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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU
Comune di Scarperia Ufficio Tributi IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU
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Normativa D.L. 201/2011 decreto Monti
D.Lgs 23/2011 federalismo fiscale in quanto compatibile D.L.16/2012 convertito con modificazioni nella L. 44/2012 D.Lgs 504/92 norme Ici solo per le parti espressamente richiamate
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Presupposto dell’IMU (art 13 comma 2 D.L. 201/2011)
Presupposto dell’IMU: possesso di immobili (comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa) e di terreni.
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Abitazione principale:
L’immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare dove il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.
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Pertinenze: Si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
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Base imponibile (art. 13 comma 4):
La base imponibile è costituita dal valore che si ottiene rivalutando del 5% le rendite risultanti in catasto e applicando i seguenti moltiplicatori: 160 cat. A (esclusi A10) e cat. C2,C6 e C7 140 cat. B 140 cat. C3, C4 e C5 80 cat. D5 80 cat. A10 60 (dal 2013 pari a 65) cat. D (esclusi D5) 55 cat. C1
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Riduzione base imponibile al 50% (art 13 comma 3):
a) fabbricati di interesse storico o artistico b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (necessita di regolamento comunale per la disciplina delle caratteristiche di fatiscenza) -> necessaria la presentazione di dichiarazione sostitutiva (a giugno possono pagare con riduzione ed eventualmente qualora non spetti conguagliare a saldo senza sanzioni).
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Aliquote previste per legge (art. 13 c. 6, 7, 9):
Aliquota di base 0,76 % (il comune può aumentarla o diminuirla di 0,3 punti entro il 30/9/2012) Aliquota abitazione principale o pertinenze 0,4% (il comune può aumentarla o diminuirla di 0,2 punti entro il 30/9/2012) Aliquota fabbricati strumentali 0,2% (diminuibile dal comune di 0,1 punto) >attenzione per il Comune di Scarperia sono esenti salvo modifiche della legge entro 10/12/2012)
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Detrazioni per abitazione principale (art. 13 comma 10)
La detrazione base per l’abitazione principale è pari a 200€ rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione viene divisa per il numero di proprietari residenti indipendentemente dalla quota di possesso. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di base è maggiorata di 50€ per ogni figlio under 26 (fino ad un max di 8 figli) dimorante e residente nell’abitazione principale in questione.
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Versamento dell’imposta (art. 13 c. 11, 12):
Il versamento dell’imposta deve essere suddiviso dal contribuente tra quota statale e quota comunale: la quota dello Stato è pari al 50% dell’aliquota base su tutti gli immobili ad eccezione di abitazione principale e pertinenze. Per il versamento deve essere utilizzato il modello F24 reperibile in banca/posta o scaricabile da internet.
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Versamenti minimi: (art. 1 c. 168 L. 296/2006 e art. 25 c. 4 L
L’importo minimo dell’imposta annuale al di sotto del quale non deve essere pagato l’acconto è pari a 12,00 euro. Qualora l’imposta annuale (calcolata con le aliquote definitive) risulti superiore a tale importo il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione in sede di saldo. Il Comune può stabilire con regolamento un importo minimo diverso.
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Codici tributo per il versamento tramite F24:
Codice catastale comune Scarperia I514
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Versamenti in acconto e saldo (art 13 c. 12bis):
Abitazione principale e pertinenze possibilità di scelta: a) 2 rate: 50% giugno e saldo dicembre; b) 3 rate: 33,33% giugno, 33,33% settembre e saldo a dicembre Altri fabbricati: 2 rate (50% a giugno e saldo a dicembre). Fabbricati ex rurali da accatastare entro 30/11/2012: unica soluzione entro 17 dicembre.
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Scadenze versamenti: 18 giugno (1° acconto) 17 settembre (2° acconto solo per abitazione principale e pertinenze) 17 dicembre (saldo a conguaglio)
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Dichiarazioni (art. 13 comma 12-ter):
Ad oggi siamo ancora in attesa di una circolare con modello o istruzioni dettagliate. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini Ici. Non occorre presentare dichiarazione qualora la fattispecie venga dichiarata dai notai tramite MUI (ad es. il caso della semplice compravendita). I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dall’inizio del possesso o dalla variazione rilevante ai fini della determinazione dell’imposta. Per il 2012, laddove sia già sorto l’obbligo dichiarativo, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre.
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Delibera aliquote e Regolamento Comunale:
Il Comune entro il 30 settembre 2012 potrà deliberare il regolamento IMU che avrà effetto retroattivo al 1° gennaio 2012. Il Comune entro il 30 settembre 2012 potrà deliberare le aliquote IMU (da utilizzare per il versamento a conguaglio di dicembre). Lo Stato avrà tempo fino al 10 dicembre 2012 per variare ulteriormente le aliquote!!!- > avvisare i contribuenti di informarsi prima di pagare il saldo.
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Casi particolari (art. 13 comma 10):
Abitazioni in cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci: si applica aliquota base 0,76% e detrazione per abitazione principale. Il versamento è tutto a favore del Comune. Coniugi separati: il diritto del coniuge assegnatario dell’abitazione è equiparato al diritto di abitazione, pertanto sarà tenuto al pagamento dell’Imu per il 100% di possesso.
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Attenzione: Non esiste più l’equiparazione all’abitazione principale per l’immobile dato in uso gratuito a genitori/figli (pagherà l’Imu con aliquota ordinaria). Immobili locati: il comune con regolamento potrebbe prevedere un’aliquota agevolata. Abitazione posseduta da residenti in istituti di ricovero e cura (se non locata): il comune con regolamento potrebbe stabilire l’equiparazione all’abitazione principale. Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all’estero (se non locata): il comune con regolamento potrebbe stabilire l’equiparazione all’abitazione principale.
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