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PubblicatoQuirino Marinelli Modificato 11 anni fa
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Seminario su norme generali di attivazione degli interventi di controllo nell’ATC “Bari” 9 Giugno 2013 Dott. Agr. Silvio Azara ATC PISA 14 Dott. For. Giovanni Ferrara ATC BARI
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Dovendo prevedere il controllo di specie, considerate problematiche, il nostro compito primario sarà quello di fornire delle valide motivazioni che giustifichino la loro attuazione ed essere supportati da dati scientifici. Si cercherà di valutare eventuali errori gestionali che hanno in qualche modo agevolato tali anomale situazioni e si dovranno apportare le adeguate misure correttive. Il compito primario di chi sarà chiamato a gestire il territorio sarà quello di fare delle valutazioni obiettive e diverse al variare delle condizioni ambientali ove si opererà. Non possiamo pensare di poter agire nella stessa maniera in Toscana come in Puglia e nell’ambito della stessa Regione vi saranno delle peculiarità differenti anche in Province limitrofe. Quindi seria analisi del territorio e adeguata gestione.
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In un momento di recessione così forte una risposta forte alle grosse critiche che da tempo si fanno sul mondo della caccia è senz’altro rappresentata da una seria e coscienziosa gestione del territorio. Pertanto in questa precisa ottica ci muoveremo, facendo tesoro delle indicazioni forniteci da Tecnici preparati ed avvalendoci di operatori qualificati. Nel nostro caso specifico, al fine di limitare i danni, ci muoveremo sempre tenendo in debita considerazione il disciplinare degli interventi di controllo (approvato), attuato ai sensi dell’art.34 della L.R. 27/98 e successive modifiche ed integrazioni, seguendo tutte le indicazioni fornite dall’ISPRA.
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Fornisce i pareri per tutto ciò che riguarda la fauna selvatica
É l’organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province Fornisce i pareri per tutto ciò che riguarda la fauna selvatica
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Ovviamente prima di procedere all’attivazione di interventi su ciascuna singola specie presa in esame (cinghiale, volpe, corvidi ecc), dovranno essere avviate tutte le procedure del caso. Parleremo ampiamente, trattando ciascuna specie oggetto di futuro controllo, dei sistemi cosiddetti “ecologici” da utilizzarsi sempre, prima di poter intraprendere il controllo diretto. Volendo esaminare nello specifico quanto contenuto nel “disciplinare degli interventi di limitazione dei danni arrecati da uccelli e mammiferi problematici all’interno di istituti faunistici e faunistico venatori (pubblici e privati) e del territorio a gestione programmata della caccia”, non posso però prima, esimermi dal fare dei riferimenti normativi.
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Art. 19 Controllo della fauna selvatica( L.157/92)
Le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. 2. Le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro- forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia.
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Art. 19 Controllo della fauna selvatica( L.157/92)
Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio1. Le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna.
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ARTICOLO 34 L.R. 27/98 (Controllo della fauna selvatica e divieti temporanei di caccia)
3.Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta delle Province, sentito l’ISPRA, può autorizzare il controllo di qualsiasi specie di fauna selvatica, nonché dei cani e dei gatti inselvatichiti, che, moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danno alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, ai beni storico-artistici. Il controllo può essere autorizzato anche ai fini di una migliore gestione del patrimonio zootecnico per la tutela del suolo, per motivi sanitari e per la tutela della salute pubblica nonché per la selezione biologica. 4. Le operazioni di controllo di cui al comma 3 possono essere previste anche nelle zone vietate alla caccia e in periodi di divieto di caccia. Per quanto concerne il controllo dei cani e dei gatti inselvatichiti, sono fatte salve le disposizioni previste dalle normative vigenti.
