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STUDIO TECNICO FRANCIONI Geom
STUDIO TECNICO FRANCIONI Geom. Giovanni Battista COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA Via Tevere n. 24 – Selci di SAN GIUSTINO (PG) ALBO GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA n Ministero dell’Interno Professionisti abilitati legge 818/1984 cod.n.PG01667G00103 P.IVA – C.F. FRN GNN 54L26C742Z Tel-fax Mobile E.MAIL Posta certificata : POLO DIDATTICO FRANCHETTI – SALVIANI CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI -TITOLO IV DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 1)-COSTI E ONERI DELLA SICUREZZA – COSTO DELLA MANO D’OPERA -LAVORI PUBBLICI – LAVORI PRIVATI- 2)-ELABORATO DELLA COPERTURA- SISTEMI DI PROTEZIONE COLLETTIVA E INDIVIDUALE PER I LAVORI IN QUOTA – SISTEMI DI SICUREZZA -PERMANENTI IN COPERTURA.
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1)-COSTI E ONERI DELLA SICUREZZA – COSTO DELLA MANO D’OPERA LAVORI PUBBLICI – LAVORI PRIVATI-
COSTI della SICUREZZA: DEFINIZIONI: D.P.R. 222/2003 –comma 1 lettera m - ora allegato XV del D.Lg.vo 81/2008 «4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA Stima dei costi della sicurezza Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente Decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: a) degli apprestamenti previsti nel PSC; b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
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COSTI della SICUREZZA:
Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I del presente Decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d’opera previste dall’articolo 132 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del Codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, e I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso. Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE UMBRA del 7 giugno 2011 n
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE UMBRA del 7 giugno 2011 n Linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e la determinazione del costo presunto della mano d’opera nell’affidamento dei lavori pubblici di cui all’art.23 della L.R. n. 3/2010 I COSTI da prevedere alla luce di quanto riportato nel Piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) nel singolo cantiere (art:100 del D.Lg.vo n. 81/2008 e s.m. e i.) che: - fanno riferimento al « PROGETTO DELLA SICUREZZA» - sono legati alla discrezionalità delle scelte tecniche fatte dal Committente dell’opera, del suo Progettista, rese applicative dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e computate all’interno del P.S.C. - sono somme conseguenti ad attività che l’appaltatore deve porre in essere «ex contractu» GLI ONERI Relativi ai Piani Operativi (P.O.S.) - Si riferiscono a precise obbligazioni normative applicabili al singolo cantiere e si evidenziano attraverso il Piano Operativo di Sicurezza e/o Piano sostitutivo di Sicurezza - Gli oneri sono somme conseguenti ad attività che l’appaltatore deve porre in essere «ex lege «
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La L. R. n. 3/2010 riportata, all’art
La L.R. n. 3/2010 riportata, all’art.23, commi 2 e 4 definisce gli « ONERI DELLA SICUREZZA» « 2. Per onere della sicurezza si intende la quota parte intera della spesa generale che il datore di lavoro nello specifico cantiere DEVE sostenere al fine della tutela della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori. « 4 Gli oneri relativi alla sicurezza ed alla manodopera non sono soggetti a riduzione anche in sede di subappalto; a tal fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto. I cosidetti «costi generali» (ONERI) delle singole imprese esecutrici, NON rientrano nei costi della sicurezza Da inserire all’interno del P.S.C. ESEMPIO DI ONERI DELLA SICUREZZA -P.D.I -La formazione -L’informazione -La sorveglianza sanitaria -Le spese amministrative Tali somme sono appunto un «onere», in quanto sono attività che l’appaltatore deve porre in essere ex lege, e non ex contractu.
