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I RIMBORSI Facoltà di economia Seconda Università degli Studi di Napoli Capua, 31 OTTOBRE 2011.

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Presentazione sul tema: "I RIMBORSI Facoltà di economia Seconda Università degli Studi di Napoli Capua, 31 OTTOBRE 2011."— Transcript della presentazione:

1 I RIMBORSI Facoltà di economia Seconda Università degli Studi di Napoli Capua, 31 OTTOBRE 2011

2 Il rimborso Il contribuente non è solo debitore del fisco, ma può essere anche creditore, perché ha versato una somma non dovuta, a versato acconti che superano il dovuto, si sono verificate situazioni che determinano il sorgere di un credito dimposta. Esistono tre tipologie di crediti: crediti per rimborso dellindebito; crediti per rimborso di acconti o altre somme debitamente versate; crediti dimposta in senso stretto.

3 Crediti per rimborso dellindebito Il rimborso dellindebito è riportabile allart. 2033 del cod. civ. Si tratta del credito che sorge secondo il principio generale dellordinamento operante non solo nellambito del diritto privato ma anche nei rapporti tra fisco e cittadino a favore di ogni soggetto che corrisponda una somma non dovuta.

4 Le fattispecie di crediti da indebito Ragioni per le quali il pagamento di un tributo può risultare indebito, e, per ciò, rimborsabile: tributo richiesto in base a norma che non esiste più; tributo riscosso in base a decreto – legge non convertito; tributo riscosso in base a norma abrogata; tributo riscosso in base a norma dichiarata incostituzionale; tributo riscosso in base a norma nazionale contrastante con la norma comunitaria.

5 Rimborso di somme versate in base ad una dichiarazione errata Altra causa ipotesi di pagamento non dovuto: ad es. dichiarazione dei redditi che contenga lindicazione di redditi non percepiti accompagnata dal versamento della somma liquidata nella dichiarazione stessa. In tal caso è stata dichiarata e versata unimposta non dovuta e il contribuente ha diritto al rimborso, se lo domanda nei tempi e modi stabiliti.

6 Rimborso di somme versate in base ad accertamento illegittimo Se, con avviso di accertamento, lufficio accerta un debito superiore a quello che dovrebbe applicare ai sensi della normativa in vigore, lindebito si profila solo se lavviso di accertamento è annullato, in tutto o in parte, dal giudice. In tal caso lufficio delle imposte deve provvedere al rimborso, anche senza istanza di parte.

7 Rimborso di somme versate per errori nella riscossione Per le somme iscritte a ruolo, potrebbe verificarsi un vizio proprio del ruolo, ad es. viene iscritta a ruolo una somma superiore a quella dovuta in base al titolo che legittima la riscossione.

8 Il procedimento di rimborso Per ottenere il rimborso linteressato ha lonere di presentare unistanza, entro termini e con modalità prefissate. Nel D. Lgs. 546/92 che disciplina il processo tributario vi sono regole generali in materia di rimborso, alle quali si aggiungono le regole contenute in altre fonti normative.

9 Il procedimento di rimborso Nel D. Lgs. 546/92 ritroviamo le seguenti regole: la domanda di rimborso, in mancanza di disposizioni specifiche, deve essere presentata entro due anni dal pagamento oppure, se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione; se la domanda è esplicitamente respinta, il rifiuto espresso è atto impugnabile dinanzi alla commissione tributaria provinciale; se lAmministrazione rimane inerte per novanta giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, il silenzio si interpreta come rifiuto e linteressato può proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale; in caso di silenzio, pertanto, il contribuente può ricorrere solo dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda, ma non oltre la prescrizione del diritto alla restituzione.

10 Domanda di rimborso – termine di decadenza

11 Rimborsi delle ritenute dirette e dei versamenti diretti (art. 37 e 38 D.P.R. 602/73) Per tali rimborsi il contribuente deve presentare domanda all ufficio dellAE competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta e deve contenere i motivi in basi ai quali si ritiene di avere diritto al rimborso. La domanda presentata allufficio non competente non è efficace.

12 Istanza di rimborso Listanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, allufficio locale dellAgenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta (o allufficio dove è stato registrato latto o la successione), deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Ad essa devono essere allegati le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.

13 Domanda di rimborso delle imposte dirette ( ex art. 37 e 38 DPR 60273) ALLUFFICIO DELLAGENZIA DELLE ENTRATE DI........................... Il/la sottoscritt........................ nato/a.................... il................................, residente in................... via................................, Codice Fiscale........................ PREMESSO che in data................... ha versato la somma di euro...... a titolo di............................. (o ha subito ritenute per un totale di euro...............................) CONSIDERATO che tali somme sono state indebitamente versate (o ritenute) in quanto: (specificare i motivi, documentando quanto richiesto)........................................................................................................................................................ CHIEDE che venga disposto il rimborso di euro........................ oltre agli interessi maturati e maturandi. Si allega copia delle ricevute di versamento. Luogo e data...................... Firma...................

