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La disciplina del Codice
Lezione n.11 Venerdì 11 maggio La disciplina del Codice La circolazione dei beni culturali in ambito internazionale e comunitario
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I principi originari della circolazione internazionale
Art. 35 l. 1089/1939 Divieto di esportare le cose di cui all’art. 1, in caso di “ingente danno al patrimonio storico e culturale naz.” Procedimento di esportazione (anche “temporanea”) 1. Tassa di esportazione 2. Acquisto coattivo dello Stato Disciplina dei limiti dell’esportazione indipendente da un eventuale passaggio di proprietà
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L’evoluzione della normativa comunitaria
Trattato CE (1957) > art. 36 divieti di imp. ed esp. per motivi di protezione del patrimonio Sent. CGE 7/68 > la tassa di esportazione non è ammissibile perché considerata dazio di esportazione Normativa comunitaria anni ’90: tendenze a confronto Reg. Cee 3911/92 (“di base”) > licenza di esp. / normative naz. Gestione frontiere esterne Dir. Cee 93/7 > agevolare la restituzione / definizione di bene culturale Gestione traffico intracomunitario Ambito di applicazione in Italia > 1° gennaio 1993
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L’attuazione della normativa comunitaria
in Italia: la legge n.88 del 1998 Lungo iter parlamentare per la promulgazione della l. 88 Sostanziale inalterazione dei principi della legge n. 1089 Prima modifica : 1) “attestato di libera circolazione” > dentro l’UE; 2) “licenza di esportazione” > fuori dall’UE Seconda modifica: ampliamento delle tipologie dei beni culturali sottoposti a limiti di esportazione (poi confluite nel Testo Unico) Definitiva soppressione della tassa di esportazione e permanenza dell’acquisto coattivo > estensione del potere alle regioni
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Il divieto di esportazione nel Codice
(art. 65) Evoluzione L del 1939 D.l. 288 del 1972 L. n. 88 del 1998 Artt. 65 ss. Testo Unico del 1999
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Il divieto di esportazione
Caratteri di fondo Divieto assoluto per molte categorie di b.c. Validità sia per enti pubblici/privati che persone fisiche Novità della diversificazione tra uscita temporanea e uscita definitiva
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Uscita definitiva (artt. 65)
Caratteri di fondo Divieto di esportazione > di tutti i beni mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; dei beni mobili elencati nel secondo comma dell’art. 10 e di quelli sottoposti al procedimento di dichiarazione di cui al terzo coma dell’art. 10. Autorizzazione preventiva > uscita definitiva delle cose di proprietà privata che non siano opera di autore vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, e che presentino un generico “interesse culturale” non ancora accertato e qualificato. Anche uscita definitiva delle categorie di beni elencati nell’art. 11, primo comma, quali le fotografie e gli esemplari di opere cinematografiche, le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate aventi più di venticinque anni (lett. f), i mezzi di trasporto con più di settantacinque anni (lett. g), i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni (lett. h). Non soggetta ad alcuna autorizzazione > l’uscita definitiva dal territorio nazionale delle opere artistiche e degli oggetti d’arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a più di cinquanta anni, a condizione tuttavia che l’interessato fornisca al competente ufficio di esportazione la prova della sussistenza dei suddetti presupposti (comma quarto).
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Uscita temporanea (art. 66)
Caratteri di fondo Motivo > manifestazioni, mostre o esposizioni. Garanzia > integrità e sicurezza del bene Limiti assoluti > rischio danni o fondi principali di collezioni Altri casi di uscita temporanea: > art. 67 Codice
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Attestato di libera circolazione (artt. 68-71)
Ufficio di esportazione > procedimento (68) Validità attestato > triennale Coinvolgimento delle regioni (68 u.c.) Ricorso > al direttore generale (30 gg gg.) Acquisto coattivo > Ministero o Regione su proposta Uff. esp. (90 gg.) per il valore della denuncia
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Uscita temporanea (artt. 71)
Caratteri di fondo Esigenza di fruizione e valorizzazione Limiti generali: temporaneità/integrità/sicurezza Assenso > Uff. esp. (eventuale proroga per un max 18 mesi) Assicurazione obblig. Indirizzi ministeriali per modalità Obbligo cauzione Importazione (art. 72) > eventuale certificazione dall’ufficio di esportazione
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Circolazione internazionale
Reg. CEE 3911 del 1992 > cooperazione tra Stati membri rispetto alla gestione delle frontiere esterne della Comunità Dir. CEE 7/93 > spostamenti illegittimi tra Paese membro ed altro della Comunità Ridimensionamento delle potestà nazionali di tutela Problema uniformità dei controlli per l’uscita di beni dai confini comunitari (differenze tra normative nazionali): rischi “dirottamenti” e “triangolazioni” Regolamenti CEE tra 1996 e 1998: allegato con categorie di beni; armonizzazione procedure doganali paesi membri; tre tipi di LICENZE DI ESPORTAZIONE: normale (“classica” 12 mesi valida sul territorio intera Comunità), aperta specifica (periodica esp. specifico bene fuori dalla Comunità. Temporanea max 5 anni), aperta generale (come prima per qualunque bene mobile)
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Azione di restituzione
Dir. CEE 7/93 Azione di restituzione come rimedio giuridico dell’illecito trasferimento Disciplina nazionale beni culturali oggetto di disciplina e definizione illiceità art. 73 Dir CE attori del processo di restituzione: proprietario originario del bene; Stato richiedente (tramite suoi tribunali e autorità centrali); possessore-detentore del bene illecitamente uscito; Stato richiesto (tramite suoi tribunali e autorità centrali). Disciplina Codice. restituzione art. 75 – art. 77 Disciplina Codice prescrizione e indennizzo artt. 78 e 79
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La disciplina del Codice
Licenza di esportazione Validità 6 mesi Uffici di esportazione sono competenti per il rilascio Pagamento di una tassa Restituzione dei beni illecitamente usciti: - rinvio alle norme comunitarie (art. 75) - assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri UE (art. 76) - azione di restituzione (77) > competenza Tribunale e atto di citazione - eventuale indennizzo disposto dal tribunale (79-80) f) Destinazione del bene restituito > custodia momentanea allo Stato
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