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IL P.O.S. Il Piano Operativo di Sicurezza è, per sua natura, complementare e di dettaglio del P.S.C. ed è anche equiparato al documento di valutazione dei rischi della singola impresa per lo specifico cantiere, documento previsto dall’art.28 del D.Lg.vo 81/2008 e s.m. Quanto sopra significa che il P.O.S. deve contenere tutte le indicazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori normalmente predisposte dall’azienda. Quindi, per questo tipo di scelte (D.P.I., formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc), che sono obbligatorie per legge e quindi indipendenti dal contratto con la Committenza, non verrà riconosciuto alcun costo aggiuntivo dalla stazione appaltante, ma troveranno compensazione all’interno delle spese generali. E’ DI CONSEGUENZA EVIDENTE CHE TUTTE LE SITUAZIONI NON RICOMPRESE TRA QUELLE PRECEDENTEMENTE INDICATE COME COSTI PER LA SICUREZZA, SONO DA COMPUTARSI TRA GLI ONERI DELLA SICUREZZA.
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ONERI DELLA SICUREZZA PER CATEGORIE
Sistema di gestione della sicurezza aziendale: a) Documento di valutazione dei rischi; b) Valutazione dei rischi specifici (rumore,vibrazioni,chimico ecc.); c) Servizio di prevenzione e protezione (compresi costi di formazione-informazione ed addestramento RSPP, ASPP, RLS); d) Dirigenti e Preposti (compresi costi di formazione-informazione ed addestramento); e) Rappresentante dei lavoratori della sicurezza; f) Medico Competente; a) Addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso (compresi corsi di formazione-informazione ed addestramento all’antincendio e al primo soccorso): b) Presenza di un sistema di gestione certificato; c) Assicurazioni sugli infortuni e sulle malattie professionali (INAIL ecc.); d) Gestione della documentazione obbligatoria (Libro unico del lavoro, registro infortuni ecc).
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ONERI DELLA SICUREZZA PER CATEGORIE
Gestione del Personale a) Sorveglianza sanitaria; b) Formazione, informazione ed addestramento specifico (all’assunzione, periodica, uso macchine, montaggio ponteggi, DPI di 3° categoria ecc); c) DPI e dotazioni varie Macchine, attrezzature, impianti e simili: a) Manutenzione; b) Verifiche periodiche. Gestione del Cantiere; a) Costo relativo al servizio di prevenzione e protezione per l’impiego relativo al singolo cantiere; b) Costo relativo al RLS per l’impiego relativo al singolo cantiere; c) Costo relativo al Medico Competente per l’impiego relativo al singolo cantiere; d) Costo relativo alla presenza continuativa di addetti alla gestione antincendio, primo soccorso e gestione delle emergenze relativo al singolo cantiere;
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ONERI DELLA SICUREZZA PER CATEGORIE
Gestione del Cantiere; e) Costo relativo ai Dirigenti per l’impiego relativo al singolo cantiere; f) Costo relativo ai Preposti per la presenza costante (compreso quella specifica richiesta ad esempio per montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, per l’esecuzione dei lavori in quota per l’esecuzione delle demolizioni, ecc.) relativo al singolo cantiere; g) Gestione, da parte dell’Impresa titolare dell’appalto, delle Imprese subappaltatrici, dei sub affidatari dei lavoratori autonomi, dei fornitori, in termini di azioni di coordinamento riguardo la parte della sicurezza che è in capo alla singola Impresa, lavoratore autonomo o fornitore; h) Formazione-informazione specifica per gli addetti impegnati nel singolo cantiere; i) Costo relativo alle riunioni con RLS o RLST relativo al singolo cantiere; l) Costo relativo alla documentazione(POS,PSS,PIMUS, verifiche strutturali, relazioni o indagini specifiche ecc); m) Apprestamenti non riconducibili a quelli eventualmente previsti dal PSC; In generale, rientrano tra gli “oneri” dell’impresa tutti quelli prvisti dal D.Lg.vo 81/2008 e s.m. e i. e in particolare per i cantieri, quelli contenuti Negli artt: 95,96 e 97 e nell’allegato XIII del citato D.Lg.vo 81/2008 e s.m.
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CALCOLO DEGLI ONERI IN FASE DI PROGETTAZIONE
In fase di progettazione la Stazione Appaltante, avvalendosi del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione o, se non nominato, attraverso il Progettista, deve essere in grado d’indicare L’importo degli oneri della sicurezza, da non sottoporre a ribasso d’asta.
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