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Normativa scolastica e Disturbi Specifici di Apprendimento

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Presentazione sul tema: "Normativa scolastica e Disturbi Specifici di Apprendimento"— Transcript della presentazione:

1 Normativa scolastica e Disturbi Specifici di Apprendimento

2 Normativa Scolastica e DSA
La scuola per gli alunni con DSA: Attenzione ai bisogni di tutti (personalizzazione degli interventi)‏ Misure compensative/dispensative (anche negli esami) in caso di diagnosi Tutte le tutele e i servizi della 104 in caso di certificazione di disabilità

3 Normativa Scolastica e DSA
Attualmente nessuna legge in vigore prevede specifiche tutele per gli alunni con dislessia o altri DSA. Abbiamo però importanti riconoscimenti in norme di tipo generale confermati da esplicite interpretazioni ministeriali.

4 Normativa Scolastica e DSA
La dislessia può essere Certificata formalmente come disabilità Diagnosticata da uno specialista Tutele previste dalla L.104/92, compreso insegnante di sostegno Personalizzazione degli interventi: strum. compensativi misure dispensative

5 Provincia di Vicenza Alunni certificati con dislessia o altri DSA
Dal 2002 a oggi: aumento assoluto: Aumento percentuale: % Aumento annuo medio: 45 Aumento annuo perc. medio: 121%

6 Da notare che: La situazione della provincia di Vicenza è anomala rispetto al quadro nazionale. In molte regioni la dislessia non viene mai certificata come disabilità. Il DdL approvato al senato esclude dai benefici della 104 gli alunni con dislessia.

7 Testo approvato al Senato (20 giugno 2007):
Art. 1, comma 2. 2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA. Testo modificato in commissione alla Camera: 2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA, eccetto che nei casi di particolare gravità.

8 Normativa Scolastica e DSA
La dislessia può essere Certificata formalmente come disabilità Diagnosticata da uno specialista Tutele previste dalla L.104/92, compreso insegnante di sostegno Personalizzazione degli interventi: strum. compensativi misure dispensative

9 Legge Quadro 104 art. 12 è garantito il diritto all’educazione e all’istruzione in ogni ordine e grado della scuola, negli asili nido e nell’università.

10 Legge Quadro 104 art. 12 Si precisa che l’integrazione deve tendere alla crescita della personalità dell’alunno disabile e dei suoi compagni nella sua complessità e globalità (comunicazione, apprendimenti, scambi relazionali,…).

11 Legge Quadro 104 art. 12 Enuncia, ancora, che nessuna disabilità può essere motivo di esclusione dalla frequenza scolastica.

12 Legge Quadro 104 art. 12 Stabilisce, infine, le fasi in cui si articola la programmazione dell’integrazione sino a giungere alla redazione di un piano educativo individuale, che non indica il semplice percorso didattico, ma individua il progetto globale di vita scolastica e extrascolastica dell’alunno.

13 Legge Quadro 104 art. 13 indica le modalità organizzative dell’integrazione sono previsti finanziamenti per l’acquisto di ausili e sussidi didattici, debbono esser garantiti assistenti per l’autonomia e la comunicazione dagli Enti locali,

14 Legge Quadro 104 art. 13 debbono essere assicurati insegnanti specializzati di sostegno anche nelle scuole superiori. Gli insegnanti per attività di sostegno diventano contitolari della classe e partecipano, a pari titolo, con gli insegnanti curricolari alla programmazione e realizzazione di tutte le attività didattiche..

15 Legge Quadro 104 art. 14 enuncia norme in merito alla specializzazione dei docenti per attività di sostegno.

16 Legge Quadro 104 art. 15 prevede strutture di supporto amministrativo e di consulenza all’integrazione (GLIP e Gruppi H d'Istituto)‏

17 Legge Quadro 104 art. 16 fissa i criteri per la valutazione dell’alunno disabile, in riferimento a tutti gli ordini e gradi della scuola

18 Compiti delle ULS Decreto Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap

19 Compiti delle ULS Supporto all'integrazione scolastica, concretizzato in: Individuazione dell'alunno disabile (certificazione)‏ Diagnosi Funzionale Profilo Dinamico Funzionale (*)‏ PEI (*)‏ (*) con la scuola

20 Certificazione E' compito delle ULSS
(di una commissione medica secondo le nuove norme - DPCM 185)‏ Può avere durata annuale o pluriennale. È condizione indispensabile per tutte le altre azioni di supporto.

