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La responsabilità in materia di tutela della sicurezza sul lavoro

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Presentazione sul tema: "La responsabilità in materia di tutela della sicurezza sul lavoro"— Transcript della presentazione:

1 La responsabilità in materia di tutela della sicurezza sul lavoro
Casi giurisprudenziali

2 Appaltatore e committente Cassazione Penale, Sez. 4, 17 agosto 2011, n
Per i lavori svolti in esecuzione di un contratto d'appalto incombe sull'appaltatore quale datore di lavoro (per aver assunto l'onere dell'organizzazione del lavoro con propri mezzi e con maestranze da lui stesso assunte) l'obbligo primario dell'osservanza delle disposizioni antinfortunistiche, ma è anche configurabile, in talune circostanze, una responsabilità concorrente anche del committente in caso di verificazione di incidenti sul lavoro. 

3 Segue… A costui risalirà invero la corresponsabilità dell'evento ove questo si colleghi causalmente anche alle sua condotta colposa commissiva od omissiva, qualora, ad esempio, abbia consentito lo svolgimento del lavoro in presenza di situazioni o con l'impiego di mezzi dai quali potevano generarsi rischi per l'incolumità dei lavoratori ovvero si sia ingerito nell'esecuzione delle stesse operazioni, contrattualmente demandata all'appaltatore. 

4 Limiti alla cooperazione ed alla corresponsabilità nell’appalto Cass
Limiti alla cooperazione ed alla corresponsabilità nell’appalto Cass., Sez. 4, 09 giugno 2011, n Deve essere esclusa la sussistenza di profili di responsabilità del committente nel contratto di appalto per inosservanze alle misure di prevenzione che non attengano ai rischi comuni dei lavoratori dipendenti del committente stesso e dell'appaltatore, ma riguardino i soli dipendenti dell'appaltatore, giacchè l'obbligo di cooperazione posto a carico dei datori di lavoro al fine di predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, poichè la cooperazione, se così la si intendesse, si risolverebbe in un'inammissibile "ingerenza" del committente nell'attività propria dell'appaltatore al punto di stravolgere completamente la figura dell'appalto. 

5 Segue… Ciò, perchè il rapporto tra committente e appaltatore va apprezzato tenendo conto dell'indicazione legislativa secondo cui "i datori di lavoro cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto" di guisa che l'obbligo della cooperazione tra committente ed appaltatore è limitato all'attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante/committente sia su quelli dell'appaltatore.

6 Segue… In altri termini, la cooperazione deve ritenersi doverosa per eliminare o ridurre i "rischi comuni" ai lavoratori delle due parti, mentre, per il resto, ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendosene la relativa responsabilità.

7 La marcatura CE Cass., Sez. 4, 8 agosto 2011, n. 31751
Il datore di lavoro ha 1'obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all'uso, rispondendo in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi.

8 Segue… Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o 1'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità. 

9 Datore di lavoro e lavoratore Nesso di causalità Cass. , Sez
Datore di lavoro e lavoratore Nesso di causalità Cass., Sez. 4, 8 agosto 2011, n Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme. Deve definirsi abnorme la condotta del lavoratore che sia stata posta in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - oppure rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

10 Obbligo di controllo del datore di lavoro Cass. , Sez
Obbligo di controllo del datore di lavoro Cass., Sez. 4, 20 giugno 2011, n L'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. In ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.

11 Segue… Il comportamento omissivo posto in essere dal ricorrente di non essersi sincerato, prima di azionare il telecomando, che nessuno fosse presente nei pressi della macchina (per altro tale cautela era necessario che si attuasse proprio perchè egli era ben consapevole che il dipendente stava collaborando con lui nella riparazione della macchina), è strettamente legata da nesso di causalità con l'infortunio, il cui comportamento, certo, non è da ritenersi abnorme, in quanto inserito in quella attività cui era adibito. L'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro sottendono proprio allo scopo di evitare che l'errore umano, possibile e, quindi, prevedibile, influente su di una condotta lavorativa diversa da quella corretta, ma pur sempre posta in essere nel contesto lavorativo, possa determinare il verificarsi di un infortunio. Se tutti i dipendenti fossero sempre diligenti, esperti e periti non sarebbe necessario impartire disposizioni con regole di condotta e dotare i luoghi di lavoro e le macchine di sistemi di protezione.

