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“La disciplina dei rifiuti nelle imprese

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Presentazione sul tema: "“La disciplina dei rifiuti nelle imprese"— Transcript della presentazione:

1 “La disciplina dei rifiuti nelle imprese
11 Progetto Green economy e sviluppo sostenibile per le imprese del Distretto delle calzature di Fermo Fondo di Perequazione 2009 – 2010 “La disciplina dei rifiuti nelle imprese e le modalità di acceso al sistema di tracciabilità Sistri” Seminario formativo del 12/marzo/ 2012

2 Codice Ambientale D.Lgs. 3 aprile n. 152 (G.U. del 14 aprile 2006) entrato in vigore 29 aprile 2006 Negli anni successivi subisce diverse modifiche ed integrazioni: D.Lgs. 205 del 2010 recepisce la direttiva europea 2008/98/CE Entra in vigore il 25 dicembre 2010 Molti dei principi contenuti nel decreto hanno necessità di provvedimenti attuativi. D.Lgs. 7 luglio 2011, n vigente dal 16 agosto 2011 DL 13 agosto 2011, n. 138 vigente dal 13 agosto 2011 DL 14 settembre 2011, n. 138 vigente dal 13 agosto 2011 DL 6 dicembre 2011, n 201, art 40 c. 8 – semplificazioni per la gestione dei rifiuti a pericolo infettivo di estetisti e tatuatori DL 9 febbraio 2012, n. 5, art.28 - modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo per aziende agricole

3 PRIORITA’ NELLA GESTIONE CLASSIFICAZIONE DEFINIZIONI
PRINCIPI GENERALI Precauzione Prevenzione Sostenibilità Responsabilizzazione PRIORITA’ NELLA GESTIONE Preparazione per il riutilizzo Riciclaggio Recupero (compresa energia) Smaltimento CLASSIFICAZIONE Urbani – Speciali Pericolosi / Non pericolosi DEFINIZIONI Rifiuto Sottoprodotto Produttore Detentore Gestione Raccolta Raccolta differenziata Recupero Deposito temporaneo Centro Comunale di raccolta Tracciabilità dei rifiuti: SISTRI Registro di carico e scarico Formulari CATASTO DEI RIFIUTI MUD RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE PARTICOLARI TIPOLOGIE TERRE E ROCCE DA SCAVO OLI USATI ROTTAMI FERROSI DEFINIZIONI CANCELLATE Luogo di produzione rifiuti Materia prima secondaria Iscrizione Albo Gestori Ambientali ORDINARIA SEMPLIFICATA SANZIONI / REATI Abbandono privati/enti-imprese non autorizzata Omessa bonifica Violazione Registri / Formulari Traffico illecito AUTORIZZAZIONI NUOVE DEFINIZIONI Intermediario Commerciante Rifiuto pericoloso..... Divieto miscelazione e diluizione rifiuti pericolosi Violazioni del sistema tracciabilità dei rifiuti ESCLUSIONI ASPETTI PARTICOLARI Rifiuti da manutenzione Pulizia manutentiva fogne Ecocerved

4 RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE
Principi generali Art. 178 d.lgs 152/2006 mod. d.lgs 205/2010 ° Precauzione ° Prevenzione ° Sostenibilità ° Responsabilizzazione La gestione dei rifiuti nasce già dal coinvolgimento di tutti i soggetti, a partire da coloro che sono attivi nella fasi di produzione, distribuzione, utilizzo, consumo dei beni da cui hanno origine i rifiuti, secondo il principio di chi inquina paga. Questo articolo, nella stessa formulazione, era già presente nel d.lgs 152/2006. La modifica introdotta con il d.lgs 205/2010, art. 178-bis d.lgs 152/2006, rappresenta una generalizzazione di un principio già attuato con riferimento a specifiche filiere produttive e di recupero (es.: veicoli fuori uso, AEE). Disposizione dettata dall’ esigenza di graduare l’introduzione di un principio che aumenta i costi a carico degli operatori, ma che per la comunità europea è legata ad una riduzione e prevenzione dei rifiuti, partendo già dalla fase di progettazione dei beni: incoraggiando lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti ad uso multiplo, durevoli, adatti ad un recupero sicuro. Ciò si traduce nel concetto di RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE

5 Responsabilità estesa del produttore
Art. 178 bis d.lgs 152/2006 mod. d.lgs 205/2010 E’ prevista la possibilità di introdurre, nell’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti e nell’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo dei prodotti, modalità e criteri per la responsabilità estesa del produttore. Qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi trasporti, tratti, venda o importi prodotti (art. 183 lettera g) Le modalità e i criteri della responsabilità estesa del produttore potranno essere introdotti con uno o più decreti.

