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La movimentazione manuale dei carichi
DOTT. ADRIANO PAPALE
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Movimentazione manuale di carichi
Titolo VI del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 cinque articoli (articoli 167 – 171) ed un allegato (Allegato n. 33) regola la prevenzione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi riportando quanto già era stato recepito in precedenza con il Titolo V del Decreto Legislativo 626/94, e cioè la direttiva della Comunità europea 90/269 che definisce le “prescrizioni minime concernenti la movimentazione manuale dei carichi che dà origine a rischi, in particolare dorso-lombari, per i lavoratori”
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Art. 167 – Campo di applicazione
Le norme si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi mediante operazioni/azioni di - trasporto (portare, spostare) - sostegno - sollevamento - deposizione - spinta - tiraggio di un carico ad opera di uno o più lavoratori
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Definizione di “movimentazione manuale dei carichi”
La definizione di “movimentazione manuale dei carichi” è quella riportata all’art. 167, comma 2, lettera a del D.Lgs. 81/2008 “Le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o piu' lavoratori,comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”
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Patologie da sovraccarico biomeccanico
Il comma 2, lettera b dell’art. 167 del D.Lgs. 81/2008 definisce patologie da sovraccarico biomeccanico le patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari
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Art. 168 – Obblighi del datore di lavoro
- EVITARE la necessita’ di una movimentazione manuale dei carichi - FORNIRE ai lavoratori i mezzi adeguati per ridurre il rischio - ORGANIZZARE i posti di lavoro in modo che la movimentazione sia il piu’ possibile sicura e sana
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Art. 168 – Obblighi del datore di lavoro
- 1 Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita’ di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori - 2 Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale dei detti carichi, in base all’Allegato XXXIII. - 3 Nel caso in cui la necessita’ di una movimentazione manuale di un carico a opera del lavoratore non possa essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto piu’ possibile sicura e sana.
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Art. 168 – Obblighi del datore di lavoro
Nei casi in cui la movimentazione manuale di un carico non possa essere evitata, il DDL provvedera’: - alla VALUTAZIONE del rischio - all’ ADOZIONE delle misure necessarie per ridurre il rischio alla SORVEGLIANZA SANITARIA
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Art. 169 – Informazione e formazione
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni su: - PESO DEI CARICHI - caratteristiche dei carichi da MOVIMENTARE (es.: carico a collocazione eccentrica, etc.) - RISCHI
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D.Lgs. 81/2008 - ALLEGATO XXXIII
1. CARATTERISTICHE DEL CARICO
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1. Caratteristiche del carico
La movimentazione manuale di un carico puo’ costituire un rischio tra l’altro dorso-lombare nei casi seguenti: il carico e’ troppo pesante (kg 30); e’ ingombrante o difficile da afferrare; e’ in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; e’ collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; puo’, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
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2. Sforzo fisico richiesto
Lo sforzo fisico puo’ diventare un rischio se: ECCESSIVO COMPORTA MOVIMENTI DI TORSIONE DEL TRONCO COMPORTA MOVIMENTI BRUSCHI DEL CARICO ESEGUITO CON POSIZIONE INSTABILE DEL CORPO
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3. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare la possibilita’ di rischio se: SPAZIO INSUFFICIENTE PAVIMENTO INADEGUATO DISLOCAZIONE INADEGUATA DISLIVELLI, SCALE INSTABILITA’ MICROCLIMA INADEGUATO
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4. ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITA’
L’attivita’ puo’ comportare un rischio se: SFORZI FISICI FREQUENTI O PROLUNGATI TEMPI DI RIPOSO INSUFFICIENTI DISTANZE TROPPO GRANDI RITMO DI LAVORO IMPOSTO
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5. FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Il lavoratore puo’ correre un rischio se: INIDONEO FISICAMENTE INDOSSA ABBIGLIAMENTO INADEGUATO INSUFFICIENTEMENTE FORMATO
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GERARCHIA D’AZIONE ANNULLAMENTO Automazione RISCHIO Ausiliazione
Valutazione rischio residuo ABBATTIMENTO RISCHIO Interventi organizzativi Sorv. Sanitaria / Formazione
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Ci sono domande ? ?
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