie.
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GERMANIA Gli studenti possono essere promossi all’anno successivo pur avendo l’insufficienza in una materia e non devono seguire corsi di recupero. Se hanno l’insufficienza in due materie devono ripetere l’anno. In caso di bocciatura, l’alunno può sostenere l’esame in una materia in cui ha avuto l’insufficienza durante l’ultima settimana delle vacanze estive. Se passa questo esame, viene promosso all’anno successivo (regolamentazione valida in alcuni Länder). Gli studenti che non vengono promossi alla fine del primo anno del secondario superiore possono, se vogliono, accedere all’anno successivo facendo un periodo di prova della durata di metà anno. Se durante il periodo di prova recuperano, possono restare in quella classe, se falliscono, devono retrocedere all’anno precedente (regolamentazione valida in alcuni Länder).
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PAESI BASSI Il numero di materie in cui lo studente può avere l’insufficienza senza dover ripetere l’anno è a discrezione delle singole scuole ed è esplicitato nel documento di presentazione della scuola. Non sono previste attività di recupero per accedere all’anno successivo sebbene, in alcune scuole, gli alunni possano essere promossi “su condizione”, laddove la condizione è la prova (in genere dopo le vacanze estive) di aver raggiunto i livelli di apprendimento previsti.
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REGNO UNITO (Inghilterra)
Fascia di età (Key stage 4, istruzione secondaria superiore obbligatoria). Gli studenti passano all'anno successivo automaticamente. Solo in casi eccezionali, ed estremamente rari nella realtà, i genitori e la scuola possono richiedere di far ripetere lo studio di una singola materia per un anno. Fascia di età (istruzione secondaria superiore post-obbligatoria). Le singole scuole e i colleges decidono sui voti minimi che gli studenti devono ottenere per passare da un anno al successivo. Non ci sono disposizioni a livello centrale. Per essere ammessi all'anno successivo non è necessario essere passati in tutte le materie. Infatti, il primo anno gli studenti seguono 4 o 5 materie, mentre il secondo anno continuano a studiarne in media 3.
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SPAGNA Gli studenti che il primo anno non ottengono la sufficienza in più di due materie devono ripetere l'anno. Gli studenti che non hanno la sufficienza in più di 3 materie al secondo anno devono ripetere l'intero anno scolastico, mentre se non ottengono la sufficienza fino a 3 materie, devono ripetere solo quelle materie. La Legge Organica sull'Educazione del 2006, stabilisce che gli studenti possono passare dal primo al secondo anno di bachillerato se hanno ottenuto la sufficienza in tutte le materie o anche se hanno avuto una valutazione negativa al massimo per 2 materie. In questi casi, al secondo anno dovranno ripetere quelle materie in cui non avevano ottenuto la sufficienza il primo anno. Le scuole devono organizzare le attività per il recupero scolastico e per la valutazione di quelle materie che devono essere ripetute. Agli studenti è data la possibilità di sostenere un esame supplementare per quelle materie che non hanno recuperato.
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UNGHERIA La decisione se gli studenti possono passare all’anno successivo viene presa dal consiglio dei docenti. Per passare all’anno successivo, gli studenti dell’istruzione secondaria devono ricevere un voto finale in ciascuna materia non inferiore a 2 (la scala di voti va da 1=insufficiente a 5=eccellente). Se gli studenti hanno una o due materie insufficienti, possono rifare gli esami alla fine d’agosto dopo 2 mesi di preparazione durante l’estate. Se li passano possono iniziare il nuovo anno. Se gli studenti hanno l’insufficienza in 3 o più materie devono ripetere l’intero anno.
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Come funziona in Italia
I "regi" decreti e l’esame di riparazione Le norme per l’istruzione, regolamentate dai "regi" decreti degli anni ’20, prevedevano gli esami di riparazione per gli studenti che non conseguivano la sufficienza , cancellati gli esami di riparazione per elementari e medie Nel 1977, con la Legge n. 517 del 4 agosto, vengono aboliti gli esami di riparazione per le scuole elementari e medie. Viene introdotta una nuova forma di valutazione degli alunni , abolizione degli esami di riparazione anche nelle superiori. Nascono i "debiti" Nelle scuole secondarie superiori gli esami di riparazione vengono aboliti nel 1995 con la legge n. 352 dell’8 agosto. In sostituzione degli esami di riparazione viene disposto l’obbligo di frequentare appositi corsi di recupero organizzati dalle scuole per gli studenti in debito formativo che non hanno raggiunto i livelli di apprendimento previsti in alcune discipline di studio , i debiti vanno saldati entro il 31 agosto Con il decreto firmato dal Ministro Fioroni, vengono introdotte nuove modalità per il recupero dei debiti: corsi di recupero e verifiche intermedie; corsi di recupero estivi e verifica finale entro il 31 agosto e comunque non oltre l’inizio dell’anno scolastico.
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