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Emerging technology and political istitutions

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Presentazione sul tema: "Emerging technology and political istitutions"— Transcript della presentazione:

1 Emerging technology and political istitutions
Dino Garofano

2 La domanda: è il principio di precauzione uno strumento efficace per i responsabili politici da utilizzare nella regolazione delle tecnologie emergenti? Seguendo la tesi di J.D Graham, Indiana University, and S. Olmstead, Pardee RAND Gradute School, giungeremo alla soluzione del quesito con una risposta essenzialmente negativa.

3 Principio di precauzione: definizione
Con il termine principio di precauzione, o principio precauzionale, si intende una politica di condotta cautelativa per quanto riguarda le decisioni politiche ed economiche sulla gestione delle questioni scientificamente controverse.

4 Segue… L'essenza del principio non è niente di innovativo, e puo' essere riassunto dall'aforisma "prevenire è meglio che curare" che può anche essere considerato come una generalizzazione moderna del principio di Ippocrate «Primum non nocere».

5 Due distinzioni fondamentali
Alcuni osservatori dividono il principio in due formulazioni, una debole e una forte (Morris 2000): Forte (Prevenzione): limitazione di rischi oggettivi e provati (il caso dell’amianto e DDT). In generale si afferma che gli organi di governo dovrebbero vietare la tecnologia fino a quando l'inventore della tecnologia dimostra che questa è innocua per la società.

6 Segue… Debole (Precauzione): limitazione di rischi ipotetici o basati su indizi. Il principio di precauzione si applica cioè non a pericoli già identificati, ma a pericoli potenziali, di cui non si ha ancora conoscenza certa. Si sostiene che l'assenza di certezza del danno non è una giustificazione per prevenire eventuali misure possibili al fine di evitare possibili danni.

7 Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 1992
«Al fine di proteggere l'ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale »

8 Segue… Il testo parla esplicitamente solo della protezione dell'ambiente, ma con il tempo e nella pratica il campo di applicazione si è allargato alla politica di tutela dei consumatori, della salute umana, animale e vegetale. Tale punto di vista è stato promosso dall'Unione Europea, ratificando la Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro (93/626/CEE), ed esplicitando la politica comunitaria con la Comunicazione della Commissione COM(2000) 1 Final (2 febbraio 2000).

9 Il PP nell'Unione Europea
Il Trattato di Maastricht ha introdotto il principio di precauzione (poi ripreso dalla Costituzione Europea art. III-233): si sostiene che la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed «è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio -chi inquina paga-».

10 Segue… Il PP viene definito come una strategia di gestione del rischio in tutti i casi su detti, tuttavia i dati disponibili non ne consentano una valutazione completa. Di fatti per la sua attuazione vi sono richiesti tre elementi chiave:

11 Segue… L'identificazione dei potenziali rischi
Una valutazione scientifica, realizzata in modo rigoroso e completo sulla base di tutti i dati esistenti La mancanza di una certezza scientifica che permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi identificati.

12 Controversie sul PP I detrattori di questo principio, presenti soprattutto nell'ambiente scientifico, lo criticano in quanto ritengono che finisca per bloccare lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie (si porrebbe in contrasto con il metodo scientifico e il criterio di falsificabilità) più che preservare la salute dei cittadini e dell'ambiente.

13 Segue… Il principio di precauzione non si basa infatti sulla disponibilità di dati che provino la presenza di un rischio, ma sull'assenza di dati che assicurino il contrario. Questo genera il problema di identificare con chiarezza la quantità di dati necessaria a dimostrare l'assenza di rischio, soprattutto alla luce dell'impossibilità della scienza di dare certezze ultimative e definitive.

14 Segue… D'altro canto il PP, come lo si vede inserito a livello legislativo, è stato strutturalmente modificato tenendo anche conto della necessità di un'analisi costi-benefici. Inoltre va sottolineato che il PP non è un metodo di ricerca né un principio scientifico, bensì uno strumento politico di gestione del rischio.

15 Infine… Per taluni il PP è facilmente strumentalizzabile per interessi protezionistici. Essendo previsto dagli accordi internazionali sul commercio, esso può essere invocato in determinate situazioni al fine di impedire l'importazione di alcuni prodotti come gli OGM.


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