12 Modalità di lavoro e formazione Cass. , Sez. 4, 19 luglio 2011, n
L'infortunio era stato determinato, da un lato, dalla complessiva inidoneità della postazione sulla quale fu chiamato ad operare il lavoratore, dall'altro dalla impreparazione tecnica dello stesso, che svolgeva originariamente mansioni di autista e non aveva mai ricevuto una formazione professionale quale addetto al caricamento dei cassonetti dell'immondizia sul camion compattatore, e dalla sua conseguente incapacità di affrontare il pericolo derivante dalla inidoneità del camion compattatore in uso quel giorno che era munito di pedane posteriori per l'alloggiamento dei due addetti al caricamento dei cassonetti prive di adeguati presidi anticaduta.

13 Responsabilità del lavoratore Cass., Sez. 3, 23 giugno 2011, n. 25205
Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 63, comma 1 prevede che i luoghi di lavoro debbano essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato 4 e che l'articolo 64 prevede che tale obbligo gravi sul datore di lavoro, che, ai sensi dell'articolo 68, è sanzionato penalmente se non vi ottemperi. Il medesimo Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 59 (come sostituito dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, articolo 36) prevede, però, sanzioni penali anche per i lavoratori "per la violazione dell'articolo 20 comma 2 lettera b), c), d), e), f), g), h) ed i), e articolo 43, comma 3, primo periodo". E tra le violazioni sopra indicate rientrano anche quelle riguardanti la osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della protezione collettiva ed individuale, la corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, nonchè dei dispositivi di sicurezza, e la utilizzazione in modo appropriato dei dispositivi di protezione. E, secondo la contestazione, al ricorrente veniva addebitato di aver operato imprudentemente in violazione di idonee misure di sicurezza.

14 Responsabilità del lavoratore Cass. , Sez. 4, 22 dicembre 2011, n
La sentenza impugnata ha aderito, fornendo un'adeguata e congrua motivazione, alla ricostruzione dei fatti che implica una leggerezza del lavoratore che, una volta accertato il mancato funzionamento del perno di bloccaggio, avrebbe dovuto limitarsi a convocare la squadra di manutenzione , astenendosi dall'intervenire di persona. Ha peraltro rilevato la sussistenza di una prassi esistente in azienda secondo cui era il lavoratore che effettuava una prima verifica onde pervenire, se possibile, ad una rapida riparazione del guasto.  Non può pertanto essere considerata abnorme la condotta del lavoratore infortunato, atteso che il datore deve apprestare tutte le necessarie misure affinché i lavoratori siano tutelati anche con riguardo a loro comportamenti improntati a leggerezza.

15 RSPP Sez. feriale, sent. n. 32357 del 12-08-2010
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce, piuttosto, come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.

16 Segue Cass., Sez. IV, sent. n. 32195 del 15-7-2010
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione.

17 segue Sez. IV, sent. n. 2814 del 21-12-2010
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose.

18 Amianto Trib. Torino, 28 aprile 2011
In caso di morte derivata da mesotelioma pleurico – patologia monofattoriale unanimemente ricondotta all’inalazione di fibre di amianto – insorto in un lavoratore che aveva subito, dapprima, una elevata esposizione al cancerogeno per un brevissimo lasso temporale (circa un mese), e successivamente una bassa esposizione al medesimo fattore di rischio, di tipo ambientale, per un periodo di media durata (sei anni), sussiste un dubbio – reso ragionevole dall’incertezza scientifica che contrassegna la materia de qua – in merito alla individuazione del concreto decorso causale che ha determinato la patologia – ossia se la stessa debba essere riferita soltanto alla prima esposizione, piuttosto che soltanto alla seconda, ovvero ad entrambe quali concause dell’evento – con la conseguenza che gli imputati in relazione alla seconda esposizione devono essere assolti con la formula “perché il fatto non sussiste” 

19 Amianto Cass. pen., sez. IV, Se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide ed obiettive basi una legge scientifica in ordine all’effetto acceleratore della protrazione dell’esposizione dopo l’iniziazione del processo carcinogentico. Nell’affermativa, occorrerà determinare se si sia in presenza di legge universale o solo probabilistica in senso statistico. Nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica occorrerà chiarire se l’effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali. Infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all’iniziazione […] si dovrà appurare se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all’innesco del processo carcinogenetico”.