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ARTICOLO 34 L.R. 27/98 5. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici sulla base delle indicazioni fornite dall’ISPRA. 6. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, la Regione può autorizzare piani di abbattimento o di cattura finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno, predisposti dalle Province. 7. I piani di cui al comma 6 devono essere attuati dalle Amministrazioni Provinciali mediante gli agenti venatori dipendenti. Le Province possono, altresì, avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sul quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali e guardie volontarie munite di licenza per l’esercizio venatorio, nonché di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito di porto d’armi e compreso in apposito elenco istituito dalle Province.(art.34 L.R.27/98)
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Presa in esame la normativa di riferimento non ci rimane che analizzare tutti i passaggi che determinano la attivazione di un piano di controllo specificando i diversi ruoli e le differenti modalità operative, proprie del piano. Ricordo che la approvazione e l’attuazione del piano sono soggetti, come detto al parere dell’ISPRA e pertanto ci dovremo sempre muovere tenendo ben presenti le indicazioni che ci saranno impartite.
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Ovviamente dietro questo disciplinare vi è un lavoro di fondo che prevede la consegna all’Ente (ISPRA) di tutta la documentazione che comprovi la reale necessità di intervenire, gli obiettivi del piano ed inoltre occorre dimostrare che sono stati messi in atto tutti i sistemi di difesa definiti incruenti. Va inoltre ricordato che le modalità e la tempistica degli interventi potranno essere differenziati in funzione degli scopi di gestione del territorio. Si parlerà quindi di interventi in Istituti Faunistici Pubblici IFPU (ZRC, Oasi, Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica) in Istituti Faunistici Privati IFPR (aziende faunistico e agrituristico venatorie, ZAC, Centri Privati di Produzione della Fauna Selvatica, Fondi Chiusi) e nel territorio a caccia programmata TCP di cui fa parte il territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia.
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Gli interventi di controllo sono autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta della Provincia, sentito l’ ISPRA, in base a specifici piani di controllo per singola specie predisposti dalle Province. I piani di controllo autorizzati dalla Regione sono recepiti dal Servizio Caccia dell’Amministrazione competente ed attuati, coordinati e controllati dalla Polizia Provinciale mediante gli agenti dipendenti. Tutti gli interventi di controllo possono essere attuati dalla Polizia Provinciale o da soggetti da questa delegati, comunque iscritti all’elenco provinciale, istituito dalla Provincia, di cui all’art. 34 della L.R. 27/98.
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Richieste di interventi
Richieste di interventi. Nell’espletamento delle pratiche inerenti eventuali richieste di interventi di controllo, vi saranno delle procedure comuni ed altre particolari e proprie di ciascuna specie che si vuole controllare. Ricordo che i diversi soggetti, definiti richiedenti (SR), che saranno presidenti di istituti pubblici, di istituti privati, presidenti ATC, a nome di agricoltori danneggiati, faranno richiesta al Servizio Caccia di attivazione degli interventi, mediante l’apposita scheda di richiesta attivazione interventi (SRAI). Ovviamente tali richieste potranno essere inviate soltanto dopo avere fornito tutte le informazioni utili a giustificare il ricorso a tale strumento gestionale. Se gli agricoltori fanno richiesta diretta al Servizio Caccia, la domanda viene inviata ai singoli responsabili dei diversi istituti coinvolti (SR) e a questo punto se vi è inefficacia ( non attuazione) da parte di tali soggetti, trascorsi 7 giorni dalla comunicazione, la Provincia può organizzare in totale autonomia gli interventi.
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Procedura di attivazione degli interventi
In tale scheda saranno indicate: le motivazioni dell’intervento-la località dei danni in essere e delle colture danneggiate-i proprietari/o conduttori dei fondi danneggiati-gli interventi di prevenzione ecologici messi in atto- le colture danneggiate e se possibile la stima economica del danno-tutte le informazioni utili a giustificare il ricorso a tale strumento gestionale. Procedura di attivazione degli interventi Fatti salvi i casi di estrema urgenza, disposti direttamente dalla Polizia Provinciale, l’attivazione degli interventi avviene seguendo una specifica procedura che prevede la verifica di quanto dichiarato nella richiesta di attivazione interventi.
