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PubblicatoSesto Bucci Modificato 10 anni fa
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VANESSA MANNI vanessa.manni@ispesl.it
Dipartimento Processi Organizzativi RISCHIO DA RUMORE VANESSA MANNI
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CHE COS’E’ IL RUMORE? Suono che determina una sensazione acustica indesiderata, fastidiosa e sgradevole Energia meccanica emessa da una sorgente che si propaga in un mezzo sotto forma di vibrazioni
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CARATTERISTICHE DEL SUONO
forte lieve INTENSITÀ Dipende dalla pressione che l’onda sonora esercita sul nostro orecchio e che si misura in decibel (dB) FREQUENZA grave acuto Numero di oscillazioni o vibrazioni nell’unità di tempo (1 oscillazione al secondo = 1 Hertz o Hz) Se la frequenza presenta oscillazioni regolari si parla di “suono”, se irregolari di “rumore”
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conversazione normale
LIVELLI DI RUMORE 0 decibel: Soglia di udibilità 50-60 decibel conversazione normale 70-90 decibel macchine 120 decibel Soglia del dolore 140 decibel aereo in fase di decollo
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FONTI DI RUMORE Ambiente di Lavoro Macchine Dispositivi (sirene)
Ambiente di vita Traffico veicolare Traffico aereo Rumorosità extraurbana (in prossimità di autostrade, strade di grande svincolo) Abitudini di vita o Rumore legato ad attività nel tempo libero (discoteche, caccia)
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Titolo VIII, Capo II D.Lgs 81/2008
DECRETO LEGISLATIVO n.195 /2006 Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) EX Titolo V-bis DLG.s 626/94–”PROTEZIONE DA AGENTI FISICI” Titolo VIII, Capo II D.Lgs 81/2008 Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
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CAMPO DI APPLICAZIONE – Art. 187
Determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito
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DEFINIZIONI – Art. 188 Pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea; livello di esposizione giornaliera al rumore: valore medio, dei livelli di esposizione al rumore (otto ore); livello di esposizione settimanale al rumore: valore medio, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative (otto ore)
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VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE
Art. 189 Giornata Lavorativa di 8 ore valori limite di esposizione rispettivamente = 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa ; b) valori superiori di azione: rispettivamente = 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa ; c) valori inferiori di azione: rispettivamente= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa. 135 dB(C); 137 dB(C); 140 dB (C)
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VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE
Esposizione giornaliera variabile Art. 189 Livello di esposizione settimanale A condizione che: a) il livello di esposizione settimanale al rumore non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati (Art.191) In questo caso puoi non fare la misura, ma devi cmunque prendere tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO –Art. 190
Il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori; d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
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SOSTANZE OTOTOSSICHE Monossido di carbonio Stirene Toluene Xilene Etilbenzene Tricloroetilene Disolfuro di carbonio n-esano Piombo Manganese Arsenico Mercurio Principi attivi farmaceutici
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative per ridurre l'emissione di rumore; h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale; i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria; l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
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MISURAZIONI DEL RUMORE – Art. 190
Se i valori superiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.
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Articolo 190 comma 5 bis L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine ed impianti, può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione Consultiva permanente riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento
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ATTIVITÀ A LIVELLO DI ESPOSIZIONE MOLTO VARIABILE (Art. 191)
Per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: a) La disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) l'informazione e la formazione; c) il controllo sanitario.
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ATTIVITÀ A LIVELLO DI ESPOSIZIONE MOLTO VARIABILE (Art. 191)
In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative
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MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 193 Se a seguito della valutazione dei rischi risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore
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MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE
a) adozione di altri metodi di lavoro con minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, che emettano il minor rumore possibile; c) progettazione della struttura dei luoghi di lavoro; d) informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro; e) adozione di misure tecniche per il contenimento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione.
