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La filiera agro – alimentare
G. G. D’Ancona La filiera agro – alimentare
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Definizione Per filiera agro-alimentare s’intende tutto il percorso di eventi che l’alimento subisce a partire dalla fase di produzione/raccolta, o dalla macellazione della materia prima alimentare, fino alla consumazione da parte dell’utente finale.
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RINTRACCIABILITA’ D’UNA FILIERA
Il regolamento Ce 178/2002 che stabilisce principi e requisiti generali della legislazione alimentare la rintracciabilità” è “ … la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di una alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e delle distribuzione”. La rintracciabilità è quindi l’insieme delle informazioni che consentono di attuare il ritiro di prodotti non conformi dal mercato, di risalire alle cause di non conformità e di individuare le responsabilità nelle singole fasi. Essa è quindi finalizzata alla sicurezza alimentare, facilita la gestione delle emergenze. Immaginiamo di perdere la direzione in un tragitto e di aver lanciato un SOS. Chi ci deve “rintracciare” ha bisogno di elementi per poter ricostruire il nostro percorso e la nostra posizione e riportarci sulla via giusta. Il concetto di tracciabilità è formalmente assai simile a quello di rintracciabilità, tuttavia la finalità è leggermente diversa. Infatti entrambe riguardano la descrizione dell’intero flusso d’informazioni lungo tutta la filiera fino alla fase di vendita, però la principale finalità della tracciabilità è di fornire informazioni al consumatore, mentre quella della rintracciabilità è quella di fornire informazioni agli enti responsabili di eventuali interventi di sottrazione dell’alimento in caso di difetto o anomalia.
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I compiti individuare le eventuali responsabilità lungo tutta la filiera ritirare dal mercato prodotti non conformi al regolamento procurare all’utente garanzie sulla sicurezza alimentare individuare e garantire la tracciabilità di un prodotto.
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Gli obiettivi Annullare i rischi per la salute, derivanti da alterazioni, sofisticazioni ed adulterazioni garantire la qualità organolettica e nutrizionale degli alimenti Imporre e praticare prezzi sostenibili Rispettare e proteggere le peculiarità locali Rendere pubbliche le modalità tecniche di produzione Distribuire i prodotti in modo capillare e tempestivo.
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Gli strumenti operativi
la disponibilità d’una documentazione dettagliata dei passaggi della filiera L’adozione di regole riproducibili e applicabili alle operazioni d’accertamento in maniera sistematica.
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I VANTAGGI 1. armonizzare le esigenze internazionali con l’uso di leggi condivise 2. ottenere il consenso di operatori ed utenti 3. favorire la libera e leale concorrenza Consolidare le Istituzioni atte a far rispettare il diritto di ciascun operatore e utente.
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Obblighi delle aziende
dal 2005 per tutte le aziende che si collocano nella filiera alimentare è fatto obbligo di mettere a disposizione la rintracciabilità di ogni alimento prodotto (Reg. CE 178/02).
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Filiera “corta” e “lunga”
La filiera segue nella maggioranza dei casi due circuiti: 1) nel circuito lungo si avvale delle centrali d’acquisto e dei GDO (Grande Distribuzione Organizzata) 2) nel circuito breve la merce passa dalla distribuzione al dettagliante.
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Schema generale delle Filiere
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L’approccio metodologico consiste:
nell’adottare una concezione “estensiva” della rintracciabilità (nel senso che questa si deve poter estendere lungo tutta la filiera); nel dotare la filiera di Certificazioni di qualità. Queste devono essere ottenute: a) per mezzo di controlli con metodi scientifici standardizzati b) a seguito di valutazioni di qualità eseguite da enti indipendenti fra di loro e rispetto alle aziende della filiera.
