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PED (pressure equipment device) apparecchi a pressione – Legislazione

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Presentazione sul tema: "PED (pressure equipment device) apparecchi a pressione – Legislazione"— Transcript della presentazione:

1 PED (pressure equipment device) apparecchi a pressione – Legislazione
R.D. 824/27 e D.M. 21/05/74 Si applica a Impianti a pressione se capacità > 24 litri (Es. autoclavi per acqua e recipienti per aria compressa) DM 329/04, in vigore dal 12/02/2005, Si applica a recipienti, generatori di vapore, accessori di sicurezza e accessori a pressione, ecc. Solo se la pressione di lavoro Ps>0,5 bar rispetto Patmosferica DM 329/04 - le più frequenti ESCLUSIONI Macchine per caffè Estintori antincendio fissi Pmax<10bar Estintori portatili Bombole portatili per apparecchi respiratori; Apparecchi con Pa<=12 bar e Vol<=50 litri; Apparecchi con Vol<= 25 litri Recipienti semplici con Pa<=12 bar e P . V<=8000 (bar.l)

2 PED - Legislazione In base a quanto prevede l’art. 15 punto 2 del D.M. 329/04, le attrezzature a pressione già sottoposte alle verifiche di esercizio, di cui alla normativa precedente, dovranno essere verificate con le scadenze e le tipologie di verifica previste dall’ultimo verbale di verifica. L’utilizzatore deve provvedere alla classificazione dell’apparecchio specificando il gruppo del fluido contenuto e la categoria d’appartenenza (come da D.Lgs. 93/2000 PED) Sulla base della classificazione si individuerà la periodicità e la tipologia dei controlli come da Tabelle di cui agli Allegati A e B del D.M. 329/04. In base a quanto previsto dall’art. 10 del D.M. 329/04 è possibile, come già previsto dalle precedenti normative, la riduzione discrezionale dell’intervallo di tempo fra la verifica di riqualificazione periodica e la verifica di integrità, sulla base degli esiti dell’ultima verifica effettuata. In assenza di classificazione si conviene di continuare ad effettuare le verifiche degli apparecchi in scadenza con la periodicità dettata dal D.M. 21/05/74 al fine di garantire la continuità dell’attività prevenzionistica svolta in questi anni dai Servizi Impiantistici delle ASL.

3 PED - RESPONSABILITA’ OVVERO
Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature. (ART. 3 comma 3 Legge 11 gennaio 1996, n. 23) OVVERO ENTE PROPRIETARIO (comune, provincia): adegua e ha responsabilità di manutenzione sui locali che sono destinati ad alloggiare gli impianti e sugli impianti destinati ad usi comuni (es. serbatoio in pressione di acqua) ENTE GESTORE (scuola): adegua e ha responsabilità di manutenzione sugli impianti realizzati ai soli fini dell’attività didattica. L’installazione di tali impianti è subordinata al parere e all’adeguamento dei locali da parte dell’ente proprietario

4 PED - DOCUMENTI NECESSARI
Se impianti o apparecchi costruiti prima del 29/05/2002: Avere il Libretto matricolare ISPESL o ANCC inoltre, se P . V > 8000 (bar.l) o P bollo > 12 (bar) Richiesta omologazione a ISPESL e verbale di omologazione ISPESL Verbale verifica periodica ASL (o ARPA) Se impianti o apparecchi costruiti dopo il 29/05/2002: Certificato CE di conformità (con evidenziato rispondenza a direttiva 97/23/CE oppure a 87/404/CE) Comunicazione di messa in servizio a ISPESL e ASL (o ARPA) (art. 19 DLgs 93/2000) Verbale installazione primo impianto ISPESL Verbale di riqualifica periodica rilasciato da ASL (o ARPA)


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