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PubblicatoFlorentino Alfieri Modificato 10 anni fa
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CLUB PREVIDENZA – Trattamenti di maternità e paternità
Ilaria Fadda – Area Relazioni Industriali – Servizio Previdenziale 6 febbraio 2014 CLUB PREVIDENZA – Trattamenti di maternità e paternità
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Astensione obbligatoria
A chi spetta? Lavoratrici dipendenti da D.L. privati (circ. 41/2006); Lavoratrici dipendenti da imprese dello Stato, da Enti pubblici e da Enti locali privatizzati per i periodi dal 1 gennaio 2009 – Circ. 114/2008; Lavoratrici disoccupate o sospese da meno di 60 gg; Lavoratrici disoccupate da oltre 60 gg con diritto ad Aspi con requisiti ordinari (Circ. 254/1994) o all’indennità di mobilità. (Circ. 150/93); Lavoratrici disoccupate da oltre 60 gg con diritto ad Aspi a requisiti ridotti (Circ. 4/2006); Lavoratrici disoccupate da oltre 60 gg e meno di 180 gg, non assicurate contro la disoccupazione, in possesso del requisito di 26 contributi settimanali nel biennio precedente la maternità; Lavoratrici sospese da oltre 60 giorni con diritto alla cassa integrazioni guadagni; Lavoratrici dipendenti da cooperative (operaie e impiegate, socie e non socie); Dipendenti (operaie e impiegate) da aziende esercenti pubblici esercizi di trasporto; Lavoratrici a domicilio; Lavoratrici in distacco sindacale; Padri lavoratori (in caso di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo del padre) in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri (Circ. 8/2003 – punto 10 – Mas 8774/2007); Genitori adottanti o affidatari in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri; Ai genitori in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri, in caso di collocamento temporaneo del minore in famiglia.
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Periodi di astensione Ante partum: Post partum : Flessibilità:
Per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (si calcolano senza includere la data presunta parto) (Circ del ); Eventuale periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; Per i periodi astensione obbligatoria ante- partum, anticipati, disposti dalla direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro.(Circ. 247/96 – Circ. 45/2000). Post partum : Per i 3 mesi successivi al parto decorrenti dal giorno successivo alla stessa data (Circ /82 – punto 2); Per i periodi di astensione obbligatoria post partum prolungati fino a 7 mesi dopo il parto dalla direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro- Circ. 72/89. N.B: Nel caso di parto prematuro, l’indennità spetta per il periodo ante-partum non goduto sommato alla fine del periodo post-partum fino a un massimo di 5 mesi, purchè la lavoratrice non abbia ripreso l’attività lavorativa. (Circ. 231/1999 – Circ. 45/2000 punti B, C,D – Circ. 109/2000 punto 5). Flessibilità: - L’indennità è riconosciuta per il mese precedente la data presunta parto, con spostamento del periodo di congedo fino al quarto mese dalla data effettiva del parto; - E’ necessaria l’attestazione sanitaria del ginecologo del SSN o con esso convenzionato, nonché a quello del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ove la legislazione preveda un obbligo di sorveglianza sanitaria.
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Adozione e affidamento
Nel caso di adozione nazionale, l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia + il giorno di ingresso stesso per periodi di effettiva astensione dal lavoro anche nell’ipotesi in cui l’adottato raggiunga la maggiore età durante il congedo. Nel caso di adozione internazionale, l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore + il giorno dell’ingresso stesso, per i periodi di effettiva astensione dal lavoro. N.B: quanto detto trova applicazione anche nei casi in cui, al momento dell’ingresso del minore in Italia, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo. Affidamento La lavoratrice che prende in affidamento (non preadottivo) un minore nei 5 mesi successivi alla data di affidamento del minore, ha un periodo di astensione dal lavoro pari a 3 mesi. Tale congedo nei 5 mesi successivi all’affidamento, può essere fruito in modo frazionato o continuativo.
