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Le novità in materia di IRPEF

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Presentazione sul tema: "Le novità in materia di IRPEF"— Transcript della presentazione:

1 Le novità in materia di IRPEF
REGIONALE PIEMONTE Legge 24/12/2007 n. 247 Cosa cambia dal 2008 “nuovo welfare” Le novità in materia di IRPEF Materiali raccolti a cura di Claudio Risso

2 è importante ricordare
La legge 247/07 ha modificato – MA NON ABROGATO – la legge 243/04 (riforma Maroni) che per i requisiti di accesso e decorrenze della pensione di anzianità NON E’ MAI DIVENUTA OPERATIVA. Viene introdotto un doppio meccanismo di verifica del diritto (QUOTE) Concentriamo la nostra attenzione sui requisiti necessari per l’accesso e le decorrenze delle pensioni di anzianità in questo periodo Pensione di anzianità: requisiti e decorrenze dal al requisiti dipendenti autonomi dal al età contributi 58 anni 35 anni utili 59 Utili Perfezionati entro il 1° semestre 2° semestre Decorrenza Pensione 1 gennaio anno successivo 1 luglio anno successivo 1 luglio anno successivo 1 gennaio del 2°anno successivo

3 Pensione di anzianità: requisiti e decorrenze dal 1.7.2009
Cosa cambia per i requisiti necessari per l’accesso e le decorrenze delle pensioni di anzianità da questo punto in poi requisiti Dipendenti fermo restando 35 anni di ctb Autonomi dal al età Quota Età quota 59 anni 95 60 96 60 anni 61 97 61 anni 62 98 Perfezionati entro il 1° semestre 2° semestre Decorrenza pensione 1 gennaio anno successivo 1 luglio anno successivo 1 luglio anno successivo 1 gennaio del 2° anno successivo

4 Cosa sono le “quote” ? Il requisito è perfezionato se:
Se si ha l’età richiesta a quella data Se si ha almeno 35 anni di contributi utili Se la somma di età + ctb = quota prevista Un esempio di “quote” Requisiti richiesti Dipendenti fermo restando minimo 35 anni di ctb dal al età Quota 1° caso 2° caso 59 anni 95 59 età + 60 età + 36 ctr = 35 ctr = quota 95 non si considerano le frazioni di anno esempio: età 58 anni e 3 mesi + ctb 36 anni e 9 mesi = 95 circolare 5/2008 del 9 gennaio 2008 Area Politiche Sociali

5 fermo restando minimo 35 anni di ctb
Un esempio di “quote” Requisiti richiesti autonomi fermo restando minimo 35 anni di ctb dal al età Quota 1° caso 2° caso 60 anni 96 60 età + 61 età + 36 ctr = 35 ctr = quota 96

6 Pensione di anzianità: requisiti e decorrenze dal 1.7.2009
Dipendenti fermo restando 35 anni di ctb Autonomi dal al età Quota Età quota 59 anni 95 60 96 60 anni 61 97 61 anni 62 98 Perfezionati entro il 1° semestre 2° semestre Decorrenza pensione 1 gennaio anno successivo 1 luglio anno successivo 1 luglio anno successivo 1 gennaio del 2° anno successivo

7 1 gennaio anno successivo 1 luglio anno successivo
Pensione di anzianità: requisiti e decorrenze dal requisiti Dipendenti fermo restando 35 anni di ctb Autonomi dal al età Quota Età quota 59 anni 95 60 96 60 anni 61 97 61 anni 62 98 Perfezionati entro il 1° semestre 2° semestre Decorrenza pensione 1 gennaio anno successivo 1 luglio anno successivo 1 luglio anno successivo 1 gennaio del 2° anno successivo

8 Personale scolastico la disciplina delle anzianità dal 1.1.2008
Confermato accesso al pensionamento solo e sempre dal 1° settembre Decorrenza pensionamento Età quota Ctr Data di maturazione 1° settembre 2008 57 anni 35 58 anni 1° settembre 2009 Dal Al 1° settembre 2010 59 anni 95 1° settembre 2011 60 anni 96 1° settembre 2012 Mantengono i vecchi requisiti di accesso in vigore al ricordiamoli lavoratori età contributi requisito alternativo dipendenti pubblici e privati 57 anni 35 39 anni di ctr per il 2006/2007 autonomi 58 anni 40 anni con le stesse finestre di uscita previste al

9 Donne che optano per la pensione “contributiva”
Mantengono i vecchi requisiti di accesso in vigore al I lavoratori (dipendenti e autonomi) che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità entro il : I lavoratori dipendenti e autonomi, pubblici e privati che risultino autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente al 20 luglio 2007 Lavoratori collocati in mobilità lunga Lavoratori collocati in mobilità ordinaria in base ad accordi sindacali stipulati prima del 15 luglio 2007 e che maturano i requisiti per la pensione di anzianità nel periodo di fruizione della indennità Donne che optano per la pensione “contributiva” È confermato quanto previsto dalla Legge 243/2004 Lavoratrici Età Contributi Che optano per la pensione con sistema di calcolo “contributivo” Dipendenti 57 anni 35 Autonome 58 35 anni Sino al 31 dicembre 2015

10 Pensione di anzianità: requisiti di accesso e decorrenza dal 1. 1
Pensione di anzianità: requisiti di accesso e decorrenza dal con 40 anni di ctr Rimane tutto invariato Lavoratori dipendenti Requisiti contributivi 40 anni di ctb di cui 35 utili (escluso ds, malattia ) maturazione requisiti età decorrenza pensione I° trimestre 57 entro 30 giugno 1° luglio dello stesso anno II° trimestre 57entro 30 settembre 1° ottobre dello stesso anno III° trimestre qualunque età 1° gennaio anno successivo IV trimestre 1° aprile anno successivo Pensione di anzianità: requisiti di accesso e decorrenza dal con 40 anni di ctb Rimane tutto invariato Lavoratori autonomi Requisiti contributivi 40 anni di ctb di cui 35 utili (escluso ds, malattia ) maturazione requisiti età decorrenza pensione I° trimestre qualunque età 1° ottobre dello stesso anno II° trimestre 1° gennaio anno successivo III° trimestre 1° aprile anno successivo IV trimestre 1°luglio anno successivo

11 la pensione di vecchiaia al 31.12.2007
Lavoratori Sistema di calcolo Età Ctr Decorrenza Altre condizioni dipendenti e autonomi donne Retributivo o misto 60 20 Mese successivo Cessazione per dipendenti Dipendenti e autonomi uomini 65 età la pensione di vecchiaia dal Lavoratori Sistema di calcolo Età Ctr Decorrenza Altre condizioni dipendenti e autonomi donne Retributivo o misto 60 20 Finestre secondo maturazione età Cessazione per dipendenti Dipendenti e autonomi uomini 65 la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo al Lavoratori Sistema di calcolo Età Ctr Decorrenza Altre condizioni Dipendenti autonomi Uomini/donne contributivo 57 5 effettivi Mese successivo Cessazione per dipendenti Pensione = 1,2 AS 65

12 la pensione di vecchiaia dal 1.1.2008
Lavoratori Sistema di calcolo Età Ctr Decorrenza Altre condizioni Dipendenti autonomi donne contributivo 60 5 anni effettivi Secondo finestre Cessazione per dipendenti Pensione = 1,2 AS Dipendenti autonomi Uomini 65 Tutti Contributivo 40 anni Dipendenti donne Sino al 57 35 Opzione Cessazione Pensione = 1,2 AS Autonomi Donne 58 ma anche …..

13 la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo dal 1.1.2008
requisiti Dipendenti fermo restando 35 anni di ctb e importo 1,2 AS Autonomi dal al età Quota Età quota 58 anni 59 59 anni 95 60 96 60 anni 61 97 61 anni 62 98 Questa condizione si verificherebbe solo se possibile l’opzione per il sistema interamente contributivo Mantengono i vecchi requisiti di accesso in vigore al tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia con il sistema contributivo entro il In particolare Coloro che hanno compiuto i 57 anni entro il con 5 anni di contribuzione effettiva dopo il 1996 e con importo pensione non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale Le donne a cui applicando il coefficiente di riduzione per figli maturino Il diritto entro il … ricordate come funziona?