14 Il rimborso dei versamenti del sostituto In caso di ritenuto indebitamente operate e versate la domanda di rimborso può essere presentata sia dal sostituto che ha fatto il versamento sia dal sostituito che ha subito la ritenuta. Il sostituito che ha subito delle ritenute indebite può indicarle in dichiarazione e computarle, oppure può presentare domanda di rimborso ed eventualmente, se questa non è accolta dall Amministrazione finanziaria, agire dinanzi al giudice tributario.

15 Rimborso di somme riscosse mediante ruolo Per le somme riscosse mediante ruolo, la legge non disciplina espressamente la domanda di rimborso. Secondo un ordinamento giurisprudenziale quando una somma è stata riscossa mediante ruolo, non se ne può ottenere la restituzione se non è stato previamente impugnato il ruolo: la restituzione presuppone lannullamento del ruolo ed è, quindi, una conseguenza della sentenza che accoglie limpugnazione del ruolo. …segue

16 Rimborso di somme riscosse mediante ruolo Tale orientamento è criticato da parte della dottrina secondo cui il rimborso non è impedito dalla mancata impugnazione del ruolo perchè questo è atto della riscossione che nulla dispone in base allesistenza dellobbligazione tributaria, che se non impugnato non fa sì che la somma iscritta, in ipotesi non dovute, diventi dovuta. In ogni caso la conclusione della giurisprudenza non opera per qualsiasi tipo di iscrizione a ruolo: è infatti da escludersi nellipotesi di iscrizioni a ruolo provvisorie e quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti allufficio delle imposte

17 Il rimborso di imposte indirette Mentre per le imposte dirette la disciplina del rimborso è unitariamente posta nel decreto sulla riscossione, per le imposte indirette le norme sul rimborso sono disseminate nei tesi normativi relativi alle singole imposte. Salvo che per lIVA, la disciplina del rimborso è comunque uniforme perché questo deve essere richiesto allufficio che gestisce il tributo indebitamente pagato ed il termine decadenziale per chiedere il rimborso è quasi sempre di tre anni decorrenti da quando è avvenuto il pagamento dellindebito

18 Il rimborso di ufficio Sono eseguiti di ufficio, cioè senza la necessità che il contribuente si attivi presso gli uffici dellAmministrazione finanziaria. Per tali tipi di rimborsi non opera il termine decadenziale ma solo il termine di prescrizione del diritto. Un primo ordine di fattispecie riguarda i crediti che risultano dalla dichiarazione dei redditi, quando il dichiarante ha optato per la richiesta di rimborso e non per la compensazione o il riporto del credito allanno successivo. In tal caso, in sede di liquidazione o di controllo formale della dichiarazione, lamministrazione deve rimborsare il credito di sua iniziativa.

19 Il rimborso di ufficio Altra ipotesi di rimborso di ufficio riguarda il rimborso delle somme riscosse in via provvisoria durante il giudizio di primo grado a seguito della sentenza della CTP che annulla in tutto o in parte un provvedimento impositivo, quindi lobbligo di rimborso è un effetto della sentenza della CTP.

20 Crediti che non derivano da pagamento di indebito – figure peculiari del diritto tributario Riscossione provvisoria NellIva si hanno crediti del contribuente verso il fisco, non derivanti da pagamenti indebiti, ma dal peculiare meccanismo di tale tributo Nellimposta di registro e nelle successioni vi sono ipotesi di crediti del contribuente alla restituzione di imposte regolarmente percette, che cioè al momento del versamento sono dovute ma che poi per ragioni sopravvenute sono da restituire.

21 I crediti di imposta in senso stretto Crediti di imposta accordati a coloro che producono redditi allestero, sui quali corrispondono imposte allo Stato estero.

22 Esercizio dei crediti dimposta I crediti dimposta in senso stretto devono essere esercitati mediante la loro indicazione nella dichiarazione dei redditi. I crediti dimposta per redditi prodotti allestero devono essere computati nella dichiarazione dei redditi relativa allanno in cui le imposte estere sono state pagate in via definitiva. Se i crediti dimposta non sono stati fatti valere nella dichiarazione dei redditi il contribuente decade dal diritto di farli valere

