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PubblicatoDomenica Amore Modificato 10 anni fa
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La dirigenza sanitaria nel Ministero della salute: stato dell’arte
LE RAGIONI DELLA DIRIGENZA SANITARIA NEL MINISTERO DELLA SALUTE Roma, 22 marzo 2012 La dirigenza sanitaria nel Ministero della salute: stato dell’arte Anna Prete Dirigente sanitario del Ministero della salute
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Anamnesi …. eravamo piccoli quand’è cominciato…
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La governance della dirigenza
Esame obiettivo La governance della dirigenza sanitaria D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 DPCM 13 dicembre 1995 CCNL 23/1997 DPR 26 febbraio 1999, n. 150 D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. DPR 23 aprile 2004, n. 108 Legge 3 agosto 2007, n. 120
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La governance della dirigenza
Esame strumentale La governance della dirigenza sanitaria L’applicazione nel Ministero della salute D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 lessico DPCM 13 dicembre 1995 lessico CCNL 23/1997 non applicato art. 13 DPR 26 febbraio 1999, n. 150 non inclusi nel RUD i dir. I livello non applicato D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. non correlato con d.lgs. 502/92 DPR 23 aprile 2004, n. 108 parzialmente applicato Legge 3 agosto 2007, n. 120 lessico
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La governance della dirigenza
Lo stato dell’arte La governance della dirigenza sanitaria Il risultato L’applicazione nel Ministero della salute D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 lessico Illegittima creazione di una «III fascia» giuridica ed economica nel ruolo della dirigenza del Ministero della salute, quella dei “dirigenti delle professionalità sanitarie”(!) caso unico in tutta la Pubblica Amministrazione Disapplicata la dirigenza sanitaria ai dirigenti medici, veterinari, chimici, farmacisti, psicologi, ex II livello Mancata applicazione di alcuni istituti previsti per le corrispondenti professionalità del SSN: negazione della possibilità di svolgere la libera professione intramuraria e del riconoscimento economico dell’indennità legata al rapporto esclusivo; mancato riconoscimento dell’istituto della reperibilità e sua remunerazione; mancato riconoscimento dei titoli e dell’anzianità di servizio ai fini della mobilità verso il SSN; precarizzazione del sistema per far fronte alle emergenze sanitarie 31 uffici dirigenziali non generali diretti ad interim e 9 vacanti (31 maggio 2011 sito salute.gov.it) a fronte di una consistente quota di dirigenti sanitari lessico DPCM 13 dicembre 1995 CCNL 23/1997 non applicato art. 13 DPR 26 febbraio 1999, n. 150 non inclusi nel RUD i dir. I livello D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 non applicato D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. non correlato con d.lgs. 502/92 DPR 23 aprile 2004, n. 108 parzialmente applicato Legge 3 agosto 2007, n. 120 lessico
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lessico “in quanto applicabile” è stato interpretato come
“per quanto applicabile” Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Art. 18, comma 8 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, vengono estese, nell'ambito della contrattazione, al personale dipendente dal Ministero della sanità attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto applicabili.
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lessico “in quanto applicabili” è stato interpretato come
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1995 “Inquadramento del personale di cui all’art 18 comma 8 d.lgs 502/92 nella dirigenza del ruolo sanitario articolata in due livelli” Art. 1 Il personale del Ministero della sanità appartenente ai profili professionali indicati nell’articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo sostituito dall’art. 19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di cui alle premesse, è inquadrato nella dirigenza del ruolo sanitario, articolato su due livelli. Art. 2 Il trattamento economico complessivo del personale di cui all’art. 1 è definito, con l’applicazione degli istituti previsti per le corrispondenti professionalità del Servizio sanitario nazionale, in quanto applicabili, in sede di contrattazione collettiva nazionale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. lessico “in quanto applicabili” è stato interpretato come “per quanto applicabili”
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Non applicato l’art. 13 Nei processi di riordino, succedutisi nel corso degli anni, l’amministrazione non ha mai individuato gli incarichi conferibili ai dirigenti di I livello che, sulla base del mandato dato dall’art. 18, comma 8) del d.lgs. 502/92 e del DPCM 13/12/95 avrebbero dovuto essere conferiti “ai sensi degli artt. 19 e 22 del d.lgs. 29/93” vale a dire incarichi dirigenziali CCNL 23/97 Art. 13 Retribuzione di posizione dei dirigenti di primo livello 1.Nell'ambito dei processi di riordinamento e razionalizzazione degli uffici centrali e delle strutture periferiche del Ministero della sanità in attuazione dell’ art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 3 aprile 1997, n. 94, la medesima amministrazione, in base al proprio potere di organizzazione, provvederà alla individuazione degli incarichi che, ai sensi degli articoli 19 e 22 del decreto legislativo n. 29/1993, sono conferibili ai dirigenti di primo livello di cui al presente contratto, fermo rimanendo - allo stato - da parte degli stessi lo svolgimento di attività che - nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello non generale - richiedano competenza professionale o specialistico funzionale di base ovvero di particolare specializzazione ed esperienza.
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i dirigenti di I livello
Non inclusi nel RUD i dirigenti di I livello che, invece, avrebbero dovuto essere inseriti ai sensi dell’art. 2, commi 2, 3 e 5, nella distinta sezione della II Fascia DPR 26 febbraio 1999, n. 150 Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti. Art. 2 2. Nel ruolo unico sono inseriti tutti i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ad esclusione del personale dirigenziale di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 29 del 1993; 3. Il ruolo unico è articolato in due fasce, nell'ambito delle quali sono individuate distinte sezioni per i dirigenti già appartenenti a ruoli professionali o reclutati in ragione delle loro specifiche professionalità tecniche. 5. Nella seconda fascia del ruolo unico sono inseriti in ordine alfabetico gli altri dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed i dirigenti reclutati con le modalità indicate dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993
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Non applicato In seguito alla mancata applicazione, le qualifiche dei dirigenti sanitari si sono divaricate fin ad arrivare, con CCNL, alla disapplicazione del DPCM 13/12/95 per i dirigenti ex II Livello e all’invenzione del termine (non altrove rinvenibile) di “dirigenti delle professionalità sanitarie” per gli ex dirigenti di I Livello D. lgs 19 giugno 1999, n. 229 Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" Art. 15 1. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato.