14 La formula della pensione contributiva
Coefficienti di trasformazione al Età Valori 57 4,720 58 4,860 59 5,006 60 5,163 61 5,334 62 5,541 63 5,706 64 5,911 65 6,136 Montante individuale dei contributi x Coefficiente di trasformazione = pensione annua : 13 = pensione mensile Lavoratrici madri con pensione liquidata con sistema contributivo Possono scegliere Di anticipare l’età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio e per un massimo di 12 mesi oppure Di utilizzare il coefficiente di trasformazione relativo ad 1 anno maggiore rispetto all’età se si hanno uno o due figli e di 2 anni se sono tre o più

15 Lavoratrici madri 1° caso
Lavoratrice nata il 10 ottobre 1951 con tre figli al 31 dicembre 2007 faceva valere 56 anni e due mesi Se optasse per lo sconto di 4 mesi per ogni figlio rispetto ai 57 anni che compirebbe il 10 ottobre 2008, il requisito per la pensione di vecchiaia risulterà perfezionato al 31 ottobre 2007 La signora in qualunque momento, nel futuro, potrà decidere di accedere al pensionamento, in presenza degli altri requisiti Lavoratrici madri 2° caso Lavoratrice nata il 10 ottobre 1950 con tre figli a ottobre 2007 aveva i 57 anni di età e poteva accedere al pensionamento dal , in presenza degli altri requisiti La presenza dei tre figli avrebbe consentito di moltiplicare il montante individuale per il coefficiente corrispondente a 59 anni anziché 57

16 le finestre della vecchiaia dal1. 1. 2008 qualunque sistema di calcolo
Data di maturazione requisiti (età +ctr) Dipendenti 65 anni uomini 60 anni donne Autonomi I trimestre 1°luglio stesso anno 1°ottobre II trimestre 1°gennaio anno successivo III trimestre 1° aprile IV trimestre L’apertura della “finestra” è da intendersi data iniziale Nella fase di prima applicazione occorrerà porre attenzione per tutte le situazioni particolari oltre che per l’individuazione del momento della cessazione attività per i lavoratori dipendenti e nella eventuale scelta della gestione che liquida

17 Tabelle REQUISITI E DECORENZE PENSIONE DI ANZIANITA’ LAVORATORI DIPENDENTI DAL REQUISITI E DECORENZE PENSIONE DI ANZIANITA’ LAVORATORI AUTNOMI DAL PENSIONE DI ANZIANITA’ LAVORATORI DIPENDENTII DAL CON ALMENO 40 ANNI CBT PENSIONE DI ANZIANITA’ LAVORATORI AUTNOMI DAL CON ALMENO 40 ANNI CBT REQUISITI E DECORENZE PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORATORI DIPENDENTI REQUISITI E DECORENZE PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORATORI AUTNOMI

18 TAB. 1 - REQUISITI E DECORRENZE PENSIONE DI ANZIANITA’ DAL 1. 1
TAB. 1 - REQUISITI E DECORRENZE PENSIONE DI ANZIANITA’ DAL LAVORATORI DIPENDENTI DATA MATURAZIONE REQUISITI QUOTA DECORRENZA 30 giugno 2008 58 età + 35 ctb 1° gennaio 2009 31 dicembre 2008 1° luglio 2009 30 giugno 2009 1° gennaio 2010 31 dicembre 2009 59 età + 36 ctb oppure 60 età + 35 ctb 95 1° luglio 2010 30 giugno 2010 1° gennaio 2011 31 dicembre 2010 1° luglio 2011 30 giugno 2011 60 età + 36 ctb 61 età + 35 ctb 96 1° gennaio 2012 31 dicembre 2011 1° luglio 2012 30 giugno 2012 1° gennaio 2013 31 dicembre 2012 1° luglio 2013 30 giugno 2013 61 età + 36 ctb 62 età + 35 ctb 97 1° gennaio 2014

19 TAB. 2 - REQUISITI E DECORRENZE PENSIONE DI ANZIANITA’ DAL 1. 1
TAB. 2 - REQUISITI E DECORRENZE PENSIONE DI ANZIANITA’ DAL LAVORATORI AUTONOMI DATA MATURAZIONE REQUISITI QUOTA DECORRENZA 30 giugno 2008 59 età + 35 ctb 1° luglio 2009 31 dicembre 2008 1° gennaio 2010 30 giugno 2009 1° luglio 2010 31 dicembre 2009 60 età + 36 ctb oppure 61 età + 35 ctb 96 1° gennaio 2011 30 giugno 2010 1° luglio 2011 31 dicembre 2010 1° gennaio 2012 30 giugno 2011 61 età + 36 ctb 62 età + 35 ctb 97 1° luglio 2012 31 dicembre 2011 1° gennaio 2013 30 giugno 2012 1° luglio 2013 31 dicembre 2012 1° gennaio 2014 30 giugno 2013 62 età + 36 ctb 63 età + 35 ctb 98 1° luglio 2014

20 TAB. 3 - PENSIONI DI ANZIANITÀ CON ALMENO 40 ANNI CTB DAL 1. 1
TAB. 3 - PENSIONI DI ANZIANITÀ CON ALMENO 40 ANNI CTB DAL LAVORATORI DIPENDENTI N.B. si ricorda che il requisito contributivo alternativo al 31/12/2007 è pari a 39 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica, di conseguenza coloro che maturano 40 anni nel 2008, hanno in realtà già acquisito i 39 anni nel 2007 e pertanto la finestra è già aperta secondo la normativa precedente. DATA MATURAZIONE REQUISITI DECORRENZA 31 marzo 2007 39 ctb almeno 57 anni età entro il 1 luglio 2007 31 giugno 2007 1 ottobre 2007 30 settembre 2007 1° gennaio 2008 31 dicembre 2007 1° aprile 2008 31 marzo 2008 40 anni di ctb 1° luglio 2008 30 giugno 2008 almeno 57 anni età entro il 1° ottobre 2008 30 settembre 2008 1° gennaio 2009 31 dicembre 2008 1° aprile 2009 31 marzo 2009 almeno 57 anni età entro il 1° luglio 2009 30 giugno 2009 almeno 57 anni età entro il 1° ottobre 2009 30 settembre 2009 1° gennaio 2010 31 dicembre 2009 1° aprile 2010

21 Segue tabella n° 3 31 marzo 2010 40 anni di ctb almeno 57 anni età entro il 1° luglio 2010 30 giugno 2010 almeno 57 anni età entro il 1° ottobre 2010 30 settembre 2010 1° gennaio 2011 31 dicembre 2010 1° aprile 2011 31 marzo 2011 almeno 57 anni età entro il 1° luglio 2011 30 giugno 2011 almeno 57 anni età entro il 1° ottobre 2011 30 settembre 2011 1° gennaio 2012 31 dicembre 2011 1° aprile 2012 TAB. 4 - PENSIONI DI ANZIANITÀ CON ALMENO 40 ANNI CTB DAL LAVORATORI AUTONOMI DATA MATURAZIONE REQUISITI DECORRENZA 31 marzo 2008 40 anni di ctb 1° ottobre 2008 30 giugno 2008 1° gennaio 2009 30 settembre 2008 1° aprile 2009 31 dicembre 2008 1° luglio 2009 31 marzo 2009 1° ottobre 2009 30 giugno 2009 1° gennaio 2010

