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PubblicatoAdamo Durante Modificato 10 anni fa
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Redazione: SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO LE ULTIME SULLEDILIZIA Incontro del 22 Marzo 2012 con i professionisti
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Art. 84 bis L.R. 1/2005 Per gli interventi di cui allart. 79 comma 1 lettera a (SUPERSCIA) e di ristrutturazione edilizia (art. 79 comma 2 lettera d) il decorso del termine, di cui allart. 84 comma 6, non preclude la potestà di controllo, anche a campione. 2
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3 Per tutti gli interventi soggetti a SCIA, esclusa la SUPERSCIA e la ristrutturazione edilizia, la podestà di controllo si conclude prevalentemente entro 30 giorni dalla presentazione. 1° aspetto 2° aspetto Dallart. 84 bis della L.R. 1/2005 Il controllo, anche a campione, è relativo alla SUPERSCIA e alla ristrutturazione edilizia.
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di modificare le modalità di sorteggio includendovi esclusivamente gli interventi soggetti a SUPERSCIA e Ristrutturazione ediliziadi modificare le modalità di sorteggio includendovi esclusivamente gli interventi soggetti a SUPERSCIA e Ristrutturazione edilizia di prendere atto che la SCIA ha un carattere privatistico e quindi viene eliminata la verifica di procedibilità da parte degli uffici e lelenco dei documenti presentati è attestato dal professionista.di prendere atto che la SCIA ha un carattere privatistico e quindi viene eliminata la verifica di procedibilità da parte degli uffici e lelenco dei documenti presentati è attestato dal professionista. di prefigurare per le SCIA a controllo a campione una verifica dalla culla alla tombadi prefigurare per le SCIA a controllo a campione una verifica dalla culla alla tomba 4 Conseguentemente, con determina n° 130 del 15/03/2012, il Comune di Montelupo ha deciso:
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5 La legge pertanto individua, per le SCIA, un termine di 30 giorni per notificare il divieto di prosecuzione degli interventi e lordine di ripristino delle parti poste in essere in assenza di alcuni degli atti necessari. Nel caso di incompletezza il Comune invita linteressato a regolarizzare la Segnalazione Certificata assegnandogli a tal fine un tempo congruo.
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Modalità di rilascio del Permesso di Costruire Presentazione domanda 1. Presentazione della domanda con dichiarazione di conformità del progettista. Responsabilità del procedimento 2. Entro 10 giorni comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento. Istruttoria 3. Entro 60 giorni dalla presentazione il Responsabile del Procedimento cura listruttoria, valuta la conformità e formula la proposta di provvedimento. Necessità di modeste modifiche 4. Entro 30 giorni si può richiedere modifiche. Linteressato si pronuncia sulla richiesta entro il termine fissato e in caso di adesione integra la documentazione nei successivi 30 giorni. Con la richiesta si sospendono i termini dei 60 giorni dellistruttoria che riprendono dopo le ottenute integrazioni. 6
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Modalità di rilascio del Permesso di Costruire Necessità di documenti che integrano o completino la domanda 5. Il termine di 60 giorni per la proposta di provvedimento può essere interrotto una sola volta dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla domanda. Il termine di 60 giorni ricomincia nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Emanazione provvedimento finale 6. Entro 30 giorni dalla proposta di provvedimento è adottato il provvedimento finale. Termini per procedimenti complessi 7. I termini di 60 giorni per la predisposizione della proposta di provvedimento per i progetti particolarmente complessi e i 30 giorni per la necessità di documenti a integrazione sono raddoppiati per motivata risoluzione del Resp. del Procedimento. Silenzio - Assenso 8. Decorso inutilmente il termine per ladozione del provvedimento conclusivo, ove il Dirigente o il Responsabile dellUfficio non abbia opportunamente motivato il diniego, si intende formato il Silenzio Assenso. 7
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8 Anche nel caso dellelenco dei documenti nel Permesso di Costruire è eliminata la verifica di procedibilità da parte dellufficio che riceve la pratica in conformità anche al diverso tenore delle dichiarazioni del progettista (vedi art. 83 comma 4).
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9 Interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata Lart. 142 commi 1, 2, 3 e 4 della L.R. 66/2011 ha posto ulteriori limitazioni alla edificazione nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata (aree PI4). Il comma 2, alle lettere a), b), c), d), ed e), individua gli interventi consentiti. Le lettere d) ed e) consentono gli interventi di ristrutturazione edilizia e di addizione volumetrica. Il comma 3 specifica però che gli interventi alle lettere a), b), c), d) ed e) non possono determinare: a) creazione di nuove unità immobiliari con destinazione residenziale o che comunque consenta il pernottamento o incremento del numero delle unità medesime; b) aumento della superficie coperta delledificio oggetto dellintervento.
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10 Per gli interventi di cui alle lettere a), b) c), d) ed e) del comma 2 il progettista assevera: a) assenza o leliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza; a) che lintervento non determina aumento dei rischi e delle pericolosità a monte e a valle.
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