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PubblicatoTerzo Tonelli Modificato 10 anni fa
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D.Lgs.81/2008: “unico testo sulla sicurezza sul lavoro”
ing. Domenico Mannelli D.Lgs.81/2008: “unico testo sulla sicurezza sul lavoro” Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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Contenuti Capo I Uso delle attrezzature di lavoro
Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale Capo III Impianti e apparecchiature elettriche Allegato V: Attrezzature di lavoro allegato VI: uso delle attrezzature di lavoro allegato VII: verifica delle attrezzature Allegato VIII schede DPI Allegato IX: norma di buona tecnica (elettrico) 2009
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Capo I Uso delle attrezzature di lavoro
2009
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Definizioni attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale: la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro. 2009
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Articolo 70 - Requisiti di sicurezza comma 4
AUSL rileva mancata Osservanza RES macchina marcata CE Prescrizione e Sanzione (?) al DL Articolo 70 - Requisiti di sicurezza comma 4 Segnalazione MSE Segnalazione AUSL Competente per sanzione al fabbricante e al grossista e al venditore MSE esegue Accertamenti Presso il fabbricante positivo esito negativo ? 2009 MSE = Ministero Sviluppo Economico
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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 1
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. 2009
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Scelta attrezzature art. 71 c. 2
Valutazione idoneità con rischi presenti nell’ambiente di lavoro Condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere Scelta attrezzatura Rischio NON accettabile Rischio accettabile Rischio NON accettabile Rischio NON accettabile Valutazione rischi derivanti dall’impiego dell’attrezzatura Valutazione rischi da interferenz con le altre attrezzature già in uso. Rischio accettabile Rischio accettabile comprare 2009
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attrezzature aziendali Art. 71 c
attrezzature aziendali Art. 71 c. 1 valutazione di idoneità all’esistenza Attrezzatura preesistente al DPR 459/96? Attrezzatura conforme allegato V ? Attrezzatura marcata CE ? Attrezzatura conforme Dm emanati ai sensi dell’articolo 395 DPR 547/55, ovvero dell’articolo 28 D. Lgs. 626/94.? no no si si si Esiste dichiarazione di conformià e libretto uso e manutenzione ? no si no no si L’attrezzatura può rimanere Attrezzatura da adeguare o rimuovere Attrezzatura da rimuovere o da marcare CE 2009
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articolo 28 D. Lgs. 626/94 - Adeguamenti al progresso tecnico. -
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente: a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza; Lettera così sostituita dall'art. 14 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell’ordinamento nazionale; c) si provvede all’adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico. 2009
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attrezzature aziendali Art. 71 c. 4 valutazione di idoneità all’uso
Attrezzatura oggetto di idonea manutenzione per la sicurezza e corredata, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione Attrezzatura installata ed utilizzata in conformità alle istruzioni d’uso ? Esiste ed è aggiornato il registro di controllo se previsto? Attrezzatura assoggettata alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare ? si si si no no no no si L’attrezzatura non può essere usata L’attrezzatura può essere usata 2009
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Question? Quando è previsto il registro di controllo ? Un esempio di registro … di manutenzione 2009
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Misure tecniche ed organizzative
Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ ALLEGATO VI. 2009
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DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
sufficiente spazio disponibile tra elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte devono potere essere addotte e/o estratte in modo sicuro operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante 2009
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DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari ovvero occorre adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione 2009
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DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori che azionano macchine complesse o più macchine contemporaneamente devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico. Un cartello indicatore richiamante l’obbligo stabilito dal presente punto e le relative modalità, deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto del motore 2009
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DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Rischio di proiezione di oggetti Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone. 2009
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DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Rischi dovuti agli elementi mobili È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione Occorre mettere apposito avviso IL motore deve essere installato in apposito locale o recintato o comunque protetto. L’accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso. . 2009
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DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Rischio di caduta di oggetti Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 2009
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DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Rischio da materie e prodotti pericolosi e nocivi materie e prodotti pericolosi e nocivi sono quelle infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti, 2009
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DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose. 2009
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DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Accesso per la manutenzione l’accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione a parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l’impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi. 2009
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uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no
La conduzione di attrezzature di lavoro semoventi è riservata ai lavoratori che abbiano ricevuto un'adeguata formazione per la guida di tali attrezzature di lavoro. (patentino per carrellisti) 2009