23 Rimborso derivante da doppia imposizione I contribuenti fiscalmente residenti in Italia, che beneficiano di redditi provenienti da un Paese legato al nostro da una Convenzione contro la doppia imposizione, hanno il diritto di chiedere allo Stato estero il rimborso, totale o parziale, dellimposta eventualmente ivi assolta in misura non corrispondente a quella prevista nel trattato. I contribuenti residenti devono attivarsi presentando, allAutorità fiscale dello Stato estero in cui risiede il debitore dei redditi, unapposita istanza corredata della documentazione comprovante i requisiti per ottenere i benefici convenzionali, vale a dire: residenza ai fini tributari in Italia, certificata dallUfficio locale competente per domicilio fiscale del contribuente; dichiarazione di insussistenza di una stabile organizzazione (se impresa) o di base fissa (se professionista) nel paese estero; dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione. In alternativa, i medesimi contribuenti possono chiedere direttamente al soggetto estero che corrisponde i redditi lapplicazione del beneficio convenzionale (nessuna o minore ritenuta), già in sede di pagamento dei redditi stessi, allegando alla relativa istanza la medesima documentazione utilizzabile per la domanda di rimborso.

24 Esecuzione dei rimborsi risultante dalla dichiarazione dei redditi I rimborsi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi sono eseguiti dufficio, secondo la procedura disciplinata dallart.42 – bis del D.p.r. 602/73. La procedura si snoda attraverso i seguenti passaggi: gli uffici formano le liste di rimborso, relative a ciascun periodo dimposta, entro un anno dalla scadenza del termine per la presentazione della d.d.r.; il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette predispone gli elenchi di rimborso determinando gli interessi da corrispondere

25 Esito dellistanza di rimborso Alla domanda di rimborso possono seguire tre risultati da parte dellufficio dellAgenzia delle Entrate che: _ accoglie la domanda; _ rigetta la domanda. In questo caso, il contribuente può proporre un motivato ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto; _ non risponde. Se lAgenzia delle Entrate non risponde, il contribuente deve intendere che la domanda di rimborso è stata respinta (nel caso dei rimborsi è previsto listituto del silenzio-rifiuto). Linteressato può ricorrere alla Commissione tributaria quando siano trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale.

26 Interessi ed erogazioni dei rimborsi di imposte dirette Unitamente alla somma da rimborsare, sono corrisposti anche gli interessi nella misura fissata dalle leggi tributarie. Gli interessi dei rimborsi di imposte dirette (es. IRPEF) decorrono per semestri interi, escluso il primo,dalla data di versamento errato o dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il rimborso o dalla data di presentazione della domanda con la quale il rimborso è stato richiesto a quella dellordinativo del rimborso. I tassi semestrali applicati sono contenuti nella seguente tabella.

27 Tassi semestrali

28 Come vengono erogati i rimborsi LAgenzia delle Entrate, una volta riconosciuto il diritto al rimborso, lo eroga secondo diverse modalità in base alle preferenze espresse dal contribuente ed allimporto da erogare. Se il contribuente ha fornito allAgenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso, qualunque ne sia limporto, viene accreditato su quel conto corrente.

29 Come vengono erogati i rimborsi Se, invece, le coordinate del conto corrente bancario o postale non sono state fornite, il rimborso è erogato con metodi diversi in dipendenza dellimporto che si sta erogando: per gli importi fino a 1.549,37 euro comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale presso il quale, con il modulo allegato, potrà riscuotere il rimborso in contanti. per gli importi da 1.549,37 euro a 51.645,69 euro comprensivi di interessi, al contribuente arriva una comunicazione con cui lo si invita a comunicare le coordinate del proprio conto corrente. Tale comunicazione contiene un modello da compilare e consegnare, entro il termine indicato, ad un ufficio postale. Se il contribuente non consegna il predetto modello e non fornisce le coordinate del proprio conto, il rimborso viene eseguito con lemissione di un vaglia della Banca dItalia; per gli importi superiori a 51.645,69 euro comprensivi di interessi, e per i rimborsi di soli interessi di qualsiasi importo, i rimborsi vengono erogati unicamente mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale; pertanto, se il contribuente non fornisce le coordinate del proprio conto, lAgenzia delle Entrate non può erogare il rimborso.

30 Come vengono erogati i rimborsi Per velocizzare lerogazione dei rimborsi è possibile richiederne laccredito sul proprio conto corrente bancario o postale. Le coordinate del proprio conto corrente possono essere fornite on-line per il tramite della specifica applicazione disponibile sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it oppure presentando ad un qualsiasi ufficio locale dellAgenzia delle Entrate il modello che è disponibile sul sito dellAgenzia delle Entrate. È possibile richiedere laccredito sul proprio conto corrente anche via internet: a tal fine occorre registrarsi al sito dellAgenzia dellEntrate ed ottenere un codice Personale, il PIN. In questo modo il contribuente potrà avvalersi di Fisconline e degli altri servizi telematici resi disponibili dallAmministrazione finanziaria È possibile richiedere laccredito sul proprio conto corrente anche via internet: a tal fine occorre registrarsi al sito dellAgenzia dellEntrate ed ottenere un codice Personale, il PIN. In questo modo il contribuente potrà avvalersi di Fisconline e degli altri servizi telematici resi disponibili dallAmministrazione finanziaria

