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DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA:
I SOGGETTI OBBLIGATI, I TEMPI E LE MODALITA’ DI RICHIESTA
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Normativa Legge N. 266/2002 Decreto Legislativo N.196/2003
Convenzione 15 aprile 2004 tra INPS, INAIL e Casse Edili Circolare del Ministero del Lavoro del 12 Luglio 2005 Decreto Legge N. 273/2005 convertito con la Legge N. 51/2006
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Normativa Decreto Legislativo N. 163/2006
Decreto Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007 Circolare Ministero del Lavoro N. 5 del Decreto Legge N. 185/2008 convertito con la Legge N. 2/
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Obiettivi Semplificazione degli adempimenti amministrativi per l’utenza; Contrasto al lavoro sommerso ed ai comportamenti di concorrenza sleale tra imprese; Definizione di criteri uniformi e condivisi per la valutazione della regolarità contributiva delle imprese; Creazione della “Banca dati nazionale imprese irregolari”.
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Ambito di applicazione
Appalti pubblici; Lavori privati in edilizia; Attestazione S.O.A.; Iscrizione albo fornitori; Servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione; Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro; Benefici e sovvenzioni previsti dalla normativa comunitaria.
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Richiedenti Imprese; Intermediari (consulenti del lavoro, associazioni di categoria); Stazioni appaltanti (Art. 16-bis, comma 10 Legge N. 2/2009); Enti privati a rilevanza pubblica; S.O.A.
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Il D.U.R.C. viene richiesto a tutti i datori di lavoro
Soggetti obbligati al possesso dei requisiti previsti per il D.U.R.C. Il D.U.R.C. viene richiesto a tutti i datori di lavoro Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale; Ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.
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Soggetti obbligati al possesso dei requisiti previsti per il D.U.R.C.
Il D.U.R.C. viene richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi (art. 1 D.M. Welfare 24 ottobre 2007) Nell’ambito degli appalti pubblici (art. 38 e 118 D. Lgs. 163/2006; art. 3, pt.1, lett. h D. Lgs. 113/2007); Nei lavori privati (art. 86, comma 10 D. Lgs. 276/2003; art. 90 D. Lgs. 81/2008).
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Appaltatrice/Subappaltatori
Si sottolinea che, nell’ambito di tutti gli appalti pubblici e privati, sono obbligati al possesso del D.U.R.C. regolare sia l’impresa appaltatrice principale che i subappaltatori e che tale obbligo sussiste per tutte le fasi dell’appalto.
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Soggetti tenuti al rilascio del D.U.R.C.
Casse Edili Per i lavori in edilizia e solamente per le imprese appartenenti al settore Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS)/ Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) In tutti gli altri casi. All’atto della richiesta, l’utente sceglie l’ente che dovrà rilasciare il D.U.R.C.
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Come si richiede il D.U.R.C.
In edilizia e per le imprese appartenenti al settore, il D.U.R.C. si richiede: In via telematica, sul sito web In via cartacea, inoltrando la modulistica disponibile sul sito allo sportello unico costituito presso le casse edili
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Come si richiede il D.U.R.C.
Per tutti gli altri casi diversi dall’edilizia , il D.U.R.C. si richiede: In via telematica In via cartacea, inoltrando la modulistica agli uffici territoriali competenti dell’INPS o INAIL
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Come si richiede il D.U.R.C.
Le pubbliche amministrazioni, le S.O.A. e gli enti privati a rilevanza pubblica richiedono il D.U.R.C. esclusivamente in via telematica.
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Quando richiedere il D.U.R.C.
Nell’ambito dei lavori privati in edilizia, il D.U.R.C. deve essere richiesto prima dell’inizio dei lavori oggetto di permesso di costruire o D.I.A. (art. 3, comma 8, lett. b-bis D. Lgs. 494/1996; art. 90 D. Lgs. 81/2008); Per l’attestazione S.O.A., iscrizione albo fornitori o agevolazioni e sovvenzioni, il D.U.R.C. deve essere richiesto prima dell’inoltro dell’istanza.
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Quando richiedere il D.U.R.C.
Nell’ambito dei lavori pubblici, si precisa che al momento della partecipazione alla gara e fino alla sua aggiudicazione, l’impresa può autocertificare l’assolvimento degli obblighi contributivi (art. 38, comma 2 D. Lgs. 163/2006; art. 43 e 46 D.P.R. 445/2000); Viene richiesto sempre per tutte le altre fasi dell’appalto (art. 38, comma 3 e art. 118, comma 6 D. Lgs. 163/2006).