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Giornate indennizzabili
L’indennità di maternità spetta: Per tutte le giornate indennizzabili comprese nel periodo di assenza obbligatoria; Alle operaie ed apprendiste spetta per tutte le giornate feriali incluse nell’astensione (con esclusione di domeniche e festività); Alle impiegate spetta per tutte le giornate feriali incluse nel periodo di astensione (con esclusione delle festività nazionali infrasettimanali e cadenti di domenica). N.B: -La ricorrenza del Santo Patrono delle località in cui ha sede l’azienda non deve essere indennizzata, qualora l’azienda sia tenuta, per legge o per contratto, ad erogare la stessa giornata normale di retribuzione. -Nei casi in cui, per effetto dello stato di disoccupazione o di sospensione dal lavoro le lavoratrici non ricevano, per legge o per contratto, alcun trattamento economico per le festività nazionali e infrasettimanali comprese nel periodo di maternità, l’indennità è dovuta anche per le predette festività. -Nel caso di prestazioni lavorative limitate ad alcuni giorni della settimana, l’indennità spetta solo per le giornate che sarebbero state retribuite, se la dipendente non fosse stata assente. Calcolo dell’indennità: La misura dell’indennità è pari al’80% della retribuzione giornaliera per le giornate indennizzabili comprese nel periodo di astensione obbligatoria. Particolarità: Part-time verticale: l’indennità spetta per tutto il periodo di maternità, compreso quello rientrante nella pausa lavorativa, quando l’astensione obbligatoria inizia nel corso di una fase lavorativa; L’indennità di maternità spetta per tutto il periodo di maternità, compreso quello rientrante nella pausa lavorativa, quando l’astensione obbligatoria inizia entro 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato. L’indennità di maternità spetta per le sole giornate di astensione incluse nei periodi di prevista ripresa lavorativa (non va corrisposta per le giornate comprese nella pausa contrattuale), quando l’astensione obbligatoria inizia oltre 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato. Nel caso in cui la lavoratrice e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro da P.T. a F.T. per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, la retribuzione da prendere a base di calcolo, sarà quella dovuta per tutta l’attività lavorativa F.T. che la lavoratrice avrebbe svolto se non avesse dovuto astenersi obbligatoriamente dal lavoro. (Msg del ).
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Maternità e altre prestazioni
Lavoratrice con doppia attività: la prestazione è possibile solo in caso di prestazione part-time e lavoratrice autonoma: qualora il lavoro autonomo abbia il carattere dell’abitualità e di prevalenza. Maternità e dipendente parasubordinata: L’indennità di maternità non è cumulabile con l’indennità di maternità per lavoratrice dipendente. Nel caso in cui, alla data dell’evento, la lavoratrice parasubordinata risulti essere contestualmente lavoratrice dipendente e lavoratrice parasubordinata, la stessa avrà diritto alla prestazione di maternità in qualità di lavoratrice dipendente, in quanto l’iscrizione alla gestione separata non comporta in tal caso il versamento del contributo maggiorato (0,72) per la tutela della maternità. Qualora invece la prestazione di maternità spettante per l’attività di lavoratrice subordinata o autonoma sia di importo inferiore al trattamento economico alla stessa erogabile in qualità di lavoratrice parasubordinata, la stessa avrà diritto alla corresponsione della differenza a carico della gestione separata. Maternità e malattie legate alla gravidanza: l’indennità è incumulabile con la malattia determinata o connessa allo stato di gravidanza, con l’unica eccezione dell’astensione anticipata autorizzata dal servizio ispezione del lavoro. N.B.: tali periodi non si computano ai fini del raggiungimento del periodo di comporto. (i.e.: 180 giorni per ogni anno solare). Maternità e trattamento Inail: l’indennità di maternità è incumulabile con il contemporaneo riconoscimento dell’inabilità temporanea da infortunio o malattia professionale corrisposta dall’ Inail. L’Inail con circolare del 33 del ha disposto che, il trattamento economico per inabilità temporanea è prevalente sul trattamento economico di maternità. Maternità e cigo/cigs: l’indennità di maternità è incumulabile e prevale con gli eventi di maternità insorti durante il godimento del trattamento di integrazione salariale in quanto, i periodi ordinari e straordinari di integrazione guadagni sono da intendersi equiparati, ai fini del diritto all’indennità per congedo di maternità.