31 Non è possibile riscuotere il rimborso perché…… a. Il vaglia risulta estinto Il vaglia che non viene per qualunque motivo recapitato al titolare torna alla Banca dltalia che lo trattiene in giacenza per un periodo di 60 giorni durante il quale può essere ancora riscosso presentando presso una filiale della Banca dItalia una denuncia di mancato recapito. Decorsi quindici giorni dalla dichiarazione di mancata ricezione, il rimborso diventa riscuotibile. Per leffettiva riscossione il titolare deve recarsi presso la filiale della Banca dItalia ed esibire la ricevuta rilasciata al momento della presentazione della denuncia. Il rimborso verrà erogato secondo le modalità scelte dal titolare tra accredito in conto corrente, contanti o emissione di un altro vaglia. Trascorsi 60 giorni, senza che il titolare ne denunci la mancata ricezione, il vaglia viene dichiarato estinto. Una volta che il vaglia sia stato dichiarato estinto, è consigliabile che linteressato si rechi presso lufficio locale dellAgenzia delle Entrate che eseguirà le verifiche e le correzioni necessarie per una corretta nuova emissione del rimborso. Se anche la seconda erogazione non andasse a buon fine, il contribuente per ottenere il rimborso, dovrà necessariamente presentare apposita istanza allUfficio dellAgenzia delle Entrate competente che provvederà alla nuova emissione.

32 Non è possibile riscuotere il rimborso perché…. b. Laccredito risulta non effettuato In caso di mancata coincidenza tra beneficiario del rimborso e intestatario del conto corrente, oppure in caso di conto corrente chiuso o di coordinate bancarie o postali comunicate o acquisite in modo errato, laccredito della somma non va a buon fine. La banca o Poste, quindi, restituiranno allerario la somma che non hanno potuto accreditare al beneficiario. Il rimborso, previa lintroduzione delle correzioni necessarie, verrà emesso una seconda volta dallAgenzia delle Entrate. Se anche questultimo accredito non andasse a buon fine, il contribuente per ottenere il rimborso, dovrà necessariamente presentare apposita istanza, comunicando le corrette coordinate del proprio conto corrente allUfficio dellAgenzia delle Entrate competente che provvederà alla nuova emissione del rimborso.

33 Non è possibile riscuotere il rimborso perché… c. È scaduto il termine per riscuotere la somma in contanti alle Poste I rimborsi sono riscuotibili presso gli sportelli postali per un periodo di 6 mesi allemissione; trascorso inutilmente il termine di scadenza, lufficio dellAgenzia delle Entrate competente corregge gli eventuali errori che possano aver causato il disguido e, se necessario, invita gli interessati per verificare le cause della mancata riscossione e rende possibile una seconda erogazione del rimborso. Qualora anche la seconda volta il rimborso non venga incassato, il contribuente per ottenere il rimborso, dovrà presentare apposita istanza.

34 Il rimborso è minore di quanto ci si aspettava Minor rimborso Il rimborso richiesto con la dichiarazione può essere ridotto a seguito dei controlli (automatici e formali) dellAgenzia delle Entrate, i cui esiti sono comunicati al contribuente. In questi casi si consiglia di ricontrollare attentamente la dichiarazione e la comunicazione che lAgenzia delle Entrate invia per posta e, in caso di diversità o errori, di chiedere chiarimenti allufficio dellAgenzia dellEntrate. Nel caso in cui si è convinti che lAgenzia delle Entrate abbia commesso un errore, e questo non venga sanato in autotutela, è possibile presentare ricorso. Il ricorso contro un minor rimborso però può essere presentato solo dopo aver ricevuto concretamente il rimborso minore di quello atteso, entro il termine di 60 giorni decorrente dalleffettiva riscossione dello stesso.

35 Il rimborso è maggiore di quanto ci si aspettava Maggior credito Il credito a favore del contribuente può essere maggiore di quello atteso. Il sistema dei controlli automatici infatti non corregge solo gli errori commessi dal contribuente a suo vantaggio, ma anche quelli a suo danno. A seguito della ricezione della comunicazione inviata dallAgenzia delle Entrate con cui viene riconosciuto il maggior credito, è necessario contattare un qualsiasi ufficio dellAgenzia delle Entrate per verificare la natura dellerrore ed evitare che abbia conseguenze negative su altre dichiarazioni oppure consentirà di confermare la correttezza del controllo e rendere possibile lerogazione del maggior rimborso.


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