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A.U.A Autorizzazione Unica Ambientale

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Presentazione sul tema: "A.U.A Autorizzazione Unica Ambientale"— Transcript della presentazione:

1 A.U.A Autorizzazione Unica Ambientale
(Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59)

2 COS’E’ L’AUA Autorizzazione agli scarichi e in particolare:
Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo di competenza dell’Ente Provincia che sostituisce e comprende i titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l’impresa doveva chiedere e ottenere separatamente, di seguito elencati: Autorizzazione agli scarichi e in particolare: - autorizzazione agli scarichi in acque superficiali o sul suolo di acque reflue industriali, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, - di competenza della Provincia; - autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne – di competenza del Comune; - autorizzazione agli scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche e assimilate – di competenza della Provincia; - autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque reflue domestiche e assimilate <50 a.e.di competenza del Comune e >50 a.e. di competenza della Provincia.

3 Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b), c) e piccole aziende agroalimentari) e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari – di competenza del Comune; Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria - di competenza della Provincia; Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale (AVG) – di competenza della Provincia; Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico – di competenza del Comune; Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura – di competenza della Provincia; Comunicazioni per l’esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi e di recupero di rifiuti.

4 CHI PUO’ RICHIEDERE L’AUA
LE ESCLUSIONI Assolute: gli impianti in regime AIA; gli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica Rifiuti; Possibili: i progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale laddove già il giudizio di VIA tenga luogo di tutti gli atti di assenso di natura ambientale; Facoltative: le attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale. In quest’ultimo caso il Gestore può non avvalersi dell’AUA, ma deve comunque presentare comunicazione / istanza al SUAP; Le PMI (categoria delle microimprese, piccole imprese e medie imprese come definite dal D.M , n.2) individuate cioè sulla base di requisiti relativi al numero degli occupati e al fatturato annuo/totale di bilancio annuo (autocertificati); Gli impianti non soggetti ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale); La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese è costituita da imprese: - Hanno meno di 250 occupati, e - Hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

5 Il comune e il suo ruolo nel procedimento di rilascio dell’AUA
PMI o impianto non AIA presenta Istanza di AUA * e verifica la completezza formale (entro 30 gg) Autorità competente Richiede eventuali integrazioni (entro 30 giorni) Trasmette * SUAP RILASCIO DELL’AUA (entro 90 gg se i titoli abilitativi sostituiti avevano un procedimento di durata non superiore a 90 giorni. In caso contrario viene indetta una CdS e l’autorità competente si esprime entro 120 gg dall’istanza che diventano 150 gg in caso di richiesta di integrazioni)

6 ANDANDO NELLO SPECIFICO…
Avvio del Procedimento / presentazione della domanda La Ditta (P.M.I o Gestore di impianti non soggetti ad AIA) Presenta, esclusivamente in forma telematica domanda di: Avvio di nuova attività; Rinnovo di autorizzazione; Modifica sostanziale di attività (no semplice modifica) Al SUAP (unico punto di accesso per le imprese, con il compito di fornire risposte in forma unica e tempestiva in luogo delle altre Pubbliche amministrazioni)

7 ANDANDO NELLO SPECIFICO…
1.1. immediatamente e in modalità telematica, trasmette la domanda all’A.C. e agli altri soggetti competenti; 1.2. ne verifica la correttezza formale, in accordo con l’Autorità Competente (Provincia). I controlli di regolarità formale devono concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda: decorso tale termine, in assenza di diverse indicazioni trasmesse dal SUAP, la domanda si presume presentata correttamente da parte del Richiedente.

