La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

LA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "LA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE"— Transcript della presentazione:

1 ORGANIZZZAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE Settimo San Pietro - CA

2 LA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE SETTIMO SAN PIETRO CAGLIARI LA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE Organizzazione Associazione di Volontariato ONLUS e compiti istituzionali Presentazione in powerpoint Protezione Civile per gentile concessione Regione Lombardia Relatore Lgt. G.FARCI OdV Protezione Civile SSP

3 La Legislazione La Costituzione della Repubblica prevede, tra i diritti dei cittadini, quello di associarsi liberamente, senza autorizzazione per fini che non siano vietati dalla legge penale. Le Libertà che conseguono sono la libertà di costituire un'associazione la libertà di aderire a un'associazione la libertà di non prendervi parte L'associazione é regolata dal Codice Civile (titolo II . Codice Civile art ) . Altre legge a carattere particolare regolano le forme di associazione che nel nostro caso sono la legge 266/1991 sulle organizzazione di volontariato Accanto a queste norme di carattare particolare é stato previsto dal decreto 460/1997 uno speciale regime fiscale di cui é possibile usufruire a patto che l'Organizzazione sia denominata ONLUS ovvero Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

4 La Legislazione Ai sensi della legge 266/91 (legge quadro sul volontariato), le organizzazioni di volontariato sono enti “liberamente costituiti” al fine di svolgere, tramite l'attività personale, spontanea e gratuita” dei propri aderenti atti di solidarietà La base dell'Associazione é dunque la Solidarietà sociale La solidarietà costituisce la condizione essenziale per l'organizzazione di volontariato Dal punto di vista civilistico, la nostra Associazione é tecnicamente un contratto, cioé un “accordi di due o piu' parti per costitutire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale “ (art CC) In particolare é un'organizzazione collettiva costituita per il perseguimento di uno scopo di natura non economica e si pone, perciò in antitesi alla società nella quale “due o piu' persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili” Ciò che distingue l'associazione dalla società é quindi la specifica natura dello scopo perseguito. L'Associazione puo' svolgere attività di natura economica e d'impresa ma non puo' dividere gli utili tra associati come avviene invece per altre società Gli elementi fondamentali di un'associazione sono le persone: la collettività delle persone é l'Associazione, senza il contributo dei Soci l'Associazione non puo' esistere. Poiché é il prevalente apporto di lavoro e di idee dei soci rispetto al loro apporto patrimoniale che pure esiste, che é l'elemento essenziale e fondamentale dell'associazione L'Associazione di volontarioto é un ente non profit perché non potrà mai dividere utili o capitali trai i soci a titolo di dividendo, sia durante la vita dell'ente che al momento della sua estinzione. Il singolo socio non puo' mai chiedere per esempio la sotistuizione delle quote versate, né puo' chiedere la liquidazione a suo favore di una parte del patrimonio sociale

5 L'Assemblea dei Soci L'Assemblea é l'organo composto dall'insieme di tutti i soci e deve riunirsi almeno una volta all'anno, su convocazione da parte degli “amministratori” (consiglio direttivo) per approvazione del bilancio d'esercizio, entro il termine previsto dallo statuto, e comunque non oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purché in regola con le quote sociali dell'anno in corso. Tale diritto é insopprimible Ogni socio é titolare di un voto L'Assemblea puo' essere convocata in sede ordinaria e in straordinaria (a seconda dell'argomento dell'ordine del giorno) per decisione del consiglio direttivo o su richiesta indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante invio per lettera semplice indirizzata a tutti i soci con affissione nella sede sociale: l'avviso dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno L'Assemblea é presediuta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente. I verbali della riunione dell'assemblea sono readatti in apposito registro da un socio designato dal presidente o da chi per lui

