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1. GENERALITÀ SULLA DIRETTIVA CANTIERI 2. GUIDA AD USO DEL COMMITTENTE

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Presentazione sul tema: "1. GENERALITÀ SULLA DIRETTIVA CANTIERI 2. GUIDA AD USO DEL COMMITTENTE"— Transcript della presentazione:

1 1. GENERALITÀ SULLA DIRETTIVA CANTIERI 2. GUIDA AD USO DEL COMMITTENTE
       1. GENERALITÀ SULLA DIRETTIVA CANTIERI 2. GUIDA AD USO DEL COMMITTENTE 3. IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 4. IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 5. I PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN EDILIZIA 6. LE PRINCIPALI OPERE PROVVISIONALI IN EDILIZIA

2 1. GENERALITÀ SULLA DIRETTIVA CANTIERI
La "Direttiva Cantieri" - 92/57/CEE - è la normativa europea che riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei "Cantieri temporanei e mobili" ed è stata recepita dallo Stato italiano con il D.Lgs. 494/96 e modificata successivamente con il D.Lgs. 528/99 entrato in vigore il 18 aprile E' UNA NORMA CHE HA L'OBIETTIVO DI ORGANIZZARE LE ATTIVITÀ DEL CANTIERE PER RIDURRE I RISCHI DI INFORTUNI SUL LAVORO, CONSIDERANDO CHE LA SICUREZZA SI POSSA PROGETTARE A MONTE, PREVEDENDO I RISCHI PRESENTI E LE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE DA APPLICARSI IN QUEL DETERMINATO CANTIERE La direttiva si applica a tutti quei lavori edili e di genio civile che comportino un "cantiere temporaneo e mobile". Riguarda quindi le nuove costruzioni, ma anche lavori di manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di qualsiasi tipo di opere, fisse, mobili o temporanee. Per opere si intende anche le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali e ferroviarie, quelle idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica e di sistemazione forestale e di sterro. In particolare le norme della direttiva si applicano anche negli scavi e nelle fasi di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, e in tutte le operazioni possibili (ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino, il montaggio e lo smontaggio) che riguardino gli impianti e che comportino lavorazioni a rischio. 2. QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA CANTIERI?

3 3. QUALI SONO LE FIGURE RESPONSABILI SECONDO LA DIRETTIVA CANTIERI?
Le figure della sicurezza sul cantiere sono: • Committente • Responsabile dei Lavori • Coordinatore per la Progettazione • Coordinatore per l'esecuzione • Datore di lavoro della ditta appaltatrice • Lavoratore autonomo

4 Il committente è il soggetto per conto del quale vengono realizzati lavori edili o di ingegneria civile: si tratta in generale di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, il rinnovamento di opere fisse, permanenti o temporanee. Per interventi privati in genere il Committente è lo stesso proprietario, in caso invece di lavori condominiali in genere è l'amministratore di condominio, in caso di aziende invece sarà il titolare della azienda o il legale rappresentante.

5 Il Coordinatore per la Progettazione è designato dal committente o dal responsabile dei lavori contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva dell'opera, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea: con entità presunta di almeno 200 uomini-giorno i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato II del D.L: 528/99. Il Coordinatore per la Progettazione durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte: redige il piano di sicurezza e di coordinamento predispone il fascicolo tecnico dell'opera Anche il committente o il responsabile dei lavori, se in possesso dei requisiti necessari, possono svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione e sostituirlo in ogni momento.

6 Il Coordinatore per l'Esecuzione è designato dal committente o dal responsabile dei lavori prima dell'affidamento dei lavori, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea: con entità presunta di almeno 200 uomini-giorno i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato II del D.L. 528/99. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: verificare l'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi verificare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) complementare del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con eventuali proposte di modifica da parte delle imprese appaltatrici organizzare la cooperazione, il coordinamento e l'informazione reciproca tra datori di lavoro e lavoratori autonomi segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni di sicurezza, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto eventuale comunicazione dell'inadempienza ad ASL e Direzione Provinciale del Lavoro in caso di mancato intervento di committente/responsabile dei lavori sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.

7 DURATA DEI LAVORI E "UOMINI GIORNO"
La durata dei lavori viene definita in "uomini giorno", cioè la somma delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori per la realizzazione dei lavori (presunte giornate complessive); la quantità degli uomini/giorni (U/gg) si ottiene sommando il numero di lavoratori presenti in cantiere ogni giorno. Esempio: 10 lavoratori per 6 giorni e 3 lavoratori per 8 giorni danno: 10x6 + 3x8 = 84 U/gg Conoscendo il preventivo dei lavori ed il genere di lavorazioni previste (nuova costruzione, ristrutturazione, finiture medie o di pregio) è possibile fare una valutazione degli Uomini/Giorno.