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non correlato con d.lgs. 502/92
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato ad oggi) Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” Art. 23 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. non correlato con d.lgs. 502/92
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Parzialmente applicato
DPR 23 aprile 2004 n. 108 Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo Art. 1. 1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento in ciascuna delle amministrazioni dello Stato elencate nella allegata tabella A, di seguito denominata: «amministrazione», è istituito ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il ruolo dei dirigenti; alla medesima data è soppresso il ruolo unico dei dirigenti dello Stato, ferme restando le disposizioni particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343. 2. Il ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda fascia dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale dirigenziale individuato negli atti di organizzazione dell'amministrazione. 3. Nell'ambito di ciascun ruolo dei dirigenti, ove sia necessario garantire le specificità dei dirigenti in relazione alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione, possono essere definite apposite sezioni Parzialmente applicato
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1995
Art. 2 b) Il personale appartenente alla posizione funzionale corrispondente ai profili professionali di direttore medico, direttore veterinario, direttore chimico, direttore farmacista, direttore biologo, direttore psicologo, nonché ai rispettivi profili professionali di direttore coordinatore….. c) Il personale corrispondente alla posizione funzionale iniziale corrispondente ai profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo Legge 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria" Art. 2. I dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari, individuati dall'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995 ed inquadrati dalle medesime lettere in attuazione dell'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di istituzione del ruolo previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono inquadrati nel predetto ruolo, in distinta sezione. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Art. 18, comma 8 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, vengono estese, nell'ambito della contrattazione, al personale dipendente dal Ministero della sanità attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto applicabili. DPR 23 aprile 2004 n. 108 Art. 1. 1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento in ciascuna delle amministrazioni dello Stato elencate nella allegata tabella A, di seguito denominata: «amministrazione», è istituito ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il ruolo dei dirigenti; alla medesima data è soppresso il ruolo unico dei dirigenti dello Stato, ferme restando le disposizioni particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato ad oggi) Art. 23 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica.
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Parere del Consiglio di Stato Adunanza di Sezione del 14 dicembre 2011
Sintomi Parere del Consiglio di Stato Sezione II Adunanza di Sezione del 14 dicembre 2011 L’art. 2, comma 1 della legge n. 120 del 2007 ha riconosciuto il diritto di questa categoria di personale a far parte dei ruolo dirigenziali del Ministero della salute, in distinta sezione e senza oneri aggiuntivi per lo Stato. Ciò , tuttavia, ha lasciato aperto il problema dell’esatta collocazione di tale figura all’interno del nuovo ruolo dei dirigenti del Ministero della salute e della procedura per l’assegnazione degli incarichi dirigenziali …… Il comma 1 stabilisce che il personale di cui si tratta è inquadrato nel ruolo dei dirigenti del Ministero, da adottare ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, in «distinta sezione». Tale previsione deve essere letta alla luce del predetto art. 1 D.P.R. n. 108 del 4004, secondo cui… ….. L’equiparazione – a legislazione vigente – tra dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili sanitari e dirigenza statale di II fascia, potrebbe essere possibile soltanto qualora si ritenesse che la «distinta sezione» di cui all’art. 2 l. 120 del 2007 coincidesse con la «apposita sezione» di cui all’art. 1 D.P.R. n. 108 del 2004. ……… Il livello della fonte è legato alla materia trattata, ragion per cui tutti gli istituti che per la dirigenza statale sono regolati con legge – come l’accesso dall’esterno e l’assegnazione degli incarichi – non possono che trovare la loro regolazione in atti di natura primaria DPR 150/99 - Il ruolo unico è articolato in due fasce, nell'ambito delle quali sono individuate distinte sezioni D.Lgs 165/ è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. DPR 108/ Il ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda fascia dirigenziale, ……omissis… ove sia necessario garantire le specificità dei dirigenti in relazione alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione, possono essere definite apposite sezioni
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Terapia Obiettivo: Completare il percorso di contestualizzazione della dirigenza sanitaria nel Ministero della salute Parole chiave: Appropriatezza Efficacia Equità Sostenibilità Condivisione
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Equità Appropriatezza Sostenibilità Sezione Qualifica Incarichi
I Fascia dei dirigenti generali II Fascia dei dirigenti Sezione dei dirigenti sanitari Sezione Qualifica Incarichi Accesso Risorse titolarità di uffici dirigenziali funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento titolarità di uffici dirigenziali funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento (struttura semplice, alta specializzazione, etc) D.lgs 165/ Art. 26 D.lgs 502/92 – Art 15 (come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 229/99) di cui 169 Incarichi di funzione ex art. 34bis legge 14/2009 D.lgs 165/2001 – Art Art. 19 – Art. 28 Sostenibilità
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Efficacia E’ vero che talvolta occorre cambiare qualche legge.
Ma il caso è raro, e quando avviene bisogna ritoccarle con mano tremante, con tanta solennità e con tante precauzioni, che il popolo debba concluderne che le leggi sono veramente sante; e soprattutto con tanta chiarezza che nessuno possa dire di non averle capite. Montesquieu
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Grazie per l’attenzione
Condivisione Grazie per l’attenzione Anna Prete
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