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PubblicatoPetronel Pala Modificato 10 anni fa
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MEDIAZIONE COME FORMA ALTERNATIVA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA IVA SMOKVINA DADASOVIĆ Giudice del Tribunale del Municipio di Rijeka
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Introduzione - Con l'entrata in vigore della Legge riguardante la mediazione, il 24 ottobre 2003 (NN 163/03, 79/09 e 18/11), è stata possibile l’istituzione del quadro legale per la risoluzione delle controversie mediante la mediazione nella Repubblica di Croazia. - Prima di questo, nella Repubblica di Croazia erano delle disposizioni nel diritto processuale (Codice di procedura civile – CPC di seguito) e nel diritto materiale (Legge riguardante i rapporti obbligatori – LRO di seguito) che consentivano la risoluzione delle controversie mediante accordo, ma queste possibilità erano raramente utilizzate e dipendevano esclusivamente dalla volontà delle parti. - Così, le disposizioni del CPC prevedevano che la persona, che intendeva fare una denuncia, poteva provare a ottenere un accordo mediante un Foro inferiore a quello del primo grado sul cui territorio la parte avversa aveva il domicilio, e questo Foro aveva l’obbligo d’invitare la parte avversa e renderle nota la proposta di accordo, avendo il Foro anche l’obbligo d’informare la parte in merito alla possibilità dell’accordo; e le parti potevano proporre la conclusione di un accordo durante la procedura. - Le disposizioni LRO prevedevano per i partecipanti ai rapporti obbligatori che questi proveranno a risolvere le controversie per negoziazione, mediazione o altrimenti.
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- Con la Legge riguardante la mediazione, è stata disciplinata la mediazione delle controversie civili, commerciali, di lavoro, ecc., i diritti di cui le parti possono usufruire liberamente. - Il motivo per cui è stata adottata questa legge, è dato dal peso enorme dei numeri grandi delle cause che incidevano sui Fori croati, ciò che aveva come conseguenza l’inefficienza e l’insoddisfazione dei cittadini in merito alla celerità e alla qualità della tutela giuridica offerta. Con l’adozione della Legge riguardante la mediazione, il Legislatore ha creato delle premesse aggiuntive per la risoluzione stragiudiziaria, più veloce e di migliore qualità delle controversie tra le parti per la soddisfazione mutua e con l’opportunità di mantenere dei buoni rapporti tra di loro anche in futuro. - In occasione all’elaborazione di questa legge, si è tenuto conto dell’esperienza di altri paesi in settore, e nella Legge sono state incluse alcune direzioni fondamentali delle Linee Guide del Consiglio d’Europa in merito alla mediazione nelle controversie civili e commerciali, in particolare la cosiddetta Carta Verde riguardante la risoluzione alternativa delle controversie nel diritto civile e commerciale dell’Unione Europea.
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Legge della mediazione PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGGE DELLA MEDIAZIONE - Il principio della parte dispositiva - Il principio dell’autonomia delle parti - Il principio della volontarietà e del consenso - Il principio dell’informalità - Il principio della riservatezza della procedura - Il principio dell’equilibrio processuale e della stimolazione - Il principio della mediazione come modalità stragiudiziaria di risoluzione delle controversie. INIZIO DELLA MEDIAZIONE - Inizia con l’accettazione della proposta di messa in applicazione della procedura di mediazione, ad eccezione del caso in cui per le controversie in essere esiste l’obbligo d’iniziare la procedura di mediazione o quando ci sono altri accordi. - Se le parti non hanno convenuto altrimenti, l’altra parte può pronunciarsi in merito alla proposta di mediazione entro 15 giorni da quando ha ricevuto la proposta di mediazione o in altro termine per rispondere alla proposta indicata. - Se l’altra parte non si pronuncia in merito alla proposta di mediazione entro il termine indicato al 3° paragrafo di questo articolo, si considera che la proposta di mediazione sia stata rigetta.