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1)Registrazione della scheda di richiesta di attivazione interventi (SRAI) ad opera del Servizio Caccia ed avvio dell’istruttoria sulla richiesta. 2)Verifica dei danni segnalati dai soggetti richiedenti, attraverso l’identificazione della specie responsabile, la valutazione dei quantitativi di prodotto asportato e la stima dell’entità economica dei danni secondo criteri di misurazione oggettivi e predefiniti mediante l’esecuzione di apposito sopralluogo nell’area interessata da parte di periti estimatori abilitati, appositamente formati ed indicati dall’Amministrazione competente. 3)Individuazione, applicazione e verifica dell’efficacia dei “metodi ecologici”, che costituiscono l’azione cui occorre dare prioritaria applicazione prima del ricorso eventuale al controllo numerico cruento.
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4)Successivamente all’applicazione dei metodi ecologici e verificata la loro inefficacia, si procederà all’inserimento della SRAI nel programma delle attività di controllo. In questa fase viene attribuito il Numero Univoco d’Intervento (NUI) che identifica la località, il Comune e la specie a cui è rivolto l’intervento. 5)Il Servizio Caccia invia la segnalazione d’inserimento della richiesta di intervento alla Polizia Provinciale. 6)Il Comandante della Polizia Provinciale provvede ad indicare nella Scheda Autorizzativa il nominativo dell’Agente designato ad assumere il ruolo di Agente Responsabile (AR) dell’intervento. La Polizia Provinciale può disporre, ovvero inserire specifiche prescrizioni operative e/o di intervento nella Scheda Autorizzativa (SA).
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Per ciascuna operazione di controllo viene individuato un Agente Responsabile (AR) dell’intervento tra gli agenti faunistici della Polizia Provinciale. L’AR è indicato formalmente dal Comandante della Polizia Provinciale. Spetta all’AR il coordinamento in campo degli interventi sulla base degli atti autorizzativi e delle indicazioni particolari date dal Comandante della Polizia Provinciale, nonché la consegna degli eventuali capi prelevati o abbattuti. La Polizia Provinciale potrà avvalersi per le attività di vigilanza connesse all’esecuzione degli interventi di controllo, della collaborazione dei soggetti muniti di decreto per la Vigilanza Venatoria Volontaria di cui all’art. 44 della L.R. 27/98, mentre per l’esecuzione degli interventi di controllo potrà avvalersi esclusivamente dei soggetti iscritti nell’elenco provinciale di cui all’art. 34 della L.R. 27/98.
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Partecipanti agli interventi di controllo
Agenti facenti parte della Polizia Provinciale o da essi delegati. Cacciatori purché abilitati ai sensi dell’art. 34 L.R. 27/98 ed iscritti all’apposito Registro Provinciale. Proprietari e/o conduttori dei fondi interessati purché abilitati ai sensi dell’art. 34 L.R. 27/98 ed iscritti all’apposito Registro Provinciale. Personale alle dipendenze funzionali degli Istituti Faunistici privati purché abilitati ai sensi dell’art. 34 L.R. 27/98 ed iscritti all’apposito Registro Provinciale. Personale alle dipendenze funzionali di enti gestori dei territori di intervento purché abilitati ai sensi dell’art. 34 L.R. 27/98 ed iscritti all’apposito Registro Provinciale. Tutti questi soggetti per le sole specie di cui risultino in possesso di abilitazione. Tutti i partecipanti dovranno: essere muniti di copertura assicurativa valida per gli interventi di controllo di cui all’art. 34 L.R. 27/98.
