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ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2006/2007 LE INNOVAZIONI.

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Presentazione sul tema: "ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2006/2007 LE INNOVAZIONI."— Transcript della presentazione:

1 ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2006/2007 LE INNOVAZIONI

2 NORME PRIMARIE E SECONDARIE LA LEGGE n.1/07 I DM n.6 e 8 del 17/01/07 LA CM n.5/07 LA CM n.15/07 LA CM n.20 del 16/02/07 L’OM n.26 del 15/03/07

3 LE INNOVAZIONI per l’anno scolastico 2006/2007 Candidati interni: SONO AMMESSI AGLI ESAMI DAL COMPETENTE CONSIGLIO DI CLASSE, IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE, gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso e siano stati valutati complessivamente in modo positivo rispetto alle competenze acquisite nell’ultimo anno di corso raggiungendo una preparazione idonea per affrontare l’esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline

4 La ammissione o non ammissione sarà motivata attraverso uno specifico giudizio L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame con la SOLA indicazione “Ammesso” o “Non ammesso”- L’attribuzione dei voti in ciascuna disciplina è funzionale esclusivamente al fine dell’attribuzione del credito scolastico, che deve essere pubblicato, per ogni alunno, all’albo dell’istituto

5 Sono ammessi all’esame di Stato gli alunni, iscritti alle penultime classi, che nello scrutinio finale per l’ammissione all’ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che abbiano seguito un regolare corso di studi e che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due predetti anni

6 Candidati esterni: L’ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione o l’idoneità all’ultima classe, è subordinata al superamento di un esame preliminare anche sulle materie del piano di studi dell’ultimo anno di corso Il Consiglio di classe davanti a quale detti candidati hanno sostenuto gli esami preliminari attribuisce il credito scolastico, pubblicato all’albo dell’istituto

7 Per i candidati esterni che non devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico è attribuito dalla commissione d’esame

8 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, in modo analogo partecipano a detta deliberazione i docenti delle attività alternative alla religione cattolica nei confronti degli alunni che abbiano seguito le attività medesime

9 L’attribuzione del punteggio tiene conto anche del giudizio di detti docenti rispetto all’interesse con il quale l’alunno ha seguito le predette attività ivi compreso l’eventuale studio individuale purchè certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla medesima istituzione scolastica. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere dette attività come crediti formativi se esse presentano i requisiti previsti dal DM n.49/2000

10 CONFIGURAZIONE DELLE COMMISSIONI Ogni due classi sono nominati un Presidente unico e commissari esterni comuni alle due classi, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e comunque non superiore a tre Ad ogni classe sono assegnati non più di 35 candidati I candidati esterni vanno ripartiti tra le diverse classi, assicurando che il loro numero per ciascuna classe non superi il 50% dei candidati interni

11 Il Direttore Generale regionale può autorizzare commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni di soli candidati esterni, esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, nel numero di una sola unità. Per i corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale può essere autorizzata un’altra commissione di soli candidati esterni

12 DIARIO DELLE OPERAZIONI D’ESAME Il presidente determina una data unica di pubblicazione dei risultati per le due classi abbinate Al termine della correzione delle prove scritte, prima della pubblicazione dei risultati delle medesime prove, le commissioni, ai fini dell’espletamento dei colloqui, si riuniscono in seduta plenaria per stabilire, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due commissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni

13 RUOLO DEL PRESIDENTE Il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari esterni o interni Il presidente sceglie un commissario interno o esterno quale segretario di ciascuna delle due commissioni con compiti di verbalizzazione Il presidente partecipa ai colloqui di tutti i candidati, dal momento che l’OM 26/07 prevede che il colloquio debba svolgersi alla presenza dell’intera commissione In base alla CM 5/07, la presenza nella commissione di sei componenti tra i quali alcuni titolari di insegnamenti di più discipline e quella del presidente, munito anch’egli di competenze disciplinari specifiche, assicurano allo svolgimento dell’esame, in particolare alla conduzione del colloquio, quel carattere di multidisciplinarietà previsto dalla legge

14 IL COLLOQUIO Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l’ultimo anno di corso Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le tre fasi previste dalle norme e se non abbia interessato le diverse discipline Per i corsi di indirizzo linguistico, nei quali, ai sensi della CM 5707, siano stati designati commissari interni i tre docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline, il presidente deve salvaguardare la composizione numerica della commissione in tutte le fasi di svolgimento degli esami, compresa quella dell’attribuzione de voto finale, per la quale detti docenti esprimono una unica proposta di voto

15 Qualora non si raggiunga l’accordo tra detti commissari, il presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno di espletamento dello stesso

16 CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP Si ribadisce che i docenti di sostegno non fanno parte della commissione d’esame, possono essere utilizzati, previa specifica indicazione del competente consiglio di classe, come supporto all’alunno disabile durante l’esecuzione delle prove dello stesso

17 VOTO FINALE A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti, senza aver usufruito del punteggio integrativo, determinato sino al massimo di 5 punti, la commissione d’esame può attribuire la lode


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