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MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE
Rumore > valori superiori di azione 85 dB Luoghi di lavoro indicati da appositi segnali, con aree delimitate e accesso limitato
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USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(DPI) a) esposizione > valori inferiori di azione 80 dB DL mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) esposizione ≥ dei valori superiori di azione 85 dB DL esige che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito
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USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(DPI) Il DL Sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Rumore ≥ valori inferiori di azione 80 dB INFORMAZIONE E FORMAZIONE natura dei rischi; misure di prevenzione e protezione; valori limite di esposizione e valori di azione; uso corretto dei DPI; procedure di lavoro sicure.
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SORVEGLIANZA SANITARIA
a) esposizione > valori superiori di azione 85 dB b) esposizione > valori inferiori di azione Su richiesta dei lavoratori o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità 80 dB Una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, resa nota ai RLS in funzione della valutazione del rischio
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SORVEGLIANZA SANITARIA
Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore
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L’orecchio può essere interessato da due diverse situazioni:
EFFETTI DELL’ESPOSIZIONE AL RUMORE L’orecchio può essere interessato da due diverse situazioni: Un rumore molto forte (esplosione) provoca dolore e spesso lacerazione del timpano Tinnito auricolare Il tinnito è la percezione uditiva di tintinnio, sibilo o rimbombo. Se il rumore è impulsivo (esplosione), il rischio può aumentare sostanzialmente. Il tinnito può costituire il primo segnale di una lesione a carico dell’apparato uditivo causata dal rumore.
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RIDUZIONE DELL’UDITO Un rumore meno forte ma superiore a 80dB può determinare RIDUZIONE DELL’UDITO che si instaura in 4 fasi: sensazione di orecchie ovattate, ridotta capacità uditiva temporanea apparente stato di benessere difficoltà alla percezione dei suoni bassi e acuti difficoltà a percepire la conversazione IPOACUSIA DA RUMORE
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Ipoacusia da rumore EFFETTI DEL RUMORE
L’esposizione continuativa al rumore invecchia precocemente le cellule acustiche logorandole fino alla loro distruzione I problemi di udito diventano seri quando le cellule uditive danneggiate sono molte Ipoacusia da rumore stato di salute del soggetto: otiti, traumi,etc. età del soggetto: con l’aumentare dell’età si ha riduzione dell’udito (presbioacusia)
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AUMENTO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
EFFETTI EXTRA-UDITIVI effetti descrizione Neuro-psichici Depressione, stanchezza, irritabilità, cefalea, disturbi del sonno, riduzione dell’attenzione Funzione visiva Restringimento della pupilla con conseguente disturbo della percezione in rilievo Apparato respiratorio Aumento della frequenza degli atti respiratori Apparato digerente Digestione prolungata, bruciori di stomaco, gastriti, ulcere Sistema endocrino Stress: squilibri nell’attività di alcune ghiandole che producono ormoni AUMENTO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO Diminuzione dell’attenzione e della concentrazione degli operatori e della percettibilità dei segnali acustici
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MISURE TECNICHE Isolamento della sorgente (materiali fonoisolanti)
Smorzamento delle vibrazioni Rivestimento dei locali (materiali fonoassorbenti) Idonea manutenzione delle macchine lubrificazione sostituzione dei componenti usurati
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MISURE ORGANIZZATIVE Uso corretto delle attrezzature
Aumento della distanza tra le macchine Turnazione del personale (Riduzione del numero dei lavoratori esposti al rumore)
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DPI inserti auricolari tamponi auricolari tappi usa e getta cuffie
caschi
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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
INSERTI Ovatte speciali di lanapiuma e filtri acustici di materiale plastico da introdurre nel condotto uditivo in caso di esposizioni non superiori a 95 db CUFFIE Adatte per esposizioni prolungate, più efficaci degli inserti, di buona praticità, permettono l’ascolto della voce di conversazione CASCHI Indicati per attività particolarmente rumorose, risultano però ingombranti e poco agevoli impedendo l ’ascolto della voce di conversazione
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