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IL LAVORO A CHIAMATA LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
Dott. Massimiliano Fico
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Il lavoro a chiamata Definizione Circolare Min Lav 20 del 01/08/2012
TIPOLOGIA DI LAVORO SUBORDINATO CON PRESTAZIONI CHE PRESENTANO LA CARATTERISTICA DELLA “DISCONTINUITÀ E DELL’INTERMITTENZA”, PUR SE RESE CON UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO OD INDETERMINATO, LUNGO UN PERIODO PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVO IL QUALE, NECESSARIAMENTE, NON PUÒ ESSERE CONTINUATIVO MA DEVE ESSERE “INTERVALLATO”, NON POTENDO COINCIDERE LA DURATA DEL CONTRATTO CON QUELLA DELLA PRESTAZIONE.
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Il lavoro a chiamata AI SENSI DELL’ART. 34, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS N. 276/2003, IL RICORSO AL LAVORO INTERMITTENTE È AMMESSO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI A CARATTERE DISCONTINUO, IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE (ATTIVITÀ E MANSIONI DISCONTINUE) INDIVIDUATE DAI CONTRATTI COLLETTIVI OVVERO, IN ASSENZA DI UNA SPECIFICA DISCIPLINA CONTRATTUALE, PER LE ATTIVITÀ E MANSIONI INDIVIDUATE DAL R.D. N. 2657/1923
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Il lavoro a chiamata DAL PUNTO DI VISTA SOGGETTIVO, IL LAVORO A CHIAMATA PUO’ ESSERE STIPULATO CON SOGGETTI CON ALMENO 55 ANNI DI ETÀ, ANCHE PENSIONATI, OVVERO DI ETÀ INFERIORE A 24 ANNI
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Il lavoro a chiamata INTRODUCE IL NUOVO COMMA 2-BIS
DECRETO “LAVORO” (ARTICOLO 7, COMMA 2, LETTERA A) INTRODUCE IL NUOVO COMMA 2-BIS
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Il lavoro a chiamata «IN OGNI CASO, FERMI RESTANDO I PRESUPPOSTI DI INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO E CON L'ECCEZIONE DEI SETTORI DEL TURISMO, DEI PUBBLICI ESERCIZI E DELLO SPETTACOLO, IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE È AMMESSO, PER CIASCUN LAVORATORE CON IL MEDESIMO DATORE DI LAVORO, PER UN PERIODO COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE ALLE QUATTROCENTO GIORNATE DI EFFETTIVO LAVORO NELL'ARCO DI TRE ANNI SOLARI. IN CASO DI SUPERAMENTO DEL PREDETTO PERIODO IL RELATIVO RAPPORTO SI TRASFORMA IN UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.»
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Il lavoro a chiamata LE CAUSALI DI CARATTERE OGGETTIVO O SOGGETTIVO CHE LEGITTIMANO IL RAPPORTO DI LAVORO INTERMITTENTE SONO CONFERMATE. VIENE INTRODOTTO UN NUOVO VINCOLO TEMPORALE AL RICORSO AL LAVORO A CHIAMATA CHE CONSISTE NEL RISPETTO DI UN DETERMINATO PLAFOND O “LIMITE MASSIMO DI UTILIZZO”, CHE SI APPLICA CONTESTUALMENTE ED UNITAMENTE ALLE SUDDETTE CAUSALI LEGITTIMANTI.
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Il lavoro a chiamata CIRCOLARE N. 35/2013: IL MINISTERO CONFERMA CHE L’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO INTERMITTENTE RIMANE SOGGETTO AI LIMITI DI CARATTERE OGGETTIVO O SOGGETTIVO GIÀ INDIVIDUATI DAGLI ARTT. 34 E 40 DEL D.LGS. N. 276/2003
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Il lavoro a chiamata SOLO CON LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL “LAVORO” È STATO CHIARITO CHE IL LIMITE DELLE 400 GIORNATE DEVE ESSERE COMPUTATO PER OGNI LAVORATORE A CHIAMATA IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE EFFETTUATA PER CIASCUN DATORE DI LAVORO CON IL QUALE IL LAVORATORE INTRATTIENE UN RAPPORTO A CHIAMATA
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Il lavoro a chiamata DUE IMPORTANTI PARAMETRI: 400 GIORNATE LAVORATIVE
NELL’ARCO DI UN TRIENNIO SOLARE
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Il lavoro a chiamata CIRCOLARE N. 35/2013: IL CONTEGGIO DELLE PRESTAZIONI DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO, A PARTIRE DAL GIORNO IN CUI SI CHIEDE LA PRESTAZIONE, A RITROSO DI TRE ANNI; TALE CONTEGGIO TUTTAVIA, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.L. N. 76/2013, DOVRÀ TENERE CONTO SOLO DELLE GIORNATE DI EFFETTIVO LAVORO “PRESTATE SUCCESSIVAMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE” E QUINDI PRESTATE SUCCESSIVAMENTE AL 28 GIUGNO 2013
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Il lavoro a chiamata IN SOSTANZA, PER TRIENNIO SOLARE ENTRO IL QUALE VERIFICARE LA PRESENZA DELLE 400 GIORNATE DI LAVORO EFFETTIVO SI DEVE INTENDERE UN INTERVALLO DI TEMPO MOBILE DELLA DURATA DI TRE ANNI, CALCOLATO, A RITROSO, A PARTIRE DAL GIORNO IN CUI SI CHIEDE LA PRESTAZIONE, TENENDO CONTO SOLAMENTE DELLE GIORNATE DI EFFETTIVO LAVORO PRESTATE SUCCESSIVAMENTE AL 28 GIUGNO 2013
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Il lavoro a chiamata SE SI SUPERA IL LIMITE DELLE 400 GIORNATE: IL RAPPORTO SI TRASFORMA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO Cfr. circolare 35/2013 A partire dalla data di superamento.
