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PubblicatoFlorentina Santoro Modificato 10 anni fa
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Il minore parte sostanziale e parte formale nel processo civile
(Pisa, 12 settembre 2014) di Claudio Cecchella
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Il minore da estraneo a parte sostanziale e formale del processo civile, il diritto internazionale ratificato
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1. I principi costituzionali e internazionali.
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Lāostracismo del minore
Il minore ĆØ stato vittima di un ostracismo dal processo. che ha ad oggetto i suoi diritti: ostracismo che non poteva, nĆ© puĆ² giustificarsi, sulla base di principi sistematici nazionali e internazionali.
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la ratio dellāostracismo
Non ĆØ piĆ¹ sostenibile sul piano positivo lāidea che il fanciullo, secondo la preferibile dizione delle convenzioni internazionali, per la sua intrinseca debolezza e fragilitĆ , non possa essere coinvolto nel processo giurisdizionale, nei luoghi in cui si consuma il conflitto matrimoniale ovvero nei luoghi in cui si assumono determinazioni fondamentali per la sua vita e la sua crescita, come la responsabilitĆ genitoriale, lāaffidamento, il collocamento e il diritto di visita, lāadottabilitĆ .
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Il minore titolare di diritti soggettivi
Il processo familiare implica interessi che fanno capo al minore, molti dei quali assurgono a veri e propri diritti soggettivi e come tali, se oggetto di giudizio, non possono non coinvolgerlo, non soltanto come parte sostanziale (il che ĆØ nelle cose), ma come vera e propria parte formale, cui discende lāobbligo di munirsi di un difensore tecnico.
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Principi costituzionali implicati
1) il diritto di azione e il diritto di difesa, di cui allāart. 24 Cost.; 2) ma anche internazionali, come quelli introdotti dalla Convenzione di New York del 1989 e dalla Convenzione di Strasburgo del 1996, entrambe ratificate con legge dallo Stato italiano (risp, nn. 176/1991 e 77/2003)
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Convenzione di NY: lāascolto
si legge allāart. 12, 2Ā° comma: ā... si darĆ in particolare al fanciullo la possibilitĆ di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionaleā.
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Convenzione di Strasburgo art. 1, tutela di diritti azionabili e difesa
nellāart. 1, si legge: āoggetto della presente Convenzione ĆØ promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autoritĆ giudiziariaā.
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art. 5, rappresentanza tecnica
art. 5, poi, sono sanciti: āa) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione; b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato; c) il diritto di designare il proprio rappresentante; d) il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimentiā.
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art. 9, il conflitto di interesse con i genitori
art. 9, in caso di conflitto di interessi con i genitori: ā1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtĆ¹ del diritto interno i detentori delle responsabilitĆ genitoriali si vedono privati della facoltĆ di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autoritĆ giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti. 2. Le Parti esaminano la possibilitĆ di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore,l'autoritĆ giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minoreā.
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Strasburgo e il rappresentante tecnico, deontologia
ā1. Nei procedimenti dinanzi ad un'autoritĆ giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore: a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacitĆ di discernimento sufficiente; b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacitĆ di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante; c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autoritĆ giudiziariaā.
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2. Il diritto positivo interno
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La legge sulla adozione
Salvo sei anni di prorogatio secondo un costume invalso nei tempi recenti (lāentrata in vigore risale al 1Ā° luglio 2007), la legge 28 marzo 2001, n. 149, sullāadozione e sullāaffidamento dei minori, impone allāart. 8, comma 4, che āil procedimento di adottabilitĆ deve svolgersi fin dallāinizio con lāassistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dellāarticolo 10ā.
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La nomina del difensore
Allāart 10, 2Ā° comma, poi : āallāatto dellāapertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudiceā.
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I procedimenti sulla responsabilitĆ genitoriale
Allāart. 37, poi, novellando lāart. 336 c.c. ed introducendo lāeventualitĆ anche nel contesto del processo avente ad oggetto la responsabilitĆ genitoriale si sancisce allāultimo comma della disposizione: āPer i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensoreā.