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uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no
Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione (strisce gialle e cartelli) L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 2.6 Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni. 2.7 I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno. 2.8 Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito. 2.9 Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il traffico non è sospeso o la linea non è sbarrata, una o più persone devono essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non può, direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumità delle persone E' vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto di sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali, quali l'uso di cintura di sicurezza, l'adozione di attacchi supplementari del carrello alla fune traente, la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione. 2009
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uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no
Barriere e segnaletica Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno. 2009
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uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no
Barriere e segnaletica Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito. 2009
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uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no
Guida cieca Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non può, direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumità delle persone. 2009
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Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi
Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante. attenzione ai POS 2009
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Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi
Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo. attenzione ai POS 2009
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Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo. 2009
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ENPI circolare 83 maggio 1983, n
ENPI circolare 83 maggio 1983, n. 42 Verifiche ponti mobili sviluppabili. Si va diffondendo l'impiego di cestelli per una o due persone, montati su auto-gru, per l'esecuzione di determinati lavori da parte degli operatori a bordo dei cestelli stessi. Va contrastata la tendenza a ritenere applicabile l'art 184 del D.P.R. n. 547/1955, in quanto detto articolo prevede soltanto il sollevamento eccezionale di persone a mezzo di apparecchi di sollevamento/trasporto, ma non l'esecuzione di lavori a bordo dell'apparecchio stesso. Da quanto sopra discende che i cestelli semplicemente sospesi al gancio delle gru vanno considerati irregolari, e … si dovrà provvedere a segnalare il fatto all'Ispettorato del lavoro come situazione di pericolo. 2009
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Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone
Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza. Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza. 2009
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Rischi per Energia elettrica
Per i lavori all’aperto è vietato l’uso di utensili a tensione superiore a 220 V verso terra. Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l’uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra. L’eventuale trasformatore deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro e deve funzionare col punto mediano dell’avvolgimento secondario collegato a terra. attenzione ai POS 2009
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Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi
Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. (o altri) In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate. attenzione ai POS 2009
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Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi
Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori. Attenzione ai POS 2009
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elementi prefabbricati
Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori. In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori. Sollevamento elementi prefabbricati 2009
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Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi
L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro. Attenzione ai POS 2009
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Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi
Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature. 2009
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Cosa dice l’allegato V Riproduce parte del DPR 547 sui requisiti di sicurezza che devono avere le attrezzature di lavoro: parte I: requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro parte II: prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche 2009
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REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. Sistemi e dispositivi di comando Se necessario, dal posto di comando principale l'operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto dell’attrezzatura di lavoro deve essere preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo 2009
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REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. Sistemi e dispositivi di comando La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine. Lo stesso vale: per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.), salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il lavoratore esposto. 2009
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REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. Sistemi e dispositivi di comando La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine. Lo stesso vale: per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.), salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il lavoratore esposto. 2009
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REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. Occorre prevenire: I rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento Le emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc. I rischi dovuti alla stabilità I rischi dovuti agli elementi mobili I rischi dovuti all’illuminazione I rischi dovuti a temperature estreme I rischi dovuti a carenza di segnalazioni, indicazioni I rischi dovuti a Vibrazioni I rischi dovuti a Manutenzione, riparazione, regolazione ecc. I rischi dovuti a incendio ed esplosione 2009
