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Giurisprudenza in materia di diritto alla manifestazione del pensiero e internet Lezione n. 10.

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Costituzione Italiana Articolo 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

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Presentazione sul tema: "Giurisprudenza in materia di diritto alla manifestazione del pensiero e internet Lezione n. 10."— Transcript della presentazione:

1 Giurisprudenza in materia di diritto alla manifestazione del pensiero e internet Lezione n. 10

2 Casi giurisprudenziali Sono ormai diversi i casi giurisprudenziali (nazionali e stranieri) che riguardano lesercizio del diritto di manifestazione del pensiero in internet. Molti di questi sono stati visti nelle lezioni n.5 e n. 6 e in occasione del corso di diritto privato con riguardo, in particolare, alla responsabilità del fornitore di servizi di telecomunicazione: –Diffamazione attraverso newgroup e forum; –Diffusione di immagini senza il consenso della persona ritratta; –Diffusione di informazioni personali senza il consenso dellinteressato In questa lezione si vedrà invece un caso recente che coinvolge il gestore di un blog.

3 Il caso affrontato dal tribunale di Aosta 26 maggio 2006 Su un blog www.ilbolscevicostanco.com, compaiono due articoli, firmati il primo generale Zuckov, il secondo Anonymus. Gli articoli riferendo di fatti che riguardano lattività di alcune persone, riportano giudizi critici aspri fortemente denigratori.www.ilbolscevicostanco.com Le persone citate negli articoli denunciano per il reato di cui allart. 595 comma 3, Tizio che ritengono responsabile dei fatti.

4 Lart. 595 c.p. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con pi ù persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicit à, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorit à costituita in collegio, le pene sono aumentate.

5 Le due questioni sollevate dalla sentenza 1.Gli articoli sono riconducibili a Tizio? 2. Gli articoli sono diffamatori?

6 La prima questione Per larticolo firmato generale Zuckov vi sono una serie di indizi che lo riconducono a Tizio: –In unoccasione un tale soldatino popov si rivolge al generale e risponde Tizio; –A casa di Tizio sono stati trovati user-id e password e le istruzioni per la gestione del sito; –La password è violaa e la figlia di Tizio si chiama viola; –Gli articoli pubblicati sono stati trovati sul pc di Tizio –E stato rinvenuto un libro che riproduce una fotografia presente sul sito Non si tratta di prove ma di indizi gravi, precisi e concordanti che il giudice ritiene sufficienti a ricondurre a Tizio quanto scritto dal generale Zuckov; Per larticolo firmato anonymus non vi sono elementi ma il giudice ritiene che: …

7 Provato che Tizio aveva nella sua disponibilità la gestione del blog, la sua posizione è identica a quella di un direttore responsabile. La posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e quella di colui che gestisce un blog (e che, infatti, può cancellare i messaggi) è mutatis mutandis identica.

8 La questione è affrontata anche da altra giurisprudenza e decisa in modo contrario. In particolare lo stesso Tribunale di Aosta afferma: Tribunale Aosta 15.2.02 La responsabilit à penale non può estendersi per via analogica. Pertanto, nonostante l entrata in vigore della legge 62/01 il testo diffuso tramite un sito internet non può ritenersi assimilabile ad uno stampato.

9 La seconda questione Gli articoli sono diffamatori? –È necessario riportarsi ai canoni giurisprudenziali: Interesse pubblico alla conoscenza Verità del fatto Correttezza del linguaggio

10 Interesse pubblico Le persone offese sono tutti noti giornalisti dellambiente valdostano e il genere di considerazioni esposte sono connesse con i modi di interpretare ed esercitare la professione giornalistica. Il requisito è quindi soddisfatto.

11 Verità e correttezza Si tratta di fatti talvolta corrispondenti al vero ma descritti in modo scorretto. Un esempio: Caia viene dipinta come una non giornalista, già cassata dallalbo per inattività (fatto vero, salva la riforma della decisione per mancanza di motivazione) che, minacciata da tale Maccari si dà alla fuga piangente, affermandosi poi che la ragazza ha lavvocato facile. Trattasi di considerazioni espresse in termini non corretti (tra laltro non pare vero che la ragazza abbia lavvocato facile, visto che ha proposto sì querela, ma non si è costituita parte civile) e inurbane, che dipingono una giornalista come una sorta di poveretta, professionalmente già oggetto di cancellazione e che reagisce alle difficoltà con la fuga e le lacrime. La notizia, nella sostanza vera, è stata dunque esposta in termini non corretti e – dopo aver superfluamente ricordato il passato provvedimento disciplinare (noto allimputato per la sua posizione precedente nel consiglio dellordine) – lintero tono della notizia non è diretto ad informare, ma a dipingere la figura di una collega con le tinte della codardia e dellignavia. Si è quindi ritenuto che gli articoli fossero diffamatori


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