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il d.p.r. n. 115 del 2002 e la abrogazione di un inciso
Allāart. 336 era aggiunto un inciso: ā anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla leggeā. Prima della entrata in vigore, questo inciso ĆØ stato abrogato e si ĆØ precisato con la legge n. 175 del 2002: che ā sino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa dāufficio e sul patrocinio a spese dello Statoā¦continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti..ā
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lāobbligo di rappresentanza tecnica
Da tali disposizioni sembra chiaro un dato, che nel processo di adozione e sulla responsabilitĆ genitoriale vige lāobbligo della rappresentanza tecnica del minore.
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La atecnicitĆ della legge: il problema del conflitto
Basti evidenziare la scarsissima sensibilitĆ per i problemi del conflitto, laddove si ipotizza in astratto (la congiunzione āeā ripetuta nelle due norme) che un difensore possa assumere il mandato del minore e contemporaneamente dei genitori. La legge di riforma dellāadozione e della responsabilitĆ genitoriale, infatti, lascia del tutto impregiudicato il delicato tema del conflitto minore-genitori e, sul piano tecnico, il coordinamento della nuova normazione con la disciplina della nomina del curatore ex art. 78 c.p.c., in caso di conflitto di interesse con i genitori.
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Mancanza della normazione di cornice
Il legislatore lascia inoltre del tutto insoluta una disciplina di cornice, che renda concretamente operativo il dettato della legge, attraverso la introduzione di una difesa dāufficio del minore, necessitante di unāorganica disciplina, anche in relazione ai compensi destinati al professionista prescelto.
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lāeccezionalitĆ La normazione interna nellāintervenire soltanto nelle controversie sullāaddozione e sulla responsabilitĆ genitoriale sembra escludere in altri procedimenti la necessitĆ di una rappresentanza tecnica del minore.
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3. La giurisprudenza, tra incostituzionalitĆ e interpretazione abrogratrice
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la questione di costituzionalitĆ
La Corte di appello di Brescia, Sezione per i minorenni, con ordinanza depositata il 19 marzo 2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 30, 31 e 111 della Costituzione, questione di legittimitĆ costituzionale dell'articolo 250 del codice civile, laddove il procedimento non contempla il minore con tutti i diritti di una parte.
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La censura ārichiamato il disposto dell'art. 250 cod. civ., espone che, per principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimitĆ , nel giudizio instaurato, ai sensi del quarto comma della citata norma, il figlio naturale, non ancora sedicenne, non assume la qualitĆ di parteā
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la Corte cost., Sent., , n. 83 āUna menzione a parte merita, infine, l'art. 336 cod. civ. ā¦Come giĆ notato da questa Corte (sentenze n. 179 del 2009 e n. 1 del 2002), dal coordinamento tra l'art. 12 della Convenzione di New York, e l'art. 336, comma quarto, cod. civ. si desume che, nelle procedure disciplinate da tale norma, sono parti non soltanto entrambi i genitori ma anche il minore, con la necessitĆ del contraddittorio nei suoi confronti, previa nomina, se del caso, di un curatore speciale, ai sensi dell'art. 78 del codice di procedura civileā
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segue, il minore ĆØ parte āNe deriva che al detto minore va riconosciuta la qualitĆ di parte nel giudizio di opposizione di cui all'art. 250 cod. civ. E, se di regola la sua rappresentanza sostanziale e processuale ĆØ affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento (artt. 317-bis e 320 cod. civ.), qualora si prospettino situazioni di conflitto d'interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale. Il che puĆ² avvenire su richiesta del pubblico ministero, o di qualunque parte che vi abbia interesse (art. 79 cod. proc. civ.), ma anche di ufficio, avuto riguardo allo specifico potere attribuito in proposito all'autoritĆ giudiziaria dall'art. 9, primo comma, della citata Convenzione di Strasburgoā
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ordinanza conforme La Corte cost ha avuto modo di pronunciare in modo conforme con la ord., , n. 301.
