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I permessi previsti dalla Legge 104/1992 e dalla Legge 53/2000

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Presentazione sul tema: "I permessi previsti dalla Legge 104/1992 e dalla Legge 53/2000"— Transcript della presentazione:

1 I permessi previsti dalla Legge 104/1992 e dalla Legge 53/2000
INCA CGIL Milano A cura di Metello Cavallo e di Simone Lauria

2 INCA CGIL Milano – Permessi per invalidi e assistenza agli invalidi
Caratteri generali La legge 104 del 1992 disciplina agevolazioni rivolte sia ai lavoratori portatori di handicap che a quei lavoratori che abbiano un figlio o parente disabile. Il concetto di handicap previsto da questa norma è caratterizzato dalla gravità così come riconosciuta dalle apposite commissioni ASL. Tale criterio, fondato su parametri diversi rispetto all’inabilità, non coincide necessariamente con una disabilità riconosciuta anche al 100%. INCA CGIL Milano – Permessi per invalidi e assistenza agli invalidi

3 INCA CGIL Milano – Permessi per invalidi e assistenza agli invalidi
La certificazione Condizione indispensabile per accedere al diritto alle agevolazioni, è il possesso da parte del soggetto disabile da assistere oppure che lavora, della certificazione di grave handicap. La situazione di gravità e' accertata dalla ASL territorialmente competente; dal 1 gennaio l’istanza va presentata telematicamente all’Inps. E’ possibile il rilascio da parte del medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’ASL di una certificazione provvisoria (fatta eccezione per le patologie oncologiche). Non è più previsto per la certificazione provvisoria il termine di validità di 6 mesi: essa è valida fino all’accertamento sanitario (circolare INPS 53/2008). La certificazione provvisoria si può utilizzare solo dopo i 90 giorni dalla presentazione della domanda all’ASL, anche in questo caso con l’esclusione dei malati oncologici. Cosa si intende per handicap grave? “Qualora la minorazione, singola o plurima , abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (art. 3, comma 1, legge 104/92) INCA CGIL Milano – Permessi per invalidi e assistenza agli invalidi

4 La certificazione. Casi particolari
Per i portatori di trisomia 21, meglio conosciuta come sindrome di Down, il riconoscimento di gravità può essere effettuato sia dalla Commissione ASL che semplicemente dal medico di famiglia. Pertanto è sufficiente per questi soggetti presentare a corredo della pratica la semplice certificazione prodotta dai medici di base degli interessati. Per le patologie oncologiche, ai sensi della legge 80/2006, l’accertamento deve essere effettuato entro 15 giorni dalla domanda dell’interessato. I grandi invalidi di guerra sono di per sè considerate persone handicappate in situazione grave. INCA CGIL Milano – Permessi per invalidi e assistenza agli invalidi

5 La domanda per ottenere i permessi
Una volta ottenuta la certificazione sanitaria, la domanda per ottenere i benefici va di norma presentata all'INPS ed al datore di lavoro ed i moduli variano in base alla tipologia di assistenza. A seguito della circolare INPS 53/2008 non è più necessario il rinnovo annuale all’INPS della domanda e dei permessi e congedi ai sensi della legge 104 (salvo in caso di revisione sanitaria, per la quale è necessaria una nuova domanda). INCA CGIL Milano – Permessi per invalidi e assistenza agli invalidi

6 Permessi per genitori di bambino di età inferiore a 3 anni
I genitori lavoratori dipendenti, anche adottivi o  affidatari,  di bambino portatore di handicap in situazione di gravità hanno diritto al prolungamento del  periodo  di  astensione  facoltativa  dal  lavoro fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, con diritto all'indennità al 30% ovvero, in alternativa,  a due  ore (un’ora se il contratto prevede un orario inferiore alle sei giornaliere)  di  permesso giornaliero retribuito, sempre fino al compimento del terzo anno di età del bambino stesso. E’ possibile utilizzare i permessi anche se il bambino, di età inferiore ai tre anni, è ricoverato a tempo pieno, purchè risulti documentato dalla struttura di ricovero il bisogno di assistenza da parte di un genitore. INCA CGIL Milano – Permessi per invalidi e assistenza agli invalidi