21 Diagnosi funzionale E' compito delle ULSS
Validità: come la certificazione E' la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap

22 Profilo dinamico funzionale
Redatto congiuntamente da ULSS e scuola all'inizio del processo di integrazione Prevista la collaborazione dei genitori Aggiornato circa ogni due anni ma obbligatoriamente alla conclusione di ciascun ciclo

23 Piano Educativo Individualizzato
Redatto congiuntamente da ULSS e scuola all'inizio di ogni anno scolastico, con la collaborazione dei genitori Verificato alla fine dell'anno sc. Aggiornato ogni volta che se ne avverte il bisogno Chiamato anche PEP

24 Piano Educativo Individualizzato
E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno con disabilità, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione.

25 Piano Educativo Individualizzato
La stesura del PEI è il risultato di un'azione congiunta, che acquisisce il carattere di progetto unitario e integrato di una pluralità di interventi espressi da più persone concordi sia sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi e sulle modalità sia degli interventi stessi che delle verifiche.

26 Piano Educativo Individualizzato
Specifica gli interventi che i diversi operatori mettono in atto relativamente alle potenzialità già rilevate ( nella DF e PDF). Si riferisce, integrandoli, alla programmazione della classe e al Progetto di Istituto e/o di plesso nel rispetto delle specifiche competenze.

27 Piano Educativo Individualizzato
Definisce: obiettivi educativi/riabilitativi e di apprendimento riferiti alle aree e alle funzioni attività proposte metodi ritenuti più idonei tempi di scansione degli interventi previsti spazi, materiali, sussidi necessari risorse disponibili e utilizzabili, nella scuola e nell’extra-scuola, in termini di strutture, servizi, persone, attività, mezzi. forme e modi di verifica e di valutazione

28 DPCM 185 2006 Principali novità:
Nuove norme sull'individuazione di alunno in situazione di handicap Principali novità: Certificazione rilasciata da Commissione Medica Uso classificazioni OMS (ICD10 e ICF)‏ Scompare la segnalazione delle scuole; la certificazione viene consegnata alla famiglia Il PEI va redatto entro la fine dell'anno precedente ed è documento base per la richiesta delle deroghe

29 Valutazione Riferimenti Legge 104 1992 OM n. 90 2002 Punti principali:
La valutazione è un diritto La valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti Gli alunni con disabilità vanno sempre valutati in base al loro PEI

30 Valutazione scuola media
Esame di Licenza Media e alunni con disabilità La valutazione si basa sul PEI, non sui programmi della classe. Si possono quindi sostenere prove diverse (differenziate)‏ Non va mai posta nessuna indicazione aggiuntiva sull'attestato Il diploma ha sempre valore legale

31 Valutazione scuola superiore
Per le scuole secondarie di 2° grado il PEI può essere: normale su obiettivi minimi ma riconducibili ai programmi differenziato.

32 Valutazione scuola superiore
All'inizio dell'anno ogni PEI va valutato, ossia va deciso se è curricolare, su obiettivi minimi o differenziato. La decisione spetta al solo Consiglio di Classe La valutazione è sempre globale (unica per tutte le discipline)‏ In seguito, la valutazione dell'alunno si baserà solo sul PEI

33 Valutazione scuola superiore
La programmazione differenziata: deve essere sempre comunicata alla famiglia che può rifiutarla (silenzio assenso)‏ non dà titoli di studio con valore legale (notazione sul diploma o attestato, nessuna indicazione all'albo)

34 Valutazione scuola superiore
Per gli alunni con dislessia e DSA non si dovrebbe mai ricorrere alla programmazione differenziata.