22 Segue tabella n° 4 30 settembre 2009 40 anni di ctb 1° aprile 2010 31 dicembre 2009 1° luglio 2010 31 marzo 2010 1° ottobre 2010 30 giugno 2010 1° gennaio 2011 30 settembre 2010 1° aprile 2011 31 dicembre 2010 1° luglio 2011 31 marzo 2011 1° ottobre 2011 30 giugno 2011 1° gennaio 2012 30 settembre 2011 1° aprile 2012 31 dicembre 2011 1° luglio 2012 TAB. 5 - REQUISITI E DECORRENZE PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORATORI DIPENDENTI DATA MATURAZIONE REQUISITI (previa verifica deroghe) DECORRENZA 31 marzo 2008 20 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini 1° luglio 2008 30 giugno 2008 1° ottobre 2008 30 settembre 2008 1° gennaio 2009 31 dicembre 2008 1° aprile 2009 31 marzo 2009 1° luglio 2009

23 Segue tabella n° 5 30 giugno 2009 20 anni di ctb 60 anni età per donne
65 anni età per uomini 1° ottobre 2009 30 settembre 2009 1° gennaio 2010 31 dicembre 2009 1° aprile 2010 31 marzo 2010 1° luglio 2010 30 giugno 2010 1° ottobre 2010 30 settembre 2010 20 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini 1° gennaio 2011 31 dicembre 2010 1° aprile 2011 31 marzo 2011 1° luglio 2011 30 giugno 2011 1° ottobre 2011 30 settembre 2011 1° gennaio 2012 31 dicembre 2011 1° aprile 2012

24 TAB. 6 - REQUISITI E DECORRENZE PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORATORI AUTONOMI
DATA MATURAZIONE REQUISITI REQUISITI (previa verifica deroghe) DECORRENZA 31 marzo 2008 20 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini 1° ottobre 2008 30 giugno 2008 1° gennaio 2009 30 settembre 2008 1° aprile 2009 31 dicembre 2008 1° luglio 2009 31 marzo 2009 1° ottobre 2009 30 giugno 2009 1° gennaio 2010 30 settembre 2009 1° aprile 2010 31 dicembre 2009 1° luglio 2010 31 marzo 2010 1° ottobre 2010

25 Segue tabella n° 6 30 giugno 2010 20 anni di ctb 60 anni età per donne
65 anni età per uomini 1° gennaio 2011 30 settembre 2010 1° aprile 2011 31 dicembre 2010 1° luglio 2011 31 marzo 2011 1° ottobre 2011 30 giugno 2011 1° gennaio 2012 30 settembre 2011 1° aprile 2012 31 dicembre 2011 1° luglio 2012

26 Dal 1.1.2010 cambiano i coefficienti di trasformazione nella pensione contributiva
Coefficienti di trasformazione al Età Valori 57 4,720 58 4,860 59 5,006 60 5,163 61 5,334 62 5,541 63 5,706 64 5,911 65 6,136 Coefficienti di trasformazione al dal Età Valori 57 4,419 58 4,538 59 4,664 60 4,798 61 4,940 62 5,093 63 5,257 64 5,432 65 5,620 Dal cambiano i coefficienti di trasformazione un esempio per capire Lavoratore di 65 anni con pensione decorrente dal Coefficiente al Montante individuale € ,63 x 6,136% = € 5.585,45 : 13 = € 429,65 Coefficiente dal Montante individuale € ,63 x 5,620% = € 5.115,75 : 13 = € 393,51 € 36,14 mensili in meno

27 Lavori usuranti Le categorie interessate saranno:
Entro il 31 marzo il Governo è delegato a emanare norme in favore dei lavoratori impegnati (al momento del pensionamento) in attività definite “usuranti”. questi potranno accedere al pensionamento con tre anni di anticipo ma con una età non inferiore a 57 anni e con almeno 35 anni di contributi a condizione che: abbiamo svolto lavoro usurante per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa (nel periodo transitorio da definirsi) abbiamo svolto lavoro usurante per almeno la metà della loro vita lavorativa (a regime) Le categorie interessate saranno: I lavoratori già individuati dal decreto ministeriale 19 maggio 1999 addetti alle seguenti mansioni. lavori in galleria, cava o miniera, svolti nel sotterraneo lavori nelle cave lavori in cassoni ad aria compressa lavori svolti dai palombari lavori ad alte temperature lavorazione del vetro cavo lavori espletati in spazi ristretti lavori di asportazione dell'amianto

28 Lavori usuranti Con la nuova norma si aggiungono
i lavoratori subordinati notturni in base alla definizione del D.Lgs. 66/2003 che così definisce: 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dalla contrattazione collettiva. In difetto di disciplina da parte della contrattazione collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro part-time. Con la nuova norma si aggiungono i lavoratori addetti alla cd. “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale; conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

29 Come cambiano i trattamenti di disoccupazione dal 1.1.2008
Le modifiche riguardano: la durata della indennità a seconda dell’età del lavoratore la misura della indennità Requisiti ds ordinaria non agricolo 2 anni di anzianità assicurativa 1 anno di ctr nel biennio precedente la cessazione età Durata e misura Ctr Figur. Sinol al < 50 6 mesi al 50% 1 mese al 40% 6 mesi > 50 3 mesi al 40% 1 mese al 30% Dal 6 mesi al 60% 2 mesi al 50% 8 mesi 4 mesi al 30% 12 mesi ricordiamo un ripasso L’indennità è corrisposta nella misura % (60 – ) della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro e per un importo massimo mensile stabilito annualmente con incremento della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati Sino al l’incremento era pari all’80%

30 Come cambiano i trattamenti di disoccupazione
Sino al DS con requisiti ridotti 2 anni di anzianità assicurativa 78 giornate nell’anno di riferimento Durata Max Parametro Misura Accredito figurativo gg effettivamente Lavorate 156 312 o 365 30% Giornate indennizzate Dal DS con requisiti ridotti 2 anni di anzianità assicurativa 78 giornate nell’anno di riferimento Durata Max Parametro Misura Accredito figurativo gg effettivamente Lavorate 180 360 35% primi 120 gg 40% per ulteriori gg Giornate indennizzate Come cambiano i trattamenti di disoccupazione dal un ripasso L’indennità è corrisposta nella misura % della media delle retribuzioni giornalieri effettivamente percepite e per un importo massimo mensile stabilito annualmente. Per determinare le 78 giornate si tiene conto anche delle giornate non lavorate nell’arco del rapporto di lavoro con esclusione di quelle per assenze per motivi personali

31 Come cambia l’istituto della “totalizzazione”
Scopo della norma ottenimento pensione unica anche in presenza di più spezzoni contributivi con più enti prestazioni Età ctr condizioni Vecchiaia 65 20 anni Sino al almeno 6 anni di ctb in ogni singola cassa o gestione Dal almeno 3 anni di ctb in ogni singola cassa o gestione Anzianità 40 anni Indiretta inabilità Secondo i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti nella forma pensionistica in cui è iscritto Come cambia l’istituto del “riscatto dei contributi del corso studio” Pagamento onere Sino al Solo per domande dal 60 rate mensili con interessi di dilazione calcolati al tasso annuo previsto dalla legge 120 rate mensili senza interessi di rateizzazione Unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica

32 Come cambia l’istituto del “riscatto corsi universitari di studio”
Presentazione domande Sino al dal solo soggetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria anche chi non è iscritto a nessuna forma obbligatoria di previdenza che non abbia iniziato l’attività lavorativa come funziona Il riscatto universitario dei “giovani non assicurati” Domanda Solo se presentate dal a chi si presenta All’INPS a chi si versa All’INPS in apposita evidenza contabile separata Come si rivaluta il montante versato La rivalutazione fa riferimento alla data della domanda e segue le stesse regole del montante del sistema contributivo Come si utilizza ai fini previdenziali In qualunque momento successivo il lavoratore, a domanda, lo trasferirà nella gestione previdenziale in cui è iscritto o è stato iscritto Il riscatto universitario dei “giovani” quanto si paga minimale commercianti/artigiani x aliquota di computo ago x numero anni da riscattare la cosa importante è valido anche per diritto a pensione vecchiaia contributiva con 40 anni di ctr Il vantaggio fiscale è deducibile fiscalmente dall’interessato è detraibile al 19% se pagato da altri a cui si è fiscalmente a carico

