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Congresso dell'Aia: riunione dei movimenti federalisti europei

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Presentazione sul tema: "Congresso dell'Aia: riunione dei movimenti federalisti europei"— Transcript della presentazione:

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2 Congresso dell'Aia: riunione dei movimenti federalisti europei
7-10 maggio 1947 Congresso dell'Aia: riunione dei movimenti federalisti europei 5 maggio 1949 Nasce, con il trattato di Strasburgo, il Consiglio d'Europa 9 maggio 1950 Il piano Schuman suggerisce ai paesi europei di stabilire una politica comune per le industrie del carbone e dell'acciaio 18 aprile 1951 Nasce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA); vi aderiscono Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi 25 marzo 1957 Con i trattati di Roma le comunità europee diventano tre: nascono infatti la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea per l'energia atomica (EURATOM), che vanno ad aggiungersi alla CECA 9-10 dicembre 1974 Creazione del Consiglio europeo, al quale partecipano i capi di stato e di governo dei paesi membri 7-10 giugno 1979 Prime elezioni del Parlamento europeo con suffragio universale 1° luglio 1987 Entra in vigore l'Atto unico europeo 1° novembre 1993 Entra in vigore il trattato sull'Unione Europea 1° gennaio 1994 Con l'istituzione dell'Istituto monetario europeo (Banca centrale europea) ha inizio la seconda fase dell'unione economica e monetaria

3 L'euro è l'unica moneta in circolazione nei paesi dell'UME
26 marzo 1995 Entra in vigore l'accordo di Schengen tra sette paesi dell'UE (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna) 15 giugno 1997 Consiglio europeo di Amsterdam; conclusione della Conferenza intergovernativa Maggio 1998 Nascita ufficiale dell'euro, la moneta unica europea. Vi aderiscono 11 paesi dell'Unione Europea; Danimarca, Gran Bretagna e Svezia non aderiscono per propria scelta politica, mentre la Grecia non soddisfa i criteri di convergenza stabiliti dal trattato di Maastricht Trattato di Nizza e firma della Carta fondamentale dei diritti dell’uomo 1° luglio 2002 L'euro è l'unica moneta in circolazione nei paesi dell'UME

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7 Direttiva dell'Unione europea
La direttiva, nell'ambito del diritto dell'Unione europea, è uno degli atti di diritto dell'Unione europea che il Parlamento europeo, congiuntamente con il Consiglio dell'Unione europea, può adottare per l'assolvimento dei compiti previsti dai trattati, perseguendo un obiettivo di armonizzazione delle normative degli stati membri. È così prevista normativamente: « La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi » (art. 288 TFUE, 3° comma) La direttiva obbliga gli stati membri a un determinato risultato, il legislatore nazionale sceglierà i mezzi per ottenerlo. La direttiva non può essere applicata parzialmente: essa è vincolante solo per quanto riguarda gli obiettivi da conseguire. Essa si differenzia dal regolamento perché quest'ultimo si applica direttamente agli stati membri, la direttiva deve essere prima recepita. Il recepimento consiste nell'adozione di misure di portata nazionale che consentono di conformarsi ai risultati previsti dalla direttiva. L'elemento principale della direttiva è, pur essendo un atto vincolante, la portata individuale che la contraddistingue dal regolamento, invece generale: i destinatari dell'atto normativo sono un singolo o un numero definito di stati membri, anche se non sono mancate cosiddette direttive generali rivolte a tutti gli stati. Il fine principale di questa fonte del diritto comunitario è l'avvicinamento degli istituti giuridici riguardanti date materie tra gli Stati dell'Unione.

8 Regolamento dell'Unione europea
Il regolamento dell'Unione europea è un atto di diritto dell'Unione europea così descritto: « Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri » (art. 288 comma 2 TFUE) Si tratta di un atto giuridico vincolante, diretto non solo agli stati membri, ma anche ai singoli. Cosiddetti "self-executing", sono direttamente applicabili nel senso che, a differenza delle direttive, non necessitano di alcun atto di recepimento o di attuazione, che sarebbe superfluo e anzi incompatibile, in quanto la trasposizione di un regolamento in un atto di diritto interno finirebbe per oscurare la natura di diritto dell'Unione europea, con effetti relativi alla possibilità di proporre rinvio pregiudiziale, e all'efficacia nel tempo del regolamento stesso. La diretta applicabilità tuttavia non esclude che il Consiglio, o più spesso la Commissione, ed eccezionalmente gli Stati (questo può verificarsi qualora ad esempio agli stati sia demandato di stabilire l'entità delle sanzioni o altri oneri) intervengano con dei provvedimenti integrativi o d'esecuzione del regolamento. I giudici nazionali li applicano direttamente, eventualmente anche al posto delle disposizioni interne incompatibili. I regolamenti sono obbligatori in ogni loro elemento (obbligatorietà integrale), nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo di applicarli integralmente, senza deroghe o modifiche di sorta.