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rappresentanza della parte incapace e rappresentanza tecnica
Se ĆØ corretto quanto afferma la Corte costituzionale, seppure in una sentenza interpretativa di rigetto della questione, non si possono confondere i concetti della rappresentanza della parte incapace e della rappresentanza tecnica nel processo civile.
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rappresentanza dellāincapace
Non ĆØ dubitabile, infatti, che lāincapace debba stare in giudizio con il suo rappresentante legale (art. 182 c.p.c., che per il minore ĆØ il genitore) e che, in caso di conflitto con il proprio rappresentante, lāincapace sia parte del processo con un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.
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rappresentanza tecnica
Ma ĆØ ben altra cosa la rappresentanza tecnica, a cui nessuna parte puĆ² sottrarsi, salvo le eccezioni dellāart. 82 c.p.c., ovvero la obbligatorietĆ a pena di nullitĆ degli atti del processo di un mandato ad un avvocato iscritto allāalbo, a cui deve provvedere il rappresentante legale come il curatore speciale
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App. di Milano, del 16 ottobre 2008
āLa difesa ĆØ dunque diventata obbligatoria fin dallāinizio, con la conseguenza che le parti, ivi compreso il minore, devono stare in giudizio con il ministero del difensore e che ĆØ stata cosƬ per la prima volta inserita nel sistema processuale civile la figura del difensore dāufficio, il quale per evidenti criteri di opportunitĆ deve essere nominato dallāautoritĆ giudiziaria, anche in considerazione del fatto che tale incarico va affidato a professionisti āin possesso di competenze adeguate alla particolaritĆ ed alla delicatezza della funzione da assolvereā
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prevalenza della norma sostanziale sulla norma processuale
Eā difficile, come lāimportante pronuncia milanese, non condividere la necessitĆ di riempire la lacuna e la carenza sul piano tecnico della legge nazionale, attraverso la disciplina convenzionale e i principi costituzionali e sotto questo profilo ritenere prevalente la regola introdotta dalla legge di ratifica della convenzione su ogni altra e distinguere gli istituti della rappresentanza ex art 182 c.p.c. da quello della rappresentanza tecnica ex art. 82
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conclusione Eā introdotto inderogabilmente nel nostro sistema, oltre al riconoscimento di una qualitĆ di parte formale del minore, anche quella derivata di prevedere la nomina obbligatoria di un suo difensore tecnico, mediante iniziativa dello stesso ufficio, il quale ne assuma pienamente la rappresentanza e difesa.
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Cassazione Civile Sent. n. 16553 del 14-07-2010, il ritorno al passato
āTuttavia la previsione di un' "assistenza legale" del minore, fin dall'inizio del procedimento, senza, come si ĆØ visto, indicazione di modalitĆ alcuna al riguardo (a differenza della posizione dei genitori o dei parenti), non significa affatto, come sostiene il giudice a quo, che debba nominarsi un difensore d'ufficio al minore stesso, all'atto della apertura del procedimento. Il minore ĆØ dunque parte a tutti gli effetti del procedimento, fin dall'inizio, ma, secondo le regole generali e in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo del rappresentante, e questi sarĆ il rappresentante legale, ovvero, in mancanza o in caso di conflitto di interessi, un curatore specialeā
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segue āE' appena il caso di precisare che il curatore speciale, ove sia comunque nominato (quando il tutore non provvede alla nomina di un difensore, e non esiste il protutore, ovvero sorge conflitto di interessi tra tutore e minore), non riveste necessariamente la qualitĆ di difensore (anche se nella prassi prevalente, a fini di semplificazione, si nomina un curatore, rappresentante del minore che, quale difensore, possa stare in giudizio senza il ministero di altro difensore, ai sensi dell'art. 86 c.p.c.) e in tal caso provvedere alla nomina di una difensoreā.