6 Criteri di priorità nella gestione rifiuti
Art. 179 d.lgs 152/2006 mod. d.lgs 205/2010 prevenzione preparazione per il riutilizzo riciclaggio recupero di altro tipo, es. recupero energia smaltimento L’articolo: - definisce un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, - dispone che solo in via eccezionale e solo per singoli flussi di rifiuti sia possibile discostarsi dall’ordine di priorità, e solo qualora ciò sia giustificato, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi (produzione e gestione), cioè sia sul profilo socio economico che ambientale sanitario.

7 Criteri di priorità nella gestione rifiuti
Prevenzione: la promozione di azioni (strumenti economici, eco bilanci, ecc.) in grado di ridurre la produzione e/o la nocività dei rifiuti; Preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

8 Criteri di priorità nella gestione rifiuti
Recupero di altro tipo, es. recupero energia: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali (materie prime) o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

9 Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti
Art. 185, d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010 Non rientrano: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

10 Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti
Art. 185, d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010 Sono esclusi: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1069/2009, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n /2009 ; i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.lgs 30 maggio 2008, n 117. Il regolamento (Ce) n. 1069/2009 norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano abroga a far data dal 4 marzo 2011 il regolamento (Ce) n /2002 Ecocerved 10

11 Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti
Art. 185, d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010 Sono esclusi anche: i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, purchè non classificato come rifiuto o possa avere la qualifica di sottoprodotto.

12 Definizione di sottoprodotto
Art. 183, comma 1, lett. qq) d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010 Qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

13 Definizione di sottoprodotto
Art. 184-bis, comma 1 d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010 condizioni a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

14 Definizione di sottoprodotto
Art. 184-bis, comma 2 d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010 criteri possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. ATTENZIONE All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

15 Definizione di rifiuto
Art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs 152/2006 , mod. d.lgs 205/2010 “Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi ” Allo stesso articolo viene definito anche quando un rifiuto è pericoloso (comma 1 lett. b) “Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto” Art. 184-ter, comma 1 d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010 Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo......

16 Definizione di rifiuto pericoloso
Art. 183, comma 1, lett. b) d.lgs 152/2006 , mod. d.lgs 205/2010 Art. 184, comma 4,5, 5-ter d.lgs 152/2006 , mod. d.lgs 205/2010 Tutti i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte IV del d.lgs. 152/2006. L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/06 include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. L’allegato D è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Ante D.Lgs. 205/2010: Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco nell’elenco di cui all’allegato D alla Parte quarta del presente decreto, sulla base degli allegati G, H e I alla medesima Parte IV. Gli allegati G, H sono stati eliminati.

17 Definizione di rifiuto pericoloso
Art. 183, comma 1, lett. b) d.lgs 152/2006 , mod. d.lgs 205/2010 Art. 184, comma 4,5, 5-ter d.lgs 152/2006 , mod. d.lgs 205/2010 La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. Ante D.Lgs. 205/2010: E’ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’Allegato G … ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

18 Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto
Art. 184-ter d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010 Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

19 “MPS” materia prima seconda
Disciplina sui rifiuti (d.l.gs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni) Extra disciplina sui rifiuti “RIFIUTO” “SOTTOPRODOTTO” dalla fase originaria “MPS” materia prima seconda Smaltimento Recupero cessa di essere RIFIUTO dopo la fase del recupero Ecocerved

20 Responsabilità della gestione dei rifiuti
Art. 188, comma 1 d.lgs 152/2006 Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono: - direttamente al loro trattamento, - oppure li consegnano ad un intermediario,o commerciante, a ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, - o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti. Deve essere garantita LA TRACCIABILITA' dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale

21 Definizioni - nuove definizioni
Art. 183, comma 1 d.lgs 152/2006 , mod. d.lgs 205/2010 INTERMEDIARIO .... qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti. COMMERCIANTE .... qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.