20 Amianto Cass., Sez. IV, ud. 10 giugno 2010, n. 38991
Nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità, quando la ricerca della legge di copertura deve attingere al “sapere scientifico”, la funzione strumentale e probatoria di quest’ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di motivare la scelta ricostruttiva della causalità, ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti. Una opzione ricostruttiva fondata sulla mera opinione del giudice attribuirebbe a questi, in modo inaccettabile, la funzione di elaborazione della legge scientifica e non invece, come consentito, della sua utilizzazione

21 Amianto Trib. Verbania, 19.7.2011 - rinvio da Cass., 38991/2010
Nel caso in cui un soggetto, adibito durante la vita lavorativa a mansioni comportanti l’esposizione ad amianto, contragga – eventualmente con esito letale – un tumore polmonare, l’accertamento del nesso causale tra l’evento lesivo e la condotta del datore di lavoro imputato – o dei datori di lavoro imputati – deve articolarsi nelle due verifiche a) e b) precedentemente illustrate. Particolarmente problematica risulta già la prima delle citate verifiche, atteso che, pur essendo pacifica nel mondo scientifico la capacità dell’amianto di provocare il tumore polmonare, quest’ultimo costituisce una patologia multifattoriale, ed in particolare può essere indotto dal fumo di sigaretta. Pertanto, qualora i soggetti ammalatisi risultino essere fumatori, e non sia dunque possibile escludere l’incidenza di tale fattore di rischio alternativo, il giudice dovrà pronunciare sentenza assolutoria, a meno che non emerga un’affidabile legge scientifica che dimostri il ruolo concausale esercitato dall’amianto, in concorso col fumo di sigaretta, nello sviluppo del tumore (Nel caso di specie il giudice ha assolto gli imputati, dopo aver constatato che tutti – tranne uno – i soggetti colpiti da tumore polmonare erano fumatori, e che non esiste una legge scientifica attendibile in grado di individuare una relazione sinergica tra l’effetto cancerogeno dispiegato dall’amianto e quello derivante dal fumo di sigaretta) 

22 Amianto Cass., Sezione 4, 27 ottobre 2011, n. 38879
Un'ancor più recente pronunzia, la Sezione 4 di questa stessa Corte (sentenza n. 43786 del 2010), riesaminando funditus la questione di rilievo centrale in siffatti procedimenti penali, dell'accertamento del nesso di causalità tra le violazioni antinfortunistiche, ascrivibili al datore di lavoro e l'evento - morte - dovuta a mesotelioma pleurico - di un lavoratore reiterata mente esposto all'amianto durante la prestazione professionale resa all'interno di un'officina ferroviaria, ha in particolare posto l'accento sull'"effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione all'amianto, dopo l'iniziazione del processo cancerogenetico" da sottoporre a necessaria verifica alla stregua di una legge scientifica universale ovvero solo probabilistica, essendo ineludibile, in tale caso, accertare se "l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto alla luce di definitive e significative acquisizioni fattuali". è evidente che la sede propria di siffatti approfondimenti di ordine scientifico e medico - legale non può che essere il dibattimento.

23 Segue… Nè pare infine possa dubitarsi dell'astratta configurabilità di profili anche di colpa specifica (cosiccome contestati agli imputati e da rimettere, anch'essi, correttamente al vaglio critico dibattimentale) posto che, anche prima dell'entrata in vigore della speciale normativa di cui al Decreto Legislativo n. 277 del 1991, la disciplina dell'igiene sul lavoro dettata dalla speciale normativa in vigore a partire dagli anni 1956 e 1965, volta a salvaguardare la salute dei lavoratori dal rischio di contrarre l'asbestosi (malattia professionale determinata dal contatto con l'amianto) disciplinava ed indicava (come peraltro riportato nel capo di imputazione) le cautele da adottare doverosamente negli ambienti di lavoro al fine di contrastare o contenere la dispersione dell'amianto quali: impianti di aspirazione; l'uso di mezzi di protezione individuali come guanti e mascherine, essendo già nota la nocività dell'amianto per la salute.

24 Il dovere di tutela – sent. ThyssenKrupp
Il "dovere di tutela" in capo al datore di lavoro, discende non solo dalla normativa di settore, di cui il D.Lgs 626/94 è, insieme ad altre leggi e regolamenti, espressione, ma altresì dalla norma generale di cui all'art codice civile:"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"; così la Corte di Cassazione nella sentenza n del 23/6/2010: "È principio non controverso quello secondo cui il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa; tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087c.c." (e v., tra le altre, anche la sentenza Corte di Cassazione n /2010).  Ancora prima, questo dovere lo troviamo nella nostra Carta Fondamentale, all'art. 41 della Costituzione: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".