33 Invalidità civili: assegno mensile di assistenza
Requisiti al Dal anagrafico età anni Età anni cittadinanza cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno invalidità da 74% a 99% reddito € 4.171,44 € 4.238,26 situazione lavorativa incollocato o incollocabile con iscrizione nelle liste speciali non svolgimento attività lavorativa dichiarazione sostitutiva all’INPS tempestiva comunicazione all’INPS nel caso di occupazione

34 Gli agricoli Cambia la disoccupazione
Molti dubbi sulla contribuzione pensionistica Lavoratori agricoli:l la indennità di disoccupazione Molti dubbi e qualche certezza al dal Tipo di DS Gg Misura Accredito figurativo è previsto un unico trattamento di disoccupazione con indennità pari al 40% del salario per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi anagrafici entro il limite di 365 giornate è previsto un accredito di 270 gg, utile per diritto (escluso anzianità) e misura pensione indipendente tipo di indennità. Prelievo 9% indennità per ogni giornata indennizzata, max 150 Ordinario Sino a 100 30% del salario 180 gg T.O. Speciale Legge 427/72 da 101 a 150 40% del salario 90 gg T.S. restanti T.O. Speciale Legge 37/77 Da 151 60 % del salario

35 la indennità di disoccupazione
Lavoratori agricoli: la indennità di disoccupazione Molti dubbi e qualche certezza al dal Tipo di DS Gg Contribuzione utilizzata Utilizzabili per DS/AGR anche giornate extra agricole purchè: agricole prevalenti nell’anno oppure agricole prevalenti nel biennio Ordinario Sino a 100 Solo agricole Speciale Legge 427/72 Da 101 a 150 Speciale Legge 37/77 Da 151 Anche extra-agricole Esempi possibili anno gg agr gg extra diritto ds agr motivo Accredito per diritto e misura pensione (escluso anzianità) 2007 51 Prevalenza gg agricole anno e biennio 270 giorni 2008 si

36 SPECIALE Accordo Governo – Parti Sociali Agricole 21 Settembre 2007
In materia di: emersione Lavoro Nero riforma Ammortizzatori Sociali in agricoltura Emersione lavoro nero e sommerso in agricoltura Riforma dei trattamenti di disoccupazione agricola Cassa integrazione salari in deroga settore agricolo Incentivi alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro Sicurezza sul lavoro Formazione continua lavoratori agricoli Riordino interventi in caso di calamità naturali Attuazione del DURC in agricoltura L’accordo segna una svolta storica nel settore agricolo (ultima riforma nel settore risale al tempo del Ministro del Lavoro T. Anselmi) L’accordo valorizza la politica concertativa secondo quanto delineato nell’Avviso Comune del Maggio 2004 del Gennaio 2007 volto a definire delle regole certe: per la lotta al lavoro nero e sommerso in agricoltura

37 Accordo Governo – Parti Sociali Agricole 21 Settembre 2007
per rendere più trasparente ed efficiente il Mercato del lavoro agricolo per incentivare la stabilizzazione occupazionale per avere maggiore sicurezza sul lavoro per agevolare la Formazione Continua dei lavoratori agricoli Riforma dei trattamenti di Ds/Agricola Abrogazione attuale sistema soglie (51,101, 151) e indennità Ds diversificata (30%; 40%; 66%) Mantenimento soglia di ingresso nel settore con 51 gg. Lavorate Misura Unica della Indennità di Ds. pari al 40% salario contrattuale Calcolo indennità proporzionata al numero giornate prestate rapportata entro il limite di 365 gg. del parametro annuo di riferimento Ai fini requisito per accedere alla Ds/Agr. Possibilità cumulo giornate agricole + extra agricole purché agricole prevalenti Anno riferimento nel biennio cui si riferisce domanda Copertura piena contributiva pari a 270 contributi annui ai fini pensionistici a tutti i lavoratori con occupazione superiore a 50 gg. Contributo solidarietà a carico dei lavoratori per il sistema pensionistico pari al 9% dell’ammontare della Ds/Agr. fino a 150 gg. Prestate Confermate norme vigenti ai fini accredito contributivo figurativo per pensioni anzianità

38 ESEMPI SIMULATI DS = 40% salario x gg. Lavorate
Contribuzione figurativa = 270 gg. Contributo Previdenza Aggiuntiva lavoratore 9% Ds/Agr. Fino a 150 gg. Dalla 151 giornata in poi, le ulteriori gg. dichiarate, vengono esentate dal contributo di solidarietà. Ciò per favorire l’emersione. 51 gg. < DS = 40% di 50 € = 20 € x 51 gg. = 1.020,0€ < Contributo = 9% da calcolarsi sull’importo totale della Ds/Agr. (9% di = 91,80) 1.020 – 91,80 = 928,20€ a fronte dell’attuale sistema (+ 163,20 €) 30% x 51 gg: DS = 765€ 101 gg. DS = 40% di 50 € = 20 € x 101 gg. = € Contributo = 9% da calcolarsi sull’importo totale della Ds/Agr. (9% di € = 181,80€) 2.020 – 181,20 = ,20 € a fronte dell’attuale sistema (+38,20 €) 40% x 90 gg. DS = € salario 150 gg. DS = 40% di 50€ x 150gg.: 20 x = € Contributo = 9% da calcolarsi sull’importo totale della Ds/Agr. (9% di € = 270,00€) ,00 = ,00 € a fronte dell’attuale sistema (- 240 €) DS = 66% x 90 gg. DS = € salario 33 x 90 gg. = € IL PRESENTE SISTEMA ENTRERA’ IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2008 QUINDI TECNICAMENTE OPERERA’ CON LA LIQUIDAZIONE EFFETTIVA DALL’INPS NELL’ANNO 2009

39 Contribuzione figurativa
A tutti i lavoratori con occupazione annua superiore a 50 gg. aventi diritto alla nuova indennità di disoccupazione verranno accreditati contributi figurativi utili a raggiungere il coefficiente 270 Quindi: gg. lavorate + gg. inden. Ds/Ag + Diff. gg. figurative al 270 Restano ferme le norme vigenti ai fini accredito figurativo per la pensione anzianità (senza distinguo della vecchia Ds. Speciale 90 gg. Cassa Integrazione Salari Straordinaria Agricola Confermata CIGS nei casi calamità naturali Estensione CIGS in agricoltura in deroga, nei casi: ristrutturazioni; riconversioni; crisi (connesse agli Ocm e Pac) Per l’anno 2008 riservata quota pari a 20 milioni Euro (nell’ambito risorse ammortizzatori in deroga

40 Incentivi alla stabilizzazione occupazionale
Per l’anno 2008 credito imposta per ogni giornata lavorativa dichiarata in più rispetto all’anno precedente da parte delle aziende Importo pari ad 1 Euro x giornata aziende di cui obiettivo 1 Reg. Ce n. 1083/2006 (Reg. Sud) e 0,30 Euro x gg. aziende di cui obiettivo 2 Reg. Ce 1083/2006 (Reg. Nord) Dopo sperimentazione verifica tra Governo e Parti Sociali Sicurezza sul lavoro Agevolazione alle aziende che riducono i rischi Riduzione dell’importo in misura comunque non superiore al 20% della contribuzione dovuta per Inail Requisiti richiesti: - 2 anni di attività - obblighi sicurezza e igiene in regola - nel biennio precedente nessun infortunio - attivazione piani pluriennali prevenzione Formazione continua Estensione formazione continua ai lavoratori agricoli Accesso alla formazione attraverso Fondo paritetico interprofessionale nazionale di cui alla L. 388/2000 (0,30%) Datori lavoro che aderiscono al Fondo il pagamento dello 0.30% viene detratto dal contributo pari 2,75% (Ass. Obblig. Ds. involontaria) Datori lavoro che non aderiscono al fondo pagheranno comunque lo 0,30% all’Inps quale contributo per la formazione