22 Definizioni - cancellate
LUOGO DI PRODUZIONE .... luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti. MPS (materie prime secondarie) .... le materie prime secondarie vengono generate dalle operazioni di recupero effettuate sui rifiuti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, così come indicato nell'allegato C alla parte quarta del decreto.

23 Classificazione rifiuti
Art. 184 d.lgs 152/2006 I rifiuti sono classificati: secondo l'origine in: - rifiuti urbani - rifiuti speciali secondo le caratteristiche di pericolosità in:   rifiuti non pericolosi - rifiuti pericolosi

24 Classificazione rifiuti
i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli indicati sopra, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o aree private ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). Rifiuti urbani

25 Classificazione rifiuti
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c ; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restante quanto disposto dall’articolo 184bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti da attività di recupero/smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti da potabilizzazione e da altri trattamenti acque, depurazione acque reflue e abbattimento di fumi; h) i rifiuti da attività sanitarie. Rifiuti speciali art C.c: definizione di imprenditore agricolo,è tale chi esercita una fra le seguenti attività: coltivazione fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse

26 Assimilazione rifiuti urbani
Ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera e) d.lgs 152/2006 Competenza dello Stato di determinare (con successivo decreto del Ministro dell’Ambiente) i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Esclusione dalla possibilità di assimilazione: Rifiuti prodotti nelle strutture di vendita • No assimilazione per strutture con superfici > 450 mq in comuni fino a res. e > 750 mq in comuni > res. Rifiuti derivanti da aree produttive compresi i magazzini • No assimilazione salvo i rifiuti prodotti da uffici, mense, bar ecc. Imballaggi secondari e terziari • No tariffa se avviati dal produttore direttamente al recupero I COMUNI concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti assimilabili con appositi regolamenti (art. 198, comma 2 d.lgs 152/2006)

27 Attribuzione codici CER /1
L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti. La procedura per la corretta attribuzione dei codici CER da attribuire ai rifiuti è individuata nell' all. D Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006. Tale procedura deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista.

28 Attribuzione codici CER/2
Per la corretta individuazione del codice CER da attribuire al rifiuto, il PRODUTTORE deve quindi: identificare il processo produttivo che ha originato il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20. E’ possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi, in funzione delle varie fasi della produzione. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti). ricercare tra i sottocapitoli quello indicante la propria attività specifica e quindi la tipologia di rifiuto che si intende gestire (recupero/smaltimento).

29 Attribuzione codici CER/3
Inoltre se nessuno dei codici dei capitoli suddetti risulta adeguato, occorre esaminare i capitoli 13, 14, 15 se il rifiuto non è ancora correttamente individuato, occorre utilizzare il capitolo 16 se il rifiuto non è ancora individuabile, è necessario utilizzare come ultime due cifre il codice '99' preceduto dalle quattro cifre che corrispondono al capitolo e al sottocapitolo relativo all'attività. Si evidenzia in particolare che ai sensi di tale procedura l'utilizzo dei CER 99 ha carattere residuale.

30 Analisi: obblighi e scadenze
Campionamenti ed analisi sono previsti dall’art. 8 del D.M L’articolo specifica anche le modalità esecutive delle stesse. La periodicità delle verifiche analitiche sono indicate sempre allo stesso art. 8, si prevede infatti che queste “devono essere effettuate ad ogni inizio d'attività e, successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti”.

31 Analisi: obblighi e scadenze
Campionamento La corretta esecuzione del campionamento è fondamentale per garantire la rappresentatività del campione nonché per la corretta conduzione delle prove e degli accertamenti analitici. Pertanto, è necessario che al campionamento attenda personale qualificato alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, terzo, rispetto al produttore del rifiuto o del recuperatore di esso. Certificati analitici I certificati analitici e di prova devono indicare chiaramente le modalità di prelievo del campione, le metodiche impiegate per le determinazioni, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato al rifiuto che rappresenta.