6 L'Assemblea dei Soci Il Consiglio Direttivo
L'organo amministrativo di un'associazione puoì essere denominato nei modi piu' diversi In genere nelle associazioni l'organo amministrativo viene denominato Consiglio Direttivo Il consigli direttivo é quindi l'organo che ha il compito di gestire l'Associazione, prendendo tutte le decisioni che per statuto son siano riservate all'assemblea dei soci Lo statuto deve prevedere la durata del mandato dei consiglieri che possono essere rieletti o dare le dimessioni se lo desiderano Il Presidente Il Presidente é il legale rappresentante dell'associazione e ne coordina le attività In tale veste firmerà contratti e convenzioni e assumerà gli impegni a nome del sodalizio Il Presidente puo' essere eletto direttamente dall'assemblea dei soci, separatamente rispetto al Consiglio Direttivo, oppure puo' essere scelto dal Consiglio Direttivo al proprio interno secondo le previsioni dello statuto Il Presidente é garante di tutti i debiti dell'associazione non riconosciuta Il Presidente é responsabile per le sanzioni tributarie

7 Le Associazioni di Volontariato: Principale Carattere Distintivo
Le associazioni di volontario hanno due caratteri principali che le distinguono dalle altre categorie di associazioni Scopo di solidarietà sociale Lavoro gratuito dei volontari I volontari devono prestare attività gratuitamente: le associazioni di volontariato si avvalgono “ in modo determinante e prevalente di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti” Ai soci possono essere solo rimborsate le spese vive sostenute per l'attività sociale. Ciò non toglie che le associazioni di volontariato possano operare anche con l'apporto di lavoratori remunerati (dipendenti o autonomi) purché “nei limiti necessari al loro regolare funzionalmene oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da esse svolta” ( art. 3 L.266/91) L'iscrizione al Registro avviene previa istruttoria effettuata dalla Regione. Con l'iscrizione nel Registro l' Associazione di volontariato diventa “ONLUS di diritto” ed gode una serie di benefici: Benefici fiscali: Agevolazioni ONLUS di diritto e Agevolazione L. 266/91 Benefici amministrativi: diritto di accesso ai documenti amministrativi; possibilità dell'uso gratuito delle strutture pubbliche; possiblità di stipulare convenzioni con enti pubblici Benefici finanziari: partecipazione a bandi di finanziamento dedicati L'iscrizione al Registro é importante inquanto la Regione certifica che le attività svolte dall'associazione costituiscono “attività di volontariato” ai sensi delle vigenti leggi L'associazione iscritta nel Registro Regionale é ONLUS senza bisogno di iscriversi all'anagrafe delle ONLUSpresso l'Agenzia delle Entrate

8 Art. 1. Finalità e oggetto della legge 1
Art. 1. Finalità e oggetto della legge la Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuato dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Legge 266/91

9 Art. 4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazione di volontariato Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Legge 266/91

10 Art. 4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazione di volontariato
2. Con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalle data di entrata invigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli. Legge 266/91

11 Attività Segreteria Associazione
registri presenze soci in sede (servizio) registri di consiglio e di assemblee registro inventario registro protocollo (tutti i registri devono essere composti da pagine inamovibili, numerate e siglate) codice fiscale carta intestata e moduli stampati moduli servizio per gestione interna (vidimati responsabili del servizio) Attività Segreteria Associazione

12 Attività Amministrazione Associazione
registro prima nota registro revisori dei conti pezze giustificative modulo rimborsi spese bilanci consuntivo e preventivo assicurazione volontari e struttura rapporti banca - cassa Attività Amministrazione Associazione

13 Riconoscimenti Istituzionali
iscrizione all’albo comunale del volontariato iscrizione al registro regionale del volontariato Riconoscimenti Istituzionali

14 Continuità di Rapporti Istituzionali
fine marzo inviare al comune i materiali assembleari e la richiesta contributo fine aprile inviare alla regione la richiesta per il mantenimento di iscrizione al registro regionale del volontariato Continuità di Rapporti Istituzionali


Scaricare ppt "LA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE"

Presentazioni simili


Annunci Google