41 Riordino provvidenze in caso di CALAMITA’ NATURALI
Conferma del diritto alle provvidenze a favore dei lavoratori in caso di calamità naturali Riconoscimento del beneficio solamente ai lavoratori interessati che risultano alle dipendenze delle aziende ricadenti nelle zone delimitate di cui al decreto 102/2004 Parificazione dei benefici ai Piccoli Coloni e compartecipanti familiari Requisito minimo iscrizione E.A. con almeno 5 gg. Attuazione DURC Accesso alle provvidenze comunitarie previo accertamento dell’Inps che comunica all’Agea eventuali debiti previdenziali scaduti, compresi interessi legali e sanzioni Attivazione della compensazione da parte dell’Agea sul pagamento degli aiuti Comunitari

42 Le novità in materia di IRPEF NORMATIVA DI RIFERIMENTO
LA MANOVRA “VISCO/BERSANI” D.L. n. 223/2006 convertito nella Legge n. 248/2006 LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2007 Legge n. 296 IL “COLLEGATO FISCALE 2007” D.L. n. 262/2006 convertito con modificazioni dalla Legge n. 286/2006 IL “COLLEGATO FISCALE 2008” D.L. n. 159/2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 222/2007 LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 Legge N.244

43 Profili introduttivi ELENCO DELLE NOVITÀ
RIMODULAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEGLI SCAGLIONI SOSTITUZIONE “NO TAX AREA” E “FAMILY NO TAX AREA” CON DETRAZIONI RIPRISTINO “NO TAX AREA” SUL 2006 PER I NON RESIDENTI CONDIZIONI PER DEDUCIBILITÀ ASSEGNI PERIODICI A CONIUGE SEPARATO ANTICIPAZIONE AL 2007 RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ESTENSIONE DEDUCIBILITÀ A PREVIDENZA COMPLEMENTARE ESTERA PROROGA LIMITE DI 3.615,20 EURO ASSISTENZA LAVORO DIPENDENTE CERTIFICAZIONE PER DETRAIBILITÀ SPESE SANITARIE

44 Profili introduttivi ELENCO DELLE NOVITÀ
PROROGA DETRAZIONE 36% PER LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO PROROGA DETRAZIONE DI IMPOSTA PER ASILI NIDO INTRODUZIONE NUOVE DETRAZIONI DI IMPOSTA PER ONERI TASSAZIONE SOSTITUTIVA DELLA PLUSVALENZE IMMOBILIARI DEI “PRIVATI” PROROGA REGIME SPECIALE PER REDDITI LAVORATORI TRANSFRONTALIERI PROROGA DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE SBLOCCO AUMENTI ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI IRPEF ALTRE MODIFICHE IN MATERIA DI ADDIZIONALI

45 Rimodulazione del prelievo IRPEF DALLA “NO TAX AREA” ALLE DETRAZIONI
ALIQUOTE E SCAGLIONI 2006 2007 FINO A % DA A % DA A % OLTRE % FINO A % DA A % DA A % DA A % OLTRE % DALLA “NO TAX AREA” ALLE DETRAZIONI 2006 2007 NO TAX AREA “BASE” DI EURO + 4.500 SE REDDITI DI LAV. DIPENDENTE OPPURE 4.000 SE REDDITI DI PENSIONE 1.500 SE REDDITI DI LAV. AUTONOMO N.T.A + ON. DED. – REDDITO PREVISIONE DI APPOSITE DETRAZIONI SPETTANTI AI CONTRIBUENTI TITOLARI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE DI REDDITI DA PENSIONE DI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

46 Rimodulazione del prelievo IRPEF DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE
1.840 EURO SE IL REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERA EURO (CON UN MINIMO DI 690 EURO, ELEVATO A PER I RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO) 1.338 EURO + [502 EURO x ( – REDDITO COMPLESSIVO) / EURO] SE IL REDDITO COMPLESSIVO È COMPRESO TRA EURO E EURO 1.338 EURO x ( – REDDITO COMPLESSIVO) / EURO SE IL REDDITO COMPLESSIVO È COMPRESO TRA EURO E EURO ALLA DETRAZIONE COSÌ CALCOLATA SI AGGIUNGONO: + 10 EURO SE REDDITO COMPLESSIVO TRA E EURO SE REDDITO COMPLESSIVO TRA E EURO SE REDDITO COMPLESSIVO TRA E EURO SE REDDITO COMPLESSIVO TRA E EURO SE REDDITO COMPLESSIVO TRA E

47 Rimodulazione del prelievo IRPEF DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE COMPENSI DEI SOCI LAVORATORI DELLE COOPERATIVE INDENNITÀ E COMPENSI PERCEPITI DA TERZI IN RELAZIONE A LAV. DIP. BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE COMPENSI PERCEPITI PER CO.CO.CO. E ASSIMILATI REMUNERAZIONI DEI SACERDOTI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE “COMPLEMENTARI” COMPENSI DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

48 Rimodulazione del prelievo IRPEF
1.725 EURO SE IL REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERA EURO (CON UN MINIMO DI 690 EURO) DETRAZIONI PER PENSIONATI UNDER 75 1.255 EURO + [470 EURO x ( – REDDITO COMPLESSIVO) / EURO] SE IL REDDITO COMPLESSIVO È COMPRESO TRA EURO E EURO 1.255 EURO x ( – REDDITO COMPLESSIVO) / EURO SE IL REDDITO COMPLESSIVO È COMPRESO TRA EURO E EURO DETRAZIONI PER PENSIONATI DA 75 ANNI IN SU 1.783 EURO SE IL REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERA EURO (CON UN MINIMO DI 713 EURO) 1.297 EURO + [486 EURO x ( – REDDITO COMPLESSIVO) / EURO] SE IL REDDITO COMPLESSIVO È COMPRESO TRA EURO E EURO 1.297 EURO x ( – REDDITO COMPLESSIVO) / EURO SE IL REDDITO COMPLESSIVO È COMPRESO TRA EURO E EURO

49 Rimodulazione del prelievo IRPEF DETRAZIONI PER AUTONOMI
1.104 EURO SE IL REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERA EURO 1.104 EURO x ( – REDDITO COMPLESSIVO) / EURO SE IL REDDITO COMPLESSIVO È COMPRESO TRA EURO E EURO REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANCHE NON PROFESSIONALE REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA INDENNITÀ E GETTONI DI PRESENZA RENDITE VITALIZIE ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE ALTRI ASSEGNI PERIODICI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE ATTIVITÀ DI IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO NON ABITUALI OBBLIGAZIONI DI FARE, NON FARE O PERMETTERE

50 Rimodulazione del prelievo IRPEF
DALLA “FAMILY NO TAX AREA” ALLE DETRAZIONI 2006 2007 3.200 PER IL CONIUGE 2.900 PER CIASCUN FIGLIO (ELEVATA A PER OGNI FIGLIO FINO A 3 ANNI E A PER OGNI FIGLIO PORTATORE DI HANDICAP) E ALTRI FAMILIARI CONVIVENTI A CARICO SE MANCA ALTRO CONIUGE, PER IL PRIMO FIGLIO LA DEDUZIONE È AUMENTATA A 3.200 F.N.T.A + ON. DED. – REDDITO PREVISIONE DI APPOSITE DETRAZIONI SPETTANTI AI CONTRIBUENTI PER IL CONIUGE A CARICO PER I FIGLI A CARICO PER ALTRI FAMILIARI CONVIVENTI A CARICO

