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PubblicatoSilvana Spinelli Modificato 10 anni fa
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ADVOCACY E IMMIGRAZIONE LE NORME DPR 309 9/10/1990 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”
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ADVOCACY E IMMIGRAZIONE: LE NORME Art. 118. Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali
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ADVOCACY E IMMIGRAZIONE: LE NORME Art. 120. Terapia volontaria e anonimato 3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende unità sanitarie locali, e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente. 6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro identificazione.
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Art. 122. Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo 1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente. ADVOCACY E IMMIGRAZIONE: LE NORME
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Dgr 12621 del 7/4/2003 “Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite ( art.12 comma 3 e 4 l.r. 31/97) e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze” ADVOCACY E IMMIGRAZIONE: LE NORME
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In particolare: Nell’interesse della salute individuale e collettiva, in presenza di una diagnosi di dipendenza o di abuso di sostanze, gli interventi sono erogati a chi li richiede, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia o meno cittadino italiano o che dimori nel territorio di competenza solo temporaneamente. (pag. 34) ADVOCACY E IMMIGRAZIONE: LE NORME
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I SERVIZI TERRITORIALI PER LE DIPENDENZE/ MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO assicurano la disponibilità dei principali trattamenti relativi alla cura e alla riabilitazione dall’uso di sostanze, nonché la prevenzione e la cura delle patologie correlate, anche in collaborazione con altri servizi specialistici e secondo quanto stabilito dalla normativa regionale in materia di organizzazione dipartimentale. Le prestazioni sono erogate in forma individuale o a piccoli gruppi nelle sedi operative, o, se necessario, a domicilio. Le prestazioni di prevenzione possono essere erogate anche mediante mezzi mobili. I Servizi Territoriali per le dipendenze/.m.i. fatte salve le ulteriori funzioni eventualmente loro attribuite dalle Regioni ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e così come dettagliate nel documento di cui all'allegato 2, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a: a) garantire accoglienza, diagnosi e presa in carico del paziente; b) predisporre, per ogni singolo utente, un programma terapeutico-riabilitativo con valutazione diagnostica multidisciplinare iniziale e monitoraggio periodico delle variazioni dello stato di salute, in relazione ai risultati degli interventi effettuati, in termini di uso di sostanze, qualità della vita, abilità e capacità psico-sociali, contrasto delle principali patologie correlate; c) effettuare terapie farmacologiche specifiche, sostitutive e non, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico; d) svolgere attività di psicodiagnosi, di “counseling”, di sostegno psicologico, di psicoterapia; e) svolgere attività di prevenzione, screening/ counseling e collaborazione alla cura delle patologie correlate all’uso di sostanze d’abuso, anche in collaborazione con altri servizi specialistici; f) svolgere attività di orientamento e di sostegno in ambito sociale ed educativo; g) svolgere specifiche e strutturate attività per la prevenzione delle principali cause di morte e di inabilità (malattie infettive, overdose etc.) h) attivare specifici programmi destinati alle donne, anche in collaborazione con altri servizi specialistici, prevedendo, in particolare, interventi relativi a gravidanza, prostituzione, episodi di violenza; i) rilevare, sulla base delle indicazioni stabilite a livello nazionale e regionale, i dati statistici ed epidemiologici relativi alle attività e al territorio di competenza; l) svolgere attività di riabilitazione e di prevenzione delle ricadute.
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ADVOCACY E IMMIGRAZIONE: LE NORME Le prestazioni di cui sopra si intendono effettuate nei vari contesti, quali: · servizio territoriale · servizio in carcere · servizio reso a domicilio · servizio reso in strutture accreditate · servizio reso in strutture del SSN
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ADVOCACY E IMMIGRAZIONE: LE NORME Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n° 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
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ADVOCACY E IMMIGRAZIONE: LE NORME Circolare n° 5, 24 marzo 2000 del Ministero della Sanità: Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n° 286. "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" Disposizioni in materia di assistenza sanitaria.
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ADVOCACY E IMMIGRAZIONE: LE NORME Circolare della regione Lombardia n. 4/2008 “Precisazioni concernenti l’assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia” Estende ai cittadini comunitari irregolari le prestazioni elencate nell’art. 35 del TU DLgs 286/1998 (vedi anche Circ. Min. 19/2/2008. Solo per queste è possibile utilizzare il codice CSCS. Le due circolari non hanno alcun richiamo alla Circ. Min. 5/2000 e alle prestazioni connesse alla tossicodipendenza
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Accordo Stato Regioni del 20/12/2012 “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome italiane” Non è stato recepito da Regione Lombardia ADVOCACY E IMMIGRAZIONE: LE NORME
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