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All’AR è demandata esclusivamente l’attività di vigilanza sugli interventi di controllo non potendo lo stesso intervenire alle operazioni di controllo con i mezzi di caccia di cui all’art. 32 L.R. 27/98 e s.m.i. al fine di espletare al meglio il coordinamento e la vigilanza durante l’esecuzione dell’intervento. L’AR deve sempre dare comunicazione almeno 48 ore prima, alla Polizia Provinciale, di eventuale intervento. Prima dell’intervento, deve compilare e firmare la Scheda di Avvio ed Esito Intervento (SAEI) relativa alla data, all’istituto, alla località, ai partecipanti ed alla modalità di intervento e tenere la stessa scheda a disposizione, per l’intera durata dell’intervento; nella scheda devono essere registrati, alla fine di ogni intervento i capi prelevati e la loro destinazione.
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L’AR dovrà sempre verificare all’atto della compilazione della Scheda di avvio ed esito intervento che i partecipanti siano in possesso dei titoli e dei requisiti di partecipazione validi, di porto d’armi in corso di validità, di polizza assicurativa valida per gli interventi di controllo. Inoltre dovrà a conclusione degli stessi far avere la scheda o direttamente, o tramite i responsabili delle zone in cui opera, al Servizio Caccia, al massimo entro 10 giorni dalla data di scadenza dell’autorizzazione. Nessuna attività legata e/o connessa con la realizzazione degli interventi di controllo può essere effettuata se priva dell’Agente Responsabile, indicato nella Scheda Autorizzativa, che svolge funzioni di Vigilanza Venatoria.
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Norme di comportamento e sicurezza
In tutti gli interventi, salvo quelli effettuati tramite cattura, devono essere osservate tutte le norme comportamentali e di sicurezza previste dalle leggi vigenti a tutela della pubblica incolumità. Tutti i partecipanti agli interventi sugli ungulati con armi da fuoco sono obbligati ad indossare un “gilet” di sicurezza ad alta visibilità di colore giallo o arancio, dal momento dell’inizio sino alla fine dell’intervento (tutte le armi dovranno essere trasportate scariche ed in custodia prima e dopo le operazioni di controllo), l’Agente Responsabile è tenuto a non consentire la partecipazione di soggetti sprovvisti del “gilet” ad alta visibilità e sprovvisti di custodia per le armi. Tutti i partecipanti sono tenuti al più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza contenute nella L.R. n. 27/98 ed in particolare a non sparare in direzione di immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro, di vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, e di recinti destinati al ricovero e all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione e non sparare da distanze inferiori a 100 metri dai sopradetti immobili ed a 50 metri dalle vie di comunicazione.
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Norme di comportamento e sicurezza
Pur nel rispetto delle norme citate l’AR, avvalendosi dei soggetti autorizzati è tenuto a segnalare ciascun intervento mediante la preventiva esposizione, presso le principali strade di accesso alle singole aree di intervento, di idonei cartelli recanti l’avviso dell’attuazione di interventi di abbattimento con l’uso di armi da fuoco. L’AR, ed i soggetti autorizzati sono altresì tenuti a dare preventiva informazione circa gli interventi agli abitanti delle aree comprese o limitrofe a quella di intervento, specificando date ed orari utilizzati. Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare ogni disposizione operativa impartita dall’AR nell’espletamento in loco dell’attività di coordinamento dell’intervento ed insieme devono rispettare le indicazioni ricevute dal Comandante della Polizia Provinciale. Allo scopo di aumentare la sicurezza degli interventi con arma da fuoco, è fatto divieto in tutti gli interventi di utilizzo e di porto di munizione spezzata costituita da pallini con diametro superiore ai 3,9 mm (Pb. 0).
