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PubblicatoLeonzio Di lorenzo Modificato 10 anni fa
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Regime patrimoniale della famiglia, in generale. Separazione dei beni
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Pluralità di regimi e autonomia dei coniugi
Il nostro ordinamento prevede una pluralità di regimi patrimoniali della famiglia, lasciando ai coniugi la libertà di adottare quello più idoneo alle loro esigenze. I regimi patrimoniali sono: comunione dei beni e separazione dei beni che possono essere integrati da: comunione convenzionale e fondo patrimoniale.
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Regime patrimoniale legale
In mancanza di una volontà espressa dei coniugi, la scelta è compiuta direttamente dalla legge: in tal caso di parla di regime patrimoniale legale, che consiste nella comunione dei beni (art. 159 c. c.). Qualora invece i coniugi manifestino la volontà di dare vita ad un regime patrimoniale diverso da quello legale (separazione dei beni, fondo patrimoniale e comunione convenzionale), si parla di regime patrimoniale convenzionale (si veda Cass. Civ., sez. II, , n. 3647).
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Convenzioni matrimoniali
L’espressione indica ogni atto con il quale i coniugi, prima o dopo la celebrazione del matrimonio, eventualmente con la partecipazione di un terzo (come può avvenire nel caso del fondo patrimoniale da costui creato), regolino il regime patrimoniale familiare in modo difforme da quello legale. Sono governate dal principio della modificabilità (art. 162 c. c.), per cui esse possono essere modificate in ogni tempo, sia prima (in tal caso la loro efficacia è subordinata alla avvenuta celebrazione), sia dopo il matrimonio.
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Requisiti di validità delle convenzioni matrimoniali
Capacità di agire. Atto pubblico a pena di nullità (nel qual caso segue l’automatica applicazione del regime delle comunione legale dei beni).
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Pubblicità delle convenzioni matrimoniali
Annotazione della convenzione (e della sua modifica) a margine dell’atto di matrimonio (artt. 162, 2° co. e 163, 3° co., c. c.), la quale consente di far valere nei confronti dei terzi gli effetti della convenzione (Cass. civ., sez. III, , n ). Trascrizione della convenzione avente ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati (artt e 2685 c. c.), la quale consente di far valere il vincolo riguardo ai singoli beni (Cass. civ., sez. III, , n ). Si tratta di ipotesi di pubblicità dichiarativa, il cui mancato assolvimento, qualificabile come onere, rende la convenzione (o la sua modifica) inopponibile ai terzi.
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Separazione dei beni Nel regime di separazione, ciascun coniuge acquista la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (art. 215 c. c.) e di tali beni ha la gestione separata (art. 217 c. c.; Cass. civ., sez. I, , n. 2954). Qualora l’acquisto sia stato effettuato congiuntamente da entrambi i coniugi, il bene appartiene ad entrambi a titolo di comunione ordinaria (art ss. c. c.).
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Segue: amministrazione e godimento
L’incarico di amministrare i beni dell’altro coniuge si presume gratuito. Pertanto, il coniuge amministratore risponderà nei confronti dell’altro solamente in caso di dolo o di colpa grave (secondo le regole del mandato gratuito, cui rinvia l’art. 217, 2° co., c. c.). Il coniuge che il godimento dei beni di proprietà dell’altro è tenuto a tutte le obbligazioni gravanti sull’usufruttuario (art. 218 c. c.; vedi Cass. civ., sez. V, , n. 4445).
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Segue: prova della proprietà dei beni
Il principio della titolarità esclusiva dei beni non elimina le incertezze che in concreto possono sorgere riguardo alla proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio e, in particolare, dei beni mobili. Per risolvere i casi dubbi, il legislatore ha posto due regole: la proprietà esclusiva può essere provata dai due coniugi con ogni mezzo (art. 219, 1° co., c. c.); qualora tale prova non sia raggiunta, il bene si considera di proprietà comune (art. 219, 2° co., c. c.). Vedi Cass. civ., sez. II, , n
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