35 Valutazione agevolazioni per gli esami
Tutti gli alunni con disabilità, qualsiasi sia il tipo di PEI seguito, possono usufruire durante gli esami (e le valutazioni formali in generale) di: Tempi più lunghi Uso di strumenti tecnologici Assistente alla comunicazione Prove equipollenti (ossia modalità diverse per valutare gli stessi obiettivi)‏

36 Normativa Scolastica e DSA
La dislessia può essere Certificata formalmente come disabilità Diagnosticata da uno specialista Tutele previste dalla L.104/92, compreso insegnante di sostegno Personalizzazione degli interventi: strum. compensativi misure dispensative

37 Tutele per gli alunni con diagnosi di dislessia
Pur in assenza di leggi specifiche si fa riferimento a autorevoli interpretazioni della normativa generale che prevede: - personalizzazione degli interventi - promozione del successo formativo per tutti

38 Tutele per gli alunni con diagnosi di dislessia
Documenti ministeriali specifici sulla dislessia e i DSA Nota ministeriale n del Nota ministeriale n. 26 del Nota ministeriale n del Nota ministeriale n del Documenti generali sulla valutazione, con importantri riferimenti agli alunni con DSA C.M , n. 28 Ordinanza Ministeriale , n.26

39 Tutele per gli alunni con diagnosi di dislessia
Viene espressamente autorizzato, anche in sede di esame, l'uso di strumenti compensativi.

40 Tutele per gli alunni con diagnosi di dislessia
Si autorizza anche l'adozione di misure dispensative.

41 Tutele per gli alunni con diagnosi di dislessia
Dalla nota min. del 2004: Per gli strumenti dispensativi, valutando l’entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo caso, si ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti: - Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline. - Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta. - Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa. - Organizzazione di interrogazioni programmate. - Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.

42 Tutele per gli alunni con diagnosi di dislessia
Riguardo la lingua straniera: (nota min. del 2007)‏ ... in sede di esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte di lingua straniera, ma che, più opportunamente, è necessario compensare le oggettive difficoltà degli studenti mediante assegnazione di tempi adeguati per l’espletamento delle prove e procedere in valutazioni più attente ai contenuti che alla forma. ... In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna e non si possano dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta.

43 La valutazione (dal documento AID Vicenza)‏
E' fondamentale che nella valutazione si sappiano sempre separare gli obiettivi oggetto della singola verifica dalle competenze strumentali di tipo generico.

44 Tutele per gli alunni con diagnosi di dislessia
L'alunno dislessico non ha bisogno di sconti, ma di una valutazione formativa che sappia davvero verificare le competenze acquisite e far emergere gli apprendimenti che, nonostante le difficoltà, vengono raggiunti.

45 Tutele per gli alunni con diagnosi di dislessia
Si consiglia di: preferire in generale le prove orali al posto di quelle scritte; nelle prove scritte accertarsi, con un breve colloquio iniziale, che tutte le consegne siano state davvero comprese. Può essere utile anche un analogo colloquio finale per capire se le risposte date sono davvero consapevoli; predisporre verifiche scalari, con il testo chiaro graficamente;

46 Tutele per gli alunni con diagnosi di dislessia
valutare in modo costruttivo, separando l’errore dal contenuto. Anche visivamente, segnare in modo diverso gli errori effettivamente legati all'oggetto della verifica da quelli di tipo strumentale (che possono essere ignorati o comunque sempre considerati in rapporto all'impegno e ai possibili miglioramenti in corso)‏

47 Tutele per gli alunni con diagnosi di dislessia
Gli strumenti compensativi usati abitualmente nelle attività didattiche verranno impiegati senza restrizioni anche nelle verifiche e negli esami (nota MIUR Prot. N del 1 marzo 2005).

48 Tutele per gli alunni con diagnosi di dislessia
Esami Gli alunni con diagnosi di DSA possono usufruire in sede di esame di stato di: Tempi più lunghi Uso di strumenti tecnologici Rispetto agli alunni certificati, non è possibile avere: Assistente alla comunicazione Prove equipollenti (ossia modalità diverse per valutare gli stessi obiettivi)‏

49 0444 251106 Flavio Fogarolo flavio.fogarolo@istruzionevicenza.it
Ufficio Scolastico Provinciale Vicenza Ufficio Interventi Educativi


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