9 Di regola sono dotati di efficacia diretta sia verticale sia orizzontale, ma se sono privi di sufficiente precisione o non sono incondizionati questa è esclusa. Gli atti normativi dell'UE si caratterizzano per il fatto di non essere il risultato di accordi intervenuti tra Stati (come nel caso dei Trattati), ma di essere l'esito di attività di organi della Comunità Europea. In altre parole, la caratteristica fondamentale di queste norme è quella di provenire non da attività di natura convenzionale, ma da attività di natura istituzionale. Gli organi principali della Comunità, sotto il profilo della produzione normativa, sono il Consiglio, la Commissione e il Parlamento ; accanto ad essi ha però assunto un ruolo di crescente importanza la corte di giustizia, poiché alcuni suoi interventi e interpretazioni le hanno di fatto conferito una funzione che non può essere limitata alla semplice attuazione e interpretazione del diritto comunitario, ma partecipa anche alla" creazione " di questo diritto. Tra questi organi sono il Consiglio e il Parlamento Europeo i centri formali della approvazione legislativa comunitaria. L'azione del consiglio e del parlamento si esprime, sotto il profilo normativo, attraverso l'emanazione di regolamenti e direttive.

10 La proposta del progetto di regolamento o di direttiva è solitamente preceduta da un'ampia consultazione tra gli organi comunitari ed è inoltre accompagnata da un rapporto, nel quale sono contenute valutazioni che sono alla base della proposta stessa. Il ruolo del parlamento europeo è oggi però al centro di un importante dibattito istituzionale finalizzato ad attribuirgli poteri più consistenti.Il più recente trattato, Lisbona, ha cercato di attribuire un ruolo di maggiore spicco al parlamento. Tale partecipazione è oggi realizzata attraverso quattro procedure differenti : la consultazione, la concertazione, la cooperazione e la coodecisione. Il parlamento diviene titolare di un vero e proprio potere di veto sui provvedimenti che il consiglio intenda emanare in maniera difforme rispetto alle indicazioni del Parlamento. I regolamenti e gli altri atti del Unione Europea valgono in tutti i paesi membri.

11 L'iter legislativo Sul piano formale, i regolamenti devono essere motivati e far riferimento a proposte e pareri previsti obbligatoriamente, dopodiché devono essere firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio dell'Unione europea, ovvero solo da quest'ultimo se è approvato esclusivamente dal Consiglio, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, prima di entrare in vigore 20 giorni dopo. Con la Costituzione europea i regolamenti comunitari avrebbero dovuto prendere il nome di "legge europea", ma il trattato di Lisbona ha ripristinato la denominazione corrente.

12 Direttiva dell'Unione europea
La direttiva, nell'ambito del diritto dell'Unione europea, è uno degli atti di diritto dell'Unione europea che il Parlamento europeo, congiuntamente con il Consiglio dell'Unione europea, può adottare per l'assolvimento dei compiti previsti dai trattati, perseguendo un obiettivo di armonizzazione delle normative degli stati membri. È così prevista normativamente: « La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi » (art. 288 TFUE, 3° comma) La direttiva obbliga gli stati membri a un determinato risultato, il legislatore nazionale sceglierà i mezzi per ottenerlo. La direttiva non può essere applicata parzialmente: essa è vincolante solo per quanto riguarda gli obiettivi da conseguire. Essa si differenzia dal regolamento perché quest'ultimo si applica direttamente agli stati membri, la direttiva deve essere prima recepita. Il recepimento consiste nell'adozione di misure di portata nazionale che consentono di conformarsi ai risultati previsti dalla direttiva. L'elemento principale della direttiva è, pur essendo un atto vincolante, la portata individuale che la contraddistingue dal regolamento, invece generale: i destinatari dell'atto normativo sono un singolo o un numero definito di stati membri, anche se non sono mancate cosiddette direttive generali rivolte a tutti gli stati. Il fine principale di questa fonte del diritto comunitario è l'avvicinamento degli istituti giuridici riguardanti date materie tra gli Stati dell'Unione.

