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La responsabilità medica
Corso di formazione per mediatori medici Istituto Arturo Carlo Jemolo Roma 7/10/2014 Studio Legale Caroleo
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Il Decreto Balduzzi Art 3.1. «L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.» La giurisprudenza si è dimostrata indifferente alle disposizioni del Decreto.
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I 3 pilastri della responsabilità medica
La colpa grave/ la colpa lieve Il nesso causale
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Natura della responsabilità
Contrattuale Extracontrattuale Art c.c. «Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.» Onere della prova a carico del medico Prescrizione 10 anni Art c.c. «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.» Onere della prova a carico del paziente Prescrizione 5 anni
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Contatto sociale Particolare forma di responsabilità civile, diversa da quella che fa riferimento al contratto, fondata su una serie di doveri di collaborazione e protezione, volti alla tutela di determinati beni e diritti. La giurisprudenza riconduce il contatto sociale alla responsabilità contrattuale Prescrizione 10 anni e l’onere della prova e a carico del medico
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Sentenza della Cassazione Civile n°15993/11
Il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore (medico) convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno. Onere della prova impossibile per il paziente principio di vicinanza della prova Obbligo della prestazione Art 1218 c.c. «Il debitore (medico) che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.»
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Colpa Lieve Grave Linee guida - Buone pratiche
Caso concreto impossibilità nell’adempimento Imperizia
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Colpa generica specifica Imperizia Imprudenza Negligenza
Quando l'agente pone in essere un reato a causa dell'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Imperizia Imprudenza Negligenza Incapacità tecnica Condotta che sottopone gli altri a rischi inutili Comportamento del medico trascurato, disinteressato e superficiale nei confronti dell’assistito. Il parametro di riferimento è quello previsto dall’art. 43, comma 2 c.p.: «Il delitto è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.»
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Sentenza della Cassazione Penale n.4391/11
In tema di colpa professionale del medico, il principio civilistico di cui all'art cod. civ. che assegna rilevanza soltanto alla colpa grave può trovare applicazione in ambito penalistico come regola di esperienza cui attenersi nel valutare l'addebito di imperizia, qualora il caso concreto imponga la soluzione di problemi di speciale difficoltà ovvero qualora si versi in una situazione di emergenza
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Nesso causale Il collegamento tra il fatto illecito e l'evento dannoso (causalità materiale), Il collegamento tra la condotta antigiuridica e i danni risarcibili (causalità giuridica).
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Condotta omissiva Concorso di cause
Art 40 c.p. «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.» Condotta omissiva Concorso di cause Art 41 c.p. «Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.»
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Accertamento del nesso causale
Penale Civile «Conditio sine qua non» «Più probabile che non» «La sussistenza del nesso di causalità può affermarsi quando possano escludersi processi causali alternativi e si possa sostenere in termini di alta credibilità razionale o probabilità logica, che sia stata proprio quella condotta omissiva a determinare l'evento lesivo, facendo riferimento sia a dati statistici sia ad altro materiale probatorio.» Cassazione penale, sentenza n. 17758/2012 “L’accertamento del nesso causale in ambito civile può basarsi su criteri del tutto difformi da quelli richiesti nel diritto penale. In particolare, nell’accertamento del nesso causale civile, è possibile accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale: la causalità civile obbedisce alla logica del "più probabile che non» Cassazione civile , sentenza n° 21619/2007
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