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PubblicatoGinevra Cicci Modificato 10 anni fa
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le misure per favorire il rilancio dell’occupazione, riformare il mercato del lavoro ed il sistema delle tutele
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Il contratto di lavoro a termine Per il contratto a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta causalità.
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Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare, nel limite massimo di 8 proroghe, il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa (art. 1, comma 3, lettera b DL 34/2014).
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Viene, infine, fissato il limite massimo, per i contratti a tempo determinato, del 20% dell'organico complessivo del datore di lavoro. Il decreto fa comunque salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 7, del D.lgs. 368/2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall'altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità.
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Infine, per tenere conto delle realtà imprenditoriali più piccole, è previsto che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine.
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Contratto di apprendistato Si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo.
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È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento (art 2, comma 1, lettera b, DL 34/2014). Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale ( art. 2, comma 1, lettera c, DL 34/2014).
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Infine, i contratti di apprendistato avranno meno vincoli. Per esempio, come precedentemente visto, per assumere nuovi apprendisti non sarà obbligatorio confermare i precedenti alla fine del percorso formativo.
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La smaterializzazione del DURC (art. 4 DL 34/2014) Un ulteriore intervento di semplificazione riguarda la smaterializzazione del DURC, superando l’attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese. Chiunque vi abbia interesse potrà verificare, con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale, la regolarità contributiva delle imprese.
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Il DL stabilisce che l'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e che sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), ovunque previsto. Tale novità non sarà, però, immediatamente operativa. Sarà necessario un provvedimento attuativo, che dovrà essere messo a punto dal ministero del Lavoro di concerto col ministero dell'Economia entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto appena pubblicato: dunque entro il 20 maggio.
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Il bonus fiscale di Renzi Il bonus di € 1.000,00 netti paventati da Renzi per i redditi fino ad € 25.000 (lordi) è in realtà di difficile quantificazione. Tra i percettori del bonus rientrerebbero anche i contribuenti cd. “incapienti” ovvero con un reddito fino ad 8 mila euro annuo. Ma i conti non tornano, vi è una significativa discrepanza tra i dati forniti dal MEF e quelli del Governo.
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La maggiore discrepanza riguarda proprio i contribuenti incapienti. In questo caso, in relazione ai fondi stanziati dal Governo (10 miliardi di euro) la disponibilità media per soggetto non sarebbe più pari a 1.000 euro bensì a circa 666 euro. Fascia di redditoDati GovernoDati MEF 0 – 8.000 euro459.7473.942.147
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Il sussidio di disoccupazione universale Si prevede l’estensione del sussidio di disoccupazione anche a coloro i quali non godono dei diritti di un contratto regolare. Un sussidio che avrebbe la durata massima di due anni. Il problema, come sempre, sta nel costo: circa 9,5 miliardi di euro l’anno. Che si potrebbero però ricavare grazie alla cancellazione della cassa integrazione, Aspi e mini-Aspi (7 miliardi di costo l’anno) e i 2,4 miliardi spesi per la cassa integrazione in deroga. La cig ordinaria verrà riportata all’obiettivo iniziale: quello di sostenere le aziende in difficoltà temporanee.
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Il contratto a tutela crescente e l’articolo 18 Il contratto unico deve prevedere due fasi: l’inserimento e la stabilità. La fase di inserimento del contratto unico dura per i primi tre anni di vita del contratto. Superata la fase di inserimento, il contratto unico viene regolato dalla disciplina dei licenziamenti oggi prevista. Cosa significa? Semplicemente che nel contratto non vi è una scadenza.
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I neo assunti verrebbero così esclusi dall’applicazione dell’articolo 18 per i primi tre anni, durante il quale l’imprenditore non pagherebbe i contributi che sarebbero quindi a carico dello stato. Non troppo dissimile dal contratto di apprendistato, ma con maggiore libertà di licenziamento, in modo da favorire le assunzioni.
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Grazie per l’attenzione
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