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I diritti umani in un'ottica di genere Facoltà di Giurisprudenza Corso di diritto internazionale Università di Roma tre Erika Bernacchi.

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Presentazione sul tema: "I diritti umani in un'ottica di genere Facoltà di Giurisprudenza Corso di diritto internazionale Università di Roma tre Erika Bernacchi."— Transcript della presentazione:

1 I diritti umani in un'ottica di genere Facoltà di Giurisprudenza Corso di diritto internazionale Università di Roma tre Erika Bernacchi

2 Argomenti di approfondimento I diritti umani: origini storiche e Bill of Rights Il principio di non discriminazione in base al sesso nella Carta delle N.U. e nel Bill of Rights La Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne 1979 e il Comitato di controllo Le conferenze ONU e gli sviluppi recenti sul tema della violenza contro le donne (la Dichiarazione contro la violenza alle donne del 1993, la Conferenza di Vienna sui diritti umani del 1993, la Conferenza di Pechino del 1995, lo Statuto della Corti penale internazionale)

3 I diritti umani: origini storiche Dopo la 2a G.M. e i crimini nazisti necessità di un sistema che impedisca il ripetersi di guerre e assicuri il rispetto della dignità umana → nascita ONU Principio base dei diritti umani: il trattamento dei cittadini non è più un affare interno di uno Stato. → Erosione del dominio riservato (art. 2.7 Statuto ONU) Statuto ONU Tra i fini dell'ONU è inclusa la promozione dei diritti umani, ma manca la definizione del contenuto

4 Bill of Rights 1948 Dichiarazione universale dei diritti umani 1966 Patto sui diritti civili e politici 1966 Patto sui diritti economici, sociali e culturali

5 Dichiarazione universale Diritti della persona vita, libertà, sicurezza, eguaglianza, possibilità di ricorso a tribunali competenti, libertà da tortura, schiavitù, detenzione arbitraria Diritti della persona in relazione ai gruppi sociali nazionalità, famiglia, proprietà, privacy, libertà di movimento e religione

6 Dichiarazione universale Diritti politici elettorato attivo e passivo, partecipazione al governo, eguale accesso ai pubblici impieghi, libertà di pensiero e associazione Diritti economici e sociali Lavoro, sicurezza sociale, sindacati, tutela della maternità, istruzione, standard di vita adeguato, riposo e svago, vita culturale

7 Il principio di non discriminazione in base al sesso Carta delle Nazioni Unite primo trattato internazionale che contiene il principio di non discriminazione in base al sesso (preambolo, art. 1) Bill of Rights - principio generale di non discriminazione: tutti I diritti si applicano a donne e uomini - alcune disposizioni volte a assicurare l'eguaglianza tra uomini e donne in aree specifiche

8 Dichiarazione universale Ruolo chiave della cosiddetta “lobby delle donne” per l'approvazione di un linguaggio non sessista Art. 1 “tutti gli uomini nascono liberi e eguali in dignità e diritti” → “tutti gli esseri umani...” Disposizioni su famiglia/matrimonio/maternità famiglia: “nucleo naturale e fondamentale della società.” matrimonio “eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento” maternità e infanzia hanno diritto a particolari cure e assistenza

9 Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali Traducono in norme vincolanti le disposizioni della Dichiarazione Universale Patto sui diritti civili e politici - principio di non discriminazione in base al sesso art. 2.1., art. 3 e art. 26 (eguaglianza di tutte le persone davanti alla legge, diritto a una protezione eguale e effettiva contro ogni discriminazione) - famiglia/matrimonio (stesso linguaggio della Dichiarazione universale)

10 Patto sui diritti economici, sociali e culturali Principio di non discriminazione in base al sesso Lavoro : eguaglianza di retribuzione per un lavoro di eguale valore e assicurare alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle degli uomini Protezione della famiglia “particolarmente per la cura e l'educazione dei figli Protezione della maternità : speciale protezione accordata alle madri per un periodo ragionevole prima e dopo il parto; congedo retribuito per le madri lavoratrici