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REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all’immagazzinamento di carichi. Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro I rischi dovuti all’illuminazione I rischi dovuti a temperature estreme I rischi dovuti a carenza di segnalazioni, indicazioni I rischi dovuti a Vibrazioni I rischi dovuti a Manutenzione, riparazione, regolazione ecc. I rischi dovuti a incendio ed esplosione 2009
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Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro Mole abrasive Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili Macchine di fucinatura e stampaggio per urto Macchine utensili per metalli ischi dovuti a carenza di segnalazioni, indicazioni Macchine utensili per legno e materiali affini Presse e cesoie Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori 2009
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Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro Macchine per centrifugare e simili I Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri Apritoii, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e macchine simili Macchine per filare e simili Telai meccanici di tessitura Macchine diverse Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica, elettrica e simili Forni e stufe di essiccamento o di maturazione Impianti macchine ed apparecchi elettrici 2009
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Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. 2009
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Ordinaria o straordinaria manutenzione
Macchina marcata CE Modifica ? Migliora condizioni di sicurezza? Modifica modalità utilizzo ? Modifica prestazioni? no si si no si no si no Ordinaria o straordinaria manutenzione Nuova marcatura CE Conservare evidenze modifca 2009
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le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione devono essere sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; Attenzione ai POS 2009
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Controlli delle attrezzature
Le attrezzature soggette a influssi (?) che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte: a controlli periodici e a controlli straordinari (per riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività ) da persona competente . I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 2009
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Controlli delle attrezzature
il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro 2009
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Intervento/periodicità
Attrezzatura Intervento/periodicità Apparecchi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo. Verifica annuale Apparecchi di sollevamento materialidi portata superiore a 200 Kg di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni. Verifica biennale Apparecchi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni. 2009
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Intervento/periodicità
Attrezzatura Intervento/periodicità Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria. 2009
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TUBAZIONI L’Utilizzatore deve denunciare all’ISPESL entro l’11 febbraio 2009 i recipienti per liquidi e le tubazioni esistenti al 12/2/2005, commercializzati prima del 30/5/02 e non certificati secondo PED che, esclusi dalla previgente normativa nazionale, hanno caratteristiche tecniche tali da renderli oggetto di riqualificazione periodica in accordo alle Tabelle Allegato A ed Allegato B del D.M. 329/04 2009
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Articolo 83 - Informazione e formazione
I lavoratori incaricati dell’uso devono disporre di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. 2009
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Articolo 83 - Informazione e formazione
I lavoratori devono essere informati sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. 2009
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Articolo 83 - Abilitazione
In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. 2009
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Capo III Impianti e apparecchiature elettriche
2009
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CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
I materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori devono essere progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. non sanzionato 2009
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CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Occorre una valutazione dei rischi tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 2009
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CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto non sanzionato 2009
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CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte, cioè ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell’ ALLEGATO IX. non sanzionato 2009
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ALLEGATO IX NORME DI BUONA TECNICA Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali: UNI (Ente Nazionale di Unificazione); CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); CEN (Comitato Europeo di normalizzazione); CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica); IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica); ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione). L’applicazione delle suddette norme è finalizzata all’individuazione delle misure di cui all’articolo 1 e dovrà tenere conto dei seguenti principi: La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi individuati. L’adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati. Tab. 1 Allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette Un (kV) Distanza minima consentita (m) ≤ , 2009
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CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Lavori sotto tensione E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. 1) i lavori su parti in tensione sono consentiti se: le tensioni su cui si opera sono di sicurezza oppure se a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica. b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua con lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione; 2009
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CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Lavori in prossimità di parti attive Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee aproteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 2009