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DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE - La designazione del mediatore avviene secondo le regole convenute dalle parti. - Le parti stabiliscono di comune accordo se la mediazione sarà fatta da uno o più mediatori e chi sarà nominato mediatore. - Se le parti non possono convenire in merito al numero o alla persona, come anche in merito alle persone dei mediatori, possono sollecitare che queste siano designate e nominate dall’Istituto di mediazione oppure da un terzo. DOVERI DEL MEDIATORE - Nel processo di mediazione, il mediatore è tenuto ad agire con professionalità, essere sbrigativo e imparziale. - La persona che riceve la designazione di mediatore, è tenuta a rendere note tutte le circostanze suscettibili della sua imparzialità e indipendenza. Dopo la designazione, il mediatore è tenuto a comunicare tali circostanze alle parti appena avrà preso atto della loro esistenza se non ha provveduto in precedenza a tal senso. INCONTRI DEL MEDIATORE CON LE PARTI - Nella causa di mediazione, il mediatore può incontrarsi separatamente con ciascuna parte. - Se le parti non hanno convenuto altrimenti, il mediatore può trasmettere all’altra parte le informazioni e i dati che ha ricevuto da una delle parti, ma solo con il suo consenso. - Il mediatore può partecipare alla stesura dell’accordo e può proporre il suo contenuto.
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EFFETTI DELL’ACCORDO - L’accordo convenuto e concluso nella procedura di mediazione obbliga le parti che l’hanno concordato; se mediante l’accordo, le parti hanno assunto certi obblighi, hanno il dovere di rispettarli. - L’accordo concluso nella procedura di mediazione è un documento esecutorio, se in questo è stabilito l’obbligo di fare in merito a qualcosa per cui le parti possono mettersi d’accordo e se contiene una dichiarazione del pagante riguardante l’accetto dell’esecuzione (clausola esecutoria). - Con la clausola esecutoria, il contribuente acconsente espressamente che, in base all’accordo di ottenimento del debito, alla sua scadenza, possa realizzare direttamente l’esecuzione coattiva. La clausola esecutoria può essere contenuta anche in un documento speciale. - Le parti si possono mettere d’accordo e possono far redigere l’accordo a forma di un atto notarile, un accordo giuridico o una decisione arbitrale in base all’accordo convenuto.
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RISERVATEZZA - Se le parti non hanno convenuto altrimenti, il mediatore è tenuto, nei rapporti con i terzi, a mantenere la riservatezza delle informazioni apprese durante la mediazione, ad eccezione dei casi in cui egli sia obbligato per legge di comunicarle e se tale comunicazione è necessaria per mettere in esecuzione l’accordo convenuto. - Il mediatore risponde per i danni arrecati in seguito la violazione di tale obbligo. - La riservatezza è un principio che si applica e impegna le parti e tutte le persone che hanno preso parte alla procedura di mediazione, indipendentemente della loro qualità. INCOMPATIBILITÀ DELL’INCARICO DI MEDIATORE - Se le parti non hanno convenuto altrimenti, il mediatore non può essere giudice o arbitro nella controversia che fa l’oggetto della procedura di mediazione o in altra controversia derivata da questo rapporto giuridico o in connessione con questo.
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EFFETTO IN MERITO AI TERMINI DI PRESCRIZIONE O AI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RICORSI E DELLE DENUNCE - Ai sensi della Legge della mediazione, le parti che hanno scelto la mediazione per risolvere una controversia, non devono perdere la possibilità di proporre una causa giuridica, arbitrale o di altra tipologia, a causa della scadenza del termine di prescrizione o del termine limite di esclusione. - Con l’inizio della procedura di mediazione, la prescrizione s’interrompe. - Se le mediazione finisce con la conclusione di un accordo, si considera che non ci siano state interruzioni. - Se esiste una disposizione speciale di legge che prevede un determinato termine di presentazione di un ricorso o una denuncia, questo termine non decorre affinché la mediazione sia in corso e inizierà a decorrere nuovamente alla fine del quindicesimo giorno dalla conclusione della mediazione. SPESE - Se le parti non hanno convenuto altrimenti, ciascuna parte prende in carico le proprie spese, mentre le spese della procedura di mediazione, le parti le assumono in quote uguali, in particolare in conformità con la legge speciale o le regole dell’istituto di mediazione.