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Il lavoro a chiamata COMUNICAZIONE PREVENTIVA OBBLIGATORIA:
L’ARTICOLO 35, COMMA 3-BIS DEL D.LGS N. 276/2003 DISCIPLINA L’OBBLIGO, PER I DATORI DI LAVORO, DI EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI LAVORO INTERMITTENTE ALLA DTL COMPETENTE, PENA L’APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA EURO 400 AD EURO PER OGNI LAVORATORE INTERESSATO
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Il lavoro a chiamata COMUNICAZIONE PREVENTIVA OBBLIGATORIA:
IL DECRETO “LAVORO” (ARTICOLO 7, COMMA 2, LETTERA B) ERA INTERVENUTO INTRODUCENDO UN NUOVO PERIODO NEL CITATO COMMA 3-BIS, AI SENSI DEL QUALE LA SUDDETTA SANZIONE NON TROVA APPLICAZIONE QUALORA, SEPPUR IN PRESENZA DI UN’OMISSIONE DI CARATTERE FORMALE (IN QUANTO LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA NON È STATA EFFETTUATA) DAGLI ADEMPIMENTI DI CARATTERE CONTRIBUTIVO PRECEDENTEMENTE ASSOLTI, EMERGA LA VOLONTÀ DI NON OCCULTARE LA PRESTAZIONE DI LAVORO.
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Il lavoro a chiamata COMUNICAZIONE PREVENTIVA OBBLIGATORIA: MA…..
CON LA CONVERSIONE IN LEGGE È STATA SOPPRESSA LA SUDDETTA LETTERA B), COMMA 2 DELL’ARTICOLO 7 DEL DL “LAVORO” PERTANTO LA SANZIONE TROVA APPLICAZIONE IN OGNI CASO DI OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA.
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IL LAVORO ACCESSORIO (OCCASIONALE)
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IL LAVORO ACCESSORIO LA DISCIPLINA DEL LAVORO ACCESSORIO E’ ERA STATA COMPLETAMENTE RIDEFINITA AD OPERA DELLA LEGGE 92/2012, CHE E’ INTERVENUTA DIRETTAMENTE RISCRIVENDO EX NOVO L’ART. 70 DEL DECRETO LEGISLATIVO 276/2003
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IL LAVORO ACCESSORIO LA RECENTE MODIFICA, ELIMINA ALL’ART. 70, CO. 1 DEL D.LGS. N° 276/2003, IN RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ, LE PAROLE “DI NATURA MERAMENTE OCCASIONALE”
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IL LAVORO ACCESSORIO CIRCOLARE 18 DEL 2012: IN RIFERIMENTO AL PRIMO PERIODO DELL’ART. 70, RITENEVA CHE ERA SEMPRE POSSIBILE DARE LUOGO AD UN RAPPORTO DI LAVORO ACCESSORIO TENENDO CONTO ESCLUSIVAMENTE DEL LIMITE DI CARATTERE ECONOMICO, CONSIDERANDO LA LOCUZIONE “ATTIVITÀ DI NATURA MERAMENTE OCCASIONALE” UNA MERA ESPRESSIONE LESSICALE.
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IL LAVORO ACCESSORIO CON LA NUOVA MODIFICA: SI PUO’ QUALIFICARE IL RAPPORTO RIFERENDOSI ESCLUSIVAMENTE ALL’ELEMENTO ECONOMICO (€ NEL CORSO DELL’ANNO SOLARE E € NEI CONFRONTI DEL SINGOLO COMMITTENTE, SE IMPRENDITORE COMMERCIALE O PROFESSIONISTA) . DIVENTA L’UNICO ELEMENTO CARATTERIZZANTE LA FATTISPECIE
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