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PubblicatoAbramo Rossini Modificato 10 anni fa
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Determinazione delle prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione Attuazione dell’articolo 2, comma 27, della Legge 28 giugno 2012 n. 92
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Norma di attuazione Decreto n. 71253 del 25 gennaio 2013 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 113 il 16 maggio 2013 Le istruzioni operative sono fornite con Circolare INPS n. 144 dell’8 ottobre 2013
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Destinatari i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, con rapporto di lavoro subordinato il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato quando, per i suddetti lavoratori - secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 27, secondo periodo della Legge di Riforma - risultino già interamente applicate le quote di riduzione contributiva di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005
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L. 388/2000 e L.266/2005 1. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, a decorrere dal 1° febbraio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali. 2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali I datori di lavoro operanti nei settori in cui, per effetto dell’esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura inferiore a un punto percentuale, la riduzione si estende alle altre assicurazioni della "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, "prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione".
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Ammontare dell’aliquota e della prestazione Per le due tipologie di lavoratori da ultimo individuate, la misura della contribuzione ASpI è pari, per il 2013, allo 0,32 per cento, comprensivo della percentuale (0,06%) di frazionamento del contributo di cui all’articolo 25, c. 4 della legge n. 845/1978 (0,30%). Le indennità ASpI e miniASpI, ai sensi dell’art. 2 del Decreto interministeriale in argomento, sono pertanto liquidate, con riferimento all'anno 2013, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 20 per cento della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92
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Calcolo della prestazione in presenza di contribuzione piena e di contribuzione ridotta nel periodo di riferimento Nel caso in cui un lavoratore presenti una situazione tale per cui alle 52 settimane che soddisfano il requisito contributivo per l’accesso alla indennità ASpI o miniASpI concorrano i versamenti per l’assicurazione contro la disoccupazione derivanti da diversi rapporti di lavoro, uno o più a contribuzione piena ed uno o più a contribuzione ridotta, la circostanza verrà tenuta in debito conto nel calcolo della prestazione
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Calcolo della prestazione in presenza di contribuzione piena e di contribuzione ridotta (segue) La prestazione rispecchierà la proporzione esistente fra le settimane a contribuzione piena e quelle a contribuzione ridotta. Per l’indennità di disoccupazione ASpI l’individuazione di detta proporzione avverrà all’interno delle 52 settimane utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro; per l’indennità di disoccupazione mini ASpI l’individuazione avverrà all’interno delle settimane di lavoro presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro
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Calcolo della prestazione in presenza di contribuzione piena e di contribuzione ridotta (segue) Il predetto sistema di calcolo si applica sia che l’aliquota contributiva contro la disoccupazione, versata nel corso del rapporto di lavoro la cui cessazione ha dato luogo allo stato di disoccupazione involontario, sia piena sia che sia ridotta
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FLUSSO DI CALCOLO in presenza di contribuzione piena e di contribuzione ridotta CALCOLO ASpI ESEMPIO per una ASpI di euro 1000 (retribuzione media 1333) 37 settimane di contribuzione intera 15 settimane a contribuzione ridotta
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UN ESEMPIO FLUSSO Calcolata l’ASpI procedere poi a: Individuare ultime 52 settimane (le più recenti) settimane a contribuzione piena37 settimane % delle settimane a contribuzione piena52:100=37:X = 71,15% quota indennità piena = Indennità ASpI per % settimane a contribuzione piena 1000*71,15% = 711,5 quota indennità ridotta = Indennità ASpI – quota piena per 20% (1000 – 711,5)*20% = 57,7 QUOTA ASpI SPALMATI 711,5 + 57,7 = 769,2
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Algoritmo di calcolo 52:100=15:X 28,84 100-80/100*28,85 = 76,92 1000/100*76,92 = 769,2
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