51 Rimodulazione del prelievo IRPEF DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO
800 EURO - [110 EURO x – (REDDITO COMPLESSIVO / EURO) SE IL REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERA EURO 690 EURO SE IL REDDITO COMPLESSIVO È COMPRESO TRA EURO E EURO ALLA DETRAZIONE COSì CALCOLATA SI AGGIUNGONO: + 10 EURO SE REDDITO COMPLESSIVO TRA E EURO SE REDDITO COMPLESSIVO TRA E EURO SE REDDITO COMPLESSIVO TRA E EURO SE REDDITO COMPLESSIVO TRA E EURO SE REDDITO COMPLESSIVO TRA E 690 EURO x ( – REDDITO COMPLESSIVO) / EURO] SE IL REDDITO COMPLESSIVO È SUPERIORE A EURO

52 Rimodulazione del prelievo IRPEF
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO 800 EURO PER CIASCUN FIGLIO 900 EURO PER CIASCUN FIGLIO FINO A 3 ANNI 1.020 EURO PER CIASCUN FIGLIO CON HANDICAP 1.120 EURO PER CIASCUN FIGLIO CON HANDICAP UNDER 3 ANNI AMMONTARE “POTENZIALE” PARAMETRAZIONE AL REDDITO EURO – REDDITO COMPLESSIVO EURO AUMENTO DELLA SOGLIA DI EURO PER OGNI FIGLIO SUCCESSIVO AL PRIMO LA SOGLIA DI EURO È AUMENTATA DI EURO ULTERIORE DETRAZIONE PER ALMENO 4 FIGLI A CARICO DETRAZIONE EFFETTIVA 1.200 EURO DA RIPARTIRE AL 50% TRA I GENITORI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI LA DETRAZIONE DEVE ESSERE RIPARTITA TRA I GENITORI IN PROPORZIONE AGLI AFFIDAMENTI STABILITI DAL GIUDICE IMPOSTA INCAPIENTE SE IMPOSTA NETTA INCAPIENTE (IMPOSTA LORDA – DETR. PER ONERI DI FAMIGLIA – DETR. LAVORO DIPENDENTE-DETR. ALTRI REDDITI) IL RESIDUO DIVENTA CREDITO DI IMPOSTA

53 Rimodulazione del prelievo IRPEF
DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO 750 EURO x ( – REDDITO COMPLESSIVO) EURO Modifica degli assegni per il nucleo familiare. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( in vigore dal 1/01/2007 ) Revisione delle tabelle degli assegni per il nucleo familiare. Aumento degli importi degli assegni. Ampliamento delle fasce di reddito in cui si ha diritto agli assegni. I nuovi assegni diminuiscono progressivamente con l’aumentare del reddito familiare (ad ogni 100 euro di aumento del reddito diminuisce l’importo dell’assegno). In precedenza erano definiti in base a scaglioni di reddito. Molti dipendenti che non percepivano i trattamenti di famiglia potranno fare domanda degli assegni per il nucleo familiare Esempio: Nucleo composto da 2 genitori e 2 figli minori: Limite di reddito per ANF anno 2006: € ,52 Limite di reddito per ANF anno 2007: € ,00 Importo assegno mensile 2006 con reddito di € ,52 : € 23,24 Importo assegno mensile 2007 con reddito di € ,52 : € 50,93

54 CERTIFICAZIONE SPESE PER MEDICINALI
Modifica degli assegni per il nucleo familiare. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( in vigore dal 1/01/2007 ) Clausola di salvaguardia per tassazione TFR. Per la tassazione del TFR si applicano, se più favorevoli, gli scaglioni e le aliquote Irpef in vigore al 31/12/2006. Novità oneri deducibili e detraibili CERTIFICAZIONE SPESE PER MEDICINALI LA SPESA SANITARIA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MEDICINALI DEVE ESSERE CERTIFICATA DA FATTURA O DA SCONTRINO FISCALE CONTENENTE LA SPECIFICAZIONE DELLA NATURA, QUALITÀ E QUANTITÀ DEI BENI E L’INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE DEL DESTINATARIO LE SUDDETTE DISPOSIZIONI HANNO EFFETTO A DECORRERE DALL’ FINO AL , NEL CASO IN CUI L’ACQUIRENTE NON SIA IL DESTINATARIO DEL FARMACO, NON NE CONOSCA IL CODICE FISCALE O NON ABBIA CON SÉ LA TESSERA SANITARIA, L’INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE PUÒ ESSERE RIPORTATA A MANO SULLO SCONTRINO FISCALE DIRETTAMENTE DAL DESTINATARIO, FATTO SALVO L’OBBLIGO DI RILEVAZIONE DEL CODICE FISCALE DA PARTE DEL FARMACISTA

55 DETRAZIONE PER SPESE SOSTENUTE
Novità oneri deducibili e detraibili DETRAZIONE PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SPETTA SUGLI INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL MUTUO IPOTECARIO STIPULATO PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE: IL LIMITE MASSIMO DI DETRAIBILITÀ È FISSATO PER IL 2007 A: 3.615,20 EURO IL LIMITE MASSIMO DI DETRAIBILITÀ È FISSATO PER IL 2008 A: 4.000,00 EURO DETRAZIONE PER SPESE SOSTENUTE PER RETTE DI ASILI NIDO LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SPETTA SULLE SPESE DOCUMENTATE SOSTENUTE DAI GENITORI PER IL PAGAMENTO DI RETTE RELATIVE ALLA FREQUENZA DI ASILI NIDO PER UN IMPORTO COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE A 632 EURO ANNUI PER OGNI FIGLIO OSPITATO NEGLI STESSI LA DETRAZIONE MASSIMA OTTENIBILE È QUINDI PARI A 120,08 EURO E DEVE ESSERE EVENTUALMENTE RIPARTITA TRA I GENITORI (SE ENTRAMBI HANNO SOSTENUTO L’ONERE)

56 Novità oneri deducibili e detraibili
ASSISTENZA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SPETTA NEI CASI DI NON AUTOSUFFICIENZA NEL COMPIMENTO DEGLI ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA (C.D. “BADANTI”) SE IL REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERA ,00 EURO FINO AD UN MASSIMO DI 2.100,00 EURO DI SPESE LA DETRAZIONE MASSIMA OTTENIBILE È QUINDI PARI A 399,00 EURO LA DISCIPLINA IN ESAME INTENDE COMPENSARE L’ABROGAZIONE DEL CO. 4-BIS DELL’ART. 12 DEL TUIR, IL QUALE PREVEDEVA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO IRPEF, NELL’AMBITO DELLA C.D. “FAMILY NO TAX AREA”, DELLE SPESE DOCUMENTATE SOSTENUTE DAL CONTRIBUENTE PER GLI ADDETTI ALLA PROPRIA ASSISTENZA PERSONALE NEI CASI DI NON AUTOSUFFICIENZA NEL COMPIMENTO DEGLI ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA, PER UN IMPORTO MASSIMO “TEORICO” DI 1.820,00 EURO PRATICA SPORTIVA DILETTANTISTICA LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SPETTA PER L’ISCRIZIONE ANNUALE E L’ABBONAMENTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE, PALESTRE, PISCINE E ALTRE STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI ALLA PRATICA SPORTIVA DILETTANTISTICA, RISPONDENTI ALLE CARATTERISTICHE INDIVIDUATE CON DECRETO INTERMINISTERIALE 28 MARZO 2007 IN RELAZIONE A RAGAZZI DI ETÀ COMPRESA TRA 5 E 18 ANNI L’AMMONTARE MASSIMO DELLE SPESE DETRAIBILI È STABILITO IN 210,00 EURO LA DETRAZIONE MASSIMA OTTENIBILE È QUINDI PARI A 39,90 EURO E DEVE ESSERE EVENTUALMENTE RIPARTITA TRA I GENITORI (SE ENTRAMBI HANNO SOSTENUTO L’ONERE)