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Procedura D.U.R.C. nell’edilizia
All’atto dell’inserimento della richiesta, il sistema attribuisce alla pratica un codice identificativo (C.I.P.); La richiesta viene smistata automaticamente dal sistema agli uffici competenti dell’INPS e INAIL, mentre la Cassa Edile deve essere selezionata dal richiedente; Per le imprese edili, il D.U.R.C. viene rilasciato sempre dalla Cassa Edile, dopo il completamento dell’istruttoria anche da parte degli altri due enti; I certificati vengono rilasciati in forma cartacea o telematica (firmati digitalmente e spediti via P.E.C.).
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D.U.R.C. per lavori privati in edilizia
D.U.R.C. emesso solo su richiesta impresa; Sono certificati generici che possono essere utilizzati in più cantieri (solo privati), non riportano i dati del committente; Il codice identificativo (C.I.P.) e’ univoco; Risulta competente al rilascio la Cassa Edile di iscrizione Per le casse edili, risulta obbligatoria l’interrogazione B.N.I.; La verifica viene eseguita alla data della richiesta;
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D.U.R.C. per lavori privati in edilizia
Nella richiesta inoltrata alla Cassa Edile, l’utente può scegliere di ricevere il certificato in forma cartacea (su carta filigranata) o telematica (solo se in possesso di indirizzo P.E.C.); Vengono rilasciati dalla Cassa Edile entro 30 giorni dalla richiesta (al netto della sospensione di massimo 15 giorni); Hanno una validità di 90 giorni dalla data di rilascio; Nel periodo di validità, si possono richiedere più ristampe in originale.
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D.U.R.C. per attestazione S.O.A.
Il codice identificativo e’ univoco; Risulta competente al rilascio la Cassa Edile di iscrizione, previa interrogazione della Banca dati; La verifica viene eseguita ad una data certa (indicata nella richiesta); in caso di irregolarità, non rileva l’eventuale regolarizzazione successiva; Per le richieste inviate dall’ente, il sistema rilascia una copia da inviare per conoscenza all’impresa oggetto di verifica.
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D.U.R.C. per lavori pubblici in edilizia
Fase antecedente l’inizio dei lavori Tipologia delle richieste D.U.R.C.: per verifica autodichiarazione (con data certa); per aggiudicazione gara d’appalto (con data certa); per stipula contratto d’appalto
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D.U.R.C. per lavori pubblici in edilizia
Fase antecedente l’inizio dei lavori Sono certificati specifici, emessi per il cantiere pubblico e per la fase indicata nella richiesta (identificati dal riferimento del bando di gara); Risulta competente al rilascio la Cassa Edile di iscrizione; Per la Cassa Edile la verifica si esegue a livello nazionale, risulta obbligatoria l’interrogazione della B.N.I.; Il C.I.P. iniziale può essere mantenuto anche per le richieste successive relative allo stesso appalto (condizione non essenziale).
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D.U.R.C. per lavori pubblici in edilizia
Fase esecutiva Tipologia delle richieste D.U.R.C.: Per stato di avanzamento lavori (con data certa); Per liquidazione finale e regolare esecuzione (con data certa);
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D.U.R.C. per lavori pubblici in edilizia
Fase esecutiva Sono certificati specifici; Risulta competente al rilascio la Cassa Edile della provincia dove si svolgono i lavori (art. 21 C.C.N.L. edilizia); Si può mantenere il C.I.P. iniziale, richiamando il codice; Non viene interrogata la B.N.I., la verifica viene eseguita su singolo cantiere (pt. 3, circolare D.U.R.C. del 12/07/2005 del Ministero del Lavoro);
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D.U.R.C. per lavori pubblici in edilizia
Fase esecutiva Sono indispensabili ai fini del pagamento dei certificati emessi dalla stazione appaltante (art. 118, comma 6 D. Lgs. 163/2006; La procedura di rilascio e’ comprensiva della verifica della congruità dell’impiego di manodopera (art. 118, comma 6-bis D. Lgs. 163/2006).
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Sospensione istruttoria D.U.R.C.
In mancanza dei requisiti di regolarità previsti dall’art. 5 del D. M. Welfare 24 ottobre 2007, prima dell’emissione del documento gli enti invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni (art. 7, comma 3 D. M. 24 ottobre 2007); La sospensione può essere attivata anche ai fini istruttori, per richiesta documentazione mancante; Il termine di 30 giorni per il rilascio del D.U.R.C. e’ sospeso fino all’avvenuta regolarizzazione (art. 6, comma 3 D. M. 24 ottobre 2007).
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