25 Corte cost., n. 312/1996 La sola via per rendere indenne l'art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 277 del 1991 dalla denunciata violazione dell'art. 25 della Costituzione è, allora, quella di fornirne, in sede applicativa, una lettura tale da restringere, in maniera considerevole, la discrezionalità dell'interprete. Tutto ciò nella consapevolezza che, attesa la scelta del legislatore di sanzionare penalmente il generale dovere di protezione della sicurezza dei lavoratori, che trova nell'art. 41 della Costituzione il suo fondamento, il principio di determinatezza incide sulla fattispecie penale, di necessità, in maniera peculiare.  Tale principio viene ad essere, invero, soddisfatto non già attraverso la descrizione dettagliata dei comportamenti penalmente vietati, ma con un restringimento della discrezionalità dell'interprete, la quale, rispetto a norme che impongono la realizzazione di risultati (minimizzazione del rischio di esposizione al rumore o, se si preferisce, massimizzazione della sicurezza), è, per la struttura di queste, bensì riducibile, ma non sopprimibile.

26 Segue… E il modo per restringere, nel caso in esame, la discrezionalità dell'interprete è ritenere che, là dove parla di misure "concretamente attuabili", il legislatore si riferisca alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata sia soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive. Ed è in questa direzione che dovrà, di volta in volta, essere indirizzato l'accertamento del giudice: ci si dovrà chiedere non tanto se una determinata misura sia compresa nel patrimonio di conoscenze nei diversi settori, ma se essa sia accolta negli standard di produzione industriale, o specificamente prescritta. 

27 Segue… L'art. 41 della Costituzione e il pregnante dovere, che da esso è desumibile, di protezione dei lavoratori, potrebbe, è vero, pretendere dall'imprenditore assai di più e giustificare una raffigurazione legislativa che assegni all'impresa il compito di realizzare innovazioni finalizzate alla sicurezza, nella quale il ruolo di impulso fosse assegnato al giudice civile ed alla pubblica amministrazione. Ma la scelta di sanzionare penalmente, con una norma generale e onnicomprensiva, tutte le fattispecie in cui l'imprenditore si sottragga a questo ruolo, ha di necessità il suo contrappeso costituzionale, che è dato dall'esigenza di restringere, in una interpretazione costituzionalmente vincolata, le potenzialità della disposizione, per non vanificare il canone di determinatezza della fattispecie penale. 

28 ThyssenKrupp Tribunale di Torino, 14 novembre 2011
La Corte non ignora una ipotizzabile difficoltà, per il datore di lavoro, di conoscere effettivamente come comportarsi - in particolare rispetto alla sua responsabilità penale - a fronte di un dovere generale di solidarietà e di una espressione di ampio contenuto quale quella di cui all'art c.c.; in particolare, un dovere generale ed una espressione di ampio contenuto si prestano, apparentemente, ad entrare in collisione con il fondamentale principio di "determinatezza" della responsabilità penale: il cittadino-imprenditore deve conoscere effettivamente il suo obbligo, omettendo il quale -e accertato il nesso di causalità fra tale obbligo omesso e l'evento - deve rispondere.

29 Segue… La Corte ritiene che i due - fondamentali - profili debbano, ma altrettanto in concreto "possano", nella interpretazione ed applicazione delle norme, contemperarsi: perché il dovere generale di tutela, derivante dalla Costituzione e dall'art c.c., funge da - elementare, ma altrettanto fondamentale -criterio interpretativo per tutta la legislazione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, a cominciare dal D.Lgs 626/94 - v. nelle prioritarie enunciazioni di cui all'art. 3: "misure generali di tutela" - passando per i decreti ministeriali, per giungere alle norme "tecniche", le quali ultime, riproducendo lo "stato dell'arte" (nel nostro caso, relativo alla materia di prevenzione antincendio), costituiscono il "contenuto" preciso del rinvio alla "tecnica" ed alle "conoscenze acquisite in base al progresso tecnico" come indicate all'art c.c. e all'art. 3 D.Lgs 626/94.