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…segue Maternità e mobilità: alla lavoratrice che sta usufruendo dell’indennità di mobilità, spetta l’indennità di maternità per i periodi di astensione successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tali lavoratrici l’indennità di mobilità già concessa dovrà essere sospesa ed eventualmente ripristinata al termine dell’astensione. I periodi di astensione obbligatoria per maternità non modificano i limiti di durata dell’indennità di mobilità, ma soltanto quelli di iscrizione nelle relative liste. N.B: la lavoratrice che si trovi in astensione obbligatoria per maternità, qualora rifiuti un’offerta di lavoro o di impiego ovvero l’avviamento a corsi di formazione, non deve essere cancellata dalle liste di mobilità, contrariamente a quanto previsto dall’art. 9 L. 223/91 (Circ. Inps 150/93 Maternità e congedo straordinario: l’indennità di maternità o di malattia è riconoscibile solo se non sono trascorsi più di 60 gg dall’inizio della fruizione del congedo straordinario. In tal caso si interrompe il congedo straordinario e si avrà diritto all’indennità di maternità. La possibilità di godimento, in un momento successivo, del residuo del congedo straordinario, è subordinata alla presentazione di una nuova domanda. (Circ. Inps 64/2001). Maternità e ANF: la lavoratrice dipendente, anche affidataria o adottiva ha diritto a fruire degli assegni al nucleo familiare, per tutto il periodo di gravidanza indennizzabile per gravidanza o puerperio, a condizione che risulti occupata almeno per una settimana, anche presso più datori di lavoro, nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell’evento tutelato (inizio congedo per maternità/inizio astensione dal lavoro disposta dalla Direzione provinciale del Lavoro). Il padre lavoratore dipendente anche adottivo o affidatario, ha diritto agli assegni al nucleo familiare alle stesse condizioni della madre per il periodo di congedo ad esso riconosciuto dalla legge.
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La domanda Deve essere presentata all’inizio del congedo di maternità, utilizzando il modulo già predisposto mod/mat lavoratici dipendenti, alle sedi Inps più vicina alla propria residenza o domicilio. Alla domanda deve essere allegato il certificato medico di gravidanza rilasciato dai medici del servizio sanitario nazionale (SSN) o dell’azienda ospedaliera prima del compimento del 7° mese, da cui risulti la data presunta del parto. Sono compresi nella categoria dei medici del SSN i medici curante di medicina generale convenzionati, pertanto i certificati medici indicanti la data presunta del parto redatti dai medici curanti devono considerarsi equivalenti ai certificati rilasciati dall’azienda ospedaliera prima del compimento del 7° mese, da cui risulti la data presunta del parto (Circ. Inps 17/82). Per le lavoratrici che richiedono la flessibilità occorre allegare: a) richiesta di avvalersi della flessibilità del congedo di maternità; b) attestazione del ginecologo del SSN o con esso convenzionato rilasciata nel corso del 7° mese di gravidanza, c) dichiarazione del datore di lavoro in cui sono riportate: i) le generalità dell’interessata; ii) le indicazioni del datore di lavoro; iii) la sede ove l’interessata presta il proprio lavoro; iii) le mansioni alle quali è addetta la lavoratrice; iv) la dichiarazione, a cura del datore di lavoro dell’assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni a rischio per la madre e/o per il nascituro, ove non sussista l’obbligo di sorveglianza sanitaria.
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Doveri conseguenti al parto/adozione/affidamento
Entro 30 giorni dal parto devono essere presentati: l’attestato del parto rilasciato dalla ASL, oppure lo stato di famiglia, oppure la dichiarazione sostitutiva da parte della richiedente da cui risultino le proprie generalità, quelle del bambino e lo stato della madre stessa. Entro 6 mesi dall’entrata del minore in Italia (fino a 18° anni di vita), deve essere presentata copia del provvedimento del giudice italiano che confermi la validità dell’adozione o affidamento straniero. Alla fine dei sei mesi, solo se il procedimento non è stato ancora concluso, dovrà essere presentata autocertificazione di mancata conclusione del procedimento di convalida presso il giudice italiano. N.B: la mancata presentazione della documentazione suddetta entro 6 mesi comporta la restituzione dell’indennità di maternità eventualmente erogata.
