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PubblicatoAdriano Del prete Modificato 10 anni fa
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Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Tonino Talone
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Serie generale, n. 180 del 6 agosto 1931 Legge 12 giugno 1931, n. 924 Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali a sangue caldo (mammiferi ed uccelli). completa di modifiche apportate dalla legge 1 maggio 1941, n. 615 1. La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale e si eseguono negli istituti e laboratori scientifici del regno, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori. Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale (2), può essere consentito che gli esperimenti di cui al precedente comma siano eseguiti, sempre ai fini ivi indicati, in locali diversi dagli istituti e dai laboratori scientifici del regno. Nel decreto deve essere indicato il sanitario responsabile degli esperimenti. Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in caso di inderogabile necessità, quando cioè, non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi. ……. Omissis ……… La legge del 1931 e le modifiche del 1941
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Normativa in vigore
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (86/609/CEE )
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La Direttiva 86/609 è stata emanata per armonizzare le procedure nel settore degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici Dal 1986 ad oggi non ha mai subito sostanziali modifiche
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L’Italia da attuazione alla Direttiva 86/609 con il Decreto Legislativo n.116 del 1992, norma unica attualmente in vigore per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici
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Ha sottoposto a regime autorizzativo enti che fino a quel momento avevano operato “ope legis” in virtù della legge n. 615 del 1941.
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Viene introdotto il concetto di “protezione” e quindi un controllo preventivo e in itinere di tutta l’attività sperimentale ad opera principalmente del Ministero della Sanità
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REGIME AUTORIZZATIVO DEGLI STABILIMENTI UTILIZZATORI OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E/O AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA AL MINISTERO DELLA SANITA’ ED ALTRI ENTI OBBLIGATORIO IL MEDICO VETERINARIO RESPONSABILE DEI CONTROLLI INDICARE IL RESPONSABILE DELLO STABILIMENTO UTILIZZATORE OBBLIGO DELLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMA OBBLIGO DELLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMA LI RELAZIONE DEGLI STABILIMENTI UTILIZZATORI ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO AL MINISTERO DELLA SANITA’
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OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE
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LEGGE 12 ottobre 1993 n. 413 Art. 2 1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.
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RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2007 Relativa a linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici Gli stati membri dovrebbero attenersi alle linee guida istituite nell’allegato della presente raccomandazione ai fini dell’attuazione dell’art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 86/609/CEE PARTE GENERALE Locali di permanenza Locali di servizio Ventilazione Temperatura Umidità Illuminazione Rumore Impianto di allarme Istruzione e formazione Tutela Salute Cattura Trasporto Quarantena Alimentazione Abbeveraggio Pulizia Maneggiamento Ecc.
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La Direttiva in discussione in Europa (Modifiche alla direttiva 86/609)
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Nella Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (presentata dalla Commissione) Bruxelles, 5.11.2008 vi sono alcune novità:
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introduce il concetto di eticità La valutazione e l’autorizzazione di progetti che prevedono l’impiego di animali, ivi compresa la valutazione retrospettiva
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La proposta di direttiva all’art. 25 prevede un organismo permanente di esame etico presso gli stabilimenti di allevamento fornitori utilizzatori
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Promuovere l’osservanza della normativa a tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali Analizzare ed approfondire sotto il profilo etico scientifico i progetti di ricerca che utilizzano animali Stimolare la ricerca dei metodi alternativi
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La LEGGE N. 189/2004 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché l’impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) ha introdotto un intero titolo nel CODICE PENALE Titolo IX – bis dei delitti contro il sentimento per gli animali INFINE
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Art. 544-bis Uccisione di animali Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi Art. 544-ter Maltrattamento di animali Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro
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