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DEFINIZIONI UTILI Analisi del Rischio generalizzato. E’ un controllo analitico (cioè pasaggio per passaggio) che permette di effettuare la valutazione, la gestione e la pronta comunicazione del rischio. Dev’essere estesa a tutti i prodotti alimentari. Principio della precauzione su base uniforme: Questo principio afferma che quando sussistono carenze conoscitive in materia di sicurezza alimentare su processi o prodotti che possono essere dannosi, la loro messa in atto dev’essere vietata. Nuovi organi comunitari: Sono quelli della Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare.
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Gli operatori della filiera
I produttori di materie prime Le aziende di trasformazione I Centri di raccolta Le aziende di trasporto I venditori e i commercianti I consumatori
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E’ importante sottolineare che:
Il trasporto assume grande rilievo sotto l’aspetto della conservazione degli alimenti (celle frigorifere, etc.) L’utente (consumatore) è delegato al compito di seguire le istruzioni relative alla conservazione, all’uso e alle operazioni di scarto tra le mura domestiche: l’Organizzazione Mondiale della Sanità riferisce che il 12,9 per cento delle intossicazioni alimentari si verifica nell’ambiente domestico.
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I consumatori possono denunciare abusi ed illegalità alle ASL
I consumatori possono denunciare abusi ed illegalità alle ASL. Grazie ad una motivata denuncia: Il Servizio regionale di Prevenzione sanitaria e veterinaria e il Dipartimento Alimenti e veterinario del Ministero della Salute vengono allertati dalla ASL. I vigili sanitari incaricati dalle ASL possono intervenire con le verifiche del caso, eventualmente anche sequestrando le merci.
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LE ALTERAZIONI ALIMENTARI
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L'alterazione di un alimento è una trasformazione a carico di uno o più componenti chimici, che porta come conseguenza una variazione delle proprietà fisiche, chimiche e biologiche. Un’alterazione può incidere sulle proprietà nutritive od organolettiche dell'alimento e/o sulle sue caratteristiche tecnologiche, sia in senso positivo che negativo. Esse possono essere classificate come spontanee,volontarie e fraudolente. A quest’ultima classe appartengono le frodi alimentari.
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LE ALTERAZIONI SPONTANEE
Ogni alimento subisce delle variazioni spontanee della costituzione chimica e fisica. Sebbene esse abbiano luogo meno velocemente quando l’alimento è ben conservato, molto velocemente quando le condizioni di conservazione sono peggiori, tuttavia esse si verificano sempre e in modo continuo nel tempo. Le alterazioni possono avere cause microbiologiche o chimiche. Ad esempio il latte inacidisce per cause microbiologiche, un olio per cause chimiche.
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ALTERAZIONI VOLONTARIE
trattamenti tecnologici chimici, fisici o biologici, che hanno come conseguenza una variazione “ex novo” oppure un’esaltazione o un’inibizione d’una trasformazione già in atto. Le alterazioni volontarie possono avere due scopi diversi, tra loro inconciliabili: a) migliorare in modo effettivo la qualità o la conservabilità del prodotto; la pastorizzazione del latte, l’aggiunta di microbi selezionati apportatori di qualità organoletiche pregiate, la salatura d’un formaggio sono altrettanti esempi “positivi”; b) ingannare il destinatario dell’alimento, facendogli credere che questo abbia caratteristiche che invece esso non ha. In questo secondo caso le alterazioni volontarie si chiamano frodi alimentari.acido ascorbico
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LE FRODI ALIMENTARI In generale, le frodi commerciali consistono nel mettere in commercio prodotti che non sono conformi a ciò che è dichiarato sull’ etichetta. Nel campo agro-alimentare, queste truffe possono verificarsi fin dalla fase dell’agricoltura fino alla vendita al minuto ed alla ristorazione e possono quindi colpire la maggior parte delle attività commerciali della filiera agro-alimentare.
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LE PRINCIPALI FRODI ALIMENTARI: Alterazioni, adulterazioni, sofisticazioni, contraffazioni
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Adulterazione: Ogni azione che provoca modificazioni nella composizione chimico-fisica del prodotto alimentare, mediante aggiunta o sottrazione di alcuni componenti, attuata senza variazione apparente dell’alimento ed avente lo scopo di ottenere un guadagno illecito. E’ ad esempio adulterazione l’annacquamento del latte o del vino.