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Permessi per la malattia del figlio
Il padre o la madre, hanno diritto: Nei primi 3 anni di vita del bambino, a congedi per la malattia dello stesso, senza limiti di tempo, anche se la malattia non è in fase acuta; Dai 4 agli 8 anni di età del bambino, a 5 giorni lavorativi all’anno, per ciascun genitore, per un totale massimo di 10 giorni non fruibili contemporaneamente. Lo stato della malattia deve essere documentato, con certificato medico dello specialista del SSN o convenzionato. In entrambi i casi: -non sono previste visite di controllo; I congedi non sono retribuiti; È possibile chiedere l’anticipo del trattamento di fine rapporto (TFR). I periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa tra il terzo e l’ottavo anno di vita saranno coperti da contribuzione figurativa (Circ. 151/2001 – punto 8). I criteri di determinazione del valore figurativo si applicano ai periodi di astensione per malattia del bambino successivamente al terzo anno di età e fino al compimento dell’ottavo anno (art. 3 L. 53/2000).
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Riposi giornalieri Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre ha diritto a: Due ore di permesso (anche cumulabili) quando l’orario giornaliero sia pari o superiore alle sei ore; Un’ora, se l’orario giornaliero è inferiore alle sei ore. Il diritto è riconosciuto al padre, in base al suo orario giornaliero, qualora: Il figlio sia affidato soltanto a lui; In alternativa alla madre che non se ne avvalga per scelta o perché appartenente a categoria non avente diritto. Escluso il caso in cui la madre non se ne avvalga perché sta fruendo di astensione obbligatoria o facoltativa o perché assente in quanto sospesa dal lavoro. Il diritto è riconosciuto al padre lavoratore anche qualora: La madre non sia lavoratrice dipendente (caso di madre casalinga, indipendentemente dall’oggettiva impossibilità di accudire il bambino); In caso di morte o grave infermità della madre. Adempimenti: -la lavoratrice che intenda usufruire dei riposi giornalieri deve presentare semplice domanda al datore di lavoro, mentre il padre lavoratore presenta domanda sia al datore di lavoro che all’INPS, allegando: -nel caso di figlio affidato solo al padre: certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o dichiarazione sostitutiva; certificazione o dichiarazione sostitutiva di morte della madre, o certificazione sanitaria attestante la grave infermità, o provvedimento formale da cui risulti l’affidamento solo al padre; -nel caso di richiesta in alternativa alla madre dipendente: certificato di nascita da cui risulti paternità e maternità o certificazione sostitutiva; Nel caso di parto plurimo quando la madre non si avvalga del tutto o in parte dei permessi spettanti: dichiarazione della madre che attesti di non fruire delle ore di riposo, conferma del relativo datore di lavoro; -nel caso di madre non lavoratrice: certificato di nascita da cui risulti paternità e maternità o certificazione sostitutiva; dichiarazione della madre relativa alla sua attività non dipendente.
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…segue Calcolo dell’indennità: le ore di riposo giornaliero sono retribuite come normale orario di lavoro mediante un’indennità – esclusivamente a carico dell’INPS- pari alla retribuzione percepita divisa per il divisore orario previsto dal CCNL applicato; La quota oraria deve essere maggiorata dei ratei orari delle mensilità aggiuntive e delle voci ricorrenti non comprese nella mensilità ordinaria. Il risultato ottenuto si moltiplica per il numero di ore di permesso spettanti al lavoratore. I ratei di tredicesima (ed eventualmente di quattordicesima) sono compresi nell’importo orario indennizzato dall’INPS e, pertanto, devono essere detratti dalle mensilità aggiuntive al momento del pagamento. In questo caso, infatti, poiché l’INPS copre al 100% le ore di permesso, non è prevista alcuna integrazione a carico del datore di lavoro; Anche i riposi giornalieri danno diritto all’accredito figurativo, in misura ridotta (Art. 44 D.Lgs 151/2001).