11 Bill of Rights: un bilancio Aspetti positivi - eguaglianza giuridica - processo di costruzione di consenso Limiti - mancata identificazione di situazioni di svantaggio e mancanza di misure di discriminazione positiva - forme deboli di controllo - molte violazioni dei diritti delle donne rimangono invisibili

12 CEDAW Strumento comprensivo: diritti civili e politici e economici, sociali e culturali Ratificata da 186 Stati Precedenti: - 1951 convenzione ILO su eguaglianza di remunerazione - 1952 convenzione sulla protezione della maternità - 1952 convenzione sui diritti politici della donna - 1957 convenzione sulla nazionalità della donna sposata - 1962 convenzione sul consenso al matrimonio, l'età minima e la registrazione dei matrimoni

13 CEDAW – Aspetti di novità definizione di discriminazione : “ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo su base di parità ttra l'uomo e la donna”

14 CEDAW – aspetti di novità Eliminazione della discriminazione nella sfera privata (art. 2e) Misure temporanee speciali volte ad accelerare l'eguaglianza de facto (art. 4) queste misure non saranno considerate discriminatorie a patto che non diano luogo al permanere di norme ineguali e distinte e che siano abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento siano raggiunti”

15 CEDAW – aspetti di novità Misure volte all'eliminazione di customi e pratiche discriminatorie basate sulla convinzione della superiorità o inferiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne (art. 5) Funzione sociale della maternità e comune responsabilità di uomini e donne nella cura e educazione dei figli (art. 5)

16 CEDAW – obblighi degli Stati Art 2 - inserire il principio di eguaglianza nelle costituzion i o in altre disposizioni legislative adeguate - assicurare l'applicazione delle norme attraverso sanzioni e possibilità di ricorsi a tribunali - astenersi dal praticare discriminazioni nei confronti della d. e prendere ogni misura per eliminare la discriminazione realizzata a livello privato - prendere misure adeguate per modificare o abolire ogni legge, consuetudine o pratica discriminatoria - eliminare ogni provvedimento penale discriminatorio

17 Cedaw – tipologia degli obblighi 3 tipologie di norme 1) assegnano un diritto specifico → riguardano prevalentemente dir. civ. e pol. 2) richiedono il compimento di una certa attività (es. misure volte a modificare modelli di comportamento discriminatori) 3) obbligano gli stati a prendere ogni misura adeguata per raggiungere un determinato fine → in prevalenza su dir ec e soc → dibattito sulla natura dei diritti ec, soc e cult

18 CEDAW – dir civ e pol Diritti politici: ripreso il contenuto del Patto sui dir civ e pol Aggiunta la dimensione internazionale Alcune statistiche: Inter-Parlamentary Union Presenza di donne in Parlamento: media mondiale: 19,2% (da un massimo di 41,6% dei Paesi nordici a un minimo di 11,6% dei paesi arabi) singoli paesi: Rwanda (1° posto) 56,3%, Italia (56° posto): 21,3%

19 CEDAW – dir civ e dir di famiglia Da precedenti convenzioni: eguaglianza giuridica, nazionalità, diritto di famiglia Novità : - possibilità di concludere atti legali, amministrare proprietà, eguali diritti in tutte le fasi del processo - diritto di famiglia : stessi diritti nei confronti dei figli; stessi diritti rispetto alla proprietà e alla sua amminsitrazione accesso alla pianificazione familiare (“stessi diritti a decidere liberamente e responsabilmente sul numero e la distanza tra i figli e ad avere accesso alle informazioni, educazione e strumenti per permettere loro di esercitare questi diritti”)

20 CEDAW – dir economici Da precedenti convenzion i: sintesi delle convenzioni ILO: stesse opportunità di impiego, condizioni di lavooro, remunerazione, formazione, proibizione della discriminazione sulla base della maternità Novità : - servizi per la prima infanzia - accesso al credito - donne che vivono in ambienti rurali (eguali dir a partecipare e beneficiare dello sviluppo rurale)