30 Segue… Questo è l'attuale sistema su cui si fonda, nel nostro Paese, il tema della sicurezza sul lavoro; la Corte deve qui ricordare che, negli anni '50 dello scorso secolo, le omissioni contestate al datore di lavoro si riferivano, secondo la normativa in allora vigente, a specifiche prescrizioni di singole disposizioni di tipo "tecnico" (ed. valutazione ex lege del rischio); ma tale sistema è stato profondamente modificato, come sopra esposto, tra l'altro non per autonomo impulso interno, ma in attuazione di una serie di direttive europee; a conferma che l'impossibilità, da parte del legislatore, di poter prevedere e quindi indicare come prevenire i rischi in tutte le infinitamente varie realtà economico-produttive, in tutti i diversi "processi produttivi" ed invece la possibilità - ed il conseguente dovere - dell'imprenditore di valutare egli stesso i rischi ed attivarsi per prevenirli nella sua attività economico-produttiva, è constatazione - e patrimonio - comune non solo nel nostro, ma anche negli altri Paesi Europei.

31 Segue… Così insegna la Suprema Corte: "È principio non controverso quello secondo cui il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, garantendo anche l'adozione delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa" (così sentenza n /2010). Ecco quindi la sopra illustrata "responsabilizzazione" del datore di lavoro, che peraltro vige da diversi lustri precedenti il caso di specie; ecco che ben si comprende perché non esista una specifica "norma" che indichi espressamente al datore di lavoro come, in tutti i particolari e considerato anche, solo come esempio, il tenore del "piano di emergenza", debba valutare il rischio incendio nella zona di entrata di una linea di ricottura e di decapaggio attrezzata come la Linea 5, inserita nel processo produttivo di uno stabilimento come quello di Torino, in un dato momento storico; e poi espressamente gli imponga di prevedere ed installare, in quell'area, l'impianto x e/o le altre misure y. 

32 Segue… Una siffatta "norma" non esiste (né potrebbe esistere, considerate le infinite variabili di ogni singola realtà economico-produttiva); ma alla domanda -legittimamente, più volte, posta dai difensori nel corso del presente dibattimento - in base a quali norme, nel caso di specie, in capo agli attuali imputati gravasse l'obbligo - omesso - di proteggere anche quell'area, la risposta deve essere: in base all'obbligo di tutela, precisato dal D.L.gs 626/94 in tutte le sue articolazioni, specificato dai decreti ministeriali in materia - in particolare- antincendio, integrato nel suo contenuto "tecnico" dalle relative norme. 

33 Segue… Richiamando qui tutto quanto esposto in tema di dovere generale di tutela e di valutazione del rischio, occorre ora esaminare in particolare, come già sopra indicato, se, in relazione al caso di specie, esistesse un quadro normativo che imponesse l'obbligo, a carico dell'azienda (vedremo infra le singole "posizioni di garanzia") di installare, anche nella zona di entrata della Linea 5 in cui si è sviluppato l'incendio del 6/12/2007, un impianto di rivelazione e di spegnimento automatico: così come contestato dalla Pubblica Accusa al capo sub A), configurante il reato di cui all'art. 437 commi 1 e 2 c.p. 

34 Segue… Come abbiamo già sopra esposto non è certo necessario, per affermare l'esistenza di tale obbligo, l'individuazione di una norma giuridica specifica che imponga di installare un impianto di quel tipo nella zona di entrata di una linea di ricottura e decapaggio montata ed attrezzata esattamente come la linea 5 nello stabilimento di Torino

35 Segue… Fermo il richiamo a quanto già esposto, si deve qui solo citare quanto afferma, proprio su tale punto, la sentenza della Corte di Cassazione n /06: "La difesa obietta, inoltre, che nessuna norma giuridica e nessuna ragione di carattere tecnico imponevano di collocare, proprio in quel punto (nel punto dove era collocata la valvola B), una valvola a saracinesca. Ma anche questa obiezione appare inconferente, posto che giustamente i giudici di merito hanno argomentato che nessuna norma prevede 'al metro o al centimetro' dove installare le valvole, ma il DPR 547 del 1955 detta criteri generali e funzionali al fine di evitare danni alle persone in caso di rotture o fughe". La risposta deve quindi essere positiva: perché tale obbligo deriva, de plano, dal complesso normativo già esaminato, applicato alle condizioni di lavoro nello stabilimento, come accertate e descritte.