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Lavoratrici iscritte alla gestione separata
Circ. Inps 137/2007: estensione della maternità obbligatoria in favore delle: lavoratrice a progetto e categorie assimilate; Associate in partecipazione; Libere professioniste iscritte alla gestione separata; Lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali; Lavoratrici riconducibili a categorie «tipiche» (amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica); Lavoratrici titolari di rapporto di lavoro autonomo occasionale di cui all’art c.c. Proroga della durata del rapporto di lavoro: le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall’attività lavorativa nei periodi di astensione, hanno diritto, ai sensi dell’art. 66 del decreto 276/2003, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. Requisiti: a) versamento dello 0,72% e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie; b) almeno 3 mensilità di accredito nei 12 mesi che precedono i due mesi anteriori alla data presunta parto; c) per le madri/padri parasubordinati adottanti o affidatari: 3 mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia in caso di adozione o affidamento nazionale, purchè il bambino non abbia superato i 6 anni di età; almeno 3 mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore in famiglia in caso di adozione internazionale, anche se il minore ha superato i 6 anni di età, fino al compimento della maggiore età.
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Indennità Ai lavoratori si estende la disciplina dei lavoratori subordinati, sussistendo anche per loro l’obbligo dell’astensione dal lavoro: 2 mesi precedenti la data presunta del parto; Periodo intercorrente tra data presunta parto e data effettiva del parto; Post partum: 3 mesi (dal giorno successivo al parto) Interdizione anticipata o prorogata per le collaboratrici a progetto, coordinate e continuative e per le associate in partecipazione; Parto prematuro – per una massimo di 5 mesi – 3 post partum + massimo 2 mesi ante partum fruibili dopo il parto senza ripresa di lavoro; Flessibilità (massimo 1 mese ante partum + 4 mesi post partum). Reddito medio annuo: ai fini del computo dell’indennità di maternità/adozione/affidamento e/o di paternità, il reddito annuo da prendere a riferimento è quello utile ,ai fini contributivi, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (2 mesi precedenti la data del parto). Per i collaboratori coordinati e continuativi il reddito medio annuo si concretizza nel reddito medio annuo; Per i liberi professionisti il reddito annuale medio risulta dalla denuncia dei redditi derivanti da attività libero-professionali. Misura dell’indennità: pari all’80% del reddito medio giornaliero moltiplicato per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
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La domanda La domanda deve essere redatta su mod. MAT/GEST.SEP, appositamente ristrutturato e deve essere presentata alla sede Inps di residenza entro l’inizio dell’astensione dell’attività lavorativa e comunque entro 1 anno dal termine del periodo indennizzabile. La domanda dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dalla lavoratrice e dal committente o dall’associante in partecipazione o dalla libera professionista attestante l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. La domanda va inoltre corredata del certificato medico di gravidanza rilasciato dai medici del servizio sanitario nazionale o dall’azienda ospedaliera attestante la data presunta del parto da presentare prima dell’inizio del congedo; auto-certificazione attestante le generalità del richiedente, del neonato, del rapporto di parentela o certificato di stato di famiglia dal quale risulti la paternità e la maternità. Nel caso di adozione nazionale: copia del provvedimento di adozione o affidamento; copia del documento rilasciato dall’autorità competente, da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia. Nel caso di adozione o affidamento internazionale: certificato dell’Ente autorizzato (Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) da cui risulti l’adozione o l’affidamento da parte del giudice straniero, l’avvio del procedimento di convalida presso il giudice italiano e la data di inserimento presso i genitori adottivi o coniugi affidatari. Per il lavoratore padre: certificato di morte della madre; certificazione medica attestante la grave infermità della madre; copia del provvedimento informale di abbandono del figlio da parte della madre; copia del provvedimento formale di affidamento del figlio al solo padre richiedente.
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Maternità e altre prestazioni
Maternità e malattia: l’indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia: in caso di ricovero ospedaliero (anche per motivi non correlati alla gravidanza), l’indennità di malattia non spetta durante i periodi di maternità indennizzabili. Spetta, invece, per l’eventuale degenza. Maternità e congedo parentale: la lavoratrice iscritta alla gestione separata che può far valere il previsto requisito contributivo per la maternità ha diritto al congedo parentale (Circ. Inps 137/2007 – punto 2). Maternità e interruzione di gravidanza: in analogia a quanto disposto per le lavoratrici dipendenti, l’interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno, anche nell’ipotesi di bambino nato senza vita o deceduto dopo un breve lasso di tempo, è da considerarsi parto a tutti gli effetti; pertanto, dà diritto all’indennità di maternità per 5 mesi e la lavoratrice dovrà astenersi dal lavoro.
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Grazie per l’attenzione
Ilaria fadda
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