32 Analisi: obblighi e scadenze
Caratterizzazione e Classificazione Il produttore del rifiuto ha l'obbligo e l'onere della caratterizzazione e classificazione (attribuzione del CER) del rifiuto, in base alle normative vigenti (direttiva MinAmbiente 9 aprile 2002, ciò è attualmente riportato nel: D.lgs 152/2006, parte IV, relativa alla classificazione dei rifiuti pericolosi, D.lgs 36/2003 relativo alle discariche dei rifiuti, Dm 3 agosto 2005 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, Dm 5 febbraio 1998 relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi con procedure semplificate) Nello specifico caso dei rifiuti recuperabili in procedura semplificata tale regola appare ancora di più logica: il produttore del rifiuto, infatti, deve conoscere sin dall'origine se il proprio rifiuto rientra tra le fattispecie di rifiuti presenti nel Dm 5 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni e se le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto rispettino le prescrizioni del Dm.

33 Analisi: obblighi e scadenze
Obblighi e Oneri Fermo restando l'obbligo e l'onere del produttore, il gestore dell’impianto (recupero o smaltimento ) è conveniente che esegua, a sua convalida, a campione qualche analisi al fine di essere sicuro che gli venga conferito un rifiuto avente le caratteristiche riportate nel certificato analitico che dovrà accompagnare il rifiuto e che questo sia conforme ai rifiuti che può trattare in base all’autorizzazione dell’impianto stesso, fatto di cui risponde in termini di responsabilità seppure in solido con il produttore.

34 Deposito temporaneo Art. 183, comma 1, lett. bb) d.lgs 152/2006
Il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci. testo aggiunto DL 9/02/2012 Raccolta: l’operazione di prelievo, cernita preliminare e deposito, compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

35 Condizioni per il Deposito Temporaneo
Rifiuti pericolosi Con cadenza almeno trimestrale o Quando il deposito raggiunge i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi Rifiuti non pericolosi In ogni caso, il Deposito Temporaneo non può mai superare l’anno anche se non si raggiungono mai i suddetti quantitativi max.

36 Condizioni per il Deposito Temporaneo
Il deposito Temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche Nel rispetto delle norme che disciplinano: - il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti; - l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi. Rifiuti pericolosi Deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute; - durata massima di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore; - può essere esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore. (art. 8 DPR 254/2003). Rifiuti Sanitari

37 Oneri del Produttore Art. 188 e seg., d.lgs 152/2006 Priorità:
DIVIETO DI ABBANDONO Priorità: a) autosmaltimento dei rifiuti (non vigente) b) conferimento a terzi autorizzati; c) conferimento al servizio pubblico di raccolta previa convenzione. Rispetto limiti deposito temporaneo; Registro cronologico (SISTRI) se tenuto in alternativa Registri carico e scarico; Conferimento a soggetti autorizzati; Scheda movimento (SISTRI) se tenuto in alternativa Formulario

38 TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
Art. 188-bis d.lgs 152/2006 (ripristinato) La tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire: nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193. Il soggetto che aderisce a (Sistri), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta: dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione Sistri.

39 SISTRI Art. 188-tris d.lgs 152/2006 (ripristinato)
Questi i punti nodali dei nuovi commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 6, come approvati dal Senato della Repubblica: 1) Ripristino del Sistri e ulteriore periodo transitorio per consentirne la progressiva entrata in operatività, in 2 fasi: — fino al 15 dicembre 2011 il MinAmbiente viene incaricato di assicurare la verifica tecnica delle componenti software e hardware,organizzando test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti, — il termine di entrata in operatività del Sistri per tutti i soggetti coinvolti slitta al 9 febbraio Fanno eccezione i piccolissimi produttori in relazione ai quali viene confermata la previsione di proroga del Dl 70/2011. 2) Il MinAmbiente avrà 90 giorni di tempo per individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali applicare le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. 3) Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al Sistri ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.

40 SISTRI Approvazione definitiva della legge di conversione del Dl 216/2011 ("Milleproroghe") avvenuta il 23 febbraio 2012 Slittamento al 30 giugno 2012 l’operatività del SISTRI dei rifiuti per i produttori medio-grandi e i gestori di rifiuti (termine fissato dall’originaria formulazione del Dl 216/2011 al 2 aprile 2012) Rimane in ogni caso ferma l'eccezione introdotta dal Dl 70/2011 a favore dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi (< di 10 dipendenti), infatti per questi il MinAmbiente deve stabilire una data successiva di operatività del Sistri che comunque non potrà essere antecedente — sempre alla luce del Dl 216/2011 — al 30 giugno 2012.