57 Novità oneri deducibili e detraibili
DETRAZIONE PER SPESE DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SPETTA PER I COMPENSI PAGATI A SOGGETTI DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE L’AMMONTARE MASSIMO DELLE SPESE DETRAIBILI È STABILITO IN 1.000,00 EURO SE GLI ACQUIRENTI SONO PIÙ SOGGETTI LA DETRAZIONE DEVE ESSERE RIPARTITA TRA I COMPROPRIETARI IN BASE ALLA PERCENTUALE DI PROPRIETÀ DETRAZIONE PER LOCAZIONI SOSTENUTE DA UNIVERSITARI FUORI SEDE LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SPETTA PER LE SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA PRESSO UN’UNIVERSITÀ SITUATA IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA L’UNIVERSITÀ DEVE ESSERE COLLOCATA IN UN COMUNE DISTANTE ALMENO 100 CHILOMETRI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELLO STUDENTE E COMUNQUE IN UNA PROVINCIA DIVERSA L’AMMONTARE MASSIMO DELLE SPESE DETRAIBILI È STABILITO IN 2.633,00 EURO LA DETRAZIONE MASSIMA OTTENIBILE È QUINDI PARI A 500,27 EURO E SPETTA ANCHE SE TALI SPESE SONO STATE SOSTENUTE PER I FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

58 Novità oneri deducibili e detraibili
DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER DA PARTE DI DOCENTI LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SPETTA PER LE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER NUOVO DI FABBRICA DA PARTE DEI DOCENTI DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI OGNI ORDINE E GRADO NONCHÉ DAL PERSONALE DOCENTE PRESSO LE UNIVERSITÀ STATALI L’AMMONTARE MASSIMO DELLE SPESE DETRAIBILI È STABILITO IN 1.000,00 EURO LA DETRAZIONE MASSIMA OTTENIBILE È QUINDI PARI A 190,00 ASSEGNI PERIODICI PER CONIUGE SEPARATO I SOGGETTI CHE DEDUCONO DAL REDDITO COMPLESSIVO IRPEF SOMME PER ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE IN CONSEGUENZA DI SEPARAZIONE LEGALE ED EFFETTIVA, DI SCIOGLIMENTO O ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO O DI CESSAZIONE DEI SUOI EFFETTI CIVILI (DIVORZIO), AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 1, LETT. C) DEL TUIR, DEVONO INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (MODELLO 730 O UNICO) IL CODICE FISCALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLE SOMME SI RICORDA CHE SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA DEDUCIBILITÀ IN ESAME GLI ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE, MA DESTINATI AL MANTENIMENTO DEI FIGLI (ALLO STESSO AFFIDATI) QUALORA DALLA SENTENZA NON EMERGA LA QUOTA DELL’ASSEGNO PERIODICO DESTINATO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI, LA STESSA SI INTENDE STABILITA NELLA MISURA DEL 50%

59 CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Novità oneri deducibili e detraibili CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVIGENTE, DALL’ PER LA DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI E PREMI VERSATI A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI NON SI APPLICA PIÙ IL LIMITE DEL 12% DEL REDDITO COMPLESSIVO IRPEF DEL LAVORATORE QUALORA INFERIORE AL LIMITE MASSIMO DI 5.164,57 EURO ANNUI LA DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI NON È PIÙ CONDIZIONATA ALLA DEVOLUZIONE DEL TFR A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI OPPURE ALL’ISCRIZIONE AL FONDO NEGOZIALE ESISTENTE AI LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA ALL’ E, LIMITATAMENTE AI PRIMI CINQUE ANNI DI PARTECIPAZIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI È CONSENTITO, NEI VENTI ANNI SUCCESSIVI AL QUINTO ANNO DI PARTECIPAZIONE A TALI FORME, DEDURRE DAL REDDITO COMPLESSIVO CONTRIBUTI ECCEDENTI IL LIMITE DI 5.164,57 EURO, PARI ALLA DIFFERENZA POSITIVA TRA L’IMPORTO DI ,85 EURO E I CONTRIBUTI EFFETTIVAMENTE VERSATI NEI PRIMI CINQUE ANNI DI PARTECIPAZIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE E COMUNQUE PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A 2.582,29 EURO ANNUI LA COMUNICAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE DELL’IMPORTO DEI CONTRIBUTI VERSATI MA CHE NON HANNO FRUITO DELLA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO DOVRÀ AVVENIRE ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI È STATO EFFETTUATO IL VERSAMENTO OVVERO, SE ANTECEDENTE, ALLA DATA IN CUI SORGE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

60 Aumento dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti dello 0,30%.
Contributi carico lavoratore: 9,19%  9,49% Contributi carico apprendisti: 5,54%  5,84% Aumento dei contributi a carico ditta per apprendisti. A decorrere dal 1/1/2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti è complessivamente rideterminata nella percentuale del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Contribuzione a carico ditta: - da contributo fisso di € 2,98 a settimana  10% della retribuzione. (dovuto anche per lavoratori assunti dalle liste di mobilità) Estensione agli apprendisti delle disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia (attualmente la malattia degli apprendisti è pagata contrattualmente al 50% della retribuzione ed è a completo carico del datore di lavoro). Obbligo di comunicazione anticipata dell’assunzione al Centro per l’Impiego. A decorrere dal 1/1/2007, deve essere comunicata al Centro per l’Impiego l’assunzione del dipendente entro il giorno antecedente. (occorre pertanto effettuare le assunzioni in tempo utile per predisporre le comunicazioni)

61 Novità oneri deducibili e detraibili
DETRAZIONE 36% PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO PROROGA AL PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO SU UN AMMONTARE DI SPESA NON SUPERIORE A EURO PER SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE È NECESSARIA L’INDICAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA NELLA FATTURA DETRAZIONE 36% PER ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI PROROGA DAL 2008 AL PER COLORO CHE DIVENTANO PROPRIETARI/ASSEGNATARI ENTRO IL DI IMMOBILI INTERAMENTE RISTRUTTURATI ENTRO IL LA DETRAZIONE DEL 36% VA CALCOLATA SU UN AMMONTARE PARI AL 25% DEL PREZZO DI VENDITA O DI ASSEGNAZIONE DELL’IMMOBILE DETRAZIONE 20% PER FRIGORIFERI, APPARECCHI TELEVISIVI, MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA E VARIATORI DI VELOCITÀ DETRAZIONE DEL 20% SPETTA PER: SOSTITUZIONE DI FRIGORIFERI E CONGELATORI (SPESA MAX 1.000,00 EURO) ACQUISTO DI APPARECCHI TELEVISIVI E DIGITALI (SPESA MAX 1.000,00 EURO) ACQUISTO DI MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA (SPESA MAX 7.500,00 EURO DETRAZIONE MAX PER MOTORE 1.500,00 EURO) ACQUISTO DI VARIATORI DI VELOCITÀ (SPESA MAX 7.500,00 EURO DETRAZIONE MAX PER MOTORE 1.500,00 EURO)

62 DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO DETRAZIONE PER INTERVENTI DI:
Novità oneri deducibili e detraibili DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO DETRAZIONE PER INTERVENTI DI: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI INTERVENTI SULL’INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (SOLO CALDAIE A CONDENSAZIONE) PROROGA DAL 2008 E FINO AL PER DETRAZIONE PER INTERVENTI DI: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI INTERVENTI SULL’INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (ANCHE CALDAIE NON A CONDENSAZIONE) LA DETRAZIONE POTRÀ ESSERE RIPARTITA IN UN NUMERO DI QUOTE ANNUALI DI PARI IMPORTO NON INFERIORE A 3 E NON SUPERIORE A 10 SULLA BASE DELLA SCELTA IRREVOCABILE ALL’ATTO DELLA PRIMA DETRAZIONE