8 ANDANDO NELLO SPECIFICO…
2. Esito dei controlli di regolarità formale (dal 1° al 30° giorno, dalla presentazione della domanda) IPOTESI (A): DOCUMENTAZIONE COMPLETA: Segue l’esame nel merito della domanda; l’A.C. (Provincia) si rapporta con il SUAP e gli altri Enti interessati (es: Uffici comunali; ASL; ATO; ecc.) – VEDI PUNTO 3 IPOTESI (B): DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA: B.1: L’A.C. individua le integrazioni necessarie e fissa il termine per presentare le integrazioni stesse; B.2: trasmette (in via telematica) tempestivamente la richiesta di integrazioni al SUAP che, a sua volta, l’inoltrerà al Richiedente. Il Richiedente può chiedere una proroga per il deposito delle integrazioni, in caso di integrazioni particolarmente complesse; B.3: i termini del procedimento restano sospesi, fino alla presentazioni delle integrazioni (max 30 gg).

9 ANDANDO NELLO SPECIFICO…
La Ditta NON PRESENTA le integrazioni in tempo: LA DOMANDA E’ ARCHIVIATA! La Ditta PRESENTA le integrazioni nei termini: IL PROCEDIMENTO RIPRENDE IL SUO CORSO! VEDI PUNTO 3 ATTENZIONE LE INTEGRAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE UNA SOLA VOLTA !!!

10 ANDANDO NELLO SPECIFICO…
3. Fase ISTRUTTORIA / DECISORIA nel merito dell’istanza (a partire dal 31° giorno e/o dall’avvenuto ricevimento delle integrazioni) COSA FA IL SUAP?? Dipende dal tipo/durata del procedimento Procedimenti con durata fino a 90 giorni: L’A.C. adotta il provvedimento entro 90 gg dalla presentazione della domanda e lo trasmette al SUAP, che rilascia il titolo. Il SUAP può indire la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art.7 del DPR n. 160/2010 La Conferenza è obbligatoria nei casi previsti dalla legge n.241/90 e dalle normative regionali e di settore Procedimenti con durata superiore a 90 giorni: Il SUAP indice entro 30 giorni dal deposito della domanda di AUA, la Conferenza dei servizi, secondo l’art. 7 DPR n. 160/2010. l’A.C adotta l’AUA (entro 120 gg dal ricevimento della domanda); il termine sale a 150 gg (in caso di richiesta di integrazioni). Il provvedimento confluisce nella determinazione motivata della CDS. Al termine del procedimento, l’Autorità Competente (la Provincia) adotta il provvedimento AUA che contiene le prescrizioni autorizzatorie. Tale provvedimento confluisce nella determinazione motivata che il SUAP recepirà all’interno del titolo unico.

11 LA SCADENZA DEI TITOLI NEL PERIODO TRANSITORIO
Procedimenti avviati prima del 13 giugno 2013 vengono conclusi sulla base della normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza (NO AUA) Il rinnovo del singolo titolo in scadenza comporta necessariamente l’avvio del procedimento di AUA, il cui rilascio comprendera’ tutti i titoli in possesso della ditta. L’AC dovrà far riferimento alla documentazione già in suo possesso o in possesso degli SCA in quanto soggetti fino allora competenti. La Ditta dovrà autocertificare che nulla è cambiato per gli altri (eventuali) titoli non scaduti. L’unica eccezione è rappresentata dal caso di rinnovo di singolo titolo abilitativo per un’attività soggetta solo a comunicazione/autorizz. Generale (facoltà NO AUA). Anche in questo caso tuttavia la domanda dovrà comunque passare per il SUAP ai sensi del DPR 160/2010

12 COSTI PER IL RILASCIO DELL’AUA
AI FINI DEL RILASCIO DELL’AUA, IL SOGGETTO RICHIEDENTE E’ TENUTO AL VERSAMENTO DELLE SPESE ISTRUTTORIE E DIRITTI COMPLESSIVAMENTE PREVISTI, NELLE MISURE GIA’ STABILITE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, PER CIASCUN TITOLO ABILITANTE SOSTITUITO DALL’AUA. LA MARCA DA BOLLO E’ UNICA ED APPOSTA ESCLUSIVAMENTE SULLA ISTANZA DI MODELLO PRESENTATA DI DOMANDA PRESENTATA ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP)


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