41 SISTRI Art. 188-bis d.lgs 152/2006 (ripristinato)
Il registro cronologico e le schede di movimentazione Sistri: * sono resi disponibili all'autorità di controllo quando ne faccia richiesta, * sono conservate in formato elettronico da Parte del soggetto obbligato per almeno 3 anni dalla data di registrazione e di movimentazione dei rifiuti, * unica eccezione riguarda le discariche per le operazioni di smaltimento. In questo caso i documenti devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Inoltre, per gli impianti di discarica, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica.

42 SISTRI STRUMENTI I dati devono essere inseriti nel sistema SISTRI in diverse sezioni: • Sezione “Area Registro Cronologico” - sostituisce i registri di carico e Scarico; • Sezione “Area Movimentazione” - sostituisce i formulari; • Sezione “Area Trasporti” – all’interno della quale si trovano le funzioni del ‘conducente’, area nella quale può operare l’autista del mezzo per le funzioni di sua competenza. • Sezione “WEBMAIL PEC” – casella di posta elettronica certificata associata all’azienda per cui si opera, es. il produttore riceve su questa mail le comunicazioni di avvenuto smaltimento generate dal sistema in modo automatico (4 copia formulario).

43 SISTRI Il registro cronologico
• “sostituisce” il registro di carico e scarico • “sono creati ed assegnati dal sistema”, l’utente non ha la possibilità di apportare delle modifiche (aggiungere o cancellare registri), in pratica sono creati in base all’impostazione data dall’impresa all’atto dell’iscrizione a SISTRI) Il produttore è il soggetto che per primo inizia il percorso della compilazione delle varie operazioni finalizzate alla tracciabilità.

44 SISTRI L’area movimentazione / SCHEDA MOVIMENTAZIONE
• “sostituisce” il formulario di identificazione per il trasporto, • è compilata, per le rispettive parti, – dal delegato dell’impresa produttore/detentore, – dal delegato dell’impresa di trasporto, – dal conducente del mezzo di trasporto, – dal delegato dell’impresa di destinazione (impianto di gestione).

45 SISTRI Art. 188-tris d.lgs 152/2006 (ripristinato)
L’articolo contiene la disanima: di tutti i soggetti tenuti ad aderire al sistema (Sistri), come pure coloro che possono farlo su base volontaria. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al Sistri entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.

46 Articolo 12, comma 2 del Decreto 17 dicembre 2009
Registro di carico e scarico Formulario trasporto rifiuti Regime transitorio Articolo 12, comma 2 del Decreto  17  dicembre  2009 Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema Sistri, per un mese successivo all'operatività del Sistri rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

47 Registro di carico e scarico
Art. 190 , comma 6, d.lgs 152/2006 I soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lettera a) e b) che non hanno aderito su base volontaria al Sistri (art. 188-bis, comma 2, lettera a) devono adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico (art. 190)

48 Registro di carico e scarico
Art. 190 , comma 6, d.lgs 152/2006 Sono esclusi (con modifica introdotta d.lgs 7 luglio 2011 n. 121): * gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi art. 212, comma 8, * le imprese e gli enti che, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b (cioè imprese edili).

49 Registro di carico e scarico
Art. 190 , comma 6, d.lgs 152/2006 Sono esclusi (modifica introdotta DL n 201 del 6/12/2011 art. 40): i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (Cer : aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possonotrasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg al giorno, sino all’impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il MUD, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all’ articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all’effettuazione del relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.

50 Registro di carico e scarico
Art d.lgs 152/2006 Sempre valido il Registro conforme al D.M. 148 del 1 aprile 1998 modelli A e B e la CIRCOLARE 4 agosto 1998, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti. I registri sono numerati e vidimati dalle CCIAA territorialmente competente. A fronte della vidimazione deve essere corrisposto il diritto di segreteria (al momento pari ad Euro 25). I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

51 Registro di carico e scarico
Art d.lgs 152/2006 Sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione, o con la copia della scheda movimento Sistri. Sono conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione. Per i soggetti obbligati la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10t di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

52 Registro di carico e scarico
Art d.lgs 152/2006 Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta. I produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede movimento Sistri, relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi. I centri di raccolta (art. 183, comma 1, lettera mm), per le operazioni di gestione, sono: escluse dagli obblighi per i rifiuti non pericolosi, obbligate per i rifiuti pericolosi e la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento in uscita dei rifiuti dal centro, in maniera cumulativa.