8 COSA SI DEVE FARE SE INIZIALMENTE UN CANTIERE NON RIENTRA NELLA DIRETTIVA, A SEGUITO DI VARIANTI SUPERA LA SOGLIA DEI 200 UOMINI GIORNO? Se un cantiere non supera la soglia dei 200 uomini-giorno, l'impresa esecutrice redige il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ed ha la piena responsabilità della sicurezza. Se invece il cantiere, a causa di modifiche successive, supera la soglia dei 200 uomini-giorno oppure le lavorazioni rientrano tra quelle a rischio previste nell'Allegato II del D.L. 528/99, il Committente sarà obbligato ad inviare la Notifica preliminare ad ASL e Direzione Provinciale del Lavoro.

9 10. COSA E' LA NOTIFICA PRELIMINARE?
E' un documento che il committente deve trasmettere ad ASL competente e a Direzione Provinciale del lavoro prima dell'inizio dei lavori per consentire all'organo di vigilanza di pianificare le proprie attività di controllo. Il documento contiene tutti i dati relativi all'identificazione del cantiere e delle figure a tutela dei lavoratori. L'adempimento è obbligatorio nei casi seguenti: entità non inferiore a 200 uomini/giorno anche se in presenza di un'impresa cantiere con rischi particolari e vi operano più imprese anche se non contemporaneamente I contenuti sono definiti nell'Allegato III del D. Lgs. 494/96.

10 COMMITTENTE                                                                                                                                              

11                                                                                                                                               Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è lo strumento operativo sul quale viene impostata la cooperazione ed il coordinamento, con la sequenza temporale delle fasi di lavoro, l'utilizzazione degli impianti comuni, mezzi logistici, e di protezione collettiva. Il committente trasmette il PSC alle imprese invitate a presentare le offerte e l'impresa aggiudicataria lo deve trasmettere alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Il coordinatore per l'esecuzione ha il compito di verificarne l'applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, di mettere in atto opportune azioni di coordinamento. A loro volta ciascuna impresa esecutrice deve trasmettere il proprio POS al coordinatore che ne valuta la congruità con il PSC. Oltre agli atti formali è opportuno che siano previste riunioni con tutte le imprese in ogni fase di lavoro nuova e che siano formalizzate le procedure di coordinamento.

12 In sostanza il PSC deve essere costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle fasi critiche del processo di costruzione. Il piano dovrà analizzare in particolare, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi: • Misure relative all'impatto ambientale del cantiere; • Apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva necessari, in relazione alla specificità dell'opera ed alla sua localizzazione; • Misure di prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza simultanea e successiva di più imprese e/o lavoratori autonomi; • Prescrizioni operative specifiche, correlate alla complessità dell'opera ed alle eventuali fasi critiche; • Gestione del rapporto temporale tra le varie fasi di lavoro; • Disciplina dell'utilizzo comune di infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva da parte di vari soggetti; • Modalità di cooperazione e coordinamento delle attività e reciproca informazioni tra le varie imprese e/o lavoratori autonomi.                                                                                                                                             

13 Il Fascicolo Tecnico dell'opera viene elaborato dal Coordinatore per la progettazione contestualmente alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento principalmente per due scopi: identificare e descrivere i rischi che, ad opera conclusa, si presenteranno nelle eventuali successive manutenzioni raccogliere tutta la documentazione tecnica riguardante l'opera stessa al fine di costituire il "dossier" dell'opera Per le opere di piccola entità può essere sufficiente raccogliere la documentazione sulla struttura (calcoli statici, nominativi di progettisti, costruttori, ecc.) sugli impianti (elettrico, idraulico, riscaldamento, gas, ecc.), sull'area in cui è presente il sito, sulle eventuali opere destinate ad essere utilizzate dai manutentori per la loro sicurezza.

14 NON SONO DA CONSIDERARSI DPI
tutti i mezzi di seguito riportati: Tutti gli indumenti di lavoro ordinari o le uniformi che non assicurino una protezione specifica ai fini della sicurezza e la salute dei lavoratori. Inoltre tutti i mezzi personali di protezione progettati e costruiti esclusivamente per uso privato(cioè di uso civile) atti a proteggere contro le condizioni atmosferiche, l'umidità, l'acqua e il calore,quali ad esempio:copricapo,indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli ecc. ; Dispositivi atti a proteggere o salvare persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che vengono indossati in modo non continuativo; Attrezzature e mezzi utilizzate dai servizi di soccorso e salvataggio; Mezzi di protezione personale utilizzati dalle forze armate, di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico ad esempio : caschi , scudi, ecc. ; Tutte le attrezzature per l'autodifesa o la dissuasione in caso di aggressione quali : generatori di aerosol,armi personali ecc.; Attrezzature individuali specifiche dei mezzi di trasporto stradali; Apparecchiature portatili per l'individuazione e la segnalazione di fattori nocivi e rischi quali i rilevatori di gas.                                                                                                                                              

