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Convivenza o concorrenza?
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Art. 670 c.p.p. Questioni sul titolo esecutivo.
1. Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione. 2. Quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata sospesa. 3. Se l'interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'articolo 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell'impugnazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175 commi 7 e 8.
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Poteri del GI e del GE sospesa sospesa
GI: valuta se l’impugnazione è inammissibile perché è sceso il giudicato; o se è solo apparentemente tardiva perché il giudicato in realtà non è sceso. Poi si occupa del merito dell’impugnazione. Ha comunque il potere di sospendere l’esecuzione in corso Il GE si occupa solo della questione esecutività o no del titolo: se è davvero sceso il giudicato; non si occupa del merito dell’impugnazione. Può sospendere l’esecuzione in corso. In certi casi, può restituire nel termine per impugnare. sospesa sospesa nuovo termine
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Proposizione consecutiva o non simultanea dei due rimedi:
Il condannato potrebbe rivolgersi subito al giudice dell’esecuzione e - solo successivamente alla decisione di quest’ultimo - rivolgersi al giudice dell’impugnazione. Proposizione cumulativa o simultanea dei due rimedi: il condannato potrebbe proporre una duplice domanda: al giudice dell’esecuzione e al giudice dell’impugnazione. Le due iniziative potrebbero essere prese contestualmente (le 2 domande si presentano insieme, contemporaneamente); o comunque si attiva un rimedio prima che il procedimento relativo all’altro sia definito.
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E se le due decisioni contrastano?
Quale prevale? Sono regolati dalla legge tutti i possibili casi?
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Art. 670 co. 1 Proposizione consecutiva o non simultanea
1. Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione.
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Manca di regolare il caso inverso: il GE ritiene infondata l’istanza e la rigetta
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Art. 670 co. 2 Proposizione cumulativa o simultanea
2. Quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata sospesa.
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Manca di regolare vari casi:
Decide prima il GI L’interessato si rivolge prima e direttamente al GI e, ottenuta una risposta negativa, prova ad interpellare, sulla medesima questione, il GE Nel caso regolato, si sancisce espressamente un principio di prevalenza della decisione del GI solamente nel caso in cui il GE abbia deciso a sfavore dell’interessato e il GI sia di opinione diversa. E nel caso contrario?
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A) l’interessato propone direttamente (e soltanto) impugnazione tardiva.
A1) il GI ritiene l’impugnazione tardiva ammissibile. Se vi fosse un’esecuzione in corso, questo stesso organo la potrebbe certamente sospendere (in applicazione analogica dell’art ult. parte c.p.p. nonché dell’art c.p.p.) A2) il GI ritiene invece l’impugnazione tardiva inammissibile. L’interessato non può rivolgersi al GE per ottenere una decisione di segno contrario? Si ritiene di no.
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A) Solo impugnazione tardiva
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B) l’interessato propone i due rimedi consecutivamente (o non simultaneamente)
B1) il GE ritiene non passata in giudicato la sentenza: riscontra un errore di notificazione. Art. 670 co. 1: pacifico che tale giudizio vincoli quello del giudice dell’impugnazione. Decorre un nuovo termine per impugnare, che è il solo cui fare riferimento.
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Se il GE, interpellato, rende una decisione favorevole all’istante
sospesa nuovo termine nuovo termine SU Fragomeli 2005
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B2) il GE ritiene invece che la sentenza sia passata in giudicato: rigetta la questione sull’esecutività del titolo. Il caso non è regolato e le opinioni divergono sulle possibilità lasciate all’interessato: Ci si può rivolgere ugualmente al GI, non vincolato alla decisione del GE? O la decisione del GE è vincolante e non può essere rimessa in discussione?
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B) Proposizione consecutiva dei rimedi
GI SU Mainente 2003
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Art. 670 co. 2 Proposizione cumulativa o simultanea
2. Quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata sospesa.
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C) l’interessato propone i due rimedi cumulativamente (simultaneamente)
Se decide prima il GI: la sua decisione prevale comunque (v. sub A) Se decide prima il GE: GE ritiene che la sentenza è irrevocabile (sfavore per l’istante) No effetti vincolanti per il GI: potrà dichiarare ugualmente ammissibile il gravame (caso regolato: art. 670 co. 2) GE ritiene la sentenza non esecutiva (favore per l’istante) Caso non regolato: SU Mainente GI non è vincolato Cass. Costantino GI è vincolato
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Proposizione cumulativa dei rimedi
Cass. Costantino 2007 SU Mainente 2003
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SU Mainente 2003 SU Mainente 2003 Cass. Costantino 2007
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