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PubblicatoAlfonso Alberti Modificato 10 anni fa
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I bisogni educativi speciali dopo la direttiva del 27 dicembre 2012
Prof.ssa Liliana Melone
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La circolare ministeriale n°8 del 6 marzo, che dettaglia la direttiva del 27 dicembre 2012, “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, apre un fronte del tutto nuovo per i bisogni educativi speciali.
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La scuola, con tutte le difficoltà e i mezzi disponibili in fase di razionalizzazione, dovrà diventare sempre più comunità educante per l’intera area dei Bisogni educativi speciali, comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana” per gli stranieri. Insomma un terreno vastissimo, che supera ampiamente la crescente tipologia delle certificazioni-H e delle certificazioni-DSA di cui la legge ha iniziato ad occuparsi rispettivamente dal 1992 e dal 2010.
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Percorso individualizzato
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Il PDP è lo “strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (….), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale”. È questa è la prima novità che si presenta alle scuole, chiamate a deliberare, tramite i consigli di classe, l’adozione per i Bes di un Piano personalizzato costruito su obiettivi minimi, ponendo molta attenzione a chiedere alle famiglie l’avallo per l’uso dei dati sensibili.
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La seconda novità riguarda le certificazione DSA: considerando le lunghe attese per avere risposta da parte dei servizi sociali il Ministero ha pensato bene di autorizzare le scuole ad attuare anticipatamente misure dispensative-compensative di un PDP per i casi di alunni in via o in attesa di certificazione.
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Ma il PDP potrà essere attivato anche per la svariata casistica che si può ricondurre allo svantaggio socio-economico (a seguito della segnalazione dei servizi sociali) e linguistico-culturali (gli alunni stranieri), il che implicherà per le scuole e le classi un’attenzione particolarissima alla personalizzazione dei percorsi. In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure compensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative. In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art.6 del D.M.n°5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida.
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DSA E PREVENZIONE A SCUOLA
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SI FA RIFERIMENTO SOPRATTUTTO A:
• Legge 8/10/2010, n.170. “Nuove norme sui DSA in ambito scolastico” • “Linee guida per il diritto allo studio di alunni e studenti con DSA” allegate a D.M. 12/07/2011 L.170 8/10/2010 Riconosce Dislessia, Disgrafia, Disortografia e Discalculia come DSA. Assegna al Sistema di istruzione Nazionale i seguenti compiti: Osservare e rilevare i segnali di rischio Individuare le metodologie didattiche e le forme di valutazione e verifica funzionali a favorire gli apprendimenti e il successo formativo
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INTERVENTO DIDATTICO secondo L.170/2010 si focalizza su:
• DIDATTICA PERSONALIZZATA E INDIVIDUALIZZATA • STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE • ADEGUATE FORME DI VERIFICA E VALUTAZIONE per permettere agli alunni con DSA di raggiungere gli obiettivi di apprendimento e il successo formativo.
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L. 170/2010 – D.M. 12/07/2011 Linee Guida 12/07/ 2011 dispongono di fare ricorso a:
“… una didattica individualizzate e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto delle caratteristiche peculiari del soggetto, adottando strategie e metodologie educative adeguate”
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I termini INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA non sono sinonimi
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DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA- Intervento calibrato sul singolo anziché sull’intera classe. In classe – Pone obiettivi comuni a tutta la classe, ma adatta le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali degli alunni per permettere a tutti il conseguimento degli obiettivi formativi. Presuppone l’attenzione ai diversi stili cognitivi degli alunni. Consiste in una pluralità di metodologie, strategie didattiche per promuovere le potenzialità e il successo formativo di ciascun alunno. Es: uso di mediatori (schemi, mappe concettuali, LIM); attenzione agli stili di apprendimento, calibrare gli interventi sulla base del livello raggiunto, etc.
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DIDATTICA PERSONALIZZATA – Ha l’obiettivo di dare a tutti l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità, e quindi può porsi OBIETTIVI DIVERSIFICATI per ciascun alunno. Sulla base della L. 53/2003 e D.L.59/2004 calibra l’offerta didattica a livello personale sulla base dei bisogni educativi specifici degli alunni della classe, considerando le differenze individuali come risorse, con l’obiettivo di accrescere i punti di forza di tutti. Consiste nelle attività di recupero individuale rivolte ad uno o più alunni per potenziare determinate abilità e acquisire specifiche competenze. Possono essere realizzate nei momenti di lavoro individuale in classe o in momenti appositamente dedicati, secondo le forme di flessibilità del lavoro scolastico.
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Si insiste su DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA a garanzia del diritto allo studio degli studenti con DSA: la sinergia tra questi due approcci determinerebbe le condizioni favorevoli per l’apprendimento scolastico in caso di DSA. Si insiste sulla centralità delle metodologie didattiche, non solo delle misure compensative e dispensative.
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Gli impegni nuovi, ad ogni modo, non si limitano a questo
Gli impegni nuovi, ad ogni modo, non si limitano a questo. Cambiano i compiti del gruppo di lavoro e di studio d’istituto (Glhi), con un orizzonte che andrà, da subito, a plasmarsi su tutti i Bes. Il gruppo cambierà denominazione, chiamandosi, d’ora in poi, “gruppo di lavoro per l’inclusione” (Gli) e i suoi componenti potranno essere reclutati tra gli insegnanti di sostegno, i docenti “disciplinari” con esperienza, i genitori e gli esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola.
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Il gruppo di lavoro per l’inclusione, dovrà elaborare una proposta di Piano annuale per l’inclusività. “A tale scopo- recita la circolare del 7 marzo- il gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo”. Come si vede, procedure che cambiano radicalmente, per le istituzioni scolastiche, con notevole responsabilizzazione verso l’esterno. In effetti, il Piano, che, su proposta del gruppo per l’inclusività sarà discusso e votato dal collegio dei docenti, verrà inviato agli Uffici scolastici regionali, ai Glip e al Glir (gruppo di lavoro interistituzionali regionali per l’integrazione scolastica), per la richiesta di organico di sostegno, nonché alle altre istituzioni territoriali “come proposta di assegnazione delle risorse di competenza”.
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Tramite un’analisi globale dei Bes, la scuola elabora i propri interventi interni e segnala agli enti competenti in modo organico e onnicomprensivo le sue emergenze e le sue necessità. I compiti del gruppo di lavoro per l’inclusività non si limitano alla redazione del Piano annuale ma puntano a: Rilevare i Bes presenti nella scuola Raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi Attivare confronti sui casi e le strategie di intervento Monitorare il livello di inclusività della scuola Coordinare le proposte dei singoli gruppi di lavoro H-Operativi.
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