13 La direttiva non è obbligatoria in tutti i suoi elementi, in quanto, dettando solo un obbligo di risultato, lascia spazio all'iniziativa normativa di ogni stato cui è diretta. La libertà dello Stato non è assoluta in quanto deve garantire l'effetto voluto dall'Unione: se ad esempio deve modificare una materia disciplinata da fonti primarie (leggi e atti aventi "forza di legge") non può farlo attraverso fonti regolamentari. Allo Stato è inoltre posto un obbligo di stand still: nel periodo antecedente il termine di attuazione non può adottare atti in contrasto con gli obiettivi della direttiva. Lo Stato deve inoltre, in fase di recepimento, comunicare la forma e i mezzi attraverso i quali la direttiva è stata recepita sì da permettere, nel caso, alla Corte di giustizia dell'Unione europea di valutare se i mezzi adottati corrispondono al principio di certezza del diritto.

14 Effetti della Direttiva Europea
La Corte di giustizia ha stabilito che in determinate circostanze (termine scaduto senza attuazione, disposizioni di precettività immediata e sufficientemente precise) le direttive, pur non essendo direttamente applicabili, possono avere effetti diretti (caratteristica propria anche di alcune disposizioni dei trattati), possono cioè essere idonee a creare situazioni giuridiche soggettive in capo ai singoli e prendono il nome di direttive dettagliate. Tale interpretazione è nota anche come principio dell'effetto utile cioè nel riservare agli atti dell'Unione la maggiore efficacia possibile nella realizzazione degli obiettivi dell'Unione, efficacia che sarebbe compromessa se alle posizioni giuridiche attribuite da una direttiva inattuata ai singoli non fosse concesso tutela giurisdizionale. L'idoneità a produrre effetti diretti di una direttiva inattuata è solo "verticale": le situazioni giuridiche soggettive che essa pone in capo ai singoli possono essere fatte valere solo nei confronti degli organi statali (in quanto responsabili dell'inadempimento). Si tratta dunque di una sanzione a carico dello Stato che non può più pretendere l'adempimento di un dovere imposto ai singoli che sia in contrasto con tale atto.

15 Le norme (contenute in direttive) prive di effetti diretti, in quanto carenti dei requisiti di chiarezza, precisione e carattere incondizionato, assumono rilevanza nell'ordinamento in via indiretta grazie all'obbligo di interpretazione conforme che è posto in capo ai giudici nazionali e all'effetto legato alla responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione europea. Tale ultimo effetto, affermatosi con la sentenza Francovich del 1991, impone che lo stato sia tenuto a risarcire il danno causato al singolo dalla mancata attuazione di una direttiva priva di effetti diretti a tre condizioni: che sia volta a conferire dei diritti ai singoli; che vi sia una grave e manifesta violazione del diritto (la Corte la presume per il fatto stesso della mancata attuazione da parte dello stato); che vi sia la presenza di un danno. Con la Costituzione europea le direttive comunitarie avrebbero assunto il nome di legge quadro europea. Tuttavia, con la bocciatura della Costituzione europea e con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, si è ritornati alla dicitura originale.

16 Decisione dell'Unione europea
Le decisioni costituiscono la terza categoria degli atti vincolanti dell'Unione europea così previste: « La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. » (art. 288, comma 4 TFUE) Con le modifiche introdotte ai trattati dal trattato di Lisbona, le decisioni, che secondo la previgente disciplina avevano necessariamente destinatari individuati, possono assumere anche portata generale, assumendo caratteristiche di tipo organizzativo (ex art. 17 TUE, il Consiglio europeo può, con decisione, modificare il numero dei membri della Commissione europea, ad esempio). I destinatari individuati possono essere Stati, gruppi di Stati, e persone fisiche e giuridiche. Rivolte agli Stati sono simili alle direttive, ma lasciano loro molta meno discrezionalità; rivolte, invece, ai singoli, costituiscono un titolo esecutivo come stabilito dall'art. 299 TFUE. Nella prassi, questo tipo di provvedimento è frequentemente adottato dalla Commissione europea in ambito di concorrenza.

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