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Sofisticazione: consiste nell'aggiungere all'alimento sostanze estranee alla sua composizione con lo scopo di rendere l'aspetto migliore o di mascherare uno o più difetti.
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Contraffazione: è la sostituzione integrale e completa di una sostanza con un'altra di minor pregio e di caratteristiche apparentemente simili. Per esempio, la sostituzione di olio d’oliva vergine con olio di semi è una contraffazione
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Gli obiettivi istituzionali nei riguardi della pubblicità degli alimenti
Due sono le linee di azione basilari: regolazione più serrata etichettatura con informazioni chiare, comprensibili e precise, in particolare riguardo ai componenti ed alle caratteristiche nutrizionali.
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L’ETICHETTATURA
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L'etichetta di un prodotto alimentare deve fornire una serie di informazioni:
- la denominazione esatta e gli ingredienti, elencati in ordine decrescente per quantità. Grazie a quest’obbiligo il consumatore può utilizzare un minimo di distinzioni sul piano qualitativo. Il soggetto allergico può così evitare d’ingerire sostanze a cui è allergico L’utilizzo delle tabelle nutrizionali è facoltativo; - gli additivi presenti, indicati con il loro nome oppure con la sigla europea (ad esempio E202 = sorbato di potassio), unitamente alla precisazione della tipologia dell’additivo specificando la categoria dell'additivo (es. conservante); - la quantità netta (il peso sgocciolato e nel caso delle conserve); - la modalità di conservazione; - la modalità di consumo; - la data di scadenza; - il nome del produttore o del distributore - il luogo di produzione; - il codice identificativo del lotto del prodotto, che permetta di rintracciare ed eventualmente ritirare la partita.
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L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità non devono:
Indurre l'acquirente in errore sulle caratteristiche o sugli effetti dei prodotti Attribuire ad un prodotto alimentare proprietà di prevenzione e di terapia, ad eccezione di alcune acque minerali naturali e di particolari alimenti protetti da disposizioni specifiche della CE.
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Prodotti tipici Nel 1992 la Comunità Europea ha creato alcuni sistemi noti come DOP, IGP e STG per promuovere e tutelare i prodotti agroalimentari Il processo produttivo deve essere in conformità di un disciplinare di produzione.
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La Denominazione d'Origine Protetta (DOP )
Per «denominazione d'origine» si intende il nome di un'area geografica delimitata che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: originario di quel luogo avente caratteristiche dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprese quelle caratteristiche che sono legate all’ecosistema ed in particolare alla popolazione umana di quell’ambiente. Sia la produzione, che i processi agroindustriali successivi devono essere realizzati in quella zona.
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Indicazione Geografica Protetta (IGP)
Per «indicazione geografica» si intende il nome di un'area geografica determinata che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale zona e di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica Il legame con il territorio è presente in almeno uno degli stadi della produzione, della trasformazione o dell'elaborazione del prodotto. Inoltre, il prodotto è noto comunemente per il suo pregio e i suoi aspetti di tipicità.
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Specialità Tradizionale Garantita (STG)
è il riconoscimento del carattere di specificità di un prodotto agroalimentare, inteso come elemento o insieme di elementi* che, per le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità, distinguono nettamente un prodotto da altri simili. *L’elemento o l’insieme degli elementi possono riferirsi alle caratteristiche intrinseche del prodotto, come le caratteristiche fisiche chimiche od organolettiche, oppure al metodo di produzione o a condizioni specifiche che prevalgono nel corso della produzione. La specificità non può altresì essere ridotta alla composizione qualitativa o quantitativa, o a un metodo di produzione definito dalla legislazione comunitaria o nazionale, da norme emanate da organismi terzi o da norme volontarie. ( come previsto dal reg CE n°509/2006, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 2082/92 del consiglio,14luglio 1992)
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