La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

WORKSHOP: LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA PER LAGRICOLTURA BIOLOGICA Cosa cambia e quali prospettive per gli operatori italiani: il campo di applicazione R.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "WORKSHOP: LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA PER LAGRICOLTURA BIOLOGICA Cosa cambia e quali prospettive per gli operatori italiani: il campo di applicazione R."— Transcript della presentazione:

1 WORKSHOP: LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA PER LAGRICOLTURA BIOLOGICA Cosa cambia e quali prospettive per gli operatori italiani: il campo di applicazione R. Setti – FederBio 17 novembre 2008 – Corte Benedettina Legnaro (PD)

2 2R. Setti - FederBio Il campo di applicazione => oggetto Reg. 834/2007- a rt.1.1 sviluppo sostenibile dellAgricoltura Bio sviluppo sostenibile dellAgricoltura Bio efficace funzionamento del mercato interno efficace funzionamento del mercato interno concorrenza leale, fiducia dei consumatori e loro tutela concorrenza leale, fiducia dei consumatori e loro tutela Il presente regolamento…..stabilisce obiettivi e principi per rafforzare le norme … concernenti: tutte le fasi della produzione, preparazione, distribuzione di prodotti bio, nonché il loro controllo tutte le fasi della produzione, preparazione, distribuzione di prodotti bio, nonché il loro controllo luso delle indicazioni bio nelletichettatura e nella pubblicità luso delle indicazioni bio nelletichettatura e nella pubblicità

3 3R. Setti - FederBio Reg. 834/2007- art. 1.2) si applica ai seguenti prodotti provenienti dallagricoltura, inclusa lacquacoltura: a) prodotti agricoli vivi o non trasformati (ex. art.1.a) b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti (ex. art.1.b) c) mangimi (ex. art.1.c) d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione (ex. art. 6) Il campo di applicazione => prodotti

4 4R. Setti - FederBio Il campo di applicazione => prodotti Reg. 834/2007- si applica ai lieviti utilizzati come alimenti e come mangimi (art.1.2-new). Comprende inoltre: le attività di raccolta di vegetali selvatici (art.12.2 – ex.all.I.4) le attività di raccolta di vegetali selvatici (art.12.2 – ex.all.I.4) la raccolta e la coltivazione di alghe (art.13-new) la raccolta e la coltivazione di alghe (art.13-new) le produzioni animali dellacquacoltura (art. 15-new) le produzioni animali dellacquacoltura (art. 15-new)

5 5R. Setti - FederBio Il campo di applicazione => prodotti La nuova regolamentazione continua a non applicarsi ai prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici (= al Reg. 2092, tale divieto si trovava nelle definizioni di prodotti animali ex.art.4), ci sono però delle novità nelletichettatura (cfr.art.23.4.c.) Il vino continua a rimanere escluso (ma non è un alimento? cfr. c.20 e art. 27.1 del Reg. 889/2008) => uve biologiche vs. vino bio, finché non sarà adottato un nuovo regolamento

6 6R. Setti - FederBio Il campo di applicazione => processi Le attività riguardano tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, ma non la ristorazione (art.1 – 834) => vs. appalti pubblici che prevedono che le mense siano certificate in conformità al 2092. Art. 1 dell834: gli S.M. possono applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private per letichettatura ed il controllo dei prodotti della ristorazione

7 7R. Setti - FederBio Il campo di applicazione => norme attuative Reg. CE 889/2008 – art. 1.1 stabilisce norme specifiche per la produzione, letichettatura ed il controllo dei prodotti di cui allart.1.2 dell834. Art.1.2.: il Reg. non si applica a: prodotti dellacquacoltura e alghe marine prodotti dellacquacoltura e alghe marine animali di specie diverse da quelle dellart 7 (ex.all.I.B) animali di specie diverse da quelle dellart 7 (ex.all.I.B) lieviti utilizzati come alimenti o mangimi lieviti utilizzati come alimenti o mangimi vino (vedi consid. 20 e art. 27.1) vino (vedi consid. 20 e art. 27.1)

8 8R. Setti - FederBio Il campo di applicazione => norme attuative Lo stesso Reg. CE 889, allart.1.2, recita: Tuttavia, il titolo II (norme di produzione, trasformazione, imballaggio, etc), il titolo III (etichettatura) ed il titolo IV (controlli) si applicano mutatis mutandis ai prodotti dellacquacoltura, alle alghe marine ed agli animali di specie diverse da quelle dellart. 7 e ai lieviti finché non saranno adottate norme specifiche di produzione. Da 1/1/2009, nuove prospettive quindi? (cfr. anche 834, art. 42: norme nazionali o private, accettate o riconosciute dagli Stati membri nonché pet-food, cfr. 889-art. 95.5)

9 9R. Setti - FederBio Il campo di applicazione => prospettive Si continua lattività nei settori storici; Si continua lattività nei settori storici; Si estende a nuove specie animali (es. struzzi, conigli, lumache, etc….); Si estende a nuove specie animali (es. struzzi, conigli, lumache, etc….); Si inizia lattività in nuovi settori (es. lieviti, acquacoltura); Si inizia lattività in nuovi settori (es. lieviti, acquacoltura); E necessario lavorare per lemanazione – senza ulteriori ritardi – di norme specifiche per la ristorazione e, perché no, anche dei pet-food E necessario lavorare per lemanazione – senza ulteriori ritardi – di norme specifiche per la ristorazione e, perché no, anche dei pet-food

10 10R. Setti - FederBio GRAZIE PER LATTENZIONE


Scaricare ppt "WORKSHOP: LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA PER LAGRICOLTURA BIOLOGICA Cosa cambia e quali prospettive per gli operatori italiani: il campo di applicazione R."

Presentazioni simili


Annunci Google