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INTRODUZIONE AL SISTEMA TRIBUTARIO

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Presentazione sul tema: "INTRODUZIONE AL SISTEMA TRIBUTARIO"— Transcript della presentazione:

1 INTRODUZIONE AL SISTEMA TRIBUTARIO
STUDIO LEGALE MAGGI BRANDL KATHOLLNIG Rechtsanwalts G.m.b.H. Kardinalschütt 7 9020 KLAGENFURT tel fax

2 LA TASSAZIONE DELLE SRL E SPA
La Srl e la Spa sono sottoposte ad un‘imposta (Körperschaftssteuer) corrispondente all‘IRES con un’aliquota unica del 25%; IRES minima annuale: - € 1.750,00 per le S.r.l.; € 3.500,00 per le S.p.A. N.B. se la società è in perdita, i versamenti minimi effettuati costituiscono un credito d’imposta da fare valere per gli esercizi in cui la società produrrà utili. Non esiste un‘imposta come l‘IRAP.

3 PRINCIPI IMPOSITIVI - L‘AUSTRIA NON HA UNA „BLACK LIST“
NON ESISTONO STUDI DI SETTORE

4 TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
In Austria si possono dedurre – in linea di massima - tutte le spese necessarie per la produzione del reddito. Ma esistono anche costi soltanto parzialmente deducibili: Costo di acquisto di autovetture – non si può dedurre la parte che il valore di acquisto eccede Euro spese di rappresentanza: deducibili del 50% al netto dell’IVA, l’IVA è deducibile all’100%

5 GLI AMMORTAMENTI Il periodo di ammortamento dipende dalla durata di utilizzo economico (non tecnico) del bene. Il Ministero delle Finanze ha emesso delle circolari in cui ha fissato in via generale i periodi per l'ammortamento di diversi tipi di beni. ESEMPI - MACCHINARI la durata dell'uso economico è tra 5 e 10 anni; - EDIFICI AZIENDALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE: massimo 33 anni (3% all‘anno); - EDIFICI DESTINATI ALLA AMMINISTRAZIONE: massimo 50 anni (2% all‘anno); - AUTOMOBILI: 8 anni; - AVVIAMENTO: a) derivante dall‘acquisto dell‘azienda: 15 anni; b) derivante dalla fusione di società: non può essere ammortizzato; - i beni di valore esiguo (che non supera l’importo di € 400,00) possono essere ammortizzati per il loro intero valore nell‘esercizio di acquisizione. - Per gli altri beni strumentali, vale come periodo di ammortamento quello legato alla vita utile dei beni non ci sono aliquote predefinite.

6 UTILIZZO DELLE PERDITE
è possibile compensare le perdite di un esercizio con utili futuri senza alcun limite temporale; unico limite: l‘utilizzo della perdita può raggiungere al massimo il 75% dell‘utile di esercizio; quindi le perdite degli esercizi precedenti neutralizzano l‘utile solo in parte; il 25% dell‘utile sarà comunque soggetto a tassazione. N.B. Le perdite non compensate non sono, però, perse; infatti possono essere utilizzate in un periodo successivo.

7 IL PRIVILEGIO DELLA PARTECIPAZIONE INTERNAZIONALE
LA HOLDING DI DIRITTO AUSTRIACO i dividendi che affluiscono ad una società holding austriaca, provenienti da una partecipazione ad una società di capitali straniera (che deve essere „equiparabile“ a una società di capitali austriaca, che svolga attività concreta), sono esenti dalle imposte sulle società alle seguenti condizioni: che la holding austriaca abbia mantenuto una partecipazione minima del 10% nella società di capitali straniera; che tale partecipazione sia stata mantenuta ininterrottamente da almeno 12 mesi anteriori alla data del bilancio. A tali condizioni la holding austriaca può ricevere, esenti da imposte, i dividendi della sua affiliata straniera. N.B.Il privilegio di partecipazione internazionale si applica a tutte le società di capitali straniere che sono paragonabili a una società di capitali austriaca.

8 COSTITUZIONE IN AUSTRIA DI UNA SEDE SECONDARIA DI UNA SOCIETÀ AUSTRIACA
la Filiale viene registrata presso il Registro delle Imprese, ma non ha personalità giuridica propria  delle obbligazioni gravanti sulla filiale, risponde la società con sede all‘estero  per questo è opportuno valutare -in alternativa- la costituzione di una nuova società con sede in Austria ; la Filiale deve tenere una contabilità separata rispetto a quella della società originaria, nel rispetto di principi contabili vigenti in Austria; il bilancio della Filiale deve essere redatto in lingua tedesca; N.B. i costi per la costituzione di una filiale non sono sostanzialmente più bassi rispetto a quelli per la costituzione di una società „affiliata“.

9 L‘IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (UMSATZSTEUER)
L‘aliquota normale che si applica per la maggior parte delle prestazioni di beni o servizi è in generale del 20% (il 10% per prodotti alimentari, libri etc...); dal 1° gennaio 1995 per i rapporti bilaterali tra imprenditori italiani e austriaci sono da osservare le regole UE.