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APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE - Le disposizioni della Legge riguardante la mediazione si applicano anche nelle controversie transfrontaliere, nelle cause civili e commerciali, controversia in cui una delle parti ha il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro dell’Unione Europea e in cui l’altra non l’ha nel giorno in cui: – le parti si sono messe d’accordo per utilizzare la mediazione quando la controversia si è prodotta; – il Foro giudiziale ha stabilito la mediazione; – ai sensi del diritto interno, è apparso l’obbligo di utilizzare la mediazione; – il Foro giudiziale a cui è stata presentata la denuncia, ha invitato le parti a mediazione. - Le controversie transfrontalieri, ai sensi della Legge, non sono considerate controversie che si riferiscono a imposte, controversie doganali o amministrative o controversie che riguardano la responsabilità degli Stati per i fatti o le mancanze nell’esercizio dell’autorità. - Le disposizioni riguardanti la controversia transfrontaliera non si applicano nei rapporti con il Regno di Danimarca.
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DOMICILIO E RESIDENZA NELLA CONTROVERSIA TRANSFRONTALIERA - Per decidere se una parte ha il domicilio sul territorio dello Stato membro al cui Foro si svolge la procedura, il Foro applicherà la Legge della Repubblica di Croazia. - Se una delle parti non ha il domicilio nello Stato membro al cui Foro si svolge la procedura, allora in questo caso, per stabilire se la parte ha il domicilio in un altro Stato membro, il Foro applicherà il diritto di questo Stato membro. - La società, altra persona giuridica o le associazioni di privati e persone giuridiche hanno il domicilio nella località in cui hanno: - la sede dichiarata o - la sede dei loro organi direttivi o - il luogo principale, dove svolgono gli affari. - Nei rapporti con il Regno Unito e Irlanda di Nord, la sede dichiarata significa l’ufficio registrato o, se questo non esiste, il luogo il cui diritto è stato applicato per costituire la società. - Per determinare se una fondazione ha la sede nello Stato membro al cui Foro si svolge la procedura, il Foro applicherà le norme rilevanti di risoluzione della controversia di leggi.
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ESECUZIONE DELL’ACCORDO OTTENUTO PER MEDIAZIONE NELLA CONTROVERSIA TRANSFRONTALIERA - Se lo Stato membro, in conformità con i suoi regolamenti, assicura alle parti o a una di loro, con l’accordo espresso dell’altra parte, il carattere esecutorio del contenuto scritto dell’accordo ottenuto per mediazione in una controversia transfrontaliera, il Foro della Repubblica di Croazia riconoscerà e metterà in applicazione un tale accordo. - Se il contenuto dell’accordo nello Stato membro è inserito in un altro documento esecutorio, in modo che il Foro o un altro organismo competente lo abbia confermato mediante una sentenza, una decisione arbitrale o un altro documento a titolo esecutorio, in conformità con il diritto dello Stato membro in cui il sollecito è stato presentato, per riconoscere ed eseguire tale documento esecutorio, si applicano le norme rilevanti per il riconoscimento e l’esecuzione di questi documenti.
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Conclusione La mediazione come forma specifica d’intermediazione in una controversia tra due parti, grazie ai i suoi vantaggi importanti (celerità, carattere informale della procedura, non ha un vincitore, migliora la comunicazione, tra le parti si stabiliscono gli interessi e non il diritto, spese più contenute, offre molte possibilità di risoluzione della controversia, sono esclusi i rischi di una decisione giudiziale sfavorevole, ecc.) rispetto ad altre forme di risoluzione delle controversie, rappresenta una soluzione eccezionale. Per questo motivo, è necessario che, con il sostegno dello Stato, sia continuata l’educazione dell’opinione pubblica in merito ai vantaggi che offre la procedura di mediazione come forma alternativa di risoluzione delle procedure giudiziarie, per essere applicata più ampiamente nella pratica. È necessaria anche l’educazione continua dei giudici che durante le procedure giudiziarie potrebbero riconoscere le controversie e le parti idonee per la mediazione, e per queste parti, con la loro autorità, potrebbero assumere il ruolo d’incentivazione nell’accettare più diffusamente la mediazione come modalità di risoluzione delle controversie giuridiche. Una volta con l’educazione dei giudici, è necessario di lavorare continuamente anche sull’educazione dei funzionari e degli ufficiali giudiziari e degli avvocati il cui contributo è molto importante per l’applicazione più ampia della mediazione. Nonostante il sovraccarico dei Fori nella Repubblica di Croazia con processi di lunga durata, è noto infatti che nella Repubblica di Croazia la gente ha maggiormente fiducia nei Tribunali per la risoluzione delle loro controversie e si rivolgono quasi sempre a questi come al Foro più attraente.
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