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Ing. Alessandro Selbmann

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Presentazione sul tema: "Ing. Alessandro Selbmann"— Transcript della presentazione:

1 Ing. Alessandro Selbmann
Corso di formazione e aggiornamento La gestione della sicurezza nella AUSL di Rieti DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 Ing. Alessandro Selbmann

2 D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 Aspetti fondamentali
CENTRALITA’ DEL DATORE DI LAVORO per la organizzazione della prevenzione MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA DEFINIZIONE CHIARA DEI COMPITI DEI VARI SOGGETTI nell’organigramma VALUTAZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI quale punto centrale dell’attività di prevenzione PIENO COINVOLGIMENTO DI TUTTE LE RISORSE DELL’AZIENDA

3 D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 STRUMENTI PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO
informazione - formazione partecipazione al progetto sicurezza partecipano tutte le figure a tutti i livelli per migliorare la capacità di partecipazione è necessaria una crescita culturale in materia di sicurezza e salute

4 Organizzazione della funzione sicurezza
lavoro sicurezza Organizzazione del lavoro Organizzazione della sicurezza

5 Organizzazione della funzione sicurezza
Servizi di supporto Organizzazione del lavoro Servizio Prevenzione e Protezione Datore di lavoro Tecnico Logistico Dirigenti Medici Competenti Acquisti Preposti Risorse Umane Lavoratori Rappresentanti dei Lavoratori

6 Definizione dei compiti dei vari soggetti
Datore di lavoro Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Nelle Pubbliche Amministrazioni è il dirigente al quale spettano poteri di gestione (decisionali e di spesa)

7 Definizione dei compiti dei vari soggetti
Lavoratori Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

8 Definizione dei compiti dei vari soggetti
Dirigenti in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa

9 Definizione dei compiti dei vari soggetti
Preposti in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

10 Datore di lavoro È destinatario di tutti gli obblighi di sicurezza.
Può delegare alcuni dei suoi obblighi ad altri soggetti (es. dirigenti): a volte tale delega risulta indispensabile per rendere più efficace l’azione di prevenzione e protezione. Obblighi non delegabili: valutazione dei rischi ed elaborazione documento designazione Responsabile SPP

11 Datore di lavoro delega
Non si può delegare la figura di datore di lavoro Esplicita: conferita con atto scritto secondo rigidi criteri di validità Implicita: è di fatto conferita ai vari soggetti nell’organizzazione in base alle funzioni realmente svolte. Dirigenti e Preposti sono di fatto delegati nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze

12 Datore di lavoro delega
Se non c’è delega formale (scritta) valida, c’è sempre potenzialmente la responsabilità del datore di lavoro il quale, in caso di violazioni alle norme di sicurezza, non può a priori dichiararsi estraneo.

13 Datore di lavoro delega formale
esplicito accettato Atto di delega specifico non ingerenza organizzazione della vigilanza delegante non inerzia capace Mezzi poteri delegato Autonomia di spesa

14 Datore di lavoro delega: obbligo di vigilanza
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del : MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA di cui all’articolo 30 e modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.

15 Binomio potere-responsabilità
Art. 299. (Esercizio di fatto di poteri direttivi) Le posizioni di garanzia relative ai soggetti (datore di lavoro, dirigente, preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

16 Progettisti I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

17 Fabbricanti Fornitori
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

18 Installatori Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

19 Servizio Prevenzione e Protezione
Il Datore di Lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il Servizio di Prevenzione e Protezione

20 Servizio di prevenzione e protezione
Gli addetti e i responsabili dei servizi devono possedere: le capacità e i requisiti professionali, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.

21 corsi di aggiornamento
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione (tranne alcune lauree che sono abilitanti). corsi di aggiornamento

22 SPP interno L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, é obbligatoria nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori

23 Servizio Prevenzione e Protezione compiti
individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza; fornire ai lavoratori le informazioni.

24 Servizio Prevenzione e Protezione dati
Il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.

25 La sorveglianza sanitaria
Per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori, il Datore di Lavoro nomina Medico Competente

26 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
In tutte le aziende è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

27 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza compiti
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva; è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; è consultato in merito all'organizzazione della formazione; riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; (segue)

28 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza compiti
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; riceve una formazione adeguata; promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione; fa proposte in merito all'attività di prevenzione; avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.


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