53 Formulario trasporto rifiuti
Art. 193, comma 1, d.lgs 152/2006 Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al Sistri i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell’instradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.

54 Formulario trasporto rifiuti
Art. 193 d.lgs 152/2006 Resta valido il Formulario rifiuti conforme al DM 145 del 1 aprile 1998 e la CIRCOLARE 4 agosto 1998, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti. La numerazione e vidimazione devono essere effettuate dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio o dagli Uffici regionali o provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sui registri IVA acquisti. La vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

55 Formulario trasporto rifiuti
Art. 193 d.lgs 152/2006 Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni e se dovuto integrate con i registri di carico e scarico.

56 Formulario trasporto rifiuti
Art. 193 , comma 5, d.lgs 152/2006 Le disposizioni relative al formulario non si applicano: né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 l, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta (art. 183, comma 1, let. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di 4 volte l'anno non eccedenti i 30 kg o di 30 l al giorno e, comunque, i 100 kg o 100 l l'anno.

57 Formulario trasporto rifiuti
Art. 193 , comma 9-bis, d.lgs 152/2006 (modifica introdotta con il DL n 5 del 9 febbraio 2012) La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. viene anche introdotta una variazione all’art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs 152/2006, in relazione alla definizione di deposito temporaneo, cioè: «nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci»

58 Formulario trasporto rifiuti
Art. 193 d.lgs 152/2006 Il formulario costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui: all'articolo 7 – bis del D.lgs. 21 novembre 2005 n° 286 e al D.M. delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009.

59 Formulario trasporto rifiuti
Art. 193 d.lgs 152/2006 La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Sui i formulari devono essere indicati, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Se il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni va indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

60 Formulario trasporto rifiuti
Art. 193 d.lgs 152/2006 Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 48 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

61 Formulario trasporto rifiuti
Art. 193 d.lgs 152/2006 Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, trasbordo, soste tecniche nei porti o scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio, se effettuate nel più breve tempo possibile e non superino i 6 giorni dalla data di inizio le attività. Diversamente il detentore del rifiuto deve darne indicazione, nello spazio relativo alle annotazioni, prima della scadenza del termine, a Comune e Provincia territorialmente competente.

62 Formulario trasporto rifiuti
Art. 193 d.lgs 152/2006 Il detentore del rifiuto dovrà adottare a propri costi e spese tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali danni ambientali e nocivi per la salute umana. Se il periodo è superiore a 30 giorni (dalla data di inizio l'attività) il detentore del rifiuto è obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, commerciante, o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179.

63 SANZIONI Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121
Modifiche al D.lgs 3 dicembre 2010, n. 205 Articoli 3 e 4 2-bis , fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del Sistri i soggetti di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del D.lgs 152/2006, e successive modificazioni, che non adempiono alle prescrizioni di cui all'art. 28, comma 2, del DM 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'art. 258 del d.lgs 152/2006, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto. 2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste dall'art. 258 del D.lgs 152/2006, nella formulazione previgente a quella di cui al D.lgs 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del MUD si applicano ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'art. 28, comma 1, del citato DM 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modificazioni, secondo i termini e le modalità ivi indicati. A seguire uno schema per quanto riguarda le sanzioni relative ai diversi aspetti: Ecocerved

64 SANZIONI: violazione degli obblighi di comunicazione ,tenuta errata od incompleta registri e formulari art. 258 D.lgs 152/2006 c. 1: i soggetti di cui all’art. 190 (non obbligati al SISTRI) -- sanzione amministrativa da a Euro c. 2: i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in Enti/Imprese -- sanzione amministrativa da a Euro c. 3: nel caso in cui le imprese appartenenti al c. 1 ed occupino meno di 15 dipendenti -- sanzione amministrativa da a Euro c. 4: i trasportatori di cui all’art. 212 comma 8 che non applicano l’art. 193 (non aderenti su base volontaria al SISTRI) -- sanzione amministrativa da a Euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del c. p. se sono fornite informazioni false sul certificato di analisi dei rifiuti c. 5: se le informazioni sui registri e formulari sono incomplete ma riconducibili ad informazioni esatte -- sanzione amministrativa da 260 a Euro