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Modalità del Prelievo DEFINIZIONI:
Controllo: azioni dirette o indirette finalizzate al contenimento di una specie selvatica non cacciabile o, comunque, in tempi o luoghi di divieto di caccia, attuate ai sensi delle normative vigenti (art.34 L.R.27/98) Specie bersaglio: specie obiettivo dell’azione di controllo; da ciò deriva che tutte le altre specie debbono essere adeguatamente salvaguardate nel caso vengano coinvolte negli interventi. Prelievo: intervento diretto di controllo consistente in operazioni di traslocazione o di rimozione di specie animali selvatiche, dall’area di intervento mediante cattura o abbattimento. Cattura: prelievo di soggetti vivi con trappole (gabbie di cattura, fisse o mobili) allo scopo destinate, con dimensioni idonee per ciascuna specie, munite di targhetta di riconoscimento rilasciata dagli uffici competenti. In casi particolari e dietro specifica autorizzazione possono essere impiegate reti od altre metodologie di cattura (es. telenarcosi), per la cattura di mammiferi.
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Modalità del prelievo Abbattimento: intervento di prelievo realizzato con armi da fuoco. Abbattimento all’aspetto: abbattimento realizzato da luogo di appostamento, nel quale è ristretto l’utilizzo dell’arma da fuoco da parte dell’operatore. Abbattimento alla cerca: abbattimento realizzato con arma da fuoco lungo un percorso finalizzato alla ricerca della preda o delle condizioni idonee a compiere il tiro in relazione alle condizioni di visibilità, capacità tecniche, arma e condizioni (ambientali, climatiche o di visibilità) dell’area di intervento.
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Modalità del Prelievo Abbattimento in girata: prelievo condotto con armi da fuoco mediante l’utilizzo da parte del/degli operatori di un solo cane specializzato ed abilitato ENCI, per la specie oggetto del prelievo (segugi a gamba corta, bassotti, terrier) in grado di segnalare la presenza e/o di indurre al movimento verso le poste. Lo spostamento deve avvenire “ a fermo” o in movimento ma senza eccessiva forzatura da parte dei cani. Il cane deve avere un corto raggio di azione anche mediante l’utilizzo di guinzaglio lungo e deve poter essere richiamato con successo dal conduttore. L’intervento si svolge su piccole superfici, con un numero limitato di operatori eventualmente mediante accertamento preventivo della presenza della specie bersaglio, anche con utilizzo di cane limiere. Abbattimento in braccata: caccia con armi da fuoco, a forzare, con un numero più elevato del precedente di cani segugi riuniti in mute, con un maggior numero di operatori (poste e conduttori cani, o canai) e coinvolge una maggiore superficie.
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Abbattimento in battuta: prelievo operato come in braccata ma senza l’ausilio di cani. La movimentazione degli animali verso le poste avviene tramite il movimento coordinato di alcuni operatori (battitori). Abbattimento alla tana: tipologia di intervento relativo alla specie volpe nel quale gli operatori si dispongono in prossimità dell’imbocco delle tane in attesa dell’uscita del selvatico. La specie bersaglio può essere forzata a passare dagli ingressi della tana, o direttamente prelevata, tramite l’utilizzo di cani specializzati (terrier, bassotti, segugi di piccola taglia) per la volpe.
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Modalità del prelievo Cane da traccia: cane specializzato nella ricerca di selvatici feriti, soggetto a prova di lavoro periodica. Il conduttore ed il cane da traccia debbono possedere abilitazione ed autorizzazione della Provincia per operare in azioni di controllo. I conduttori abilitati sono inseriti nell’elenco provinciale per lo svolgimento di tali interventi. Nel caso sia previsto l’utilizzo del cane, questo dovrà essere iscritto ai registri dell’anagrafe canina della ASL di residenza del proprietario. Per ciascuna tipologia di intervento andrà utilizzata solo la razza che ha comportamento selettivo sulla specie bersaglio dell’intervento. In tutti gli interventi con l’utilizzo di arma da fuoco, con la sola possibile eccezione degli interventi alla volpe su tana, i cani utilizzati, per la loro sicurezza, dovranno indossate un collare arancio o giallo ad alta visibilità munito di campano.
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Grazie per l’attenzione
Al termine della prima parte del nostro incontro, mi auguro di lasciare una platea altrettanto attenta. Grazie per l’attenzione
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