7 Permessi per genitori di bambino di età inferiore a 3 anni
La domanda va presentata, su modello Hand1/genitori, sia al datore di lavoro che all'INPS competente. Alla domanda è necessario allegare la documentazione rilasciata dall'ASL, oppure, in via provvisoria, la certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'ASL che assiste il minore. La legge 53/2000 ha stabilito che per i periodi di congedo parentale successivi ai 6 mesi entro i tre anni del bambino, nonchè per quelli tra i tre e gli otto anni del bambino , l’indennità al 30% è dovuta solo se il reddito individuale del richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (per il 2010, Euro ,52). INCA CGIL Milano – Permessi per invalidi e assistenza agli invalidi

8 Permessi per assistere parenti o affini
Ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 104/1992, per un figlio di età superiore ai tre anni o per assistere parenti o affini entro il terzo grado, portatori di handicap in situazione di gravità accertata, i lavoratori hanno diritto a 3 giorni di permesso mensili retribuiti (frazionabili in 6 mezze giornate, o in permessi orari non superiori alle 18 ore mensili con orario normale di lavoro settimanale pari a 36 ore e articolato su sei giorni lavorativi; diversamente, per un lavoratore, ad esempio, con orario di lavoro settimanale pari a 40, articolato su cinque giorni, potrà beneficiare di 24 ore di permesso). Nel caso di part-time orizzontale, il lavoratore potrà comunque beneficiare dei 3 giorni di permesso mensili; solo nel caso di part-time verticale, il numero dei giorni andrà ridimensionato proporzionalmente. INCA CGIL Milano – Permessi per invalidi e assistenza agli invalidi

9 Permessi per assistere parenti o affini
Per fruire dei permessi, il lavoratore richiedente deve inoltrare domanda all’Inps, allegando la certificazione sanitaria. L’Inps verificherà la presenza di tutti i requisiti richiesti per la fruizione dei permessi e invierà al lavoratore e al datore di lavoro il provvedimento di concessione o di diniego dei permessi. Il lavoratore comunicherà al proprio datore di lavoro con quali modalità intende beneficiare dei permessi (circolare INPS 53/2008). Occorre ricordare che non è l’Inps che concede I permessi ma è il datore di lavoro; l’Inps autorizza il datore di lavoro alla concessione dei permessi. La fruizione di tali permessi è un diritto esigibile, la cui modalità di fruizione deve essere concordata con il datore di lavoro, ma che in nessun caso può essere negata al lavoratore (in precedenza, la modalità di fruizione era comunicata all’Inps e non al datore di lavoro!). INCA CGIL Milano – Permessi per invalidi e assistenza agli invalidi

10 Permessi per assistere parenti o affini
I giorni di permesso possono essere riconosciuti al lavoratore, familiare del lavoratore handicappato, anche se quest’ultimo già fruisce dei permessi per se stesso, purchè vi sia un’effettiva necessità di assistenza (valutazione che deve essere effettuata dall’Inps) e purchè i giorni di permesso dei due soggetti lavoratori siano fruiti nella stessa giornata. Inoltre, il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (art. 33, comma 5, legge 104/92). Una recente sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza 7945/2008) ha però stabilito che tale diritto non si configura come assoluto e illimitato, potendo essere esercitato allorquando non finisca per ledere le esigenze produttive o organizzative del datore di lavoro (su cui incombe l’onere della prova). INCA CGIL Milano – Permessi per invalidi e assistenza agli invalidi

11 Permessi per assistere parenti o affini. Il programma di assistenza
L’Inps con circolare 90/2007 ha precisato, ispirandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale e ridefinendo il concetto di esclusività dell’assistenza, che la persona disabile può liberamente effettuare la scelta su chi, all’interno della stessa famiglia, debba prestare assistenza, divenendo irrilevante la presenza nel nucleo familiare di soggetti non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario. Inoltre, è stato rivisto anche il concetto di continuità dell’assistenza: i benefici dei permessi vanno riconosciuti anche a quei lavoratori che, pur risiedendo o lavorando in luoghi distanti da quello in cui risiede il disabile, offrano allo stesso un’assistenza sistematica ed adeguata. A tal fine, il lavoratore richiedente dovrà produrre un Programma di assistenza, sulla cui congruità si esprimeva, sino all’emanazione della circolare Inps 53/2008, il Centro medico legale dell’Inps. L’Inps infatti, con suddetta circolare, indica nel datore di lavoro il responsabile della verifica dei requisiti di sistematicità e di adeguatezza dell’assistenza; pertanto il Programma di assistenza deve essere presentato al datore di lavoro. INCA CGIL Milano – Permessi per invalidi e assistenza agli invalidi