65 SANZIONI: violazione degli obblighi di comunicazione,
tenuta errata od incompleta registri e formulari art. 258 D.lgs 152/2006 c. 5 bis: i soggetti di cui all’art. 220 comma 2 (CONAI) in assenza di comunicazione (prevista dalla legge 70/94) -- sanzione amministrativa da a Euro; se effettuata entro il 60° giorno dalla scadenza (prevista dalla legge 70/94) -- sanzione amministrativa da 26 a 160 Euro c. 5 ter: i sindaco del comune in assenza di comunicazione (prevista dalla legge 70/94) -- sanzione amministrativa da a Euro; se effettuata entro il 60° giorno dalla scadenza (prevista dalla legge 70/94) -- sanzione amministrativa da 26 a 160 Euro;

66 SANZIONI: obblighi di iscrizione al SISTRI e relativo versamento art
SANZIONI: obblighi di iscrizione al SISTRI e relativo versamento art. 39 comma 2 D.lgs 205/2010 fino alla data di partenza .... nessuna sanzione nei successivi 8 mesi una sanzione del 5% del dovuto per l’iscrizione nei successivi 4 mesi una sanzione del 50% del dovuto per l’iscrizione dopo il primo anno una sanzione da a se non p. dopo il primo anno una sanzione da a se pericoloso

67 SANZIONI: omissione del registro cronologico e scheda movimentazione SISTRI – rifiuti non pericolosi art. 260 bis, comma 3 D.lgs 152/2006 fino alla data di partenza nessuna sanzione nei successivi 8 mesi una sanzione da 260 a 1.550 nei successivi 4 mesi una sanzione da 520 a 3.100 dopo il primo anno una sanzione da a

68 SANZIONI: omissione del registro cronologico e scheda
movimentazione SISTRI – rifiuti pericolosi art. 260 bis, comma 4 D.lgs 152/2006 fino alla data di partenza .... nessuna sanzione nei successivi 8 mesi una sanzione da a nei successivi 4 mesi una sanzione da a dopo il primo anno una sanzione da a

69 SANZIONI: inadempienza ed ulteriori obblighi previsti dal SISTRI – rifiuti non pericolosi
art. 260 bis, comma 5 D.lgs 152/2006 fino alla data di partenza .... nessuna sanzione nei successivi 8 mesi una sanzione da 260 a 1.550 nei successivi 4 mesi una sanzione da 520 a 3.100 dopo il primo anno una sanzione da a

70 SANZIONI: inadempienza ed ulteriori obblighi previsti dal SISTRI – rifiuti pericolosi
art. 260 bis, comma 5 D.lgs 152/2006 fino alla data di partenza .... nessuna sanzione nei successivi 8 mesi una sanzione da a nei successivi 4 mesi una sanzione da a dopo il primo anno una sanzione da a

71 SANZIONI: trasporto effettuato senza scheda movimento SISTRI e certificato analitico (se dovuto) in copie cartacee art. 260 bis, comma 7 D.lgs 152/2006 fino alla data di partenza .... nessuna sanzione nei successivi 8 mesi una sanzione da a 930 nei successivi 4 mesi una sanzione da a 1.860 dopo il primo anno una sanzione da a 9.300

72 SANZIONI: quando le condotte indicate al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti
art. 260 bis, comma 9 D.lgs 152/2006 fino alla data di partenza .... nessuna sanzione nei successivi 8 mesi una sanzione da a nei successivi 4 mesi una sanzione da a dopo il primo anno una sanzione da a 1.550

73 SANZIONI: chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione art. 260 bis, comma 9 bis D.lgs 152/2006 A chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni si applica una sanzione amministrativa per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica anche a chi, in tempi diversi, commette con più azioni od omissioni, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni. Ovviamente fra quelle riportate al presente articolo.


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