63 LA DETRAZIONE IRPEF SPETTA
Novità oneri deducibili e detraibili DETRAZIONE PER LOCAZIONI SOSTENUTE DA INQUILINI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE LA DETRAZIONE IRPEF SPETTA PER LE SPESE SOSTENUTE DAGLI INQUILINI CHE HANNO STIPULATO O RINNOVATO CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI UTILIZZATI COME ABITAZIONE PRINCIPALE L’AMMONTARE DELLA DETRAZIONE È LEGATA AL REDDITO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE E VARIA IN FUNZIONE DI QUESTO: È PARI A 300,00 EURO SE IL REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERA ,71 EURO È PARI A 150,00 EURO SE IL REDDITO COMPLESSIVO SUPERA ,71 EURO MA NON ,41 EURO LA DETRAZIONE DEVE ESSERE RAPPORTATA A GIORNI E A PERCENTUALE DI SPETTANZA NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO È COINTESTATO

64 Novità oneri deducibili e detraibili
DETRAZIONE PER LOCAZIONI SOSTENUTE DA GIOVANI FRA 20 E 30 ANNI LA DETRAZIONE IRPEF SPETTA PER LE SPESE SOSTENUTE DAI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA FRA I 20 E I 30 ANNI CHE HANNO STIPULATO UN CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE L’UNITÀ IMMOBILIARE DEVE ESSERE DIVERSA DA QUELLA DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI GENITORI L’AMMONTARE DELLA DETRAZIONE È PARI A 991,60 EURO E SPETTA SOLAMENTE SE IL REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERA ,71 EURO LA DETRAZIONE DEVE ESSERE RAPPORTATA A GIORNI E A PERCENTUALE DI SPETTANZA NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO È COINTESTATO E SPETTA PER I PRIMI TRE ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE (ES ) ESONERO DALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI L’ESONERO DALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730/2008 È PREVISTO ANCHE PER COLORO CHE POSSIEDONO SOLO REDDITI FONDIARI (TERRENI/FABBRICATI) PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO NON SUPERIORE A EURO 500,00

65 PER GLI IMMOBILI DESTINATI AD USO DI ABITAZIONE
Redditi di fabbricati LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO IN PRESENZA DI SFRATTO ESECUTIVO PER GLI IMMOBILI DESTINATI AD USO DI ABITAZIONE SITUATI NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA NEI COMUNI CON ESSI CONFINANTI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A ABITANTI NEI COMUNI AD ALTA DENSITÀ ABITATIVA LOCATI A SOGGETTI CON REDDITO COMPLESSIVO INFERIORE A EURO CHE ABBIANO NEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE FIGLI A CARICO O CHE SIANO O CHE ABBIANO NEL PROPRIO NUCLEO ULTRASESSANTACINQUENNI, MALATI TERMINALI OVVERO HANIDICAPPATI CON INVALIDITÀ SUPERIORE AL 66% CHE NON POSSEGGANO ALTRA ABITAZIONE ADEGUATA NELLA REGIONE DI RESIDENZA PER I QUALI È PREVISTA LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI SFRATTO DAL 15 FEBBRAIO 2007 AL 15 OTTOBRE 2007 IL FABBRICATO VA INDICATO SU DUE DISTINTI RIGHI DEL MODELLO E NEL RIGO RELATIVO AL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI SFRATTO VA RIPORTATO NELLA COLONNA DEI “Casi particolari” IL CODICE “6”

66 CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE DAL TICKET SU VISITE ED ESAMI?
Sono esenti: 1) i bambini di età inferiore a 6 anni appartenenti ad un nucleo famigliare con reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore ad € ,98 2) i cittadini di età superiore a 65 anni con reddito complessivo famigliare LORDO riferito all’anno precedente non superiore ad € ,98. L’esenzione è personale e non può essere estesa ai famigliari a carico che non rientrano in queste fasce d’età. 3) i cittadini titolari di assegno sociale . L’esenzione è estesa ai famigliari a carico 4) i cittadini di età superiore ai 60 anni ed inferiore ai 65 titolari di pensione sociale al minimo, aventi un reddito LORDO complessivo riferito all’anno precedente non superiore ad € 8.263,31, incrementato ad € ,05 in presenza del coniuge a carico + € 516,46 per ogni figlio a carico. L’esenzione è estesa ai famigliari a carico. 5) soggetti disoccupati iscritti alle liste di collocamento maggiori di 14 anni (non in cerca di prima occupazione) purché appartenenti ad un nucleo famigliare con un reddito LORDO complessivo riferito all’anno precedente non superiore ad € 8.263,31, incrementato ad € ,05 in presenza del coniuge a carico + € 516,46 per ogni figlio a carico. La condizione di disoccupato deve risultare al momento di presentazione dell’autocertificazione. L’esenzione è estesa ai famigliari a carico. A differenza della vecchia normativa regionale sui ticket farmaceutici che considerava anche i lavoratori in cassa integrazione, per le visite e gli esami il termine disoccupato è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione. COME SI DICHIARA L’ESENZIONE DAL TICKET SU VISITE ED ESAMI? Presso gli sportelli delle AASSLL apponendo la propria firma sull’impegnativa medica nell’apposito spazio e compilando anche un’autocertificazione. Le Aziende e la Guardia di Finanza effettuano regolarmente controlli per verificare la veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei cittadini, ai sensi delle leggi vigenti (D.P.R. 445/2000). Coloro che forniscono false dichiarazioni incorreranno nelle sanzioni previste dalle normative di legge, tanto amministrative che penali.

67 CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE TICKET SUI FARMACI?
(delibere della Giunta della Regione Piemonte n° del 3 aprile 2002, DGR n del 20 marzo 2006, DGR n del 10 dicembre 2007 e DGR n del 28 dicembre 2007) Sono totalmente esenti dal pagamento sui farmaci i cittadini residenti (indipendentemente dall’età) appartenenti a nuclei famigliari (individuati ai fini fiscali e non anagrafici) con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a € ,98 lordi. E’ confermata l’abolizione per tutti i cittadini del ticket regionale sui farmaci equivalenti (generici e non più coperti da brevetto). COME SI DICHIARA L’ESENZIONE DAL TICKET SUI FARMACI? L’ASL di appartenenza rilascia gli attestati di esenzione: - per i cittadini ultrasessantacinquenni già in possesso di codice E11, rimane valida tale certificazione di esenzione, senza necessità di ulteriori rinnovi; - gli attestati di esenzione per reddito dai ticket farmaceutici (codice E11) avranno validità fino al 30 giugno 2009; - ai cittadini disoccupati non in attesa di prima occupazione compresi negli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego, agli iscritti nelle liste di mobilità ed ai cittadini in cassa integrazione straordinaria (ed ai familiari a carico), si applica lo stesso criterio reddituale e viene, pertanto, revocata la dgr del 20 marzo 2006 nella parte relativa; - sono mantenute le vigenti specifiche esenzioni, certificate direttamente dal medico curante (codice W01), per i cittadini affetti da malattie progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione ed a prognosi infausta (malati terminali) di cui alla dgr del 20 marzo 2006; Il medico che effettua la prescrizione, dovrà indicare il codice di esenzione nell’apposito spazio della ricetta del SSN.

68 COSA SI INTENDE PER NUCLEO FAMIGLIARE, REDDITO COMPLESSIVO AI FINI FISCALI E FAMIGLIARI A CARICO?
Fanno parte del NUCLEO FAMIGLIARE rilevante ai fini fiscali il dichiarante, il coniuge, i figli nonché altre persone conviventi e altri soggetti a carico ai fini dell'IRPEF anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante. Per REDDITO COMPLESSIVO FISCALE ai fini dell'esenzione è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo del nucleo famigliare, riferito all'anno precedente. Esso è dato dalla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo, quindi da intendersi come risulta dalla dichiarazione dei redditi riferita all'anno precedente e prodotta ai fini IRPEF (modelli CUD/730/UNICO). Per FAMIGLIARI A CARICO si intendono i famigliari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro). Essi sono: ● il coniuge non legalmente ed effettivamente separato


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