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Lāescamotage La lacuna del sistema che non ha previsto un difensore dāufficio, retribuito dallo Stato, al minore viene supplita attraverso lāistituto della nomina del curatore speciale, che ovviamente viene identificato in un avvocato, in modo da fondere i due istituti differenti, la rappresentanza legale con la rappresentanza tecnica
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la sentenza della S.C. 31-03-2014, n. 7478
ālāultimo comma dell'art. 336 cod. civ. trova applicazione soltanto per i provvedimenti limitativi ed eliminativi della potestĆ genitoriale, ove si pone in concreto un profilo di conflitto d'interessi tra genitori e minore, e non in una controversia relativa al regime di affidamento e di visita del minore, figlio di una coppia che ha deciso di cessare la propria comunione di vitaā
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dunqueā¦ Lāobbligo del difensore del minore non esiste nelle controversie tra coniugi o coppie di fatto sullāaffidamento, il collocamento, il diritto di visita, come nel contesto dei procedimenti di separazione e divorzio o nei corrispondenti procedimenti che interessano coppie di fatto, ma solo nei procedimenti sulla responsabilitĆ genitoriale (artt. 330 e ss c.c.) e sullāadozione,
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la motivazione āIn tale ipotesi, diversamente dal procedimento di adozione, ove ĆØ prevista ex lege l'assistenza legale del minore, ritenendosi in re ipsa il conflitto d'interessi con i genitori (ex multis Cass del 2010), la partecipazione del minore nel conflitto genitoriale deve esprimersi, ove ne ricorrano le condizioni di legge, se ne ravvisi la corrispondenza agli interessi del minore medesimo e si riscontri un grado di discernimento adeguato, mediante il suo ascolto (S.U. n del 2009)ā.
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Lāascolto, come mezzo difensivo
Se ne desume che lāascolto costituisce unāespressione difensiva del minore, una sorta di alternativa alla difesa tecnica, che sarebbe garantita in tutti i procedimenti in cui ĆØ controverso un interesse protetto del minore medesimo, mentre soltanto nei procedimenti sulla responsabilitĆ genitoriale e lāadozione, vi sarebbe obbligo di difesa tecnica (con lāescamotage della nomina del curatore)
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segue āIl principio, giĆ codificato nell'art. 155 sexies c.c., con riferimento ai provvedimenti relativi all'affidamento dei figli minori, ĆØ stato ribadito dall'art. 315 bis c.c., introdotto dalla L. n. 219 del 2012 ( ndr. oggi 313 ā octies con il d.lgs. n.154 del 2013). La nuova norma ha esteso l'obbligo di ascolto a tutte "le questioni e le procedure" che riguardano il minore, cosƬ dando piena attuazione all'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciulloā.
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segue āā¦.oltre che mediante l'esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui il giudice puĆ² usufruire in virtĆ¹ della natura e della preminenza dell'interesse da tutelare..ā Il giudice difensore del minore?
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4. Le ricadute deontologiche
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il problema Il processo civile che conosce sul piano positivo, anche se non nel diritto vivente, la previsione di un difensore dāufficio, nella particolare materia familiare, quando ĆØ implicato un diritto pieno del minore, come nelle controversie sulla responsabilitĆ genitoriale, affidamento o sullo stato di adottabilitĆ , non puĆ² non farne discendere importanti implicazioni deontologiche per lāavvocato
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segue Esiste comunque nel processo di familiare nel ruolo del difensore tecnico tensioni deontologiche che rendono non assimilabile la materia alle controversie comuni
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Indipendenza e autonomia
principi di indipendenza ed autonomia, che subiscono tensioni difficilmente contenibili nel conflitto e particolarmente negli episodi in cui si svolgono tentativi verso una risoluzione concertata della controversia, in cui ĆØ fortemente coinvolto il difensore e nei quali puĆ² apprendere fatti e circostanze destinate a rimanere riservate.
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diligenza e competenza
Si pensi anche allāattuazione dei principi di diligenza e competenza, particolarmente in quel corollario oggi insostituibile che ĆØ lāobbligo di formazione.
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PeculiaritĆ del rapporto difensore-minore
Ma queste problematiche sono dense di gravi implicazioni, per le quali le stesse norme deontologiche approvate dallāorgano deputato, nella generalitĆ di previsione, necessitano di un intervento di precisazione e adattamento, quando si tratta di esaminare la particolare posizione del difensore del minore.