21 dir economici – qualche statistica Attuale posizione delle donne nell'economia globale (UNDP – Rapporto sullo sviluppo umano) - rappresentano più del 70% della popolazione che vive in povertà e il 64% degli analfabeti - guadagnano il 10% del reddito mondiale - rappresentano 38% di coloro che hanno un impiego pagato - possiedono l'1% della proprietà mondiale - nella maggior parte dei paesi le donne trascorrono il doppio del tempo degli uomini in lavori non pagati - la stima del lavoro non pagato delle donne varia dal 10% al 35% del prodotto nazionale lordo mondiale

22 CEDAW - dir sociali Diritto all'istruzione (art. 10) Eguaglianza di accesso all'istruzione di ogni tipo e grado (incluso sport e educazione sulla pianificazione familiare) Eliminazione degli stereotipi nell'istruzione Riduzione dell'abbandono scolastico femminile Diritto alle cure sanitarie (art. 12) Stessi diritto rispetto alle cure sanitarie (incluso la pianficazione familiare) Servizi appropriati in relazione alla gravidanza (gratuiti laddove necessario)

23 CEDAW - riserve Apposte da più di 50 Stati Riserve più comuni: - r iserve di carattere generale all'art. 2 (es. l'applicazione della convenzione non deve essere in contrasto con le leggi nazionali fondate su codici religiosi); - riserve all'art. 16 su diritto di famiglia → questione della compatibilità di queste riserve con l'oggetto e lo scopo del trattato (Convenzione di Vienna) Il Comitato ha espresso particolare preoccupazione da questo tipo di riserve, ma poche riserve sono state ritirate o modificate Diritti della donna: parte dei D.U. o categoria speciale?

24 Comitato CEDAW Rapporti: presentazione Stato, discussione, osservazioni conclusive Raccomandazioni generali Protocollo opzionale (ratificato da 100 Stati e in vigore nel 2000) ha istituito: - procedura delle comunicazioni da parte a nome di individui: Comitato trasmette la sua opinione e raccomandazioni allo Stato → lo Stato deve rispondere - procedura d'inchiesta sulla base di una grave o sistematica violazione di uno Stato parte comitato trasmette i risultati dell'inchiesta e eventuali raccomandazioni allo Stato → lo Stato deve rispondere

25 Comitato CEDAW – comunicazioni individuali Alcuni esempi di decisioni del Comitato 2005 Austria – donna uccisa per mano del marito – Stato incapace di proteggere la vita della donna Comitato giudica lo Stato in violazione dell'obbligo di dovuta diligenza nel proteggere la donna. 2005 Austria – donna uccisa per mano del marito (come caso precedente)

26 Comitato CEDAW – procedura di inchiesta 2005 Messico: sul fenomeno del rapimento, stupro e uccisione di donne nella città di ciudad de Juarez nell'ultimo decennio circa 400 donne sono state rapite, stuprate e uccise. I corpi sono stati ritrovati nel deserto. Impunità per i colpevoli e minacce per le organizzazioni di diritti umani Conclusione: “ violazione sistematica dei diritti delle donne, fondata su una cultura di violenza e discriminazione che si basa sulla credenza nell'inferiorità della donna, una situazione che ha portato ad un clima di impunità”

27 Comitato CEDAW – procedura di inchiesta Raccomandazioni generali Discriminazione da parte di privati; Coordinamento tra enti; collaborazione con le ONG; programmi per l'eguaglianza di genere; Raccomandazioni relative ai processi investigare e punire la negligenza e complicità delle autorità negli omicidi, nella fabbricazione di prove attraverso la tortura, nella tolleranza delle minacce rivolte alle associazioni; stabilire meccanismi di early warning e emergenza; formazione per le autorità statali, protezione per i testimoni; sostegno alle vittime

28 Comitato CEDAW – procedura di inchiesta Raccomandazioni relative alla prevenzione della violenza campagne, programmi educativi e di formazione, ruolo dei mass media, protezione legale ai parenti Risposta dello Stato “la maggioranza delle raccomandazioni sono state o sono in corso di realizzazione” Nel 2009 la Corte interamericana dei diritti umani ha riconosciuto colpevole e condannato lo stato messicano per la morte di otto donne a Ciudad Juarez avvenuta nel 2001