36 Commissione Pisapia 2006 per la riforma del codice penale
Il principio di determinatezza ha come destinatari il legislatore e il giudice: al primo è fatto carico di provvedere alla predeterminazione del contenuto normativo in forma chiara e precisa; al secondo è fatto divieto di ricostruire il significato della norma in termini differenti da quelli risultanti dalla formulazione di essa e di ampliarlo, quindi, a casi diversi da quelli espressamente previsti. Nella sua funzione di regola di garanzia, il principio esplica i suoi effetti anche sul versante della tutela del diritto di difesa dell'imputato e dell'obbligatorietà dell'azione penale, in quanto la descrizione precisa della fattispecie è condizione necessaria della verifica della rispondenza del fatto concreto all'astratta previsione normativa.

37 Segue… Analogo discorso deve essere fatto in relazione al principio di “chiarezza” della norma penale: è indubitabile, del resto, che formulazioni oscure ed ambigue finiscono per intralciare la possibilità di individuazione del reale oggetto dell'accusa, nonchè le attività difensive e giudiziali nell'accertamento dei fatti. Anche il principio di tassatività, inerente al momento applicativo o interpretativo della legge penale, si pone in rapporto di strettissima connessione con il principio di determinatezza e, al pari di quest'ultimo, costituisce uno dei profili del principio di stretta legalità: quest'ultimo implica necessariamente la giuridica impossibilità per il giudice di estendere il precetto penale oltre i casi previsti e di applicare pene diverse, per specie e quantità, da quelle stabilite dalla legge penale.

38 La sentenza ThyssenKrupp
…ed invece la possibilità - ed il conseguente dovere - dell'imprenditore di valutare egli stesso i rischi ed attivarsi per prevenirli nella sua attività economico-produttiva, è constatazione - e patrimonio - comune non solo nel nostro, ma anche negli altri Paesi Europei.

39 Amianto Trib. Torino, 28 aprile 2011
Nella evoluzione della giurisprudenza della Corte, gli obblighi positivi si traducono nella necessità, giuridicamente imposta dal rispetto della norma di cui all’art. 2, di adottare tutte le misure necessarie alla protezione della vita, e si impone agli Stati membri il dovere, fondamentale, ulteriore, di apprestare un quadro legislativo ed amministrativo tendente ad una prevenzione efficace e dissuasiva del pregiudizio alla vita

40 Segue… A fronte di un fenomeno di così vaste proporzioni anche a livello numerico si fronteggiano due fondamentali esigenze, entrambe di rango altissimo: da un lato quella sempre più forte – mano mano che è maturata sul punto la coscienza sociale di tutela del lavoratore all’interno dell’ambiente di lavoro – di proteggere anche nel processo le persone che a causa del loro lavoro si siano gravemente ammalate o, peggio, siano morte; dall’altra quella non certo di minor peso di addivenire ad una pronuncia di penale responsabilità solo allorché – secondo quanto sancisce l’art. 533 del codice di rito – ‚l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”.

41 Segue… Ancora si osserva che – come molti studiosi hanno affermato - anche laddove vi siano i presupposti per affermare la penale responsabilità dei datori di lavoro per la omissione colposa di comportamenti che avrebbero dovuto o potuto essere tenuti , gli stessi non possono ritenersi gli unici colpevoli delle morti o gravi malattie per esposizioni nocive. Va da sé che – come in purtroppo moltissime altre materie – l’Italia si sia adeguata con imputabile ritardo alla normativa europea in merito alla utilizzazione dell’amianto.

42 Segue… Non solo: pur avendo a disposizione moltissimi studi di altissimo livello effettuati da validissimi scienziati italiani e pubblicati su riviste scientifiche italiane, il nostro Stato ( lento, disinteressato e talora anche latitante) non se ne è avvalso per poter prendere conseguenti decisioni politiche. In sintesi solo un perfetto rapporto osmotico tra legislatore, ricerca scientifica, Stato e giurisprudenza potranno consentire la eliminazione del fenomeno o, perlomeno, un suo forte ridimensionamento.

43 Segue… Sicuramente questa è una delle materie in cui più forte è stato l’imprinting integrativo – se non suppletivo – della produzione giurisprudenziale, la quale ha individuato dei profili di garanzia e degli obblighi di informazione sempre più elevati per contestualizzare la responsabilità del datore di lavoro. Ma ciò non può arrivare sino alla ‚amputazione dei requisiti costitutivi della causalità, come autorevole dottrina ha osservato, mettendo in ginocchio principi fondamentali del nostro Stato di diritto quali quello della certezza processuale e dell’‛in dubio pro reo‛.


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