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indipendenza ed autonomia rispetto ai conflitti
sembra opportuno evidenziare il delicato ruolo del difensore nel rapportarsi al suo mandatario, il minore, e nellāorientarsi attraverso il gomitolo formato dallāintersecarsi di relazioni familiari e di interessi, in primo luogo quello dei genitori. In tale contesto non pare dubitabile che il difensore debba rapportarsi in primo luogo con la parte rappresentata, senza lasciarsi suggestionare da interventi genitoriali e particolarmente senza ricercarli.
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segue, incompatibilitĆ
Ne costituiscono corollario, lāimpossibilitĆ per chi ha difeso uno dei genitori di assumere il patrocinio del minore e viceversa, come anche da parte di chi abbia anche solo partecipato a fasi preparatorie di natura mediativa o latu sensu conciliative nel conflitto genitoriale, ancor piĆ¹ insidiose per lāautonomia e lāindipendenza, a causa delle informazioni di carattere riservato acquisite in quei contesti.
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il ruolo del difensore del genitore nellāascolto
Esiste poi, nel ruolo del difensore del genitore il tema dellāascolto del minore, che deve probabilmente escludersi in radice, se non con il consenso dellāaltro, per la stessa ragione per cui un consulente di parte non puĆ² visitare il minore contro la volontĆ del genitore avversario.
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Cass., sez. un., 4 febbraio 2009, n. 2637 Costituisce violazione dei doveri di dignitĆ , decoro e lealtĆ professionali per un avvocato, nel corso di un giudizio di separazione coniugale, intrattenere colloqui con i figli minorenni della propria assistita, all'insaputa del padre, su questioni attinenti alla causa di separazione, considerata soprattutto la tenera etĆ dei figli e la circostanza che il giudice aveva disposto specifiche restrizioni in ordine alla frequentazione dei minori da parte di entrambi i genitori.
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diligenza e competenza
Sotto il secondo profilo, quello della diligenza e della competenza, non pare dubitabile la necessitĆ che lāorgano preposto alla regola deontologica valuti attentamente il delicato tema delle specializzazioni e della formazione diretta a favorirle.
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difensore dāufficio, la formazione
Come nel settore penale, ove la nomina dāufficio del difensore impone la partecipazione dellāavvocato a speciali corsi di formazione, non pare procrastinabile la necessitĆ del difensore del minore di unire alla tradizionale formazione giuridica, pure quella psicologica e medica, solo che si pensi allāaudizione del minore, alla sensibilitĆ verso tecniche mediative a cui dovrĆ ricondursi, in funzione di un principio di favore verso soluzione concertate della crisi familiare.
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il ricorso ad altre professionalitĆ
Qualora il bagaglio culturale cui ĆØ munito lāavvocato non soccorre alla necessitĆ , sarĆ inevitabile che il difensore faccia uso di uno esperto, e non solo nellāambito giuridico, oppure di unāestensione del mandato ad altro professionista specialista.
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necessitĆ di una normazione deontologica specifica
Certo la materia, e non solo quella relativa alla difesa del minore, necessita di un profondo ripensamento, a cui non puĆ² escludersi la necessitĆ di un adeguamento anche delle regole deontologiche, che non possono piĆ¹ proporsi come regole generali, laddove per materia esistono rationes speciali che giustificano la introduzione di regole diverse.
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5. Il nuovo codice deontologico forense,approvato dal CNF il 31 gennaio 2014
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Art. 56 ā Ascolto del minore, 1Ā° comma
Lāavvocato non puĆ² procedere allāascolto di una persona minore di etĆ senza il consenso degli esercenti la responsabilitĆ genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.
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2Ā° comma Lāavvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.
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3Ā° comma Lāavvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilitĆ genitoriale, con indicazione della facoltĆ di intervenire allāatto, fatto salvo lāobbligo della presenza dellāesperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.
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4Ā° comma La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta lāapplicazione della sanzione disciplinare della sospensione dallāesercizio dellāattivitĆ professionale da sei mesi a un anno.
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