29 Sviluppi recenti 1993 Conferenza ONU sui diritti umani 1993 La dichiarazione contro la violenza alle donne ( DEVAW ) 1994 Istituzione del Relatore speciale sulla VAW 1995 Conferenza di Pechino 2000 Statuto Corte penale internazionale (preceduto da tribunale per ex-Yugoslavia e Rwanda) 2000 Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU sul ruolo delle donne nei processi di pace 2008 Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU sulla violenza sessuale nei conflitti armati 2010 istituzione dell' Agenzia ONU per l'eguaglianza di genere e l'empowerment delle donne

30 Conferenza Onu sui diritti umani I diritti umani della donna riconosciuti come “parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali ” Le diverse forme di violenza contro la donna, sia che avvengano nella sfera pubblica che in quella privata sono “ pratiche incompatibili con la dignità umana”

31 1993 DEVAW Definizione di violenza contro le donne “qualsiasi atto di violenza basato sul genere che risulti in, o è probabile che risulti in, danno o sofferenze, fisici, sessuali o psicologici nei confronti delle donne, incluse le minacce di tali atti, coercizione o arbitraria privazione della libertà, sia che avvengano nella vita pubblica che in quella privata ”

32 DEVAW violenza di tipo fisico, sessuale e psicologico all’interno della famiglia incluse lo stupro e le percosse da parte del marito, l’abuso sessuale delle bambine, la violenza legata alla dote, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne; nella comunità incluso lo stupro, l’abuso sessuale, la molestia sessuale e l’intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata; perpetrata o condonata dallo Stato ovunque essa accada.

33 DEVAW Gli Stati devono condannare le violenze sulle donne e senza invocare alcuna considerazione religiosa o relativa a tradizioni o costumi per eludere i loro obblighi. Esercitare la dovuta diligenza per prevenire, indagare e, in accordo con la legislazione nazionale, perseguire gli atti di violenza contro le donne, sia che tali atti siano perpetrati da attori statali che da soggetti privati

34 VAW – nel mondo Una donna su tre subisce violenza nel mondo Il 70% di donne vittime di omicidio sono state uccise da partner o ex partner (OMS) 135 milioni di donne hanno subito mutilazioni genitali femminili In Rwanda durante i primi 100 giorni di genocidio si stimano dai 250.000 ai 500.000 stupri in Bosnia si ritiene che siano state violentate più di ventimila donne

35 VAW – le legislazioni nel mondo In 79 paesi non esiste una legislazione contro la violenza domestica Lo stupro da parte del coniuge è riconosciuto come crimine solo in 51 paesi La difesa d’onore è presente in 14 paesi 127 paesi non hanno una legge sulle molestie sessuali Almeno 54 paesi hanno leggi discriminatorie nei confronti delle donne (Dati Amnesty International, “Mai più violenza sulle donne”, 2004)

36 VAW – Italia Indagine ISTAT del 2007 1/3 delle donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni (ossia 6 milioni e 743 mila) ha subito violenza fisica o violenza sessuale nel corso della propria vita. Il 14, 3% delle donne è stata vittima almeno una volta di violenza fisica o sessuale commessa dal partner o dall’ex partner il 18% ha subito qualche forma di stalking Rapporto EURES-ANSA 2006 sugli omicidi in famiglia circa il 70% di donne che sono vittime di un omicidio sono uccise da un familiare o da un partner

37 Statuto Corte penale internazionale Violenza sessuale (stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata,gravidanza e sterilizzazione forzata o ogni altra forma di violenza sessuale di gravità comparabile) indicata come crimine di guerra e contro l'umanità Ricomprese tra i crimini contro l'umanità : - le persecuzioni contro ogni gruppo identificabile, inter alia, sulla base del genere - riduzione in schiavitù, compreso la tratta di esseri umani

38 Recenti sviluppi 2000 Risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza ONU sul ruolo delle donne nei processi di pace 2008 Risoluzione 1820 del Consiglio di Sicurezza ONU sulla violenza sessuale nei conflitti armati 2010 istituzione dell'Agenzia ONU per l'eguaglianza di genere e l'empowerment delle donne

39 Grazie per l'attenzione! Erika Bernacchi erika.bernacchi@gmail.com


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