10 TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI AGEVOLAZIONI FISCALI
Spese per attività di ricerca e sviluppo: Le spese oggetto di agevolazione sono per esempio: sono comprese le spese per il personale dedicato all’attività di ricerca e sviluppo premio dell’ 10% delle spese sostenute e documentate

11 TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI AGEVOLAZIONI FISCALI
Spese per l‘aggiornamento e la formazione del personale: Le spese oggetto di agevolazione sono per esempio: costi per seminari e corsi del personale, spese per relatori, canoni per locali dove i seminari vengono eseguiti, costi per l’acquisto di libri e letteratura. premio dell’ 6% delle spese in linea di principio subito

12 NUOVA COSTITUZIONE SOCIETARIA “ANTRITTSBESUCH” INCONTRO CON LE AUTORITA’ TRIBUTARIE

13 TASSAZIONE DEL GRUPPO

14 LA HOLDING AUSTRIACA TASSAZIONE DEL GRUPPO
La tassazione di gruppo apre la possibilità per le società di capitali organizzati in gruppi di definire una sola base imponibile per tutte le società appartenenti. Condizione per l’applicazione di tassazione del gruppo: la società di capitali “capogruppo” deve detenere direttamente od indirettamente una quota maggiore del 50% del capitale sociale e dei diritti di voto in una società di capitali nazionale o straniera (internazionale). Le società straniere devono essere paragonabile ad una società di capitali austriaca. Se la società affiliata è nazionale (austriaca), l‘imputazione fiscale di utili e perdite nella capogruppo avviene al 100% del risultato, indipendentemente dalla percentuale della quota di partecipazione

15 LA HOLDING AUSTRIACA TASSAZIONE DEL GRUPPO
Se la società affiliata è straniera, soltanto le perdite (secondo la quota della partecipazione) vengono considerate in Austria (non i redditi). Viene effettuata una tassazione “successiva” in Austria, se le perdite negli anni seguenti possono essere utilizzate all‘estero. L’imputazione della perdita funge allora come “spostamento” dell‘onere tributario.

16 CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
L‘Austria ha ratificato una rete molto vasta di Trattati contro le Doppie Imposizioni (es. Liechtenstein); Trattato Austria-Italia (corrisponde al modello OCSE 1977): il metodo previsto per evitare le doppie imposizioni è il CREDITO D‘IMPOSTA il Paese di residenza mantiene la potestà alla riscossione delle imposte sui redditi, anche per le fonti dell‘altro Paese; le imposte riscosse dall‘altro Stato devono essere detratte dalle imposte sul reddito riscosse dallo Stato di residenza.

17 CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
i redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello stato in cui i beni sono situati i redditi di una società sono imponibili nello stato in cui la società ha la propria sede dividendi, interessi e royalties sono imponibili nello stato in cui la persona (fisica) che li percepisce ha la propria residenza Lo stato in cui il reddito è prodotto ha però il diritto di applicare una ritenuta (“Quellensteuer”), che non può superare, nel caso di dividendi, il 15% e nel caso degli interessi e royalties il 10%.

18 i redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello stato in cui i beni sono situati
i redditi di una società sono imponibili nello stato in cui la società ha la propria sede dividendi, interessi e royalties sono imponibili nello stato in cui la persona (fisica) che li percepisce ha la propria residenza Lo stato in cui il reddito è prodotto ha però il diritto di applicare una ritenuta (“Quellensteuer”), che non può superare, nel caso di dividendi, il 15% e nel caso degli interessi e royalties il 10%.

19 INTRODUZIONE AL DIRITTO DEL LAVORO
Può essere stipulato a tempo determinato od indeterminato Il contratto a tempo determinato può essere sciolto prima del decorso del termine per comune accordo fra le parti o per giusta causa. Il recesso (Kündigung) è possibile solo se espressamente previsto dal contratto. Nel caso di contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro può licenziare senza giusta causa il dipendente nel rispetto dei seguenti termini di preavviso: DURATA DEL CONTRATTO TERMINE DI PREAVVISO da 1 a 2 anni: 6 settimane da 3 a 5 anni: 2 mesi da 6 a 15 anni: 3 mesi da 16 a 25 anni: 4 mesi da più di 26 anni: 5 mesi. Il termine deve scadere alla fine di un trimestre (31 marzo; 30 giugno; 30 settembre; 31 dicembre) a meno che il contratto non preveda espressamente il 15 o l’ultimo giorno del rispettivo mese.

20 INTRODUZIONE AL DIRITTO DEL LAVORO
N.B. nel caso in cui il recesso contrattuale sia stato espresso dal datore di lavoro, il prestatore ha diritto ad un giorno alla settimana nel periodo fra la dichiarazione di recesso ed il termine effettivo del rapporto di lavoro per cercare un nuovo impiego. Il termine che deve essere rispettato dal prestatore di lavoro è, invece, unico e NON dipende dagli anni di servizio. Lo stesso è pari ad un mese decorrente dalla fine del mese nel quale è stata espressa la volontà di recedente dal contratto di lavoro.

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25 Avv. Enrica Maggi GRAZIE PER L‘ATTENZIONE


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