12 Permessi per lavoratori portatori di handicap
Il lavoratore subordinato portatore di handicap grave può usufruire di tre giorni di permesso mensili, o, in alternativa, di due ore al giorno retribuite.  In linea generale il tipo di permesso richiesto (a giorni o ad ore) può essere modificato da un mese all’altro. Per quel che riguarda, invece, le variazioni nel corso del mese, queste possono essere consentite eccezionalmente se sopraggiungono esigenze improvvise e no prevedibili all’atto della richiesta di permessi (circolare INPS 133/200). In caso di part-time orizzontale, il lavoratore non effettuando un numero di ore pari o superiore a sei per contrazione dell’orario, ha diritto ad un numero di permessi orari complessivi dato dal prodotto di un’ora per il numero dei giorni lavorativi. In caso di part-time verticale, il numero totale di ore usufruibili nel mese è determinato dal prodotto dei giorni lavorativi previsti dal contratto a tempo parziale per due. Anche nel caso in cui il lavoratore optasse per i 3 giorni, l’effettivo numero dei giorni spettanti andrebbe riproporzionato, ma solo per il part-time verticale! INCA CGIL Milano – Permessi per invalidi e assistenza agli invalidi

13 Permessi per lavoratori portatori di handicap
L'indennità è equivalente all'importo seguente: a) per le due ore di permesso giornaliere è uguale a quello dei permessi orari per allattamento e cioè un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa alla durata del permesso stesso; b) per i tre giorni di permesso mensili è uguale alla retribuzione intera ragguagliata alla paga globale giornaliera. E’ possibile, secondo quanto stabilito dall’INPS con la circolare 53/2008 che ha recepito un parere ministeriale, per il lavoratore disabile cumulare, nello stesso mese, i permessi per se stesso e quelli per assistere un familiare disabile (possibilità, sino ad ora negata dall’INPS ma accordata nel settore pubblico!) INCA CGIL Milano – Permessi per invalidi e assistenza agli invalidi

14 Congedo straordinario retribuito
La legge 388/2000, art. 80, comma 2, e l'articolo 4 della legge 53/200, prevedono che  la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, non ricoverati a tempo pieno in strutture specializzate, hanno diritto, a decorrere dal , a fruire del congedo retribuito della durata massima di due anni, entro sessanta giorni dalla richiesta. Con sentenza della Corte Costituzionale (sentenza 158/2007) il quadro normativo appare modificato, in quanto anche il coniuge convivente con soggetto portatore di handicap grave ha possibilità di fruire di tale congedo. Infine, con sentenza della Corte Costituzionale (sentenza 19/2009) tale possibilità è estesa anche ai figli per i genitori conviventi e con stessa residenza. INCA CGIL Milano – Permessi per invalidi e assistenza agli invalidi

15 Congedo straordinario retribuito
La prestazione è riconoscibile per la durata massima complessiva, nell’arco della vita lavorativa, di due anni, che costituiscono anche il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona handicappata. Il congedo può essere frazionato. Non è più vietato cumulare nello stesso mese (ma in giorni diversi) per uno stesso soggetto disabile i benefici derivanti dal congedo straordinario e quelli derivanti dai permessi ex art. 33, legge 104/92. L’indennità è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di  tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), sempreché la stessa, rapportata ad un anno sia inferiore o pari al limite per l'anno 2010 di ,06 Euro. INCA CGIL Milano – Permessi per invalidi e assistenza agli invalidi

16 Congedo straordinario retribuito
La domanda -da avanzare secondo i mod. hand 4 - congedi straordinari genitori e mod. hand 5 - congedi straordinari fratelli,  va prodotta all’INPS in due copie, una delle quali deve essere restituita a vista (a stretto giro di posta, se pervenuta con tale mezzo), all’interessato con l’attestazione da parte dell’INPS della ricezione, per la consegna al datore di lavoro, che è conseguentemente autorizzato, dal momento della consegna stessa, ad erogare la prestazione, dopo aver verificato le condizioni di erogazione sulla base della documentazione presentata. INCA CGIL Milano – Permessi per invalidi e assistenza agli invalidi


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