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Distanza minima consentita (m)
Tab. 1 Allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette Un (kV) Distanza minima consentita (m) ≤ 1 3 10 3,5 15 132 5 220 7 380 2009
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CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Verifiche . Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. . Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 1. L’esito dei controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza. 2009
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CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Verifiche . Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. . Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.i vigilanza. 2009
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Uso dei dispositivi di protezione individuale
Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale 2009
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Definizioni Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2009
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Esclusioni Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative ; f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 2009
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Quando i DPI? I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, , da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 2009
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Requisiti dei DPI essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. in caso di rischi multipli i DPI devono essere tra loro compatibili e efficaci 2009
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Scelta dei DPI a) effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valutare, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato ; d) aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. 2009
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Durata dell'uso dei DPI In funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. 2009
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Gestione DPI mantenere in efficienza i DPI mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; fornire informazioni istruzioni comprensibili e formazione ai lavoratori; destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; addestrare i lavoratori per DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito. 2009
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Criteri per l’individuazione e l’uso
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI 2009
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ALLEGATO VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 1
ALLEGATO VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 1. Schema indicativo per l’inventario dei Rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale 2009
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ALLEGATO VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale 3. Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale 4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale Rischi Origini e forma dei rischi Fattori da prendere in considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e l’utilizzazione dell’attrezzatura 2009
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ALLEGATO VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale RISCHI DA COPRIRE RISCHI LEGATI ALL’ATTREZZATURA RISCHI LEGATI ALL’IMPIEGO DELL’ATTREZZATURA Esempio Rischi Origini e forma dei rischi Fattori da prendere in considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e l’utilizzazione dell’attrezzatura 2009
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9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
Rischi - Origini e forma dei rischi Fattori da prendere in considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e l’utilizzazione dell’attrezzatura RISCHI DA COPRIRE (rif. punto 9.) Impatto Caduta da posizione elevata Perdita dell’equilibrio - resistenza e idoneità dell’attrezzatura e del punto di ancoraggio 2009
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9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
Rischi - Origini e forma dei rischi Fattori da prendere in considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e l’utilizzazione dell’attrezzatura RISCHI LEGATI ALL’ATTREZZATURA (rif. punto 9.) disagio e impaccio nel lavoro - costruzione ergonomica insufficiente -limitata libertà di movimento - costruzione ergonomica - modalità di costruzione - massa - flessibilità - facilità d’impiego - dispositivi di protezione con regolazione automatica della lunghezza infortuni e rischi per la salute -sollecitazione dinamica esercitata sul mezzo di protezione nell’utilizzazione durante la fase di frenatura della caduta - idoneità dell’attrezzatura - distribuzione degli sforzi di frenatura su quelle parti del corpo che hanno una certa capacità di assorbimento - riduzione della forza di frenatura - distanza di frenatura - posizione della fibbia di fissaggio - movimento pendolare e urto laterale - punto d’ancoraggio al di sopra della testa, ancoraggio in altri punti Alterazione della funzione protettiva causata dall’invecchiamento - deterioramento della resistenza meccanica causata dalle--…--delle condizioni ambientali, dalla pulitura e dall’usura - resistenza alla corrosione - resistenza dell’attrezzatura agli aggressivi industriali - mantenimento della funzione di protezione per tutta la durata dell’attrezzatura 2009
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9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
Rischi - Origini e forma dei rischi Fattori da prendere in considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e l’utilizzazione dell’attrezzatura RISCHI LEGATI ALL’impiego dell’ATTREZZATURA (rif. punto 9.) utilizzo della protezione insufficiente - cattiva scelta dell’attrezzatura - scelta dell’attrezzatura in funzione del tipo e dell’entità dei rischi e delle esigenze industriali - osservanza delle disposizioni fornite dal fabbricante (norme per l’uso) - osservanza della marcatura dell’attrezzature (es. tipo di protezione, marcatura corrispondente e un impiego specifico) - scelta dell’attrezzatura in funzione dei fattori individuali dell’utilizzatore - impropria utilizzazione dell’attrezzatura - impiego appropriato dell’ attrezzatura conoscendo il rischio - osservanza delle disposizioni fornite dal fabbricante - attrezzatura sporca, consunta o deteriorata - mantenimento dell’attrezzatura in buono stato - Controlli regolari - sostituzione a tempo debito 2009
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