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PubblicatoAlfeo Casagrande Modificato 10 anni fa
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Accordo tra Regioni e P.A. in materia di esami conclusivi dei percorsi di IeFP criteri e prospettive per la valutazione degli apprendimenti Seminario CIOFS FP/ISFOL: La valutazione degli apprendimenti nel sistema educativo italiano Coordinamento tecnico delle Regioni e P. A: in materia di Istruzione, Formazione professionale e Lavoro
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Il 20 febbraio 2014 le Regioni - in rapporto alle proprie competenze in materia ed in conformità alle previsioni del DM n. 4/2011 - hanno condiviso standard minimi per gli esami conclusivi dei percorsi di Qualifica e di Diploma di IeFP Gli standard minimi regionali sono definiti a) nel rispetto dei LEP di cui al Capo III del DLgs. n. 226/2005 (art. 17, comma 2 e art. 20) b) nel quadro più generale del DLgs. n. 13/2013 riguardano elementi minimi comuni su procedure di valutazione, di ammissione e di accertamento finale Accordo fra le Regioni e PA di Trento e Bolzano in tema di esami di Istruzione e formazione professionale
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LEP ex Capo III° D.Lgs. n. 226/05 Le previsioni di cui ai LEP nazionali (DLgs n. 226/2005) si riferiscono solo: a) alle risorse minime presenti nelle Commissioni (docenti ed esperti di cui all'articolo 19 dello stesso DLgs); b) alla frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso ai fini dell’ammissione Il DLgs. n. 13/2013 introduce nuovi elementi quadro sia per il sistema di istruzione che per quello di IeFP, relativamente a standard minimi di: a) processo, comprensivo della dimensione della valutazione; b) attestazione e registrazione; c) sistema.
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Le novità del DLgs. n. 13/2013 Il DLgs. n. 13/2013 prevede che: a) l’oggetto dei processi di individuazione, validazione e certificazione sia unicamente costituito dagli apprendimenti definiti in termini di competenza e non dagli altri elementi relativi al processo di acquisizione (contesti / ambiti; durate; ecc.), in quanto elementi informativi; b) le competenze devono essere standardizzate e codificate in specifici Repertori, inseriti in un Repertorio Nazionale dei titoli e delle Qualificazioni professionali; c) per le competenze acquisite, le Attestazioni devono riportare denominazione, descrizione, indicazione del livello EQF e referenziazione, laddove applicabile, ai principali codici di riferimento (ATECO e CP ISTAT); d) la valutazione delle competenze implica l'adozione di specifiche metodologie, riscontri e prove idonei a comprovare l’effettivo possesso.
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Accordo esami IeFP - elementi minimi comuni ammissione degli allievi — oltre al rispetto del requisito della frequenza minima, formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento di cui agli standard formativi dei percorsi di IeFP nazionali e loro eventuali articolazioni regionali, sulla base delle valutazioni periodiche degli apprendimenti e del comportamento; — per quanto riguarda i percorsi in regime di sussidiarietà integrativa, tale formalizzazione deve costituire atto specifico ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale di Stato; composizione della Commissione - fatto salvo quanto già previsto dal Dlgs 226/2005 e nel rispetto delle differenti modalità di composizione previste dalle normative regionali: — almeno un componente in posizione di terzietà, o in qualità di Presidente della Commissione, o di commissario esterno (anche attribuibile ad esperti del mondo del lavoro), nominato dall’Amministrazione competente o comunque da essa autorizzato; — garanzia del carattere collegiale, con presenza di almeno tre componenti per la validità delle operazioni;
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finalità e tipologia delle prove: — previsione di almeno un colloquio e di una prova professionale, finalizzati all’accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi regionali, definiti nel rispetto degli standard formativi nazionali; — la dimensione tecnico-professionale costituisce l’elemento fondamentale di riferimento dell’esame e può fornire anche elementi di accertamento per quella di base, anche attraverso forme di accertamento e valutazioni integrate rispetto alle due dimensioni (tecnico-professionali e di base); configurazione della prova professionale: — deve avere ad oggetto competenze tecnico professionali caratterizzanti e specifiche del Profilo e non solo quelle comuni o ricorrenti anche in altri profili; — deve avere carattere pratico / prestazionale, coerente con la diversa caratterizzazione degli standard tecnico-professionali e di base di riferimento al titolo di Qualifica o Diploma Professionale e non solo nella forma di colloquio o test; — i criteri e gli indicatori della valutazione possono essere determinati in rapporto agli “ambiti di esercizio” dello standard di riferimento; — deve possedere un peso almeno pari al 50% del totale delle prove previste, calcolato a prescindere dall’eventuale punteggio di ammissione. Accordo esami IeFP - elementi minimi comuni
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modalità di accertamento: — devono essere finalizzate al riscontro delle competenze degli standard formativi nazionali e regionali e non solo di elementi di conoscenza ed abilità; attestazione: — a conclusione dell’esame con esito positivo è rilasciato il relativo titolo, il cui format di riferimento è quello previsto dal D.I. 11 novembre 2011; periodo di svolgimento: — al fine di assicurare l’avvio contemporaneo dei percorsi del secondo ciclo, gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP vengono svolti entro l’inizio dell’anno scolastico successivo. Deroghe a tale data sono ammissibili in presenza di situazioni specifiche adeguatamente motivate. clausola di salvaguardia: — “le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente Accordo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti”
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Sistema di IeFP: nuovi livelli di definizione regolamentare In applicazione delle previsioni del c. 10 dell’art. 1 del DLgs. n. 226/2005, un GT congiunto Regioni – MIUR sta lavorando alla definizione di una bozza di Accordo e relativo documento tecnico sui passaggi reciproci tra i percorsi di Istruzione e quelli di IeFP nell’ambito del secondo ciclo. Tale Accordo: a) pone termine all’attuale dislivello anche regolamentare tra i due sistemi; b) definisce il processo del riconoscimento dei crediti formativi, in rapporto agli apprendimenti acquisiti, descritti in termini di competenze, conoscenze ed abilità, indipendentemente dalle diverse modalità e durate dei percorsi; c) prevede fasi e modalità condivise, nonché format attestativi comuni ai due sistemi.
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Sistema di IeFP: nuovi livelli di definizione regolamentare Gli Accordi di messa a regime del sistema di IeFP, recepiti con D.I. 11 novembre 2011, prevedono la manutenzione e l’aggiornamento del Repertorio delle Figure delle Qualifiche e dei Diplomi Professionali (ad oggi 21+22) Tale processo si interconnette a quello dell’implementazione del “Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali”, relativamente a cui è attivo dal 2013 un GT congiunto Regioni – MLPS, nell’ambito del percorso di attuazione del D.Lgs. 13/2013 e di uno specifico cronoprogramma concordato con l’UE.
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