15                                                                                                                                               SCHEDA - USO DEI DPI IN EDILIZIA PROTEZIONE DELLA TESTA                                                              ELMETTI, CASCHI LAVORAZIONI: Lavori sopra, sotto od in prossimità di impalcature e posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio armature, installazione e posa in opera di ponteggi,demolizioni; lavori in altezza anche su piloni , in grandi serbatoi e condotte;lavori in fossati, trincee o pozzi; lavori in terra e roccia; lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru.        PROTEZIONE DEGLI OCCHI OCCHIALI A STANGHETTA LAVORAZIONI: Limitati lavori di molatura o scalpellatura   

16                                                                                                                                               PROTEZIONE DELLE MANI                                GUANTI AD ELEVATA RESISTENZA MECCANICA LAVORAZIONI: Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, quali materiali in ferro (tondini per armature ecc.)    GUANTI RESISTENTI AL CALORE O ININFIAMMABILI LAVORAZIONI: Lavori di saldatura ed uso di cannelli     GUANTI RESISTENTI ANTIVIBRAZIONI LAVORAZIONI: Uso di martelli pneumatici in grado di trasmettere vibrazioni alle mani    

17 PROTEZIONE DEL TRONCO E DELLE BRACCIA PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE
                               INDUMENTI IMPERMEABILI E/O RESISTENTI AGLI AGENTI CHIMICI E MECCANICI; INDUMENTI DIFFICILMENTE INFIAMMABILI; GREMBIULI DI CUOIO LAVORAZIONI: Manipolazione di sostanze corrosive o nocive (olii minerali) , sabbiatura;Saldatura od uso di cannelli in ambienti ristretti;Saldatura elettrica     Vedi le situazioni di utilizzo del dispositivo PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE INDUMENTI IMPERMEABILI,GIACCHE A VENTO,COPRICAPI ECC.. LAVORAZIONI: Lavori edili all'aperto     Vedi le situazioni di utilizzo del dispositivo                                                                                                                                              

18 PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO
                                                                                                                                              PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO                                CINTURE DI SICUREZZA LAVORAZIONI: Tutti i casi in cui sia necessario, oltre la protezione contro il rumore, il mantenimento di comunicazioni con altri lavoratori con cui si opera    IMBRACATURA LAVORAZIONI: Tutti i casi in cui sia necessario, oltre la protezione contro il rumore, il mantenimento di comunicazioni con altri lavoratori con cui si opera   

19 LE PRINCIPALI OPERE PROVVISIONALI IN EDILIZIA
1. PONTEGGI METALLICI FISSI  2. CASTELLI DI CARICO E SCARICO MATERIALI  3. BALCONCINI DI CARICO E SCARICO MATERIALI  4. PROTEZIONI DELLE APERTURE PROSPICIENTI IL VUOTO  5. TRABATTELLI  6. ANDATOIE E PASSERELLE  7. PONTI SU RUOTE   8. SCALE A MANO                                                                                                     

20 PONTEGGI METALLICI FISSI
                                                                                                                                              PONTEGGI METALLICI FISSI RIFERIMENTI NORMATIVI D.P.R. 164/56 artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Circolare Ministero del Lavoro 13/82 Circolare Ministero del Lavoro 149/85 RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L'USO Cadute di persone dall'alto, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, caduta di materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi.

21 CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA
                                                                                                                                              I ponteggi metallici, a tubi e giunti o ad elementi prefabbricati, devono essere allestiti a regola d'arte, secondo le indicazioni del costruttore e devono essere conservati in efficienza per l'intera durata dei lavori. Tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impresso, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante. Possono essere impiegati, se hanno ottenuto l'autorizzazione ministeriale, in base solo ad un disegno esecutivo, sempre obbligatorio, firmato dal responsabile del cantiere, per le strutture: alte fino a m 20 dal piano d'appoggio delle piastre di base all'estradosso del piano di lavoro più alto; conformi agli schemi-tipo riportati nell'autorizzazione; comprendenti un numero complessivo d'impalcati non superiore a quello previsto dagli schemi-tipo; con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nell'autorizzazione e in ragione d'almeno uno ogni 22 m2; con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità; con i collegamenti bloccati mediante l'attivazione dei dispositivi di sicurezza.

22                                                                                                                                               Ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni, non garantiscono il livello di sicurezza presupposto nell'autorizzazione ministeriale e possono, pertanto, essere allestiti in conformità ad una relazione di calcolo e disegno esecutivo redatti da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale. Nel caso di ponteggio allestito con elementi misti sovrapposti è necessaria, oltre alla documentazione di calcolo aggiuntiva, quella dei diversi fabbricanti. L'installazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni, reti o altri elementi che offrano resistenza al vento, richiede pure la documentazione di calcolo aggiuntiva. Le eventuali modifiche al ponteggio devono essere riportate nella prevista documentazione.

23 MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                               Il ponteggio, ed ogni altra misura necessaria ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, è obbligatorio per i lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri. Il montaggio e lo smontaggio del ponteggio devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo, dotato di dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. Il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti e robusti e deve possedere una sicura stabilità. Gli impalcati, realizzati con tavole di legno o con tavole metalliche, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale o secondo progetto. Sui ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza dell'impalcato.

24                                                                                                                                              

25                                                                                                                                              

26                                                                                                                                              


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